mercoledì 12 giugno 2013

Anomalie studi di settore 2011: in arrivo le comunicazioni per le regolarizzazioni

In data 10 giugno 2013, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet sedici distinte comunicazioni, in formato fac-simile, allo scopo di segnalare la presenza di possibili anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, inviate direttamente ai contribuenti o ai loro intermediari nel 2013.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato sul proprio sito Internet i 16 modelli delle comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i modelli dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore presentati per il periodo d’imposta 2010-2011.
Sono oggetto di segnalazione le seguenti incoerenze:
- tra rimanenze finali indicate nel modello relativo al periodo d’imposta 2010 ed esistenze iniziali indicate nel modello relativo al periodo d’imposta 2011;
- nella gestione del magazzino;
- tra la mancata indicazione del valore dei beni strumentali e l’indicazione delle relative quote di ammortamento;
- nell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” calcolato rispetto ai ricavi dichiarati;
- nell’indicatore “Incidenza delle altre componenti negative” calcolato rispetto ai compensi dichiarati;
- relative alla presenza di soci con percentuale di lavoro prestato inferiore al 50%, assenza di altri addetti e un numero di giornate di apertura superiori a 300;
- dovute alla non corretta indicazione di una o più delle seguenti informazioni: numero di “Soci o associati che prestano attività nello studio” (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni), numero di “Ore settimanali dedicate all’attività”, numero di “Settimane di lavoro nell’anno”.
L'Amministrazione finanziaria invita, inoltre, i contribuenti a regolarizzare l'eventuale omissione della presentazione degli studi di settore da allegare al Mod. UNICO 2012, presentando il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione degli studi di settore tramite una dichiarazione integrativa, ricorrendo al ravvedimento ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
I contribuenti interessati potranno pertanto fornire chiarimenti sull’anomalia segnalata tramite il software “Comunicazioni anomalie 2013”, disponibile gratuitamente, dalla seconda decade di giugno 2013.
Nelle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate avverte che:
- tali anomalie dipendono spesso dalla omessa o non corretta indicazione di alcuni dati determinanti per l’applicazione degli studi di settore, al fine di ridurre l’ammontare dei ricavi stimati dagli studi stessi per renderli “congrui” rispetto a quelli dichiarati;
- oltre ai controlli nei confronti dei soggetti “non congrui”, sono sottoposti a verifica sia i soggetti che, pur risultando “congrui”, presentano delle anomalie nei dati dichiarati, sia i soggetti che, seppur tenuti, non presentano il modello di comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore.

martedì 11 giugno 2013

Contributi Artigiani, Commercianti e professionisti con gestione separata 2013: stabiliti i termini di pagamento in prossimità della scadenza del 17/06/2013

Con Circolare 7 giugno 2013, n. 88, l'INPS, come di consueto, ha chiarito le modalità di riscossione 2013 dei contributi dovuti dagli iscritti all'IVS e alla Gestione Separata INPS da versare entro il 17 giugno (saldo 2012 e primo acconto 2013) o entro il 17 luglio, con maggiorazione dello 0,4%; la Circolare non richiama ancora l'annunciata proroga all'8 luglio e 20 agosto per i contribuenti con studi di settore.
L`istituto segnala inoltre di aver predisposto, dopo uno scambio dati con l`Agenzia delle Entrate, un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013 ed una lettera esplicativa delle modalita` di determinazione degli importi, disponibile nel “Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti”.
La circolare premette che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Inoltre i lavoratori autonomi, che svolgono le attivita` di cui all’art. 53, comma 1 del TUIR, e sono tenuti alla iscrizione e alla contribuzione presso Gestione separata, devono versare il contributo, al netto degli eventuali acconti versati nell’anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Alla stessa data deve essere versato anche l’acconto relativo all’anno d’imposta 2013.
Le scadenze fiscali per il 2013 quindi sono:
• 17 giugno 2013 per il saldo 2012 e primo acconto 2013
• 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013.
Se i versamento saranno effettuati dal 17 giugno al 17 luglio 2013, si sovra` versare una maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40%.
La Circolare non richiama ancora l'annunciata proroga all'8 luglio e 20 agosto per i contribuenti con studi di settore.
Viene chiarito tuttavia che il reddito imponibile da prendere in considerazione come base ai fini del calcolo del contributo dovuto è al lordo dell'ACE e per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compresi quelli in forma associata e/o quello proveniente dal "regime dell'imprenditoria giovanile".

venerdì 7 giugno 2013

IMU sui capannoni industriali delle imprese: istituiti i nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento entro il 17/06/2013

La risoluzione 33/E, pubblicata il 21 maggio 2013, ha istituito, per il versamento dell’IMU sugli immobili produttivi a destinazione speciale, (capannoni industriali e rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D) nell’ipotesi in cui il pagamento dell’imposta debba essere effettuato con il modello F24, i due codici 3925, per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76%, e 3930, per l'eventuale incremento che è facoltà del comune in cui è situato l’immobile stabilire.
Nella diversa ipotesi in cui il versamento debba invece essere effettuato attraverso il modello F24 EP il documento di prassi individua invece i codici 359E, per l’importo calcolato con l’aliquota standard, e 360E, per l’addizionale decisa dal comune.
I due codici tributo 3925 e 359E saranno utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non sarà invece possibile utilizzare i codici 3930 e 360E, in quanto, in tale ipotesi, l'ente non ha facoltà di incrementare la relativa aliquota, come ha chiarito la risoluzione n. 5/DF del 2013.
Resta comunque ferma la validità dei codici tributo 3913, istituito con risoluzione 35/E del 2012, e 350E, istituito con risoluzione 53/e del 2012, n. 53/E, che continuano a dover essere utilizzati per il versamento dell’Imu relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D.

