Il reato di omesso versamento di ritenute (per importi superiori a 50.000 €) si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Con la proroga al 20 settembre del termine per la presentazione del mod. 770 slitta anche la scadenza entro la quale sanare l’eventuale violazione penale.
Sostituti d’imposta
La norma quadro che disciplina la categoria dei sostituti d’imposta è racchiusa nell'art. 23, D.P.R. 600/1973 che al co. 1 identifica i soggetti che assumono tale figura tra i quali sono ricompresi coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa. Tali contribuenti, in base all'art. 23 e segg. del richiamato decreto, quando corrispondono redditi soggetti a ritenuta assumono lo status di sostituti obbligati ad operare una ritenuta al momento del pagamento e versarla all'Erario.
Sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le violazioni formali, l'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 punisce con la sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065, l'ipotesi di omissione, incompletezza o non veridicità degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria, quindi non scaturenti da autonome richieste da parte dell'Ufficio o della Guardia di Finanza. Più in dettaglio, come meglio chiarito dalla C.M. 25.1.1999, n. 23, punto 4.2, sono altresì sanzionabili, ai sensi della disposizione in commento, le violazioni concernenti la mancata o tardiva consegna delle certificazioni dei sostituti d'imposta, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei predetti soggetti obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti.
Violazioni sostanziali - Per quanto riguarda le violazioni sostanziali, il D.Lgs. 471/1997, all'art. 14, prevede, a carico del sostituto d'imposta che non opera in tutto o in parte ritenute alla fonte, l'applicazione della sanzione in misura del 20% dell'ammontare non trattenuto. Un'ulteriore sanzione più grave è prevista in via del tutto autonoma dal precedente art. 13, D.Lgs. 471/1997, costituita dal 30% dell'importo non versato. Pertanto, in ipotesi di ritenute non operate e non versate, sono applicabili entrambe le sanzioni, atteso che l'art. 14 appena nominato fa salva l'applicazione del precedente art. 13, in caso di omesso versamento di ritenute all'Erario.
Sanzioni penali
Il D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, all'art. 10-bis, contempla la fattispecie delittuosa di omesso versamento di ritenute certificate, punita con la reclusione da sei mesi a due anni per i sostituti d'imposta che, entro il termine di presentazione del Mod. 770, non versano le ritenute certificate per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta. L'ipotesi di reato in parola si concretizza, quindi, soltanto al superamento dei predetti limiti, allo spirare del temine di presentazione della dichiarazione annuale ed è circoscritta al solo caso di ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti (i quali in buona fede le utilizzano nelle proprie dichiarazioni dei redditi). Risultano del tutto escluse da tale fattispecie le ritenute non operate, non versate e non certificate anche se di importo molto più elevato rispetto alla soglia di Euro 50.000.
Proroga 770/2013
Il termine per la presentazione del modello 770 è ordinariamente fissata al 31 luglio. Per il 2013 il DPCM del 24.07.2013 ha però previsto che il termine ultimo per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta venga prorogato al 20 settembre. Con tale proroga slitta anche il termine entro il quale sanare l’eventuale omessi versamento delle ritenute per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 al fine di evitare di incorrere nel reato in questione.
Fonte : Fiscal Focus
venerdì 13 settembre 2013
mercoledì 11 settembre 2013
Sport dilettantistico 2013: disciplina delle spese di trasferta
Nell’ambito sportivo dilettantistico, gli articoli 67 e 69 del Tuir e l’art. 90 della Legge n. 289/2002 dispongono che “non concorrono a formare il reddito del percipiente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, nonché relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro”.
Trasferta
Con tale termine si vuole indicare l’esercizio, da parte del lavoratore, della propria prestazione di lavoro in luogo diverso e fuori dal comune, dove si trova la normale sede di lavoro.
Sede di lavoro
Con la Circolare n.58/2001, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “sede di lavoro” si intende quella che “risulta dal contratto, dalla lettera di incarico o dall’atto di nomina e che di regola, coincide con una delle sedi del datore di lavoro”. Qualora, per le peculiari caratteristiche dell’attività di collaborazione non sia possibile individuare la stessa o non coincida con il luogo in cui si trova la sede della società, è possibile far riferimento, ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 51 Tuir, al domicilio fiscale del collaboratore. In presenza dei suddetti requisiti, il rimborso delle spese di trasferta, eventualmente concesso al lavoratore da parte del datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito del prestatore in conformità a quanto previsto dall’art. 51 del Tuir.
