martedì 11 marzo 2014

Sistri 2014: esonero per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi

Il 3/03/2014 il ministro dell'Ambiente ha firmato un decreto che esenta dagli obblighi Sistri le micro attività. Pertanto le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi e che hanno meno di dieci dipendenti non devono iscriversi al Sistri. Per questi e per tutti gli altri produttori di rifiuti che non sono obbligati al rispetto del sistema di tracciabilità telematica e che decidono di non aderire volontariamente al meccanismo, restano validi gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione. Vincoli previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni). 
Al Sistri saranno, dunque, assoggettate le sole imprese e i soli enti, definiti come “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”, che hanno più di dieci dipendenti e operano in uno o più settori tra industria, artigianato, commercio e servizi. La cosiddetta “fase 2” è stata decisa con il D.L. 101/2013 (convertito con modificazioni nella Legge 255/2013), in base al quale già dal primo ottobre scorso era obbligatorio il tracciamento telematico per i gestori degli stessi rifiuti, trasportatori inclusi, ma non per i produttori. 
La data dello scorso 3 marzo ha interessato i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi inquadrati in enti o imprese, a esclusione dei professionisti che tali vesti non assumono. Una figura, quella dei produttori iniziali, da non confondere con quella dei “nuovi” produttori di rifiuti (cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti), per i quali gli adempimenti Sistri sono da osservare fin dallo scorso 1° ottobre 2013.
Dal 3 marzo 2014 l'operatività del Sistri è scattata inoltre per i comuni e le imprese di trasporto rifiuti “urbani” (pericolosi e non) del territorio della Regione Campania, a esclusione (quindi) dei soggetti operanti in altre regioni (per alcuni dei quali l'obbligo del tracciamento telematico partirà solo, previa adozione di specifico D.M. Ambiente, dal giugno 2014). 
A confermare l'operatività della seconda fase del Sistri è la legge di conversione del D.L. 150/2013 (“Milleproroghe”) approvato in via definitiva dal parlamento lo scorso 26 febbraio 2014, legge che lascia immutati i termini iniziali sanciti dall'ultimo provvedimento sulla partenza del nuovo sistema, limitandosi a spostare dall'originario 1° agosto 2014 al successivo 31 dicembre la vigenza del c.d. “regime binario” che impone agli operatori di onorare sia le scritture elettroniche sia quelle cartacee. Viene così rinviata, conseguentemente, l'entrata in vigore del regime sanzionatorio. 
Ritornando al nuovo decreto, il ministro dell'Ambiente dispone che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro la fine giugno, nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Mentre, per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette Usb non funzionanti e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 2013. Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed enti obbligati al sistema di tracciabilità on-line dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all'area “gestione aziende” presente sul portale www.Sistri.it, in area autenticata. Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante le applicazioni disponibili sul portale. 
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 10 marzo 2014

Sanatoria cartelle esattoriali: prorogato il termine per l’adesione al 31 marzo 2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2014, n. 54, il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 (c.d. Salva Roma) recante disposizioni "in materia di finanza locale" che proroga al 31 marzo 2014 del termine per aderire alla sanatoria delle cartelle esattoriali. 
Tra le altre principali novità si segnalano: 
- la possibilità per i comuni di aumentare la Tasi dello 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure agevolative sulla prima casa; vengono inoltre confermate le esenzioni sugli immobili esclusivamente destinati all'esercizio del culto e sui fabbricati di proprietà della Santa Sede nel Comune di Roma indicati nei Patti Lateranensi; 
- l'abrogazione solo parziale della web tax (essa viene mantenuta per la tracciabilità dei pagamenti per i servizi online); 

giovedì 6 marzo 2014

Tassa annuale sui libri sociali 2014: versamento entro il 17 marzo 2014

Il 17 marzo 2014 (poiché il 16 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio: libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. L’adempimento in commento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): non sono tenute, invece, al pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. L’ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a: i) € 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2014 è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; ii) € 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2014 supera € 516.456,90. Il versamento va effettuato con il Mod F24 indicando il codice tributo 7085 e l’anno 2014

giovedì 30 gennaio 2014

Locazioni 2014: nuovi codici tributo da indicare nel Mod. F24

Con Risoluzione 24 gennaio 2014, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da indicare nel Mod. F24 per assolvere gli adempimenti tributari legati alla registrazione dei contratti d'affitto dei beni immobili.
In particolare, i nuovi codici, da "1500" a "1510", potranno essere utilizzati per il versamento di:
- imposta di registro;
- imposta di bollo;
- tributi speciali e compensi;
- somme dovute a titolo di ravvedimento per tardiva prima registrazione.
Al fine di identificare l'altro contraente della locazione, è stato istituito il codice "63" denominato "Controparte".
Infine, sono stati approvati anche i codici tributi da "A135" ad "A138" per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici.
Fonte: Seac

