giovedì 12 giugno 2014

Versamento imposte per Unico 2014: in arrivo D.P.C.M di proroga

È stato annunciato lo slittamento dei termini per effettuare i pagamenti di UNICO 2014 per coloro che esercitano attività economiche interessate agli studi di settore. 
Le nuove date dovrebbero essere le seguenti: 
• fino al 7 luglio 2014 senza maggiorazione; 
• dall'8 luglio al 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%.
La firma del D.P.C.M. contenente la proroga dovrebbe arrivare entro venerdì.
Fonte: Seac

mercoledì 11 giugno 2014

Rivalutazione beni d’impresa 2014: nuovi codici tributo per il pagamento

Con Risoluzione 9 giugno 2014, n. 60, l'Agenzia delle Entrate, con riguardo al versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, ha disposto, in considerazione dell'evoluzione normativa la ridenominazione dei seguenti codici tributo: 
- "1811" denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, art. 1, comma 140, Legge n. 147/2013, e succ. mod."; 
- "1813" denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, comma 142, Legge n. 147/2013, e succ. mod.". 
Fonte: Seac

martedì 10 giugno 2014

Dividendi 2014: aumenta la tassazione dal 1° luglio 2014 per i dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate

Modifiche in vista per la tassazione dei dividendi di fonte italiana percepiti dalle persone fisiche fiscalmente residente in Italia. Per tale fattispecie è necessario distinguere a seconda che i redditi derivino da partecipazioni qualificate o da partecipazioni non qualificate. 
In particolare, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. 
I dividendi da partecipazioni non qualificate – Nel caso di dividendi che derivano da partecipazioni non qualificate, la società erogante applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta a titolo di imposta del 20% sull’intero ammontare (art.27 c.1 D.P.R. 600/1973). 
L’art. 3 del D.L. 66/2014 (attualemnte in fase di conversione) prevede l’incremento della ritenuta dal 20% al 26%, per i dvidendi percepiti dal 1° luglio 2014. 
Dunque: 
- i dividendi di fonte italiana percepiti nel 2013 e fino a giungo 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 20%; 
- i dividendi di fonte italiana che saranno percepiti dal 1° luglio 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sconteranno una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 
I dividendi da partecipazioni qualificate - Nel caso in cui gli utili percepiti derivino da partecipazioni qualificate, questi concorrono alla formazione del reddito imponibile, secondo il principio di cassa, per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008). 
In base alle disposizioni dell’art. 1 del D.M. 2.4.2008, si prevede che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle che riguardano l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2007, si considerano prioritariamente distribuito l’utile prodotto fino al 2007, quindi tassato in capo ai soci al 40%. 
Diversamente, qualora le riserve di utili siano utilizzate per scopi diversi dalla distribuzione (copertura delle perdite) devono, al contrario, considerarsi utilizzate in via prioritaria le riserve che si sono formate con utili post 2007. 
Sugli utili in esame non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all’atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata. 
Nell’iter di conversione del D.L. 66/2014, sono stati presentati degli emendamenti in Commissione Bilancio e Finanze riunite al Sentato, i quali prevedono un incremento del concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi che derivano da partecipazioni qualificate. Più in dettaglio, si prevede l’inserimento di un co. 3 – bis, all’art. 3, del D.L. 66/2014 che prevede il concorso alla formazione del reddito imponibile dei dividendi che derivano da partecipazioni qualificate nella misura del 60,46%. 
L’aumento della quota imponibile dei dividendi, anche in questo caso, troverebbe applicazione per i dividendi percepiti dal 1° luglio 2014.
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 9 giugno 2014

TASI: proroga al 16 ottobre 2014

In data 5 giugno 2014, il Senato ha approvato, in sede di conversione del c.d. "Decreto Renzi", D.L. n. 66/2014, uno specifico emendamento contenente la proroga al 16 ottobre 2014 del versamento della prima rata TASI 2014 per i Comuni che non hanno inviato, entro il 23 maggio 2014, le specifiche delibere al MEF e che pertanto non risultano pubblicate sull'apposito sito entro il 31 maggio 2014. 
Si segnala inoltre che sul sito del Dipartimento Finanze del Ministero sono disponibili alcune le risposte a FAQ in materia di TASI e IMU. 
In particolare tra i chiarimenti più interessanti si segnalano i seguenti: 
- ai fini del versamento della prima rata TASI 2014 devono essere considerate soltanto le delibere comunali pubblicate sullo specifico sito Internet del MEF entro il 31 maggio 2014 (inviate dai Comuni entro il 23 maggio 2014); 
- anche la TASI (come l'IMU) va calcolata per i mesi di possesso / detenzione computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni;> 
- l'aliquota TASI applicabile ai fabbricati rurali uso strumentale non può essere superiore all'1 per mille; 
- ai fini TASI per i fabbricati di interesse storico-artistico e per quelli inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzabili la base imponibile (come ai fini IMU) è ridotta al 50 per cento.
Fonte: Seac