Normativa
Il rimborso di dette spese è definito “forfetario”, in quanto slegato dalla presentazione di adeguati giustificativi di spesa, ma comporta l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici eroganti di operare, sulla parte eccedente la franchigia annua di 7.500 euro e fino a 28.158 euro, una ritenuta a titolo d’imposta del 23%, che diventa d’acconto per i rimborsi eccedenti tale ultimo limite. Qualora la prestazione sia svolta al di fuori del territorio comunale, non concorrono alla formazione del reddito, i rimborsi delle spese sostenute e documentate dal lavoratore-trasfertista relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, in quanto rappresentano una semplice refusione delle spese sostenute.
Tipi di spese di viaggio
Rientrano tra esse, i rimborsi chilometrici purché venga corrisposto un costo per chilometro non superiore a quanto previsto dalla tariffa Aci vigente nel giorno della trasferta e riferita al tipo di mezzo di trasposto utilizzato. L’eventuale rimborso chilometrico, per la parte eccedente a quanto calcolato in applicazione delle tariffe Aci, concorrerebbe al raggiungimento della franchigia di 7.500 euro di cui agli artt. 67 e 69 del Tuir. Sono invece escluse, in quanto non risulta possibile identificarle con il termine “trasferta”, le spese sostenute dal lavoratore per il tragitto che il medesimo compie per recarsi normalmente presso la propria abituale sede di lavoro, con la conseguenza che tali spese di viaggio, anche se adeguatamente documentate con biglietti dell’autobus, del treno, ecc o pedaggi autostradali, vanno a formare il reddito imponibile fiscale e previdenziale.
Adempimenti della società
Stante l’obbligo normativo di cedolino periodico e di tenuta del Libro Unico del Lavoro per i collaboratori amministrativo-gestionali non professionali, sia i rimborsi spese che le trasferte andranno riportati in detto libro, anche se esenti da contributi e ritenute fiscali. Vi è inoltre l’opportunità per il consiglio direttivo della società di provvedere con apposita delibera, anteriore alla trasferta, di riportare sul proprio Libro dei verbali, quale documento da esibire in caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad autorizzare gli associati, i tesserati, i dirigenti e gli sportivi alle trasferte di cui sopra, identificando preventivamente i mezzi da utilizzare e un budget di spesa.
Adempimenti del lavoratore-trasfertista
Egli qualora abbia effettuato la trasferta per conto e nell’interesse della società sportiva, può richiedere il rimborso presentando una specifica ed analitica nota spese. Qualora l’importo della nota spese sia superiore a 77,47 euro andrà apposta sulla stessa una marca da bollo di importo pari a euro 2, riportante la data contestuale o anteriore a quella della richiesta di rimborso.
Fonte: Fiscal Focus
Trasferta
Con tale termine si vuole indicare l’esercizio, da parte del lavoratore, della propria prestazione di lavoro in luogo diverso e fuori dal comune, dove si trova la normale sede di lavoro.
Sede di lavoro
Con la Circolare n.58/2001, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “sede di lavoro” si intende quella che “risulta dal contratto, dalla lettera di incarico o dall’atto di nomina e che di regola, coincide con una delle sedi del datore di lavoro”. Qualora, per le peculiari caratteristiche dell’attività di collaborazione non sia possibile individuare la stessa o non coincida con il luogo in cui si trova la sede della società, è possibile far riferimento, ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 51 Tuir, al domicilio fiscale del collaboratore. In presenza dei suddetti requisiti, il rimborso delle spese di trasferta, eventualmente concesso al lavoratore da parte del datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito del prestatore in conformità a quanto previsto dall’art. 51 del Tuir.
Normativa
Il rimborso di dette spese è definito “forfetario”, in quanto slegato dalla presentazione di adeguati giustificativi di spesa, ma comporta l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici eroganti di operare, sulla parte eccedente la franchigia annua di 7.500 euro e fino a 28.158 euro, una ritenuta a titolo d’imposta del 23%, che diventa d’acconto per i rimborsi eccedenti tale ultimo limite. Qualora la prestazione sia svolta al di fuori del territorio comunale, non concorrono alla formazione del reddito, i rimborsi delle spese sostenute e documentate dal lavoratore-trasfertista relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, in quanto rappresentano una semplice refusione delle spese sostenute.
