mercoledì 16 luglio 2014

Flussi d'ingresso lavoratori extracomunitari 2014: fissato al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande di nulla osta

Con Nota congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro n. 4319 del 10 luglio 2014 è stabilita la proroga del termine per la presentazione di alcune tipologie di domande di nulla osta, in relazione ai flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013. 
Il Ministero precisa che il termine del 20 agosto 2013 di cui al DPCM 25 novembre 2013 è prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2014 nel caso di: 
- lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi d'origine; 
- richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'UE in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche.
Fonte: Seac

martedì 15 luglio 2014

Bonus 80 euro 2014: circolare A.E. esplicativa per la compilazione del Mod. F24

A seguito della conversione in legge (Legge n. 89 del 23 giugno 2014) con modificazioni del DL n. 66/2014, istitutivo del "bonus 80 euro", l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 22/E dell'11 luglio 2014, contenente le istruzioni per la compilazione del Mod. F24 ai fini del recupero del predetto bonus, con codice tributo 1655, da parte dei sostituti d'imposta. 
Tra i vari aspetti, viene chiarito che: 
- il bonus deve essere esposto nel Mod. F24 indicando come periodo di riferimento il mese di erogazione della relativa retribuzione (analogamente a quanto avviene per le ritenute); 
- nell'ipotesi di erogazione del bonus del mese di dicembre nei primi giorni di gennaio 2015 (pagamento delle retribuzioni posticipato rispetto al mese di maturazione), con conseguente recupero dello stesso nell'anno 2015, nel Mod. F24 il codice tributo 1655 dovrà essere comunque esposto con periodo di riferimento "12/2014"; 
- qualora il sostituto d'imposta, in un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni lavoratori e contestualmente lo recuperi ad altri, esporrà nel Mod. F24 solo l'importo netto risultante dalla differenza. 

martedì 8 luglio 2014

Studi di settore 2014: novità e aggiornamento con la circolare 04/07/2014 n. 20

Con Circolare 4 luglio 2014, n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2013. 
Inoltre il documento di prassi ha illustrato le novità in materia con riguardo anche ai 69 studi di settore approvati col decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 23 dicembre 2013. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti temi: 
• principali novità normative; 
• revisione congiunturale; 
• utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore; 
• principali novità della modulistica; 
• software GERICO di supporto agli utenti; 
• effetti dell'adeguamento in fase accertativa; 
• comunicazioni centralizzate; 
• segnalazione delle cause di non congruità; 
• applicazione dei parametri.
Si evidenzia, infine, che, per il periodo d'imposta 2014, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10-bis, Legge n. 146/1998, sono stati individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 21 febbraio 2014.
Fonte: Seac

lunedì 7 luglio 2014

Rateizzazione cartelle di pagamento: da luglio 2014 possibilità di nuove rate

Con Comunicato Stampa 3 luglio 2014, Equitalia ha annunciato la possibilità di beneficiare di un nuovo piano di rateizzazione, mediante il quale i contribuenti, decaduti da una precedente rateizzazione prima del 22 giugno 2013, potranno richiedere fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) per il pagamento delle cartelle di Equitalia. 
I soggetti interessati a tale opportunità dovranno presentare la domanda entro il prossimo 31 luglio, compilando gli appositi moduli disponibili sul sito Internet di Equitalia (sezione "Rateizzare"). 
Si segnala, infine, che il nuovo piano di rateizzazione non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Fonte: Seac

giovedì 3 luglio 2014

Lavoratori agricoli autonomi e dipendenti 2014: modalità operative per la riduzione dei contributi (circ. inps n. 83 ed inail n. 32 del 01/07/2014)

L'INPS, con la Circolare n. 83 del 1° luglio 2014, e l'INAIL, con la Circolare n. 32 del 1° luglio 2014, rendono note le istruzioni operative per l'applicazione della riduzione, per il 2014, dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori agricoli autonomi e dipendenti ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della Legge n. 147/2013 (riduzione del 14,17%). 
Gli Istituti ricordano che la percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione e che quest'ultima è cumulabile alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste per il settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni. 
Per le aziende agricole in attività da oltre un biennio la riduzione si applica ai contributi dovuti a partire dal 1° trimestre 2014: nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del modello F24 sarà indicato se è stata applicata la riduzione. 
Per le aziende agricole operanti nel primo biennio di attività la riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, istanza di compensazione.
Fonte: Seac

mercoledì 2 luglio 2014

Tassazione dei redditi di natura finanziaria 2014: dal 1 luglio 2014 applicabili le nuove aliquote

