lunedì 2 febbraio 2015

Imposta di registro contratti di locazione 2015: dal 1 gennaio obbligatorio il pagamento con il mod. F24 ELIDE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate esclusivamente mediante utilizzo del modello “F24 Elide”, essendo scaduto il periodo transitorio (31 dicembre 2014) durante il quale era possibile scegliere tra il vecchio (modello F23) e il nuovo modello (F24 Elide).
Come si ricorderà, in applicazione della lett. h-ter) del comma 2 dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997 e sue modificazioni, il Ministro dell’Economia e delle finanze, con decreto 8 novembre 2011, ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dallo stesso art. 17 ai pagamenti anche dell’imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986 (TUR).
L’art. 2 del medesimo DM 8 novembre 2011 ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.
Nell’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano lo stesso modello F24 per il versamento di numerosi tributi, sia erariali che locali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 3 gennaio 2014 (prot. 2013/554), ha ufficializzato l’estensione delle modalità di versamento unitario, con modello F24, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
In particolare, è stato disposto che, a partire dal 1° febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni e interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), approvato con provvedimento direttoriale 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento direttoriale 29 marzo 2010.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari o non titolari di numero di partita IVA. Per evitare di disorientare i soggetti interessati e per consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per l’adeguamento delle relative procedure, fino al 31 dicembre 2014 era possibile utilizzare il vecchio modello F23, in alternativa al nuovo modello F24 Elide, per il pagamento dei tributi in questione.
A partire dal 1° gennaio 2015, invece, detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide. Si ricorda che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate vanno eseguiti esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Ai fini della compilazione del nuovo modello l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 14/2014, ha istituito i codici tributo da “1500” a “1510”, relativi all’imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto), all’imposta di bollo, ai tributi speciali e compensi, oltre che a sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 Elide del soggetto quale “controparte” del contratto, è stato istituito il codice identificativo “63”, denominato “Controparte”.
Questi nuovi codici tributo sono:
- “1500” Imposta di registro per prima registrazione; 
- “1501” Imposta di registro per annualità successive; 
- “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto; 
- “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto; 
- “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto; 
- “1505” Imposta di bollo; “1506” Tributi speciali e compensi; 
- “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; 
- “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; 
- “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; 
- “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Per identificare la controparte viene istituito il codice “63” che deve essere riportato insieme al codice fiscale della controparte nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
Nella sua risoluzione, l’Agenzia fornisce anche le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 Elide. In particolare si prevede che nella sezione “CONTRIBUENTE, debba essere indicato:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento; 
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” invece va indicato precisamente :
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore; 
- nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro); 
- nel campo “elementi identificativi”, in caso di pagamenti per la prima registrazione, nessun valore.
Se poi devono essere effettuati pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto, il codice identificativo del contratto che è composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.
Se tale codice non è disponibile, allora il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice composto da 16 caratteri reperibili seguendo queste indicazioni riportate di seguito:
- nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto; 
- nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione; 
- nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”); 
- nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”); 
- nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”.
Nel campo “codice” del modello F24 Elide va poi inserito il codice tributo di riferimento di cui sopra. Da ultimo nel campo “anno di riferimento”, in caso di prima registrazione deve essere indicato l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”. In caso di “annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”. Infine nel campo “importi a debito versati”, vanno inseriti gli importi da versare.
Infine, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici, la medesima risoluzione ha istituito altresì i seguenti codici tributo (da utilizzare esclusivamente nel modello F24 Elide):
- “A135”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
- “A136”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
- “A137”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;- “A138”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”.

mercoledì 28 gennaio 2015

INPS artigiani e commercianti 2015: entro il 16 febbraio 2015 il pagamento della 4 rata per il 2014

Adempimento in vista per artigiani e commercianti. Infatti, entro il 16 febbraio 2015 i lavoratori autonomi menzionati dovranno procedere al versamento della IV rata 2014 del contributo fisso e alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti. Entro la stessa scadenza, inoltre, dovranno essere versati il primo e secondo acconto 2014, in riferimento all’eventuale quota eccedente il minimale di reddito imponibile e contestualmente le somme allo stesso titolo dovute per gli anni precedenti. A tal fine, è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale nel corso del 2014 e non già interessati precedentemente da iscrizione previdenziale. Inoltre, sono stati predisposti i modelli “Delega F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta. I modelli F24 sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. A ricordarlo è l’INPS con il messaggio n. 593 di ieri. 
Con l’occasione l’Istituto previdenziale rammenta che gli artigiani e commercianti, iscritti in corso d’anno alla relativa gestione INPS, non riceveranno più in modalità cartacea la lettera di avviso dei contributi in scadenza né le avvertenze per la compilazione del modello F24. Infatti, la lettera informativa sarà disponibile accedendo al proprio “Cassetto previdenziale”, nella sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta. A tal fine ai contribuenti o agli intermediari opportunamente delegati verrà inviata una email di alert per avvisare dell’inserimento della comunicazione in commento. L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene tramite Pin del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità. 
A tal proposito ricordiamo che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 
• 22,20% per gli artigiani (19,20% se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni); 
• 22,29% per i commercianti (19,29% se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).
Fonte: Fiscal Focus

martedì 20 gennaio 2015

Legge di stabilità 2015: credito d'imposta per il wi-fi

Il comma 149 della Stabilità 2015 interviene sulla norma contenuta nell’articolo 2 del Dl 83/2014 (“decreto cultura e turismo”) che, per sostenere la competitività del settore turismo, favorisce la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, riconoscendo – per gli anni dal 2014 al 2016 – un credito d’imposta, nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo: impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme specializzate; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. In particolare, per le spese relative a impianti wi-fi, l’accesso al bonus è stato subordinato alla condizione che la struttura ricettiva metta a disposizione dei clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno un megabit in download.