IMU 2013: guida al pagamento della prima rata entro 17 giugno 2013

Nel “valzer” del rinvio delle scadenze per UNICO 2013, resta al momento fermo il pagamento, entro il 17 giugno, della prima rata dell’IMU per tutte le tipologie di immobili che non sono contemplate dal DL n. 54/2013.
Quest’ultimo decreto, entrato in vigore il 22 maggio e da convertire in legge entro il 20 luglio, ha infatti sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU solo per alcune tipologie di immobili.
In particolare, il versamento della prima rata dell’IMU, che per la generalità degli immobili dovrà avvenire entro il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica), è sospeso per:
- le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
- gli alloggi degli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
- i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011.
Nel caso in cui la riforma della tassazione immobiliare non venga attuata entro il 31 agosto 2013, la prima rata sospesa per i sopraelencati immobili dovrà essere versata entro il 16 settembre. Si ricorda che, ex lege, sono assimilate all’abitazione principale la casa coniugale assegnata all’ex coniuge separato o divorziato.
Inoltre, possono essere assimilate all’abitazione principale dai Comuni le unità immobiliari:
- possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio dello Stato, dai cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che le stesse non risultino locate.
Considerata la finalità del legislatore di assicurare un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, la circ. Min. Economia e Finanze 23 maggio 2013 n. 2/DF ha confermato che la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2013 si applica anche agli immobili assimilati dai Comuni alle abitazioni principali.
Con riferimento ai terreni ed ai fabbricati rurali, inoltre, il DL n. 54/2013 stabilisce che possano godere della sospensione dal pagamento della prima rata dell’IMU scadente il 17 giugno 2013 “i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 co. 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011”.
Stante un’interpretazione letterale della norma, si dovrebbe poter ritenere che non debbano pagare la rata di giugno:
- i terreni agricoli, a prescindere dai soggetti che li possiedono e conducono (in quanto viene richiamato il comma 5 riguardante tutti i terreni agricoli);
- i fabbricati rurali (sia quelli ad uso strumentale allo svolgimento delle attività agricole richiamati al comma 8, sia quelli ad uso abitativo in virtù del richiamo al comma 4) che sono dotati dei requisiti soggettivi ed oggettivi atti a configurare la ruralità fiscale ai sensi dell’art. 9 commi 3-5 del DL n. 557/93 (conv. L. n. 133/94).
In virtù dell’imminente scadenza della prima rata di giugno dell’IMU, tuttavia, dovrebbero essere forniti al più presto gli opportuni chiarimenti ufficiali sulla disposizione concernente i terreni ed i fabbricati rurali di cui si è detto.
Per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state contemplate dal DL n. 54/2013 entro il 17 giugno 2013 dovrà essere versata la prima rata dell’IMU .
A titolo esemplificativo:
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le abitazioni diverse dall’abitazione principale. Vi rientrano, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione (“seconde case”), le case concesse in locazione e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
- i fabbricati non abitativi (sono, ad esempio, gli immobili delle imprese);
- le pertinenze diverse da quelle dell’abitazione principale (si veda quando detto in precedenza);
- e aree edificabili, eccetto quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola che sono considerate non fabbricabili in virtù della “finzione giuridica” introdotta dall’art. 2 comma 1 del DLgs. n. 504/92.
Fonte: Eutekne – Autore : Arianna Zeri

giovedì 6 giugno 2013

Tares 2013: prorogata la scadenza prima rata ad ottobre 2013

Con comunicato del 13 maggio 2013 Equitalia aveva dichiarando la cessazione dell`attivita` di riscossione dei tributi a favore dei Comuni, ed aveva fissato al 20 maggio la scadenza agli enti per non inviare piu` nuovi ruoli, per la quale gli stessi si sarebbero dovuti rivolgere quindi ad un`altra agenzia di riscossione.
Con la proroga del mandato a Equitalia fino a gennaio 2014, e` stata prorogata, dopo l`incontro del 30 maggio tra sindaci e governo, anche la riscossione della Tares.
Si sposta quindi la scadenza della prima rata da luglio a ottobre.

mercoledì 5 giugno 2013

Modello 730/2013: prorogati i termini per la consegna

Con D.P.C.M. 29 maggio 2013, in fase di pubblicazione sulla G.U., è stato disposto il differimento dei termini per la presentazione del Mod. 730/2013 ai CAF/professionisti abilitati.
In particolare, è stato stabilito che:
• il termine per la presentazione del modello ai CAF/professionisti abilitati da parte del dipendente/pensionato slitta dal 31 maggio al 10 giugno 2013;
• la consegna al contribuente del Mod. 730 e del Mod. 730-3 da parte del CAF/professionista slitta dal 17 giugno al 24 giugno;
• i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del Mod. 730 e del relativo risultato contabile (Mod. 730-4) da parte dei CAF e professionisti abilitati sono posticipati all'8 luglio 2013, anziché al 1° luglio 2013.
Fonte: seac

UNICO 2013: annuncaiata proroga dei versamenti con gli studi di settore

Il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, in risposta a un'interrogazione parlamentare, ha annunciato la proroga dei versamenti di UNICO 2013 per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali risultino elaborati gli studi di settore.
Tali soggetti, che erano tenuti ad effettuare il versamento entro il 18 giugno 2013, possono versare quanto dovuto:
• entro l'8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
• dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con maggiorazione dello 0,4%.