venerdì 19 aprile 2013

INAIL 2013: adempimenti esclusivamente telematici dal 30 aprile 2013

L'INAIL, nella Circolare 11 aprile 2013, n. 19, comunica che dal 30 aprile 2013, è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche per le comunicazioni con le imprese che, a tal fine, devono essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi in www.inail.it, Punto cliente.
In particolare gli adempimenti telematici riguardano:
• la denuncia di una nuova sede dei lavori;
• la cessazione di una sede dei lavori;
• la denuncia di una nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi (variazione attività);
• la cessazione di una lavorazione polizza dipendenti (cessazione rischio) e di una polizza dipendenti ditta artigiana;
• la variazione della polizza artigiani (dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni) e la cessazione soggetto assicurato artigiano;
• la denuncia di un nuovo rischio polizza artigiani;
• la variazione dell'incidenza dei rischi assicurati polizza artigiani;
• la variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi;
• la variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani.
Gli ulteriori adempimenti telematici, nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese, riguardano la variazione della ragione sociale, della sede, del legale rappresentante o del soggetto delegato (art. 14 T.u.) e la variazione dell'indirizzo della sede dei lavori Pat.

martedì 16 aprile 2013

Spesometro proroga 2013: ufficiale la proroga a data da stabilirsi con comunicato stampa del 15/04/2013 dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha pubblicato ieri il seguente comunicato stampa con cui preannuncia la proroga del termine fissato al 30 aprile 2013, ma non viene individuata alcuna nuova data.
“COMUNICATO STAMPA
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 Più tempo per l’invio dei dati.
Semplificazioni per chi svolge attività di locazione e noleggio
La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd. Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.
Il Dl n. 16 del 2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business) l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro. Resta, invece, fissata a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non previsto l’obbligo di emissione della fattura (business to consumer).
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia, che terrà conto delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza, per inviare i dati relativi al 2012, che sarà definita tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.
Nel provvedimento tra le diverse misure di semplificazione degli adempimenti sarà prevista anche la facoltà, per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo modello di comunicazione ed effettuando l’adempimento nei termini previsti per il “nuovo spesometro”. Roma, 15 aprile 2013”
Tenendo conto delle molteplici proposte di semplificazione degli adempimenti formulate dalla associazioni di categoria, si sta procedendo alla definizione di un nuovo modello di comunicazione, con le relative specifiche tecniche, che verrà approvato con un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia. L’atto direttoriale fisserà anche la nuova scadenza per l’invio dei dati relativi al 2012, in considerazione dei tempi tecnici necessari per rispettare gli adempimenti previsti.
Il comunicato, correttamente, ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 16/2012, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, la trasmissione dei dati non può più avvenire con le medesime modalità già utilizzate per gli anni scorsi (anche per il 2011 era già avvenuta una prima apertura).
Per tali motivi, si legge nel comunicato stampa, l’Agenzia precisa che, con successivo provvedimento direttoriale e tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria, sarà approvato un nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e sarà individuato un nuovo termine di scadenza, senza fornire tuttavia alcuna indicazione, che dovrà tener conto delle necessarie modifiche tecniche per una corretta gestione dell’adempimento.
Nuovo modello anche per chi svolge attività di locazione e/o noleggio
Infine, precisa l’Agenzia, nell’ambito delle modifiche in questione sarà prevista la facoltà per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di optare per la comunicazione relativa ai contratti di locazione e/o noleggio utilizzando il nuovo modello di comunicazione, che sarà approvato con il predetto provvedimento direttoriale che dovrà, quindi, essere adattato a tale scopo.