martedì 28 gennaio 2014

Pubblicità online 2014: dal 1 gennaio 2014 obbligo di pagamento con bonifico

Come ogni anno la Legge di stabilità interviene su più campi e quest’anno, come noto, i servizi di pubblicità online e ausiliari non sono rimasti esenti da modifiche.
Oltre alla più nota “web-tax”, oggetto di proroga al 1° luglio 2014, è stato previsto che l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari debba essere effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario.
È tuttavia consentito il ricorso ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.
Si demanda inoltre ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la fissazione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli.
Si preannuncia quindi una stagione “difficile” per questo settore di attività: analizziamo le singole disposizioni più da vicino.
In primo luogo, come abbiamo già detto, occorre rilevare che dal 1° gennaio di quest’anno sarà necessario ricorrere a strumenti tracciabili per il pagamento dei servizi di pubblicità on-line e servizi ausiliari.
Ma quando si può parlare di pubblicità on-line e servizi ausiliari?
È sempre nella Legge di stabilità 2014 che possiamo trovare alcuni importanti spunti.
Al comma 33, infatti, si parla di:
- acquisto di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi;
- spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.
Qualora si proceda al loro acquisto sarà necessario ricorrere sempre a strumenti di pagamento tracciabili quali il bonifico bancario o postale (dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario), nonché altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.
Occorre tuttavia prestare molta attenzione all’inciso “idonei a veicolare la partita IVA del beneficiario”.
Tale precisazione, infatti, restringe di molto il campo, con riguardo agli strumenti di pagamento utilizzabili: il fatto che sia necessario indicare i dati del beneficiario, infatti, impedisce il ricorso a tutti gli strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno trasferibile.
Inoltre, tale richiesta mal si concilia con la proroga accordata al 1° luglio 2014 affinché gli operatori che intendono acquisire servizi di pubblicità online, ovvero spazi pubblicitari sul web o siti sponsorizzati si dotino di una partita Iva italiana.

venerdì 24 gennaio 2014

MINI IMU E TARES 2014: ultimi chiarimenti del MEF con la pubblicazione delle Faq del 20 gennaio 2014

In data 20 gennaio 2014 sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risposte su alcune domande frequenti in tema di mini IMU e maggiorazione TARES in scadenza il 24 gennaio 2014.
In particolare, in tema di mini IMU è stato precisato che:
- in relazione ai versamenti minimi, valgono le regole ordinarie, ossia quanto previsto dall'art. 25, Legge n. 289/2002 che prevede l'importo minimo di euro 12 o il diverso importo deliberato dal comune;
- l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento;
- a seguito delle modifiche previste dalla Legge di Stabilità 2014, non esiste più per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di euro 12 per i versamenti spontanei.
In relazione alla TARES, è stato chiarito che se al contribuente non vengono recapitati dal comune in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della maggiorazione TARES, questo non incorrerà in sanzioni, pur se il versamento sarà effettuato ovviamente in ritardo.
Fonte: Seac

martedì 21 gennaio 2014

SEPA (Single Euro Payments Area - Area unica dei pagamenti in euro): dal 1 febbraio 2014 obbligatorio l’uso del bonifico SEPA in sostituzione del bonifico ordinario

Dal 1° febbraio 2014 sarà obbligatorio utilizzare il “SEPA Credit Transfer” (o bonifico SEPA) e il “SEPA Direct Debit” (o addebito diretto SEPA) in sostituzione del bonifico e dell’addebito diretto nazionali. L’obbligo è funzionale alla realizzazione della SEPA, sistema che consente ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in euro senza più alcuna differenza tra pagamenti nazionali ed europei e in base a quanto previsto da un Regolamento dell’Unione europea (il Regolamento n. 260 del 2012).
In assenza dei necessari adeguamenti, le banche potrebbero non essere più in grado, dopo il 31 gennaio 2014, di eseguire regolarmente le disposizioni di pagamento e di incasso. Pertanto è necessario che le imprese si rivolgano per tempo alla propria banca di riferimento che potrà fornire tutte le informazioni necessarie.
Maggiori dettagli sono disponibili sui siti http://www.bancaditalia.it e http://www.sepaitalia.eu dove sono pubblicate apposite brochure informative.