giovedì 11 aprile 2013

SISTRI 2013: attivo dal 1° ottobre 2013 per i rifiuti pericolosi (comunicato stampa del Ministero dell`Ambiente)

Il SISTRI, sistema di tracciabilita` dei rifiuti speciali e pericolosi, sara` attivato dal 1° ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con piu` di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l’avvio del sistema e` fissato per il 3 marzo 2014.
Su base volontaria, anche i produttori di rifiuti non pericolosi potranno utilizzare il SISTRI a partire dal 1° ottobre prossimo.
Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema restera` sospeso per tutto il 2013.
Lo stabilisce uno schema di decreto predisposto dal Ministero dell’Ambiente.
Dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partira` ad ottobre.
Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sara` effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese.
Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1° ottobre 2013.

martedì 9 aprile 2013

Strutture sanitarie private 2013: comunicazione dei compensi dei medici entro il 30 aprile 2013

Le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 38-42 della L. 296/2006. In linea di principio, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno in relazione ai compensi riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Quindi, entro martedì 30 aprile 2013 devono essere comunicati i compensi riscossi nell’anno 2012.
Sono soggette all’adempimento le strutture sanitarie (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari) che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
Oltre all’obbligo di comunicare i compensi, le strutture sanitarie private sono anche tenute a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, ovvero in un apposito registro separato.
La procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente. In sostanza rileva l’autonomo rapporto medico-paziente rispetto al quale la struttura sanitaria privata si colloca in posizione neutrale assumendo la funzione di garante della tracciabilità delle somme corrisposte al medico.
Non sono soggetti alla disciplina in commento i compensi dovuti:
- per le prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
- per le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia;
- ai medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Si ricorda che, nonostante l’assoggettamento alla procedura, i compensi rilevano sempre nei confronti del professionista (non nei confronti della struttura sanitaria), il quale è tenuto ad emettere la fattura al paziente e ad adempiere gli ordinari obblighi di registrazione.
Il modello di comunicazione (mod. SSP) deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati.
Tali ultimi soggetti sono tenuti a rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e, entro i successivi entro 30 giorni dalla presentazione, l’originale della comunicazione, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento, comunicazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP104”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di errori e omissioni, la comunicazione può essere annullata, ma occorre trasmettere una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini ordinari. All’interno del riquadro “Tipo di comunicazione” del modello, va barrata l’apposita casella (“sostitutiva”).
Fonte: Eutekne Autore Paola Rivetti

lunedì 8 aprile 2013

Spesometro 2013: l’Agenzia delle Entrate con nota del 5 aprile 2013 anticipa la pubblicazione dei nuovi moduli ed istruzioni. Proroga in vista?

La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) relative al 2012 non può avvenire con le stesse modalità previste per le annualità precedenti, a seguito delle modifiche normative apportate dal Dl n. 16/2012 (decreto “semplificazioni tributarie”).
Infatti, il decreto ha stabilito che, per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business), l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle non inferiori a 3.000 euro.
Pertanto l’Agenzia ha reso noto con nota del 05/04/2013 la necessità di approvare un nuovo modello di comunicazione con le relative istruzioni e specifiche tecniche di attendere, a breve disponibili per il download sul sito dell’Agenzia stessa.
È probabile, come gia anticipato neu giorni scorsi pertanto che il termine del 30 aprile sarà rinviato, anche perché le software house devono avere il tempo necessario per aggiornare i programmi in modo che i contribuenti, a loro volta, possano inserire i dati da comunicare.
Sul punto tuttavia la nota non si sbilancia.
Il provvedimento dovrà chiarire se sia ancora ammessa la possibilità di comunicazione “puntuale” delle operazioni, anziché “per masse”, dato che il riformulato art. 21, comma 1 del DL n. 78/2010 stabilisce che l’adempimento ha per oggetto l’insieme di tutte le operazioni, attive e passive, poste in essere nei confronti di ciascun cliente o fornitore, a prescindere dall’importo unitario.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, resta invece confermato non solo il limite di 3.600 euro, al lordo dell’IVA, ma anche l’obbligo di distinta comunicazione per ciascuna operazione. Presumibilmente, la soglia è stata mantenuta per evitare che i fornitori debbano reperire i dati identificativi dei propri clienti, generalmente “privati consumatori”, per tutte le cessioni e prestazioni effettuate, anche se “sotto-soglia”.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2011 (§ 3.1), il limite di 3.600 euro si applica, innanzitutto, nell’ipotesi in cui sia rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale. In particolare, per tutte le operazioni non documentate da fattura, comprese quelle, elencate nell’art. 22, comma 1 del DPR n. 633/1972, per le quali non viene emesso tale documento. Dunque, l’obbligo comunicativo scatta, a prescindere dall’importo dell’operazione, quando la fattura è emessa su richiesta del cliente o su base volontaria.

venerdì 5 aprile 2013

IRAP 2013: deducibilità analitica IRAP per spese del personale (Circolare 3 aprile 2013, n. 8)

