venerdì 5 aprile 2013

IRAP 2013: deducibilità analitica IRAP per spese del personale (Circolare 3 aprile 2013, n. 8)

Con Circolare 3 aprile 2013, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e modalità applicative in merito alla nuova deducibilità analitica dell'IRAP per i periodi d'imposta 2012 e successivi, e alle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
Nel costo del personale dipendente vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all'esodo, gli accantonamenti per il TFR o altre erogazioni relative al rapporto di lavoro dipendente da effettuarsi negli esercizi successivi.
È precisato che la nuova deducibilità analitica dell'IRAP si affianca a quella forfettaria del 10%: in presenza dei presupposti di entrambe le agevolazioni, le due deduzioni potranno essere godute in misura piena, ma con il limite che la loro somma non può eccedere l'IRAP versata.
Inoltre, la Circolare ha chiarito che, poiché il canale telematico di invio delle istanze in alcune regioni si era chiuso prima della pubblicazione dei chiarimenti, in caso di errori il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio, una nuova istanza di rimborso barrando la casella "correttiva dei termini". La richiesta di rimborso verte su periodi d'imposta dal 2007 al 2011.
Infine, in merito alla relazione fra deducibilità analitica IRAP e disciplina delle società di comodo, l'Agenzia ha specificato che nel caso in cui per effetto di tale deduzione, risulti un reddito inferiore a quello minimo per le società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica. Ne deriva che se non ci sono cause di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, è consigliabile astenersi dalla richiesta di rimborso.
Fonte: Seac

giovedì 4 aprile 2013

Responsabilità fiscale nei contratti di appalto: contratti di subfornitura esclusi dalla responsabilità solidale solo se in forma scritta

L’art. 13-ter del DL n. 83/2012 ha riformulato la disciplina della responsabilità fiscale nei contratti di appalto, stabilendo, da un lato, la solidarietà dell’appaltatore con il subappaltatore per il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute afferenti le prestazioni eseguite e, dall’altro, la sanzionabilità (con un minimo di 5.000 euro) in capo al committente nell’ipotesi di mancato versamento da parte dei soggetti componenti la “filiera” contrattuale.
Dopo un primo intervento chiarificatore, avvenuto con la circ. n. 40/2012, l’Agenzia è tornata sulla questione con la recente circ. n. 2/2013, in cui, tra i numerosi aspetti affrontati, ha precisato l’ambito oggettivo di applicazione della responsabilità fiscale in esame, che deve ritenersi “limitata” ai contratti di appalto (e relativi subappalti) in generale (art. 1655 c.c.), e non solo per quelli relativi al settore edile.
Focalizzando l’attenzione sulle tipologie contrattuali, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene siano esclusi dal campo di applicazione della responsabilità solidale tutti quei contratti diversi dal contratto di appalto di opere e servizi, tra i quali vi rientrano i contratti di subfornitura, di cui alla L. 18 giugno 1998 n. 192.
Tale esclusione pare corretta, poiché il contratto di subfornitura è un accordo diverso da quello di appalto, ed è disciplinato come detto da una disposizione ad hoc, il cui art. 1 dispone che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Tale fattispecie è tipicamente utilizzata nell’ambito di lavorazioni affidate a terzisti di beni forniti dal committente o nella produzione di beni destinati ad essere incorporati in un bene complesso. Tuttavia, a norma del successivo art. 2, comma 1 della L. n. 192/1998, il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e, a tal fine, è necessario tener conto che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte” e che, ai sensi dello stesso art. 2 della L. n. 192/1998, “costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica”.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la forma scritta anche laddove il contratto si perfezioni mediante il semplice scambio per fax o via mail (meglio se PEC), e conferma d’ordine.
È alquanto opportuno, quindi, per evitare di incorrere nell’applicazione della responsabilità di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012, verificare la presenza della forma scritta del contratto di subfornitura (sia pure nelle diverse forme descritte), in assenza della quale si potrebbe interpretare, anche da parte degli eventuali organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria, il rapporto esistente nell’ambito del contratto di appalto, in presenza dei requisiti di cui all’art. 1655 c.c.
Su tale aspetto è bene segnalare che, in tema di responsabilità solidale prevista dalla Legge Biagi (art. 29 del DLgs. n. 276/2003, che prevede la responsabilità solidale in capo all’appaltante per i contributi e le retribuzioni dovuti ai dipendenti dell’appaltatore), in occasione di verifiche da parte dell’INPS, sono stati pretesi i contributi non versati dai subfornitori, motivando tale pretesa con l’assenza di forma scritta del contratto di subfornitura (ai sensi del predetto art. 2 della L. n. 192/1998), il quale è stato quindi riqualificato in contratto d’appalto.
Tale aspetto potrebbe quindi essere ripreso anche in ambito fiscale, al fine di riqualificare gli accordi di subfornitura in contratti di appalto, con conseguente applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012.
Fonte: Eutekne

mercoledì 3 aprile 2013

Stabilimenti balneari 2013: lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 13 del 27 marzo 2013, fornisce indicazioni in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l'attività di assistenza ai bagnanti mediante il ricorso al contratto di lavoro intermittente, in risposta ad uno specifico quesito posto da AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP.
Al riguardo, il Ministero esprime parere favorevole. In particolare, sebbene la contrattazione collettiva di settore non preveda nulla al riguardo, il R.D. n. 2657/1923 contempla tra le attività che, per il carattere di discontinuità ad esse correlato, si prestano ad essere considerate quale parametro oggettivo per l'individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente, anche la figura del "personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali" che, a giudizio del Ministero, risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.