Con Circolare 27 giugno 2014, n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'aliquota relativa alla tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, in applicazione degli artt. 3 e 4, Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 in vigore dal 1°luglio 2014.
In relazione a tale modifica, l'Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi, ha fornito esempi e istruzioni sugli effetti della nuova disciplina affrontandone in particolare: 
• l'ambito di applicazione; 
• le deroghe all'applicazione dell'aliquota del 26%; 
• la decorrenza e il regime transitorio per i redditi di capitale; 
• le assicurazioni; 
• gli organismi di investimento collettivo del risparmio; 
• le gestioni individuali di portafoglio; 
• i redditi diversi di natura finanziaria: decorrenza dell'aumento dell'aliquota e affrancamento; 
• il credito d'imposta per le casse privatizzate; 
• l'abrogazione della ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria.
La norma che detta l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26% si applica non soltanto ai redditi di capitale, ma anche ai redditi diversi di natura finanziaria. Restano fuori dall’ambito di applicazione della tassazione ad aliquota fissa del 26%, invece, le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate citate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir, in quanto non sottoposte a imposta sostitutiva (le quali concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%).
La nuova misura dell’aliquota si applica: 
• ai dividendi percepiti dall’1 luglio 2014
• agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall’1 luglio 2014
• ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
Invece, l’aliquota del 26% scatta a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell’1 luglio 2014 (e aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239/1996).
Pertanto, per i differenziali generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima dell’1 luglio 2014 continua ad applicarsi l’aliquota precedente (a seconda dei casi, 12,5% o 20%).
Mantenuto il trattamento di favore riservato ad alcune fattispecie meritevoli di tutela, in certi casi introdotte al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure perché derivanti da accordi derivanti dall’appartenenza all’Ue.
Tra le varie deroghe al nuovo quadro normativo, ad esempio, rimane in vigore l’aliquota del 12,5% sui titoli pubblici italiani (ed equiparati). È il caso dei titoli del debito pubblico, dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali.
Per quanto riguarda gli Stati esteri inclusi nella white list (Dm 4 settembre 1996), si estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati: adesso vi rientrano anche le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
Analoga aliquota ridotta del 12,5% per le obbligazioni di progetto (project bond), seppure relativamente ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.
Non si applica la nuova aliquota del 26%, infine, nemmeno alle forme di previdenza complementare. Per esse, però, il Dl 66/2014 ha aumentato dall’11 all’11,5% l'imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.
In seguito all’abrogazione dell’obbligo di effettuazione della ritenuta, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive soltanto dietro specifico incarico da parte del contribuente. In caso contrario, il contribuente dovrà compilare il quadro RW (restano comunque esonerati dall’obbligo i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all’estero di valore inferiore a 10mila euro).
Le imposte sostitutive sono dovute nella misura del 26% anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dall’1 luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
Invece, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica l’aliquota del: 
• 12,5%, per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011
• 20%, per la parte dei redditi maturati dall’1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014
• 26%, sui redditi maturati a partire dall’1 luglio 2014.
Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria si applica l’aliquota del 26% alle plusvalenze realizzate a partire dall’1 luglio 2014. Qualora la cessione a titolo oneroso si sia perfezionata antecedentemente a tale data, la plusvalenza resta assoggettata a imposizione con l’aliquota del 20 per cento.
Per evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente all’1 luglio 2014, sarà comunque possibile affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, versando un’imposta sostitutiva del 20%, determinata sulla differenza fra tale valore o costo in base ai criteri previsti dal “decreto affrancamento” (Dm 13 dicembre 2011) e il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato (articolo 5, Dlgs 461/1997).
L’affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell’originario costo.
È prevista una diversa modalità di esercizio dell’opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato.
Nel primo caso, l’opzione può essere effettuata direttamente tramite versamento dell’eventuale imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014; nella seconda ipotesi, l’opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie (ad eccezione di quelle escluse dall’affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell’opzione. In entrambe le ipotesi, non è consentito l’affrancamento parziale. L’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente. I dati relativi all’affrancamento sono indicati nella dichiarazione del sostituto d’imposta e dell’intermediario relativa al periodo d’imposta 2014.
Per quanto concerne le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione sono determinati, prioritariamente, al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell’1 gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione. Successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall’1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione. Infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.
È riconosciuto, in attesa dell’armonizzazione, prevista a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei redditi percepiti da tali enti e dalle forme di previdenza complementare, un credito d’imposta a favore delle casse professionale (Dlgs 252/2005). Il credito, da utilizzare in compensazione, sarà pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Tale importo non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) né di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, del Tuir). 