lunedì 15 aprile 2013

DURC interno: autocertificazione all'indirizzo PEC della DTL

Il Ministero del Lavoro, con la Lettera circolare protocollo n. 4839 del 10 aprile 2013, informa che l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente di cui alla Circolare n. 34/2008 (c.d. DURC interno), a partire dal 15 aprile 2013, può essere inviata telematicamente direttamente alle Direzioni territoriali del Lavoro (DTL).
L'autocertificazione attesta, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi, la non commissione degli illeciti ostativi sulle violazioni previste dall'allegato A del DM 24 ottobre 2007 e va effettuata una sola volta antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (per i benefici contributivi e normativi usufruiti prima del 30 aprile 2009 l'autocertificazione andava presentata entro tale data). La stessa deve essere ripresentata in caso di modifica di quanto dichiarato.
Finora il file, firmato digitalmente, doveva essere inviato per e-mail o posta elettronica certificata, al Ministero del Lavoro, all'indirizzo di posta elettronica certificata AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it, indicando nell'oggetto della mail il nome della DPL competente destinataria dell'autocertificazione: dal 15 aprile 2013 il documento può essere spedito alle caselle di posta elettronica certificata della DTL competente per territorio.
Fonte: seac

venerdì 12 aprile 2013

Dichiarazione IMU 2013 : presentazione unica al 30 giugno ed altre novità nel DL 08/04/2013 n. 35

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Questa è una delle novità in materia di Imu contenute nel DL 8 aprile 2013 n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” che così sintetizziamo:
• il termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
• l'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
A tal fine il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione:
• entro il 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell'anno precedente;
entro il 9 novembre. La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16 novembre, ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data "si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente".
Così come accadeva per l’ICI, la cui dichiarazione doveva essere presentata entro un unico termine (coincideva con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta), anche per l’IMU, quindi, viene eliminata la disposizione che stabiliva che i soggetti passivi fossero tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui, a seconda dei casi, ha avuto inizio il possesso dell’immobile, ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Si ricorda, inoltre, che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione doveva essere presentata entro “novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”, quindi entro 90 giorni dalla data del 5 novembre 2012 (il DM 30 ottobre 2012 è stato pubblicato sulla G.U. 5 novembre 2012 n. 258).
In altre parole, entro il 4 febbraio 2013 dovevano trasmettere la dichiarazione IMU tutti i proprietari di immobili per i quali l’obbligo dichiarativo fosse sorto tra il 1° gennaio 2012 e il 6 novembre 2012.
Per gli immobili in relazione ai quali la variazione rilevante ai fini IMU si fosse verificata in un momento successivo al 6 novembre 2012, operava il termine “mobile” e ordinario di 90 giorni. Di conseguenza, le situazioni sorte successivamente al 6 novembre 2012 dovevano essere dichiarate nel rispetto del richiamato termine di 90 giorni, in scadenza successivamente al 4 febbraio 2013 (si veda la circ. Min. Economia e Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF).
Considerato che per gli immobili che hanno subito delle variazioni rilevanti ai fini dell’IMU successivamente al 6 novembre 2012 la relativa dichiarazione dovrebbe essere già stata presentata (se ad esempio la variazione è avvenuta il 11 dicembre 2012, il modello di dichiarazione IMU doveva essere presentato entro l’11 marzo 2013), il nuovo termine del 30 giugno, stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU, interessa, di fatto, tutti coloro che possiedono immobili che nel 2013 hanno subito delle variazioni rilevanti per le quali è ancora necessario presentare la relativa dichiarazione.
La previsione di un unico termine di presentazione della dichiarazione, si legge nella Relazione illustrativa al decreto, si è resa necessaria per evitare “un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del DLgs. n. 472 del 1997”. La citata norma, infatti, prevede due diversi termini di ravvedimento collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione ed il termine dei 90 giorni non permetteva di definire con certezza la natura della dichiarazione IMU.

giovedì 11 aprile 2013

SISTRI 2013: attivo dal 1° ottobre 2013 per i rifiuti pericolosi (comunicato stampa del Ministero dell`Ambiente)

Il SISTRI, sistema di tracciabilita` dei rifiuti speciali e pericolosi, sara` attivato dal 1° ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con piu` di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l’avvio del sistema e` fissato per il 3 marzo 2014.
Su base volontaria, anche i produttori di rifiuti non pericolosi potranno utilizzare il SISTRI a partire dal 1° ottobre prossimo.
Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema restera` sospeso per tutto il 2013.
Lo stabilisce uno schema di decreto predisposto dal Ministero dell’Ambiente.
Dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partira` ad ottobre.
Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sara` effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese.
Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1° ottobre 2013.

