martedì 26 marzo 2013

Comunicazione beni ai soci: ufficiale la proroga dell’invio dal 2 aprile 2013 al 15 ottobre 2013

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzai delle Entrate Prot. n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 è stato disposta la proroga al 15 ottobre 2012 dell’invio della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti soci in scadenza il 2 aprile 2013. Entro il 2 aprile tutte le imprese avrebbero infatti dovuto trasmettere l'elenco di tutti beni affidati in godimento a soci e familiari e dei finanziamenti soci in relazione agli anni 2011 e 2012.
Riportiamo pertanto lo stralcio del provvedimento di proroga.
“Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 31 marzo2013, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 e dispone il rinvio del termine per la comunicazione dei dati al 15 ottobre 2013.
Il rinvio è motivato dall’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione. Il rinvio del termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria.”

lunedì 25 marzo 2013

Modelli 730-4/2013: entro il 2 aprile 2013 l’ invio per i sostituti d’imposta della comunicazione dell’indirizzo telematico per la ricezione dei dati relativi ai 730-4

Ultimi preparativi e prime scadenze per le dichiarazioni dei redditi 2013. Tra gli appuntamenti in agenda per i prossimi giorni, uno riguarda i sostituti d’imposta. Entro il 2 aprile devono trasmettere la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”. La scadenza quest’anno slitta di due giorni perché festivi sia il termine ordinario (31 marzo) che il giorno successivo.
Si tratta di un adempimento entrato a regime dallo scorso anno, dopo una fase sperimentale, attraverso il quale i datori di lavoro pubblici e privati comunicano all’Agenzia l’indirizzo web dove desiderano ricevere il flusso telematico dei modelli 730-4.
Una procedura veloce e “garantita” che consente di conoscere tempestivamente i risultati contabili delle dichiarazioni 730/2013 – contenuti appunto nei modelli 730-4 – dopo la “supervisione” dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia, infatti, riceve telematicamente da Caf e professionisti abilitati le elaborazioni effettuate sui 730 di pensionati e lavoratori dipendenti e mette i risultati contabili a disposizione dei sostituti d’imposta all’indirizzo che questi hanno l’obbligo di comunicare non oltre, appunto, il 2 aprile.
I dati potranno essere utilizzati direttamente per operare i conguagli in busta paga.
Il modello è quello approvato con il provvedimento dello scorso 22 febbraio. In rete, dall’1 marzo, anche i software di compilazione e controllo. L’ultimo prodotto informatico è diretto soltanto a coloro che hanno scelto di non usufruire dell’applicazione messa a disposizione dall’Amministrazione. In tal caso, infatti, il file prodotto deve essere sottoposto a preventiva procedura di controllo.
Anche quest’anno, comunque, non tutti i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare l’indirizzo telematico dedicato alla recezione del 730-4 tramite Agenzia delle Entrate. Alcuni, infatti, utilizzano direttamente i loro canali informatici. In particolare, non transitano per l’Amministrazione finanziaria i flussi dei risultati contabili riguardanti gli assistiti dall’Inps e dai sostituti d’imposta che si avvalgono del Service personale Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Quindi, escluse le eccezioni sopra indicate, entro il prossimo 2 aprile, devono quindi trasmettere telematicamente la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate” tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli non abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fiscoline). Con lo stesso modello, infatti, è possibile segnalare l’intermediario presso il quale si desidera ricevere il flusso. Una via non negata, comunque, neanche ai datori di lavoro e agli enti sostitutivi abilitati ai servi telematici. Compilando il quadro B della comunicazione, infatti, anch’essi possono scegliere di “dirottare” i 730-4 verso un loro incaricato.
Non devono, tuttavia, ripetere l’operazione coloro che hanno già trasmesso la comunicazione negli scorsi anni e non hanno variazioni da segnalare. Nel caso sia cambiato qualcosa, invece, il modello deve essere nuovamente trasmesso indicando nel riquadro “Comunicazione sostitutiva” il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla comunicazione che si chiede si sostituire.
Il modello è costituito da un unico prospetto.
Le prime informazioni riguardano il sostituto d’imposta e il 770 da questo presentato lo scorso anno.
A seguire, in caso di comunicazione sostitutiva, il protocollo di quella da “rimpiazzare”.
Scorrendo, uno dopo l’altro, troviamo il quadro A e il quadro B. La loro compilazione è alternativa.
Il primo, suddiviso in due sezioni, è riservato agli utenti abilitati a Fisconline o a Entratel che desiderano ricevere il flusso telematico presso la propria utenza web. La scelta avviene barrando l’apposita casella.
Passa direttamente al quadro B, invece, chi opta per un intermediario abilitato. Quadro B anche per le società che scelgono l’indirizzo telematico di un’altra impresa dello stesso gruppo per ricevere i risultati relativi ai 730 dei propri dipendenti.
I campi successivi sono per i casi di revoca della comunicazione per cessata attività del sostituto d’imposta, ipotesi che non aspetta il 2 aprile. L’Amministrazione va informata al verificarsi della circostanza.
Più in basso, spazi riservati all’intermediario abilitato, che fornisce i propri dati e s’impegna alla trasmissione telematica della comunicazione.
Chiude il modello una sezione da compilare soltanto se associata al quadro B. Contiene, infatti, la delega all’incaricato scelto dal sostituto d’imposta
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 22 marzo 2013