Tipi di spese di viaggio
Rientrano tra esse, i rimborsi chilometrici purché venga corrisposto un costo per chilometro non superiore a quanto previsto dalla tariffa Aci vigente nel giorno della trasferta e riferita al tipo di mezzo di trasposto utilizzato. L’eventuale rimborso chilometrico, per la parte eccedente a quanto calcolato in applicazione delle tariffe Aci, concorrerebbe al raggiungimento della franchigia di 7.500 euro di cui agli artt. 67 e 69 del Tuir. Sono invece escluse, in quanto non risulta possibile identificarle con il termine “trasferta”, le spese sostenute dal lavoratore per il tragitto che il medesimo compie per recarsi normalmente presso la propria abituale sede di lavoro, con la conseguenza che tali spese di viaggio, anche se adeguatamente documentate con biglietti dell’autobus, del treno, ecc o pedaggi autostradali, vanno a formare il reddito imponibile fiscale e previdenziale.
Adempimenti della società
Stante l’obbligo normativo di cedolino periodico e di tenuta del Libro Unico del Lavoro per i collaboratori amministrativo-gestionali non professionali, sia i rimborsi spese che le trasferte andranno riportati in detto libro, anche se esenti da contributi e ritenute fiscali. Vi è inoltre l’opportunità per il consiglio direttivo della società di provvedere con apposita delibera, anteriore alla trasferta, di riportare sul proprio Libro dei verbali, quale documento da esibire in caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad autorizzare gli associati, i tesserati, i dirigenti e gli sportivi alle trasferte di cui sopra, identificando preventivamente i mezzi da utilizzare e un budget di spesa.
Adempimenti del lavoratore-trasfertista
Egli qualora abbia effettuato la trasferta per conto e nell’interesse della società sportiva, può richiedere il rimborso presentando una specifica ed analitica nota spese. Qualora l’importo della nota spese sia superiore a 77,47 euro andrà apposta sulla stessa una marca da bollo di importo pari a euro 2, riportante la data contestuale o anteriore a quella della richiesta di rimborso.
Fonte: Fiscal Focus
martedì 10 settembre 2013
DURC 2013: dal 21 agosto 2013 la validita temporale passa a 120 giorni
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 36 del 6 settembre 2013, è intervenuto per fornire i primi chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dall'articolo 31 del "Decreto del Fare" (Legge n. 98/2013) alla disciplina del DURC.
In particolare, il Ministero precisa che la nuova validità temporale del DURC (120 giorni dalla data di rilascio) trova applicazione solo ai DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013.
I DURC rilasciati prima della suddetta data hanno una validità di 90 giorni.
Fonte: seac
In particolare, il Ministero precisa che la nuova validità temporale del DURC (120 giorni dalla data di rilascio) trova applicazione solo ai DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013.
I DURC rilasciati prima della suddetta data hanno una validità di 90 giorni.
Fonte: seac
lunedì 9 settembre 2013
L. 98/2013: semplificazioni amministrative per l’agricoltura
E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell`economia".
Con delle modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l`art. 30-bis, introdotto dalla Legge di conversione, apporta novita` rilevanti in materia agricola.
- Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all`aperto nell`ambito dell`azienda agricola, nonche` per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e` richiesta la comunicazione di inizio attivita`.
- La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo` essere iniziata contestualmente all`invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l`azienda di produzione. In conformita` a quanto previsto dall`articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell`ambito dell`esercizio della vendita diretta e` consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita` dell`imprenditore agricolo, con l`esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l`osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
- L`attivita` di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d`uso dei locali ove si svolge la vendita e puo` esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio` destinati.
Con delle modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l`art. 30-bis, introdotto dalla Legge di conversione, apporta novita` rilevanti in materia agricola.
- Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all`aperto nell`ambito dell`azienda agricola, nonche` per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e` richiesta la comunicazione di inizio attivita`.
- La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo` essere iniziata contestualmente all`invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l`azienda di produzione. In conformita` a quanto previsto dall`articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell`ambito dell`esercizio della vendita diretta e` consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita` dell`imprenditore agricolo, con l`esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l`osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
- L`attivita` di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d`uso dei locali ove si svolge la vendita e puo` esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio` destinati.
giovedì 5 settembre 2013
Credito d'imposta 2013 per l’assunzione e la formazione di detenuti e internati
È stata pubblicata nella G.U. n. 193/2013 la Legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione del DL n. 78/2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", che prevede alcune misure per favorire l'attività lavorativa di detenuti e internati.