martedì 9 aprile 2013

Strutture sanitarie private 2013: comunicazione dei compensi dei medici entro il 30 aprile 2013

Le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 38-42 della L. 296/2006. In linea di principio, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai compensi riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quindi, entro martedì 30 aprile 2013 devono essere comunicati i compensi riscossi nell’anno 2012.
Sono soggette all’adempimento le strutture sanitarie (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari) che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
Oltre all’obbligo di comunicare i compensi, le strutture sanitarie private sono anche tenute a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, ovvero in un apposito registro separato.
La procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente. In sostanza rileva l’autonomo rapporto medico-paziente rispetto al quale la struttura sanitaria privata si colloca in posizione neutrale assumendo la funzione di garante della tracciabilità delle somme corrisposte al medico.
Non sono soggetti alla disciplina in commento i compensi dovuti:
- per le prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
- per le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia;
- ai medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ricorda che, nonostante l’assoggettamento alla procedura, i compensi rilevano sempre nei confronti del professionista (non nei confronti della struttura sanitaria), il quale è tenuto ad emettere la fattura al paziente e ad adempiere gli ordinari obblighi di registrazione.
Il modello di comunicazione (mod. SSP) deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Tali ultimi soggetti sono tenuti a rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e, entro i successivi entro 30 giorni dalla presentazione, l’originale della comunicazione, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento, comunicazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP104”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di errori e omissioni, la comunicazione può essere annullata, ma occorre trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini ordinari. All’interno del riquadro “Tipo di comunicazione” del modello, va barrata l’apposita casella (“sostitutiva”).
Fonte: Eutekne Autore Paola Rivetti

lunedì 8 aprile 2013

Spesometro 2013: l’Agenzia delle Entrate con nota del 5 aprile 2013 anticipa la pubblicazione dei nuovi moduli ed istruzioni. Proroga in vista?

La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) relative al 2012 non può avvenire con le stesse modalità previste per le annualità precedenti, a seguito delle modifiche normative apportate dal Dl n. 16/2012 (decreto “semplificazioni tributarie”).
Infatti, il decreto ha stabilito che, per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business), l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle non inferiori a 3.000 euro.
Pertanto l’Agenzia ha reso noto con nota del 05/04/2013 la necessità di approvare un nuovo modello di comunicazione con le relative istruzioni e specifiche tecniche di attendere, a breve disponibili per il download sul sito dell’Agenzia stessa.
È probabile, come gia anticipato neu giorni scorsi pertanto che il termine del 30 aprile sarà rinviato, anche perché le software house devono avere il tempo necessario per aggiornare i programmi in modo che i contribuenti, a loro volta, possano inserire i dati da comunicare.
Sul punto tuttavia la nota non si sbilancia.
Il provvedimento dovrà chiarire se sia ancora ammessa la possibilità di comunicazione “puntuale” delle operazioni, anziché “per masse”, dato che il riformulato art. 21, comma 1 del DL n. 78/2010 stabilisce che l’adempimento ha per oggetto l’insieme di tutte le operazioni, attive e passive, poste in essere nei confronti di ciascun cliente o fornitore, a prescindere dall’importo unitario.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, resta invece confermato non solo il limite di 3.600 euro, al lordo dell’IVA, ma anche l’obbligo di distinta comunicazione per ciascuna operazione. Presumibilmente, la soglia è stata mantenuta per evitare che i fornitori debbano reperire i dati identificativi dei propri clienti, generalmente “privati consumatori”, per tutte le cessioni e prestazioni effettuate, anche se “sotto-soglia”.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2011 (§ 3.1), il limite di 3.600 euro si applica, innanzitutto, nell’ipotesi in cui sia rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale. In particolare, per tutte le operazioni non documentate da fattura, comprese quelle, elencate nell’art. 22, comma 1 del DPR n. 633/1972, per le quali non viene emesso tale documento. Dunque, l’obbligo comunicativo scatta, a prescindere dall’importo dell’operazione, quando la fattura è emessa su richiesta del cliente o su base volontaria.