venerdì 5 settembre 2014

Ricerca e sviluppo fondi “Horizon 2020”: Il ‘click day’ il 30 settembre alle ore 10

Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito in questi giorni che il cosiddetto ‘click day’ per la presentazione delle domande di richiesta delle agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore tecnologico è posto al 30 settembre. I benefici fanno parte del Fondo per la crescita sostenibile dirette a sostenere progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici individuati dal programma dell'Unione europea "Horizon 2020" e per ottenerli, quindi, bisognerà presentare l’apposita istanza entro la fine del mese prossimo, precisamente il MISE ha sottolineato che il ‘click day’ si attiverà alle ore 10 del 30 settembre. In generale, le tecnologie previste da “Horizon” 2020 sono molte e vanno da quelle dell'informazione e della comunicazione alle nanotecnologie, dai materiali avanzati alle biotecnologie fino allo spazio e a settori cruciali come energia, salute, trasporti. 
Presentazione delle domande
I soggetti interessati potranno presentare le domande avvalendosi della procedura di compilazione guidata accessibile dalla sezione ''Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020'' del sito del Mise (http://www.mise.gov.it/): la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati potrà essere avviata a partire dal 22 settembre 2014. Un decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, emanato lo scorso 25 luglio 2014, ha stabilito tempi e modi della presentazione delle istanze. 
Le risorse
Nel complesso, le risorse messe a disposizione dal fondo sono pari a 300 milioni di euro. Di questo ampio totale un buon 60% sarà destinato ai progetti proposti da imprese di piccole e medie dimensioni. Al momento si prevede una vasta adesione alla gara per aggiudicarsi le agevolazioni. Per quel che concerne le risorse destinate al singolo progetto, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che i progetti presentati devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro; gli stessi possono essere presentati da singole imprese o in modalità congiunta fino a un massimo di tre soggetti, tra i quali può esservi anche un organismo di ricerca. L’erogazione dei benefici avverrà tramite un finanziamento agevolato per una percentuale di spese ammissibili calcolata in base alla dimensione dell’impresa: la percentuale sarà del 70 per le piccole imprese, del 60 per le medie e del 50 per le grandi. La durata massima del finanziamento sarà pari a otto anni alla quale poi si va ad aggiungere un periodo di preammortamento di tre anni. Il finanziamento agevolato prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, che in ogni caso non sarà mai inferiore allo 0,8%.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 4 settembre 2014

DURC 2014: la data di riferimento della regolarita contributiva (Messaggio INPS del 2/09/2014)

L'INPS, con il Messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, fornisce chiarimenti in merito al DURC a seguito della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, 8 aprile n. 486/2014 che, in merito al requisito della regolarità contributiva ha specificato che la stessa deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicinale assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva e non al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 
Al riguardo l'INPS chiarisce che i DURC per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (c.d. "verifica per autodichiarazione" ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. i) del DLgs. n. 163/2006) continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del DURC, in presenza di certificazione dei crediti.
Fonte: Seac

mercoledì 3 settembre 2014

Virus su false email “Le Linee Guida” inviate a nome dell’Agenzia delle Entrate

L’email “Le Linee Guida” che sta circolando in queste ore e che riporta all’interno il logo delle Entrate, è un falso. Il file allegato, in formato word, contiene un virus e, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.
Il file allegato al messaggio di posta elettronica che sta circolando in queste ore contiene un virus pericoloso che, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer
Dall’Agenzia delle Entrate arriva l’invito, rivolto ai contribuenti che stanno ricevendo questo messaggio, a non inoltrarlo ad alcuno e a eliminarlo senza aprire l’allegato, che conterrebbe presunte istruzioni utili a evitare i controlli legati al redditometro.
Le Entrate sottolineano di essere completamente estranee a questi messaggi, che sono spesso volti a ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. 
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 1 agosto 2014

Professionisti 2014: cosa fare in caso di mancato ricevimento della “Certificazione delle ritenute d’acconto”