In particolare, è concesso un credito d'imposta, nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore, alle imprese che:
- assumono lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, per un periodo non inferiore a 30 giorni,
- o che svolgono attività formative nei loro confronti.
Il credito d'imposta è pari a 350 euro nel caso di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.
I crediti d'imposta (utilizzabili esclusivamente in compensazione) si applicano per un periodo di:
- 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno;
- 24 mesi per quelli che non ne hanno beneficiato.
Fonte: Seac
In particolare, è concesso un credito d'imposta, nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore, alle imprese che:
- assumono lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, per un periodo non inferiore a 30 giorni,
- o che svolgono attività formative nei loro confronti.
Il credito d'imposta è pari a 350 euro nel caso di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.
I crediti d'imposta (utilizzabili esclusivamente in compensazione) si applicano per un periodo di:
- 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno;
- 24 mesi per quelli che non ne hanno beneficiato.
Fonte: Seac
mercoledì 4 settembre 2013
INPS 2013: i contributi artigiani e commercianti non verranno piu comunicati per posta ma solo con il cassetto previdenziale
Con Messaggio 31 luglio 2013, n. 12308, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito ai contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno.
In particolare, l'INPS ha precisato che ai soggetti sopramenzionati "non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24"; sarà, invece, compito degli stessi interessati accedere via internet al "Cassetto previdenziale", dove sarà possibile trovare la lettera contenente i dati relativi agli importi da versare relativamente al periodo contributivo 2013.
Fonte: Seac
In particolare, l'INPS ha precisato che ai soggetti sopramenzionati "non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24"; sarà, invece, compito degli stessi interessati accedere via internet al "Cassetto previdenziale", dove sarà possibile trovare la lettera contenente i dati relativi agli importi da versare relativamente al periodo contributivo 2013.
Fonte: Seac
lunedì 2 settembre 2013
730/2013 situazioni particolari: per chi ha perso il lavoro e non ha più sostituto d’imposta
Per gli ex dipendenti senza più un sostituto d’imposta nasce il “730 Situazioni particolari”. Dal 2 al 30 settembre la presentazione del modello per recuperare il credito 2012
A tal fine con il provvedimento attuativo della norma pubblicata in GU e con la circolare 28/E vengono pubblicate le istruzioni operative per consentire ai lavoratori “cessati” di ottenere velocemente il rimborso delle maggiori imposte pagate. Accredito diretto su conto corrente se si comunicano le proprie coordinate bancarie o postali.
Vista l'attuale congiuntura economica, il "decreto del fare" (Dl n. 69/2013, articolo 51-bis) offre la possibilità, a coloro che non hanno più un datore di lavoro, di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 e riscuotere il rimborso direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
La disposizione andrà a regime nel 2014, indipendentemente dal saldo a debito o a credito della dichiarazione, ma già da quest’anno, relativamente quindi al periodo d’imposta 2012, i contribuenti che si trovano nella situazione di avere diritto alla restituzione di somme pagate in eccesso all’Erario, privi però di un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio, possono assolvere l'adempimento dichiarativo, dal 2 al 30 settembre, senza essere costretti a presentare il modello Unico.
“730 Situazioni particolari”
Con il provvedimento di oggi, le Entrate, come previsto dal decreto legge 69/2013, indicano i termini e le modalità per presentare il “730 Situazioni particolari”, anche in forma congiunta.
Si tratta, in effetti, dello stesso modello che è stato usato entro la scadenza di maggio da tutti gli altri contribuenti, ma per distinguere le dichiarazioni per le quali c’è questa riapertura dei termini, bisogna indicare il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
Inoltre, nella sezione dove solitamente deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, è obbligatorio riportare la sequenza numerica “20137302013”.
Con il “730 Situazioni particolari” non è però possibile integrare una dichiarazione già presentata. Pertanto, la casella “730 integrativo” non deve essere mai compilata.
I tempi
L’extra-time, dal 2 al 30 settembre, per la presentazione del “730 Situazioni particolari” a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato è concesso solo per le dichiarazioni con esito contabile finale a credito - di almeno 13 euro - dei lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, al fine di ottenere – entro quest’anno – il rimborso d’imposta 2012, senza dover attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, attività che comunque, come quella di controllo formale, verrà ordinariamente effettuata, pur se successivamente.
