martedì 14 ottobre 2014

Fatture elettroniche 2014: registrazione in contabilità

Dallo scorso 6 giugno è diventato obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, cioè Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza. I rimanenti enti della Pubblica Amministrazione saranno interessati dalla fatturazione elettronica entro il prossimo 31 marzo 2015. Ecco, in sintesi, alcune regole per la registrazione delle fatture.
Ricordiamo che la fattura va emessa tramite il Sistema di Intescambio Sogei e che le fatture emesse in modalità diversa da quella prevista dalla normativa non potranno essere pagate.
La conservazione delle fatture cartacee è regolamentata dall’art.22 del DPR 600/73, mentre quelle relativa alle fatture elettroniche dall’art.39 del DPR 633/72. In ogni caso, per entrambe deve essere rispettato quanto stabilito dal Codice civile.
Poiché le fatture devono essere conservate in modo ordinato e comprensibile, è ovvio che l’opzione sulla modalità di conservazione scelta deve essere rispettata per l’intero periodo d’imposta.
La regola generale dispone che i documenti debbano essere conservati o tutti in formato cartaceo o tutti in formato digitale; non sarebbe ammessa una conservazione “mista”.
Ne consegue che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi e le imprese che forniscono beni si trovano a dover conservare fatture elettroniche  emesse nei confronti della P.A. e fatture cartacee emesse nei confronti della P.A. e di altri clienti.
E qui si pone il problema del come conservare la documentazione.
Poiché la conservazione delle fatture deve avvenire secondo il principio di ordinata contabilità e di omogeneità, è ritenuto necessario dover predisporre due distinti registri sezionali:
• uno per le fatture cartacee;
• uno per le fatture elettroniche.
Quindi, il soggetto che emette in corso d’anno fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e fatture cartacee verso altri soggetti,  predisporrà diversi registri sezionali assegnando, ad esempio, il registro sezionale “alfa” alle fatture elettroniche e il registro sezionale “beta” a quelle cartacee.
Ai fini Iva, i registri possono essere organizzati in sezionali distinti che comportano una distinta numerazione delle fatture  e la compilazione di un registro riepilogativo per la determinazione delle liquidazioni periodiche.
Le scritture che devono essere registrate a libro giornale possono essere trascritte in libri giornali sezionali. In tal caso, i sezionali devono seguire le regole applicate al libro giornale, in merito a modalità di registrazione e vidimazione/bollatura. I sezionali poi devono essere riepilogati nel libro giornale generale.
Fonte: Centro studi CGN

giovedì 9 ottobre 2014

MOSS (Mini one stop shop) 2014: istruzioni per la registrazione

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative per le aziende che, dal 1° ottobre 2014, intendono registrarsi sul Moss (Mini one stop shop), il mini sportello unico che, a partire dal 2015, permetterà agli operatori economici di non identificarsi più in ciascuno Stato membro e di dichiarare e versare in Italia le imposte dovute sui servizi: 
- di telecomunicazione; 
- di teleradiodiffusione; 
- elettronici,
prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA e resi in altri Stati Ue. 
L’adesione al regime speciale seguendo l’apposita procedura dettata dall’Amministrazione Finanziaria consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, nonché ai soggetti passivi extra UE che scelgono di identificarsi in Italia, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, di assolvere agli obblighi IVA in Italia senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati. 
Aderendo al Moss il prestatore potrà trasmettere telematicamente attraverso il portale le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i versamenti; questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, infatti per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della direttiva IVA (dalla direttiva n. 2008/8/CE non ancora recepita in Italia) e in particolare agli articoli 58 e 59 – bis della Direttiva 2006/112/UE, cambieranno i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari. 
In via generale, le prestazioni rientranti nell’ambito del commercio elettronico diretto rese da soggetti passivi comunitari (come già previsto per i prestatori extracomunitari) nei confronti di “privati” comunitari, saranno territorialmente rilevanti nello Stato del destinatario. Per evitare al fornitore europeo di doversi identificare e assolvere gli obblighi IVA nei vari paesi comunitari, così come già previsto per i prestatori extra UE dall’art. 74 quinquies del D.P.R. 633/1972, è stato attivato il regime facoltativo del «mini sportello unico» (Moss), che consentirà ai fornitori di assolvere gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'Iva nel Paese in cui sono stabiliti. 
Con il Comunicato stampa del 17.06.2014, l’Amministrazione Finanziaria aveva reso note le modalità di funzionamento del mini sportello unico, precisando altresì che sarebbe stato possibile registrarsi sul portale a partire dal 1° ottobre 2014. 
Con il Provvedimento in commento, si forniscono le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione, esclusivamente in modalità elettronica e diretta, per l’adesione ai predetti regimi speciali. 
Più in dettaglio, viene illustrato che: 
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità a essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite; 
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese; 
- l’Agenzia - per il tramite del Centro Operativo di Venezia - effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 1 ottobre 2014

Mod. F24 2014: dal 1 ottobre 2014 solo on line chiarimenti Agenzia delle Entrate

Con Circolare 19 settembre 2014, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione alle modalità di pagamento del Mod. F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014: l'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 ha previsto, infatti ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la compilazione del Mod. F24 in forma cartacea è ancora ammessa: 
- se la delega di pagamento è precompilata (ad esempio a seguito di un avviso di liquidazione 36-bis), anche se l'importo è maggiore di euro 1.000 a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; 
- per i versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate per i soggetti non titolari di partita IVA fino al 31 dicembre 2014, anche per importo superiori ad euro 1.000 e in presenza di crediti in compensazione; 
- per i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

martedì 30 settembre 2014

Remissione in bonis 2014: entro il 30/09/2014 la regolarizzazione irregolarità formali