La certificazione delle ritenute in acconto subite è uno dei temi più sentiti da parte dei professionisti in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi. Il meccanismo, nonostante sia noto e codificato da tempo, può dar luogo in alcuni casi a problematiche assai delicate, che analizziamo in questo articolo.
L’articolo 25 del DPR 600/73 obbliga il committente (denominato sostituto d’imposta) a trattenere il 20% del compenso spettante al professionista (denominato sostituito), con obbligo di versare la ritenuta all’erario a titolo di acconto ai fini IRPEF in favore dello stesso professionista.
In sede di dichiarazione dei redditi, il professionista sostituito potrà scomputare tali ritenute dal proprio debito IRPEF documentando l’operazione con la certificazione ricevuta da parte del sostituto d’imposta.
La questione più importante riguarda la mancata ricezione della certificazione delle ritenute da parte del sostituto entro il 28 febbraio. In tali ipotesi il professionista sostituito, trascorso il termine stabilito entro il quale doveva essere rilasciata la certificazione, dovrà sollecitare al sostituto il rilascio della certificazione.
Può accadere che il professionista, per le più svariate ragioni, non riesca ad ottenere la certificazione dei compensi e delle ritenute subite.
Tale fattispecie viene trattata e risolta dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella R.M. 68/E/2009, dove si prevede la possibilità di utilizzare certificazioni diverse rispetto a quelle rilasciate dal sostituto. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il contribuente può scomputare le ritenute purché sia in grado di documentare, in maniera inequivocabile, di averle effettivamente subite.
La prova può essere fornita mediante:
- fattura con esposizione della ritenuta;
- documentazione bancaria attestante che le somme incassate siano corrispondenti al netto fatturato.
La documentazione probatoria deve  essere accompagnata, in sede di controllo ex art.36-ter, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art.47 del DPR n.445/00) con la quale il lavoratore autonomo attesta che:
- la documentazione del pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente registrata nelle scritture contabili;
- a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.
La procedura appena illustrata mette in difficoltà il professionista, con la prospettiva di perdere le ritenute subite quando:
- non si possieda la certificazione del sostituto d’imposta;
- il pagamento sia avvenuto in contanti.
Il mancato versamento delle ritenute effettuate è un tema che divide anche la giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha sempre avuto una posizione rigida e controversa ritenendo addirittura il professionista responsabile in solido per l’omesso versamento in questione (cfr. sentenze n. 14033/2006 e n. 12072/2008). La posizione più rigorosa da parte della Corte di cassazione è orientata:
- a non riconoscere la possibilità in capo al professionista di detrarsi le ritenute in assenza della certificazione;
- a non legittimare altri documenti equipollenti in sostituzione della certificazione da parte del sostituto.
Sempre più spesso, però, la giurisprudenza della Commissione Tributaria si è espressa in maniera favorevole per il contribuente. In diverse occasioni i giudici hanno ricordato che il professionista/sostituito non può essere ritenuto responsabile dell’operato del committente/sostituto, visto che, tra l’altro, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri coercitivi nei confronti di quest’ultimo e dovrebbe intentare una causa civile per l’ottenimento della certificazione. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, per appurare la veridicità delle affermazioni del contribuente, potrebbe agire nei confronti del sostituto azionando i propri poteri di richiesta di dati e informazioni. Non va trascurata l’utilità dell’enorme mole di dati informativi disponibili nelle banche dati, grazie alle quali è possibile verificare se la mancata trasmissione della certificazione corrisponde a una negligenza o ad un effettivo mancato versamento (Ctp Milano n. 111/2009, Ctp Treviso n. 105/2010, Ctp Brindisi n. 106/2013).
Per superare il contrasto giurisprudenziale sull’argomento, da più parti si auspica un intervento legislativo, anche nella forma dell’interpretazione autentica, che liberi il professionista da qualsiasi responsabilità in caso di omesso versamento delle ritenute legittimando la possibilità di dimostrare di aver subìto la ritenuta con documentazione ulteriore a supporto.
Fonte : CGN

mercoledì 30 luglio 2014

INAIL 2014: finanziamenti in materia di sicurezza per il settore edile e agricolo

In materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 un nuovo bando dell'INAIL per finanziare le imprese del settore edile, lapideo ed agricolo che investano in progetti di innovazione tecnologica al fine di migliorare le condizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Nello specifico il bando in oggetto prevede una ripartizione dei fondi a carattere regionale/ provinciale per un importo che non potrà superare il 65% dei costi sostenuti, al netto dell'IVA. 

martedì 29 luglio 2014

Mod. 770/2014: imminente l'ufficializzazione della proroga al 19 settembre 2014

Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze arriva la conferma dell'imminente ufficializzazione della proroga al 19 settembre del termine per la presentazione del Mod. 770/2014. A tal fine, si attende il decreto che dovrà essere firmato nei prossimi giorni dal Ministro dell'Economia e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle more, il Ministero dovrebbe trasmettere a breve un comunicato sulla proroga.
Fonte: Seac

lunedì 28 luglio 2014

Bonus investimenti 2014: come si calcola il credito d’imposta

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, concesso per gli investimenti effettuati dal 25.06.2014 fino al 30 giugno 2015, è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 
Nel calcolo del credito d’imposta devono essere esclusi gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00. 
Per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2009 – 2013. Per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2010 – 2014.
Di questi anni potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori. Questo permetterà di ottenere un maggior credito d’imposta, riducendo l’importo da sottrarre agli investimenti effettuati nel periodo di riferimento. 
Ad esempio, ipotizziamo che un’impresa effettui nel periodo 25.06.2014 al 31.12.2014 investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO per euro 80.000,00 euro (tutti superiori ad euro 10.000,00) e che gli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti ammontano rispettivamente ad euro: 
- 30.000,00 nel 2013; 
- 50.000,00 nel 2012; 
- 11.000,00 nel 2011; 
- 25.000,00 nel 2010; 
- 18.000,00 nel 2009. 
La media dei suddetti investimenti ammonta ad euro 26.800,00. Per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori, ovvero il 2012. In tal modo la media sarà pari ad euro 16.800,00. Il credito d’imposta utilizzabile ammonterà ad euro 7.980,00 (80.000 - 16.800,00) * 15%. 
Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 
Utilizzando il precedente esempio e ipotizzando che la società sia stata costituita nel 2013 (investimenti effettuati pari ad euro 30.000,00), per la determinazione del credito d’imposta si potranno escludere gli investimenti effettuati nel 2013 (per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori) e conseguentemente il credito d’imposta ammonterà ad euro 12.000,00 (15% di 80.000,00 euro). 
Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014 (datadi entrata in vigore D.L. 91/2014) il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. 
Nessun confronto dunque per i soggetti che si costituiscono dal 25.06.2014. Per 100.000,00 euro di investimenti effettuati dal periodo di costituzione (successivo al 25.06.2014 fino al 31.12.2014), si otterrà un credito d’imposta di 15.000,00 euro.
Fointe: Fiscal Focus