giovedì 14 novembre 2013

Apparecchi da intrattenimento: entro il 22 novembre 2013 il versamento del canone di concessione relativo al periodo settembre - ottobre

I Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, co. 4 D.P.R. n. 640/1972 entro il 22/11/2013 devono provvedere al versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il codice tributo da utilizzare è il 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS. L’Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

INPS 2013 artigiani e commercianti: entro il 18 novembre 2013 il pagamento della 3 rata

Il 18 novembre 2013 (il 16 novembre è sabato) scade l’ultimo giorno utile per il versamento della terza rata dei contributi relativi al minimale da parte degli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e commercianti è stato fissato a € 15.357 (2013). Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, che ammonta a: € 3.340,15 (annui) per gli artigiani e € 3.353,97 per i commercianti (a tali importi va aggiunto il contributo per maternità di 7,44 euro). In caso di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, i contributi per gli artigiani e commercianti sono pari rispettivamente a € 2.879,44 e € 2.893,26 (a tali importi va aggiunto il contributo per maternità di 7,44 euro). Per i periodi di attività inferiori l’anno, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mese

PREU 2013: entro il 22 novembre 2013 il versamento della 4 rata del perido contabile settembre-ottobre 2013

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) entro il 22/11/2013 devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la quarta rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo 5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS.
L’omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

venerdì 8 novembre 2013

Spesometro invio aperto fino al 31/01/2014 e prorogata la comunicazione dei rapporti finanziari

Con un comunicato stampa ed provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri viene stabilito che restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i soggetti mensili) e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
Stesso prolungamento temporale anche per Sid (sistema interscambio dati), il canale dedicato alla ricezione delle informazioni riguardanti i dati dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari.
Ufficialmente Prorogate invece le comunicazioni degli acquisti effettuati con moneta elettronica guadagnano la proroga al prossimo 31 gennaio, per consentire la messa punto del software
Nuovo calendario per gli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica. Gli interessati potranno effettuare quindi il primo invio entro il 31 gennaio 2014 in considerazione del fatto che il canale telematico Entratel, nei prossimi giorni, sarà interessato dal transito di molteplici flussi relativi anche ad altri adempimenti, e, dall’altro, per consentire agli obbligati di mettere a punto il software necessario all’invio dei dati “in funzione della nuova struttura delle informazioni”.
Riportiamo il testo del comunicato stampa
COMUNICATO STAMPA
Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione dell’Archivio dei rapporti finanziari
In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.
Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014
Più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine, prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.
Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014
Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio
Tenuto conto delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura diregistrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Roma, 7 novembre 2013
Riportiamo inoltre il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Proroga
1.1 Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 12 novembre 2013 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2014.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2013 prorogandolo al 31 gennaio 2014.
Il termine viene differito per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il software necessario all’invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni, di recente consolidata in consultazione con le principali associazioni di categoria, e delle relative specifiche tecniche.
Il rinnovo è disposto, inoltre, allo scopo di definire una diversa e più ampia scansione temporale degli adempimenti comunicativi, in considerazione degli elevati livelli di impegno del canale Entratel, interessato contestualmente dai flussi relativi ad altri adempimenti.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (art 23, comma 41).
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7, sesto comma).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2012.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 ottobre 2012.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 novembre 2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

giovedì 7 novembre 2013

Imposta sugli intrattenimenti 2013: versamento entro il 18 novembre 2013 per le attività svolte ad ottobre 2013

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo devono provvedere entro il 18/11/2013 al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente (ottobre).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica con il codice tributo 6728 - Imposta sugli intrattenimenti.
Per l’omesso o insufficiente versamento di imposte la sanzione è pari al 30% dell'ammontare non versato.

mercoledì 6 novembre 2013

Spesometro 2013: per l’acquisto di carburante comunicazione per le schede carburante ed esclusione per i pagamenti con carte elettroniche