Per i soggetti che hanno commesso irregolarità formali, quali omesse comunicazioni di regimi opzionali, diverse dal quelle di cui all'art. 1 e 2 D.P.R. n. 442/1997 il 30/09/2014 è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, degli adempimenti formali omessi dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno o che dovevano essere presentate nell'anno precedente. 
Entro il 30 settembre è quindi possibile: 
- optare per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 D.P.R. 917/1986) per il triennio 2013-2015; 
- optare per il consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e ss. del D.P.R. 917/1986 per il triennio 2014-2016; 
- optare per la liquidazione e versamento dell'IVA di gruppo previsto dall'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'anno d'imposta 2014; 
- optare per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap di cui all'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per l'anno d'imposta 201; 
- optare per il regime della “tonnage tax”; 
E’ altresì possibile presentare il modello EAS non trasmesso tempestivamente. 
Il ravvedimento comporta il versamento di una sanzione di 258 euro, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il codice tributo da utilizzare è il 8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 

Decreto "Sblocca Italia": agevolazioni per l'acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla locazione

L'art. 21, D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto "Sblocca Italia") prevede, per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati), la possibilità di usufruire di una specifica deduzione (20% del prezzo di acquisto - limite massimo 300.000 euro - 8 quote annuali) dal reddito complessivo. 
In particolare, l'agevolazione spetta con riferimento alle spese: 
- di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento; 
- per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Per fruire dell'agevolazione è necessario che l'unità immobiliare sia destinata entro 6 mesi dall'acquisto/ultimazione dei lavori alla locazione per almeno 8 anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo. 

giovedì 25 settembre 2014

Dichiarazione "Imu Tasi Enc" 2012-2013: prorogata la scadenza per l’invio on line al 30 novembre 2014

Posticipato di due mesi il termine a disposizione degli enti non commerciali per presentare la dichiarazione Imu/Tasi relativa agli anni 2012 e 2013, annualità che, in realtà, interessano soltanto l'Imu. La scadenza slitta dal 30 settembre (articolo 5, comma 2, del decreto 26 giugno 2014) al prossimo 30 novembre.
Il rinvio è previsto dal decreto ministeriale di ieri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze.
La proroga riguarda esclusivamente le dichiarazioni relative ai periodi 2012 e 2013, mentre il termine ordinario per la trasmissione del modello "Imu Tasi Enc" resta fermo al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è entrati in possesso del fabbricato o sono intervenute variazioni rilevanti per i due tributi. In assenza di modifiche, la dichiarazione non va ripresentata nelle annualità successive.
Il modello, specificatamente predisposto per le esigenze degli Enc, è disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze, così come lo sono le specifiche tecniche utilizzabili per la sua trasmissione. La presentazione, infatti, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Ricordiamo che i fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali sono esenti dai due tributi se interamente destinati ad attività senza scopo di lucro; in caso di uso misto, l'esenzione riguarda soltanto le aree non "commerciali" e, se non è possibile procedere con una suddivisione netta, la tassazione avviene proporzionalmente all'utilizzo no profit, in base alle informazioni e a specifici elementi riguardanti l'attività svolta, forniti direttamente dagli enti nella dichiarazione, ad esempio il numero delle persone impiegate 
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 18 settembre 2014

770/2014 ordinario e semplificato: il 19 settembre scade il termine per l’invio

I sostituti d’imposta hanno tempo fino a venerdì prossimo per inviare all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, la dichiarazione annuale con i dati sulle ritenute
Il 19 settembre scade il termine per la trasmissione dei modelli 770/2014 ordinario e semplificato. I sostituti d’imposta dovranno inviarli utilizzando i canali Fisconline o Entratel, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
L’adempimento dichiarativo, originariamente in scadenza il 31 luglio, è stato differito con Dpcm dello stesso giorno per andare incontro alle esigenze manifestate dalle categorie professionali che, entro l’ultimo giorno di luglio, devono far fronte a numerosi impegni per adempimenti fiscali, per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.
 Gli appositi software messi a disposizione dall’Agenzia permettono ai sostituti d’imposta di predisporre le dichiarazioni e creare il relativo file da trasmettere. Al termine dell’operazione, l’Agenzia invia una comunicazione con la quale attesta l’avvenuta presentazione del file. Il documento è reperibile nella sezione “Ricevute” dell’area dedicata ai servizi telematici. In caso di scarto della domanda, il contribuente può effettuare una nuova trasmissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione del rifiuto.
770 semplificato
Contiene i dati delle certificazioni rilasciate ai contribuenti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente (compresi equiparati e assimilati), da lavoro autonomo, Tfr, provvigioni, altri redditi e prestazioni in forma di capitale erogati da fondi pensionistici. Nel 770 semplificato vanno, inoltre, indicati i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, e, se non si è obbligati a presentare anche il 770 ordinario, pure quelli di versamenti, crediti e compensazioni. Lo stesso modello, infine, accoglie i dati delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute operate sui bonifici fatti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
770 ordinario
Nel 770 ordinario, invece, trovano spazio i dati delle ritenute su dividendi, redditi da capitale, operazioni finanziarie, indennità di esproprio e quelli relativi ai versamenti effettuati, compensazioni e crediti d’imposta utilizzati.
Ravvedimento operoso
L’omessa, insufficiente o tardiva presentazione della dichiarazione potrà essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso entro il 18 dicembre prossimo (cioè, entro il novantesimo giorno dalla scadenza), versando, tramite modello F24 (codice tributo 8911), la sanzione ridotta pari a un decimo di 258 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. 
Fonte: Fisco Oggi