mercoledì 23 dicembre 2009

Gestione separata INPS per lavoratori prasubordinati : dal 1 gennaio 2010 l'aliquota sale al 26,7%

Dal 1 gennaio 2010 l'aliquota sale al 26,7% anche per i lavoratori autonomi (lavoratori parasubordinati e professionisti senza cassa) e quindi iscritti all'INPS.
Gli iscritti ad un ordine (e quindi ad una cassa autonoma) invece dovrebbero poter aumentare (fino al 5%) il contributo integrativo se verrà approvato l'emendamento in discussione in questi giorni alla camera.
Per collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione diretta e di reversibilità, l’aliquota è al 17% e rimarrà tale anche per il prossimo anno.
La modifica è conseguenza dalla legge 247/07 che ha recepito i contenuti del Protocollo dl 23 luglio di quest’anno tra il governo Prodi, le organizzazioni sindacali e, in un secondo momento, quelle imprenditoriali. Al fine di sanare la disparità di trattamento è stata presentata una proposta di legge bipartisan.

martedì 22 dicembre 2009

Omaggi di natale: deduzione integrale ai fini delle imposte sul reddito se di valore fino a 50 euro, detraibilità ai fini iva fino a 25,82 euro

L'art. 108 comma 2, del Tuir, riconosce la deducibilità piena delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente se di valore unitario non superiore a 50 euro. Quando il valore unitario dei beni dati in omaggio supera il limite indicato, si applicano le nuove regole sulle spese di rappresentanza, che ne prevedono la deducibilità nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, in base ai ricavi e proventi della "gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo". In pratica, le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:
- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro..
Per essere qualificate di rappresentanza e, quindi, risultare deducibili secondo il criterio visto, le spese, effettivamente sostenute e documentate, devono possedere alcune caratteristiche. Requisito essenziale è, innanzitutto, la loro gratuità per il destinatario del bene (o del servizio), ossia da parte di quest'ultimo non vi deve essere corrispettivo o una specifica controprestazione. Dopo di che, vanno rispettati i principi di inerenza e congruità: le spese, cioè, devono essere finalizzate alla promozione sul mercato dei beni (o servizi) dell'azienda o perseguire finalità di pubbliche relazioni, ed essere ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici per l'impresa ovvero coerenti rispetto alle pratiche e agli usi commerciali propri del settore in cui opera l'azienda..
Quando l'omaggio è composto da più beni, il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono. Un esempio tipico è quello del cesto natalizio che comprende una serie di beni, il cui singolo valore è sotto i 50 euro, ma che complessivamente superano il tetto indicato per la deducibilità integrale. Dal momento che il cesto va considerato come un unico omaggio dal valore complessivo superiore ai 50 euro, va applicata la regola del "plafond di deducibilità"..
Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell'attività dell'impresa, cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati, l'Iva non è detraibile, tranne quando il costo unitario non è superiore a 25,82 euro (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972); la relativa cessione non è soggetta a imposta.
Nel caso invece di beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'Iva è detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 21 dicembre 2009

Acconto IVA 2009: pagamento entro il 28 dicembre 2009

I contribuenti IVA (ditte individuali, società di persone, società di capitali, autonomi, ecc.) in essere nel 2008 e in attività nel 2009, sono tenuti al versamento dell'acconto IVA 2009 entro il prossimo 28 dicembre.
Il calcolo dell'acconto può essere effettuato scegliendo tra metodo storico, previsionale o delle operazioni effettuate.
Metodo storico
Si calcola l’88%, dell’IVA dovuta per il mese di dicembre del precedente anno (2008) per i contribuenti mensili, o dell’IVA dovuta per il 4 trimestre del precedente anno (2008) per i contribuenti trimestrali
Metodo previsionale
Si calcola l’88%,dell’IVA prevista a debito dovuta per il mese di dicembre dell’anno in corso (2009) per i contribuenti mensili, o dell’IVA dovuta per il 4 trimestre dell’anno in corso (2009) per i contribuenti trimestrali
Metodo delle operazioni effettuate
Si calcola l’iva effettivamente dovuta alla data del 20 dicembre 2009
Si ricorda che ai fini della determinazione dell'acconto non va considerato l'eventuale adeguamento effettuato ai fini degli studi di settore.
Tale acconto va versato esclusivamente online con il modello F24, utilizzando i codici tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali, indicando come anno di riferimento il 2009.
L’eventuale eccedenza di imposte e contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle denunce contributive può essere utilizzata in compensazione nell’F24 per l’acconto Iva 2009. Se i crediti coprono completamente gli importi a debito deve comunque essere trasmesso l’F24 anche se con saldo zero.

venerdì 18 dicembre 2009

Scudo fiscale: annunciata la proroga al 30 aprile 2010

Più tempo, quindi, per presentare la dichiarazione di emersione necessaria per rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero prima del 31 dicembre 2008 in violazione delle nome sul monitoraggio fiscale.
La riapertura dei termini prevede due scadenze con aliquote diverse: 6% fino al 28 febbraio, 7% dal 1° marzo
Più tempo ma aliquota maggiorata. Infatti, nella sua fase iniziale, lo scudo fiscale, introdotto dal Dl 78/2009 (articolo 13-bis), ha previsto l'applicazione di un'imposta sostitutiva straordinaria sui capitali o beni posseduti pari al 5% del valore delle attività indicate in dichiarazione. Imposta che, in base alle nuove disposizioni, sarà del 6% fino al 28 febbraio, per poi passare al 7% dal 1° marzo fino alla chiusura dei termini.
La riapertura potrebbe avvenire nel dl milleproroghe o con un decreto ad hoc. La norma dovrebbe contenere gli assestamenti già dati dall’Agenzia alla disciplina in via interpretativa

giovedì 17 dicembre 2009

Tasso d'interesse legale: ridotto all'1% a decorrere dal 1° gennaio 2010

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2009, n. 291, è stato ridotto il tasso di interesse legale dal 3% all'1%.

Il nuovo tasso d'interesse dell'1% entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010; pertanto, fino al 31 dicembre 2009 dovrà ancora essere applicato l'attuale coefficiente del 3%.
Dal punto di vista fiscale, quindi, cambieranno gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Fonte: seac

mercoledì 16 dicembre 2009

Modello Eas Associazioni: prorogato a fine anno il termine per l’invio

Con comunicato stampa di oggi 16 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per inviare il modello Eas c’è tempo fino a fine anno. L’Agenzia delle Entrate, infatti, in considerazione dell’ampia platea di soggetti interessati all’adempimento, in larga parte composta da piccole associazioni, ha deciso di concedere quindici giorni in più per la compilazione e trasmissione telematica del modello, accogliendo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore.
L’Amministrazione ricorda che tutti i suoi uffici locali sono a disposizione per offrire assistenza nella compilazione e per l’invio.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR: entro oggi 16 dicembre il termine per il versamento

Scade oggi 16 dicembre 2009 il termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1712), nella misura dell'11 per cento, sulle rivalutazioni dei TFR presenti in azienda ovvero versati al Fondo Tesoreria INPS.

L'intero ammontare dell'imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d'imposta fermo restando la possibilità, per quest'ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, nel Modello DM10/2 ovvero nella Denuncia UNIEMENS, con le somme dovute all'INPS per i propri dipendenti.