Flussi d'ingresso lavoratori stranieri 2013: la Circolare congiunta n. 1815 del 19/03/2013 spiega i nuovi flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari 2013 (DPCM 15 febbraio 2013)

Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, con la Circolare congiunta n. 1815 del 19 marzo 2013, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito al DPCM 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013. Il citato DPCM è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e ne è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale decreto autorizza 30.000 ingressi (di cui 5.000 riservati per richiesta di nulla osta stagionale pluriennale) per le seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Nell’ambito del contingente complessivo, 5.000 unità sono riservate a favore dei cittadini dei sopra elencati paesi che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato per almeno 2 anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Le domande possono essere presentate solamente on line a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla G.U. e fino al 31 dicembre 2013. Il modulo è disponibile a partire dalle ore 8,00 del giorno 20 marzo. Il datore di lavoro potrà assolvere agli obblighi inerenti la comunicazione obbligatoria direttamente presso lo sportello unico

giovedì 21 marzo 2013

RESPONSABILITA SOLIDALE SUGLI APPALTI 2013: breve guida alla luce dei chiarimenti della Circolare 2/E del 1 marzo 2013

Quali responsabilità hanno i soggetti legati da un contratto di appalto? In che modo sono chiamati a rispondere di fronte al fisco? In quali casi sono invece esonerati dalla responsabilità solidale negli appalti? Ecco una breve guida, alla luce dei chiarimenti della Circolare 2/E del 1 marzo 2013.
Le nuove norme in commento introducono la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta dal subappaltatore o dall’appaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto. La responsabilità non opera laddove l’appaltatore/committente acquisisca apposita documentazione da cui emerge che il subappaltatore/appaltatore, alla data del pagamento del corrispettivo, abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali. In mancanza di documentazione, i pagamenti dei corrispettivi vanno sospesi. La finalità della norma è quella di contrastare fenomeni di evasione e far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità.
Fonti normative e amministrative. L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
I documenti di prassi a cui riferirsi sono:
1. la circolare n. 40 dell’8.10.2012 dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito i primi chiarimenti circa:
o la decorrenza delle nuove disposizioni;
o la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatore e del committente.
2. la circolare n. 2 dell’1.3.2013 dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti:
o l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina;
o l’attestazione, in particolari ipotesi, della regolarità dei suddetti versamenti fiscali.
Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:
• delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
• dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Ambito di applicazione. Le norme in materia di responsabilità dell’appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti (in un primo momento si riteneva applicabile la nuova disciplina solo nel settore edile). La normativa si applica esclusivamente al contratto di appalto, come definito dall’art. 1655 c.c. (il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro).
La disciplina in esame trova applicazione:
• sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore);
• sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
Sono escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad esempio:
• gli appalti di fornitura dei beni;
• il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c. (es. prestazioni professionali e piccoli artigiani);
• il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. c.c.;
• il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.6.98 n. 192;
• le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Ambito soggettivo di applicazione. La nuova disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto conclusi:
• dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
• dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR (compresi, quindi, gli enti non commerciali);
• dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Sono quindi esclusi:
• i condomìni;
• le persone fisiche che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA (c.d. “privati”).
Di notevole importanza l’esatta individuazione dei confini tra la tipologia contrattuale del contratto d’opera di cui all’art. 2222 del C.C. e il contratto di appalto ex art. 1655 del C.C. Entrambi hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere un’opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione, e con assunzione di rischio a parte di chi li esegue. La differenza risiede nel fatto che nel contratto di appalto sussiste “un’organizzazione di media o grande impresa”, nell’accezione di una complessa organizzazione di fattori produttivi, a cui l’obbligato è preposto; mentre nel contratto d’opera prevale il lavoro dell’obbligato medesimo, anche se coadiuvato dalla presenza di familiari e collaboratori secondo il modulo organizzativo della “piccola impresa”.
È stato evidenziato che qualora il committente dell’appalto sia un condominio o un “privato” e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore.
Per espressa previsione normativa, sono escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Si tratta delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, ecc.
Anche in tale caso, laddove il committente dell’appalto sia una stazione appaltante e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore.
Decorrenza. Le nuove disposizioni in merito alla responsabilità solidale negli appalti si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 e, per via delle norme contenute nello statuto del contribuenti, la verifica deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012.
Fonte: Fisco7 Autore: Nicolò Cipriani