venerdì 16 gennaio 2015

Legge di stabilità 2015: credito d’imposta per ricerca e sviluppo con nuove regole

Queste le principali modifiche (commi 35 e 36) apportate alla disciplina del credito d’imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013): 
- più ampia la platea dei beneficiari (l’agevolazione ora spetta a tutte le imprese, non più soltanto a quelle con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro)
- più lunga la durata dell’agevolazione, fino al 2019 (prima era prevista fino al 2016)
- meno alta la soglia minima di investimenti agevolabili, fissata a 30mila euro (non più 50mila)
- raddoppiato (5 milioni di euro, anziché 2,5) il tetto massimo di credito annuale per impresa
- dimezzata la misura del credito, ora fissata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015 (la misura del 50% resta per le spese relative al personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start up innovative)
- esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili.

giovedì 15 gennaio 2015

Legge di stabilità 2015: crediti verso la Pa compensabili con cartelle esattoriali

Le imprese e i lavoratori autonomi che vantano crediti per somministrazioni, forniture, appalti e servizi resi ad amministrazioni statali ed enti territoriali, locali e del Servizio sanitario nazionale, anche nel 2015 potranno utilizzare tali somme in compensazione, per estinguere debiti iscritti a ruolo. È stata infatti prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la disposizione – contenuta nel Dl 145/2013 – che riconosceva tale possibilità soltanto per l’anno 2014. Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, di importo non inferiore alla somma iscritta a ruolo. Per l’effettiva operatività della norma, occorre un decreto ministeriale d’attuazione, la cui adozione dovrà avvenire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità (comma 19).

mercoledì 14 gennaio 2015

Repubblica di San Marino inclusa nella white list

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2015, n. 6 il Decreto 29 dicembre 2014 con il quale viene inserita la Repubblica di San Marino nella c.d. "white list". 
In particolare, detto Decreto interviene sul Decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. 

martedì 13 gennaio 2015

Equitalia 2015: sanatoria per le cartelle di pagamento di importo fino a 300 euro

Nella Legge di Stabilità, al comma 688, è stata introdotto il condono delle cartelle esattoriali non regolate dai contribuenti dal 2000 in poi e di importo inferiore ai 300 euro che pertanto dovranno essere cancellate da Equitalia. Si tratta di circa il 70% delle cartelle che giacciono nell’Ente di riscossione e che riguardano in particolare quegli “evasori” del canone Rai o multe per divieto di sosta o eccesso di velocità. 
Obiettivo della sanatoria sarebbe quello di estinguere tutti quei casi che sono rimasti in sospeso di vecchia data ed eliminare buona parte delle cartelle esattoriali di modica cifra, che non sono state pagate e che molto probabilmente non lo saranno mai. 
Ma c’è di più, non servirà effettuare alcuna richiesta per il condono, i debiti verranno infatti depennati automaticamente senza richiedere alcun pagamento, anche nel caso in cui ci si trovi in presenza di più cartelle esattoriali a proprio carico (purché di valore inferiore ai 300 euro). 
Secondo la nuova sanatoria, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, il tempo stimato per il recupero degli arretrati è di 3 anni: se entro tale periodo di tempo dall'invio della cartella, Equitalia non fosse riuscita a rientrare nel debito, la cartella verrebbe meccanicamente considerata inesigibile e quindi non riscossa. 
Equitalia, ente di riscossione addetto a riscuotere i crediti per conto di vari enti statali, ogni tre anni dovrebbe inviare agli enti creditori (Erario, Inps ed enti territoriali)?un resoconto che indichi le somme che non è riuscito a recuperare. In un passo successivo, gli enti dovrebbero verificare che Equitalia abbia effettivamente fatto il possibile per il recupero dei crediti in questione prima di procedere allo storno del credito dalla propria situazione contabile. 
Ma Equitalia, viste le varie proroghe concesse a fine anno, non è mai riuscita a dare inizio al controllo creando un notevole accatastarsi di cartelle. E così è stato anche per il 2014. Con le nuove disposizioni, dettate dalla Legge di Stabilità, si conta di rimettere mano alle partite aperte iniziando dalle più recenti. Così facendo si tenterebbe a riscuotere almeno i crediti attuali prevedendo un calendario per i controlli al contrario. 
In definitiva, entro il 2017 Equitalia dovrebbe trasmettere a Erario, Inps ed enti territoriali i ruoli sorti nel 2014, entro il 2018 i ruoli sorti nel 2013, entro il 2019 quelli sorti nel 2012, e così via. L’ultimo ad essere affrontato si prevede essere il 2000 da sottoporre ad analisi nel lontanissimo 2031. 
Nonostante l’Ente di riscossione, possa comunque fare un ultimo sforzo nel tentare di incassare le cartelle, il condono pare essere una buona scappatoia anche per lo Stato per evitare eventuali accuse da parte della Corte dei conti. Quest’ultima infatti potrebbe anche definire di intraprendere azioni di responsabilità per tentativi di incasso falliti già in origine.
Fonte: Fiscal Focus