La circolare 28/E detta quindi i tempi per la consegna, l’elaborazione e l’invio telematico della dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, che si possono così sintetizzare:
• dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente del modello “730 Situazioni particolari”
• entro l’11 ottobre – chi presta l’assistenza fiscale consegna la dichiarazione elaborata al contribuente
• entro il 25 ottobre – chi presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.
Il rimborso
Il rimborso sarà accreditato dall’Amministrazione finanziaria, dopo la ricezione del risultato finale delle dichiarazioni, direttamente sul conto corrente del contribuente, se questi avrà comunicato, telematicamente o rivolgendosi a un qualsiasi ufficio delle Entrate, le coordinate bancarie o postali (il codice Iban) tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Con la presentazione del "730 Situazioni particolari", inoltre, il contribuente non dovrà preoccuparsi degli acconti di novembre: gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di cedolare secca saranno compensati direttamente in sede di determinazione del credito spettante.
Fonte: Fisco Oggi - Autore : Sonia Angeli
A tal fine con il provvedimento attuativo della norma pubblicata in GU e con la circolare 28/E vengono pubblicate le istruzioni operative per consentire ai lavoratori “cessati” di ottenere velocemente il rimborso delle maggiori imposte pagate. Accredito diretto su conto corrente se si comunicano le proprie coordinate bancarie o postali.
Vista l'attuale congiuntura economica, il "decreto del fare" (Dl n. 69/2013, articolo 51-bis) offre la possibilità, a coloro che non hanno più un datore di lavoro, di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 e riscuotere il rimborso direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
La disposizione andrà a regime nel 2014, indipendentemente dal saldo a debito o a credito della dichiarazione, ma già da quest’anno, relativamente quindi al periodo d’imposta 2012, i contribuenti che si trovano nella situazione di avere diritto alla restituzione di somme pagate in eccesso all’Erario, privi però di un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio, possono assolvere l'adempimento dichiarativo, dal 2 al 30 settembre, senza essere costretti a presentare il modello Unico.
“730 Situazioni particolari”
Con il provvedimento di oggi, le Entrate, come previsto dal decreto legge 69/2013, indicano i termini e le modalità per presentare il “730 Situazioni particolari”, anche in forma congiunta.
Si tratta, in effetti, dello stesso modello che è stato usato entro la scadenza di maggio da tutti gli altri contribuenti, ma per distinguere le dichiarazioni per le quali c’è questa riapertura dei termini, bisogna indicare il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
Inoltre, nella sezione dove solitamente deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, è obbligatorio riportare la sequenza numerica “20137302013”.
Con il “730 Situazioni particolari” non è però possibile integrare una dichiarazione già presentata. Pertanto, la casella “730 integrativo” non deve essere mai compilata.
I tempi
L’extra-time, dal 2 al 30 settembre, per la presentazione del “730 Situazioni particolari” a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato è concesso solo per le dichiarazioni con esito contabile finale a credito - di almeno 13 euro - dei lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, al fine di ottenere – entro quest’anno – il rimborso d’imposta 2012, senza dover attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, attività che comunque, come quella di controllo formale, verrà ordinariamente effettuata, pur se successivamente.
La circolare 28/E detta quindi i tempi per la consegna, l’elaborazione e l’invio telematico della dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, che si possono così sintetizzare:
• dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente del modello “730 Situazioni particolari”
• entro l’11 ottobre – chi presta l’assistenza fiscale consegna la dichiarazione elaborata al contribuente
• entro il 25 ottobre – chi presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.
Il rimborso
Il rimborso sarà accreditato dall’Amministrazione finanziaria, dopo la ricezione del risultato finale delle dichiarazioni, direttamente sul conto corrente del contribuente, se questi avrà comunicato, telematicamente o rivolgendosi a un qualsiasi ufficio delle Entrate, le coordinate bancarie o postali (il codice Iban) tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Con la presentazione del "730 Situazioni particolari", inoltre, il contribuente non dovrà preoccuparsi degli acconti di novembre: gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di cedolare secca saranno compensati direttamente in sede di determinazione del credito spettante.
Fonte: Fisco Oggi - Autore : Sonia Angeli
Iscriviti a:
Post (Atom)