martedì 2 aprile 2013

Voucher per le mamme lavoratrici 2013: circolare INPS del 28 marzo 2013

L'INPS, con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013, illustra le modalità di richiesta dei benefici e dei voucher previsti, a favore delle mamme lavoratrici, dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Si tratta, in particolare, della possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Per richiedere i voucher/contributi è necessario attendere la pubblicazione dell'apposito bando da parte dell'INPS.
Fonte: seac

venerdì 29 marzo 2013

Dichiarazione IMU 2012 dei fabbricati del gruppo D : entro il 2 aprile 2013 la presentazione con i coefficienti aggiornati

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 6/DF di ieri, ha chiarito entro quale termine deve essere presentata la dichiarazione IMU dei fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per tali fabbricati, l’art. 5, comma 3 del DLgs. 504/92, richiamato dall’art. 13, comma 3 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata sull’applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell’immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. I costi vengono suddivisi in ragione dell’anno di formazione e rivalutati per i relativi coefficienti ministeriali.
In ordine alla corretta collocazione temporale dei costi di acquisto o costruzione sostenuti, valgono i seguenti principi:
- i costi di acquisto sostenuti nel 2012 sono rivalutati in base al relativo coefficiente;
- i costi incrementativi sostenuti nel 2011 concorrono a determinare la base imponibile IMU nel 2012;
- i costi incrementativi sostenuti nel 2012 concorreranno alla base imponibile IMU solo a partire dal 2013.
Stante quanto premesso, le istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU del 30 ottobre 2012 precisano che lo stesso, per la tipologia di immobili in commento, debba essere presentato entro 90 giorni dalla “chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi”. A tal proposito, non era chiaro a quale periodo d’imposta si dovesse fare riferimento al fine del calcolo del predetto termine.
Il Dipartimento delle Finanze, pertanto, ha precisato che il periodo d’imposta, dalla chiusura del quale devono essere calcolati i predetti 90 giorni, è quello in cui il “contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile” dell’IMU.
Riprendendo l’esempio fornito dal Ministero, nel caso in cui i costi incrementativi del valore degli immobili siano stati sostenuti nel corso del 2012, l’incremento del valore dell’immobile viene preso in considerazione per il versamento dell’IMU relativo all’anno 2013, poiché soltanto per il 2013 il contribuente è a conoscenza dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili.
Di conseguenza, la dichiarazione dell’IMU per l’anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, ossia entro il 31 marzo 2014.
Per quanto concerne invece la dichiarazione relativa all’IMU 2012 (versamenti eseguiti in giugno e dicembre dello scorso anno), a meno che il modello non sia già stato presentato entro il 4 febbraio 2013, la stessa dovrà essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili entro il prossimo 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo 2013 è domenica ed il 1° aprile è festivo), tenendo conto degli appositi coefficienti aggiornati per l’attualizzazione dei costi contabilizzati approvati dal DM 5 aprile 2012.
Fonte: Eutekne – Autore : Arianna Zeri

giovedì 28 marzo 2013

Unico 2013 e 730/2013: esonero da tassazione dei redditi di fabbricati soggetti ad IMU

Il principio secondo cui l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, comporta effetti anche sul piano degli obblighi dichiarativi, grazie ad un ampliamento delle ipotesi concrete di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con Circolare 11 marzo 2013, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui rapporti tra l'IMU e le imposte dirette (IRPEF e addizionali).
In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l'IMU:
• sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
• non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l'applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.
Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l'IMU e non scontano l'IRPEF.
Per quanto riguarda le "casistiche particolari", la Circolare precisa che:
• nel caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d'anno, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l'immobile non è stato locato;
• nel caso di inagibilità del fabbricato l'IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
• gli immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
nel caso di locazione di una parte dell'abitazione principale è applicabile l'IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l'IMU che l'IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l'importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Dal 2012, invece, per l’applicazione del descritto principio di sostituzione IMU/IRPEF, né il reddito dell’abitazione principale né la restante quota di reddito fondiario concorreranno più alla determinazione del reddito complessivo e, in particolare, neanche i redditi “sostituiti” dei fabbricati non locati (come già, dal 2008 e per disposizione specifica quello dell’abitazione principale) concorreranno più alla determinazione dell’odierna imposta lorda.
Da ciò discende che, quest’anno, a parità delle citate condizioni dichiarative e per il medesimo contribuente, se le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state correttamente operate dal datore di lavoro, non vi è imposta da versare in dichiarazione e, quindi, non scatterà più l’obbligo di presentazione della stessa.
Sul tema, peraltro, appare anche utile segnalare che, in tema di neutralità del reddito relativo all’abitazione principale, già la circ. Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2008 n. 1 (§ 2) ebbe a precisare come il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze (codici “Utilizzo”: 1 e 5 del Quadro B) dovesse essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo. Successivamente, tuttavia, ex art. 10, comma 3-bis del TUIR, dal reddito complessivo si sottraeva l’importo della rendita catastale dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile IRPEF.
A quel punto, tenuto conto che il reddito dell’abitazione principale, confluendo nel reddito complessivo, avrebbe influenzato l’importo delle detrazioni spettanti (che, decrescendo al crescere del reddito, le avrebbero diminuite) e al fine di evitare una penalizzazione economica estranea alla ratio legislativa, ai fini del calcolo dell’ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del TUIR, è stata disposta la necessità di fare riferimento (ai soli fini di dette detrazioni) al reddito complessivo del contribuente, ma assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ex art. 10, comma 3-bis.

mercoledì 27 marzo 2013

Flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari stagionali 2013: dal 26 marzo 2013 si possono presentare le domande

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013 il DPCM 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013.
Di conseguenza, a partire dalle ore 8 del 26 marzo 2013 e fino al 31 dicembre del 2013 è possibile inviare le domande di nulla osta all'assunzione per lavoro stagionale, utilizzando il sistema telematico disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.
Fonte: seac