martedì 1 luglio 2014

RED 2014: dichiarazione entro il 30 giugno 2014

Via libera alla campagna RED2014. L’INPS sta infatti avviando le operazioni di verifica reddituale sui propri pensionati, finalizzate all’accertamento della permanenza del diritto a pensione o alla quantificazione del trattamento in dipendenza dell’avvenuta percezione di altri redditi nel corso del 2013. La comunicazione, in particolare, deve essere presentata entro il 30 giugno esclusivamente in via telematica. Mediante tale verifica, l’Istituto previdenziale chiede ai pensionati o, meglio, ai pensionati per i quali il diritto o la misura della pensione dipende in tutto o in parte dalla condizione reddituale personale o familiare, di comunicare se - oltre ai redditi di pensione – essi abbiano percepito nel 2013 altri redditi (personali e familiari), che – a seconda della loro misura - potrebbero modificare l’importo della pensione o far venir meno il diritto al trattamento. Restano esclusi dall’accertamento gli ultraottantacinquenni che negli anni scorsi hanno dichiarato la produzione di redditi nulli. 
Soggetti interessati 
I pensionati interessati dalla campagna RED2014, in via generale, sono coloro i quali beneficiano di pensioni che siano state incrementate tramite l’adeguamento alla pensione minima. Queste categorie di soggetti, infatti, perdono – in tutto o in parte - il diritto all’integrazione nel caso in cui i redditi personali cumulati con quelli dell’eventuale coniuge superano il tetto stabilito dalla legge oppure perdono l’integrazione solo in parte. Altra categoria molto rilevante, interessata dall’operazione RED 2014, è quella delle vedove e dei vedovi che beneficiano della pensione ai superstiti. Questi soggetti, in caso di produzione di redditi propri o comunque del superamento delle soglie di legge, subiscono una riduzione dell’assegno da un minimo 25% fino a un massimo del 50% della pensione indiretta in godimento. Inoltre, in aggiunta ai suddetti soggetti troviamo: 
• i pensionati che riscuotono l’assegno per il nucleo familiare sulla pensione anch’esso legato alla misura dei redditi e al numero dei componenti la familiari; 
• i pensionati che abbiano diritto (con erogazione nel mese di luglio) alla c.d. “quattordicesima”, ossia alla prestazione una tantum che l’Inps eroga proprio a condizione che il percettore abbia un reddito complessivo inferiore a una soglia annualmente predeterminata; 
• i titolari di pensioni e assegni sociali; 
• i percettori di prestazioni di invalidità civile. 
Modalità operative
La comunicazione dei redditi, come precisato in premessa, deve essere presentata all’Inps entro il 30 giugno esclusivamente in via telematica, personalmente o per il tramite degli intermediari abilitati (ad esempio, i Patronati o i CAF). La procedura guidata, disponibile sul sito internet dell’INPS (www.inps.it), può essere attivata da parte dell’interessato (o dell’intermediario) mediante l’utilizzazione dello User ID rappresentato dal codice fiscale e del codice riservato personale Pin rilasciato dall’INPS. Successivamente, bisogna far riferimento al codice a barre inserito nella lettera di “invito” inviata dall’INPS a ciascun pensionato destinatario della campagna RED, nel quale sono inserite tutte le informazioni personali di ciascun interessato. Attraverso il codice a barre, l’intermediario può collegarsi con l’Inps ed entrare nella “cartella” personale del pensionato, nella quale può inserire i dati reddituali 2013 oltreché - eventualmente – quelli stimati per il 2014, a seconda della denuncia dell’interessato. Una volta registrati i dati, il pensionato ha completato i propri adempimenti e starà all’INPS appurare, sulla base dei redditi comunicati, se la pensione dell’interessato: a) permane invariata; b) debba essere revisionata in incremento o decremento; c) sia soggetta a cessazione con eventuale recupero di quanto medio tempore indebitamente percepito.
Fonte : Fiscal Focus