Ai fini della comunicazione nello “spesometro” dei dati relativi all’acquisto di carburante, occorre distinguere tra pagamenti effettuati esclusivamente con “carte elettroniche” (carte di credito, bancomat e prepagate), che fruiscono dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, e le altre modalità di pagamento per le quali si compila la tradizionale scheda. Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente, nell’ambito dei casi particolari, precisano che rimangono esclusi dalla comunicazione soltanto i dati degli acquisti di carburante pagati esclusivamente con “carte elettroniche”, per i quali opera l’esonero dalla tenuta della scheda carburante previsto dall’art. 1, comma 3-bis del DPR n. 444/97.
Le citate istruzioni ricordano, infatti, che, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 7, comma 2, lett.p) del DL n. 70/2011, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/73.
Al riguardo, si ricorda che la circ. dell’Agenzia n. 42/2012 ha chiarito che la summenzionata modifica non introduce un obbligo, nel senso che i soggetti in possesso dei presupposti per documentare gli acquisti di carburante con la nuova modalità semplificata possono decidere di non avvalersene e continuare comunque a utilizzare la scheda carburante .
Inoltre, con riferimento alle carte con cui si effettua il pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per beneficiare dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, la carta elettronica utilizzata per l’acquisto di carburante:
- deve essere intestata al soggetto che esercita attività d’impresa, arte o professione;
- non deve necessariamente essere dedicata al solo acquisto di carburante, ma può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi (es. olio, accessori auto, ecc.); tuttavia, in caso di acquisto contestuale di carburante e altri beni/servizi, l’acquisto di carburante deve avvenire mediante una transazione distinta;
- non necessariamente deve essere utilizzata per gli acquisti relativi all’attività d’impresa, artistica o professionale, con riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali; tali soggetti, infatti, non sono obbligati alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta;
- deve essere emessa da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.
Le istruzioni al modello di comunicazione precisano, inoltre, che gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall’art. 21, comma 1-ter del DL n. 78/2010.
Con riferimento, invece, agli acquisti di carburante che confluiscono nella scheda carburante (sostitutiva della fattura), non era chiaro se si dovessero comunicare i singoli rifornimenti, in quanto effettuati presso fornitori diversi, ovvero il totale della scheda, intesa come documento riepilogativo.
Sul punto, sono intervenute le istruzioni per la compilazione del modello polivalente, prediligendo la seconda soluzione. È stato, infatti, chiarito che, per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro ex art. 6, commi 1 e 6 del DPR 695/96.
Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella “documento riepilogativo” nel quadro FA in caso di comunicazione “aggregata” o nel quadro FR in caso di comunicazione “analitica”. La casella “documento riepilogativo” dovrebbe essere alternativa all’indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte.
A prescindere, inoltre, dalla modalità di predisposizione della comunicazione, andranno indicati: l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda oggetto di riepilogo; l’ammontare complessivo della relativa imposta.
Da ultimo, considerando che l’art. 1, comma 2 del DPR n. 444/97 qualifica le annotazioni riportate nella scheda carburante come sostitutive della fattura di cui all’art. 22, comma 3 del DPR n. 633/72, andrebbe chiarito se si applichi, anche nei confronti degli acquirenti, la disciplina transitoria prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 n. 94908, che, per le comunicazioni relative agli anni 2012 e 2013, estende la soglia di 3.600 euro alle fatture emesse dai commercianti al minuto e soggetti equiparati.
Fonte: Eutekne

martedì 5 novembre 2013

Agevolazioni per PMI : potenziamento del Fondo di Garanzia per PMI con il Decreto del Fare

Il cd. decreto «del fare» (D.L. 69/2013) e dispone il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall’art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/1996.
Si ricorda che si tratta di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. con l’intento di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Con le modifiche apportate, si assiste ad una estensione della copertura del Fondo:
• alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse (art. 27, D.L. 83/2012);
• alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci (D.M. 27.7.2009);
• ai professionisti iscritti agli ordini professionali;
• ai professionisti non regolamentati (aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ed in possesso dell’attestazione rilasciata dall’associazione ex L. 4/2013).
Passando all’aspetto procedurale, con le nuove norme si vuole:
a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
• l’aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
• l’incremento della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, D.M. 26.6.2012;
• la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste;
• l’introduzione di misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
Il tutto sarà disciplinato da un apposito D.M. di prossima emanazione.
Infine, viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non più al vigente 80%) delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori ad euro 500.000 d’importo massimo garantito per singola impresa.