Con Circolare 3 aprile 2013, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e modalità applicative in merito alla nuova deducibilità analitica dell'IRAP per i periodi d'imposta 2012 e successivi, e alle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
Nel costo del personale dipendente vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all'esodo, gli accantonamenti per il TFR o altre erogazioni relative al rapporto di lavoro dipendente da effettuarsi negli esercizi successivi.
È precisato che la nuova deducibilità analitica dell'IRAP si affianca a quella forfettaria del 10%: in presenza dei presupposti di entrambe le agevolazioni, le due deduzioni potranno essere godute in misura piena, ma con il limite che la loro somma non può eccedere l'IRAP versata.
Inoltre, la Circolare ha chiarito che, poiché il canale telematico di invio delle istanze in alcune regioni si era chiuso prima della pubblicazione dei chiarimenti, in caso di errori il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio, una nuova istanza di rimborso barrando la casella "correttiva dei termini". La richiesta di rimborso verte su periodi d'imposta dal 2007 al 2011.
Infine, in merito alla relazione fra deducibilità analitica IRAP e disciplina delle società di comodo, l'Agenzia ha specificato che nel caso in cui per effetto di tale deduzione, risulti un reddito inferiore a quello minimo per le società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica. Ne deriva che se non ci sono cause di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, è consigliabile astenersi dalla richiesta di rimborso.
Fonte: Seac

giovedì 4 aprile 2013

Responsabilità fiscale nei contratti di appalto: contratti di subfornitura esclusi dalla responsabilità solidale solo se in forma scritta

L’art. 13-ter del DL n. 83/2012 ha riformulato la disciplina della responsabilità fiscale nei contratti di appalto, stabilendo, da un lato, la solidarietà dell’appaltatore con il subappaltatore per il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute afferenti le prestazioni eseguite e, dall’altro, la sanzionabilità (con un minimo di 5.000 euro) in capo al committente nell’ipotesi di mancato versamento da parte dei soggetti componenti la “filiera” contrattuale.
Dopo un primo intervento chiarificatore, avvenuto con la circ. n. 40/2012, l’Agenzia è tornata sulla questione con la recente circ. n. 2/2013, in cui, tra i numerosi aspetti affrontati, ha precisato l’ambito oggettivo di applicazione della responsabilità fiscale in esame, che deve ritenersi “limitata” ai contratti di appalto (e relativi subappalti) in generale (art. 1655 c.c.), e non solo per quelli relativi al settore edile.
Focalizzando l’attenzione sulle tipologie contrattuali, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene siano esclusi dal campo di applicazione della responsabilità solidale tutti quei contratti diversi dal contratto di appalto di opere e servizi, tra i quali vi rientrano i contratti di subfornitura, di cui alla L. 18 giugno 1998 n. 192.
Tale esclusione pare corretta, poiché il contratto di subfornitura è un accordo diverso da quello di appalto, ed è disciplinato come detto da una disposizione ad hoc, il cui art. 1 dispone che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Tale fattispecie è tipicamente utilizzata nell’ambito di lavorazioni affidate a terzisti di beni forniti dal committente o nella produzione di beni destinati ad essere incorporati in un bene complesso. Tuttavia, a norma del successivo art. 2, comma 1 della L. n. 192/1998, il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e, a tal fine, è necessario tener conto che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte” e che, ai sensi dello stesso art. 2 della L. n. 192/1998, “costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica”.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la forma scritta anche laddove il contratto si perfezioni mediante il semplice scambio per fax o via mail (meglio se PEC), e conferma d’ordine.
È alquanto opportuno, quindi, per evitare di incorrere nell’applicazione della responsabilità di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012, verificare la presenza della forma scritta del contratto di subfornitura (sia pure nelle diverse forme descritte), in assenza della quale si potrebbe interpretare, anche da parte degli eventuali organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria, il rapporto esistente nell’ambito del contratto di appalto, in presenza dei requisiti di cui all’art. 1655 c.c.
Su tale aspetto è bene segnalare che, in tema di responsabilità solidale prevista dalla Legge Biagi (art. 29 del DLgs. n. 276/2003, che prevede la responsabilità solidale in capo all’appaltante per i contributi e le retribuzioni dovuti ai dipendenti dell’appaltatore), in occasione di verifiche da parte dell’INPS, sono stati pretesi i contributi non versati dai subfornitori, motivando tale pretesa con l’assenza di forma scritta del contratto di subfornitura (ai sensi del predetto art. 2 della L. n. 192/1998), il quale è stato quindi riqualificato in contratto d’appalto.
Tale aspetto potrebbe quindi essere ripreso anche in ambito fiscale, al fine di riqualificare gli accordi di subfornitura in contratti di appalto, con conseguente applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012.
Fonte: Eutekne

mercoledì 3 aprile 2013

Stabilimenti balneari 2013: lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 13 del 27 marzo 2013, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l'attività di assistenza ai bagnanti mediante il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in risposta ad uno specifico quesito posto da AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP.
Al riguardo, il Ministero esprime parere favorevole. In particolare, sebbene la contrattazione collettiva di settore non preveda nulla al riguardo, il R.D. n. 2657/1923 contempla tra le attività che, per il carattere di discontinuità ad esse correlato, si prestano ad essere considerate quale parametro oggettivo per l'individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente, anche la figura del "personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali" che, a giudizio del Ministero, risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.

martedì 2 aprile 2013

Voucher per le mamme lavoratrici 2013: circolare INPS del 28 marzo 2013

L'INPS, con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013, illustra le modalità di richiesta dei benefici e dei voucher previsti, a favore delle mamme lavoratrici, dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Si tratta, in particolare, della possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Per richiedere i voucher/contributi è necessario attendere la pubblicazione dell'apposito bando da parte dell'INPS.
Fonte: seac