venerdì 6 giugno 2014

PREU 2014: entro il 13 giugno 2014 il pagamento della seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno)

I concessionari di rete ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, TULPS, entro il 13/06/2014, devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. 
Il versamento riguarda la seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio) 
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
Per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è prevista una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato. 

giovedì 5 giugno 2014

Proroga 730/2014: prorogato al 16 giugno 2014 il termine per la consegna al CAF o al professionista ed all’8 luglio 2014 la trasmissione telematica

E’ stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/06/2014 il DPCM che proroga il termine per la presentazione dei modelli 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati Per questo si dovrebbe parlare più correttamente di riapertura dei termini, piuttosto che di proroga vera e propria.
Il provvedimento concede più tempo per la presentazione dei modelli 730/2014 per lavoratori dipendenti, pensionati e gli altri soggetti che possono avvalersi dell’assistenza fiscale (ad esempio, collaboratori a progetto).
Tali soggetti potranno presentare il modello 730 a CAF-dipendenti o a un professionista abilitato entro il prossimo 16 giugno 2014, unitamente alla documentazione necessaria per il rilascio obbligatorio del visto di conformità (ad esempio, CUD, ricevute per oneri deducibili e detraibili, etc).
Anche quest’anno, si legge nel provvedimento, il rinvio si è reso necessario in ragione delle difficoltà riscontrate nel reperimento dei CUD nella fase di avvio dell’assistenza fiscale nonché dell’incertezza sull’utilizzo in compensazione del rimborso scaturente da modello 730 per il pagamento delle imposte comunali.
Il DPCM 3 giugno 2014 differisce al 24 giugno il termine entro il quale il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2014 elaborato.
Inoltre, è prorogato il termine entro cui i CAF e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica i modelli 730/2014 all’Agenzia delle Entrate, che slitta all’8 luglio 2014.

martedì 3 giugno 2014

Unico 2014: pronta la proroga per i versamenti al per i contribuenti con studi di settore

Come ormai di consueto, ogni anno con l’avvicinarsi dei termini di pagamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi, si prospetta lo slittamento dei termini di pagamento di venti giorni. Dovrebbe essere, infatti, pronto per la firma del Presidente del Consiglio il Decreto che differisce i termini di pagamento delle imposte sui redditi. 
Il Decreto contenente la proroga dei termini, dovrebbe concedere venti giorni in più per il calcolo e il pagamento delle imposte facendo slittare dal 16 giugno al 7 luglio 2014 i versamenti di Irpef, Ires, Irap e Iva per chi presenta la dichiarazione unificata. Dall’8 luglio prossimo, pagando la maggiorazione dello 0,40%, si potrà arrivare a saldare i conti direttamente al 20 agosto. Quest’anno, le motivazioni del rinvio sono supportate dal caos sulle scadenze Tasi e dal prelievo della nuova Iuc (Imposta unica comunale). 
Tra i destinatari della proroga figurano i contribuenti soggetti agli studi di settore. Trattasi di coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore. 
Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore oppure ad associazioni e imprese soggette a studi di settore. Si tratta quindi di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. 
Rientrano nella proroga anche quei contribuenti che non applicano gli studi a seguito della presenza di cause di esclusione. Con la circolare n. 41/2007 l’Agenzia aveva, infatti, precisato che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 compresi chi ha ricavi tra € 5.164.569 e 7 milioni – codice 3). 
Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo IRES e IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio. La proroga dei versamenti in questione vale solo per le società la cui scadenza del versamento delle imposte coincide con il termine del 16.6.2014 (o 16.7.2014 con maggiorazione dello 0,40%). Non usufruiscono, quindi, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con 16 luglio 2014 (o 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%). 
La proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”. Per quanto riguarda il diritto camerale il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Fonte Fiscal Focus