mercoledì 20 marzo 2013

Cartelle pazze EQUITALIA 2013: guida all' istanza per la sospensione

Le cartelle di pagamento sbagliate sono sospese su istanza del contribuente. La direttiva pubblicata da Equitalia (n. 2 dell’11 gennaio 2013) fornisce importanti chiarimenti sulle modalità da adottare per sospendere la riscossione delle “cartelle pazze” dando seguito alle previsioni contenute del decreto di Stabilità. Anche l’INPS ha ritenuto opportuno intervenire con una nota (messaggio n. 1636 del 28 gennaio 2013) per definire gli aspetti procedurali finalizzati alla sospensione della riscossione.
La norma (art. 1, commi da 537 a 544 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012) sancisce che gli Agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare (fermi, ipoteche) sulla base di una dichiarazione presentata dal debitore, ove viene dimostrato su base documentale che il credito è stato interessato da:
• prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente all’esecutività dei ruoli;
• sgravio e annullamenti provenienti dall’ente impositore;
• sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
• sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore;
• pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo;
• qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
L’istanza di sospensione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva.
Una volta che il contribuente ha presentato l’istanza di sospensione:
1. entro il termine di 10 giorni, l’Agente della riscossione trasmette all’ente creditore detta istanza unitamente alla documentazione allegata, al fine di avere conferma circa la fondatezza delle ragioni del debitore;
2. decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata A/R o PEC, a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in tal caso, a trasmettere all’Agente della riscossione il relativo provvedimento di sgravio, oppure ad avvertire il debitore dell’inidoneità della documentazione dandone anche in questo caso immediata notizia al concessionario per la ripresa dell’attività di recupero del credito;
3. in caso di mancato invio della comunicazione di cui al punto precedente, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente, il credito è annullato di diritto e l’Agente della riscossione è automaticamente discaricato.
La direttiva di gruppo di Equitalia n. 2/2013 dell’11 gennaio 2013 ha chiarito che le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili. In altri termini, Equitalia considera il termine di 90 giorni un termine perentorio che, se non rispettato, comporta l’inammissibilità dell’istanza.
Alcuni autori hanno avuto modo di osservare:
1. la posizione di Equitalia che considera il termine di 90 giorni un termine perentorio è inaccettabile soprattutto se consideriamo le ipotesi in cui vi è uno sgravio oppure una sospensione giudiziale. Sarebbe alquanto curioso che a fronte di un provvedimento di sgravio ottenuto in sede giurisdizionale, il ritardo nella presentazione dell’istanza possa costituire una causa da opporre allo sgravio stesso;
2. è bene considerare la necessità del ricorso avverso l’atto di accertamento e la cartella di pagamento in quanto l’annullamento da ottenere in via amministrativa non può in nessun caso sostituire la via giurisdizionale;
3. l’obbligo di sospensione immediata della riscossione, a seguito di specifica istanza del contribuente, riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi e non solo le cartelle di pagamento. In questi casi la richiesta del contribuente potrà essere avanzata solo dopo che siano decorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza per il pagamento dell’accertamento. E’ la risposta fornita nel corso del Telefisco 2013 dove i tecnici dell’Agenzia hanno chiarito che l’Agente della riscossione è tenuto a sospendere l’attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento. Il contribuente che ha ricevuto la notifica dell’accertamento esecutivo può richiedere la sospensione solo dopo l’affidamento del carico all’Agente della riscossione. Di conseguenza, la domanda potrà essere inoltrata dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento delle somme dovute (60 giorni dalla notifica dell’accertamento, ovvero 150 giorni nel caso in cui sia stata proposta istanza di adesione);
4. è il caso di sottolineare che, rispetto alle cause per le quali Equitalia procedeva in passato alla sospensione dell’atto di riscossione, previa autocertificazione del contribuente (sospensiva giudiziale, amministrativa, sentenza eccetera), la Legge di Stabilità introduce altre due ragioni che consentono l’ottenimento della sospensione: la prescrizione o decadenza della pretesa, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo e in via residuale; e qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso;
5. la direttiva di Equitalia ha avuto modo di precisare che l’esame della fondatezza di quanto dichiarato dal contribuente è riservato, in via esclusiva, all’ente creditore e non all’Agente della riscossione;
6. la norma stabilisce, infine, che, in presenza di documenti falsi o contraffatti, sarà l’ente creditore a dover comunicare la notizia all’Autorità Giudiziaria. L’irrogazione della sanzione amministrativa prevista (dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minino di 258 euro) rientra nella competenza dell’ente creditore e non dell’Agente della riscossione.
La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto, quindi, un procedimento che, attivandosi per il tramite di un’istanza da parte de contribuente, sospende l’esecuzione della riscossione e, allo stesso tempo, ricorrendo l’inerzia da parte dell’ente creditore, produce l’estinzione del credito.
Autore: Nicolò Cipriani – Fonte: Fisco7

venerdì 15 marzo 2013

CUD INPS 2013: possibile anche la consegna via email o tramite professionista abilitato (Mess. inps 4428 del 13/03/2013)

Dopo aver fornito le prime istruzioni con la Circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, in cui l’INPS annunciava che per il 2013 il modello CUD viene reso disponibile non più a mezzo posta, ma in modalità telematica, nella sezione “Servizi al cittadino” del sito www.inps.it, con possibilità, per l’utente, di visualizzare e stampare il certificato, previa identificazione tramite PIN; resta, comunque, nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione/consegna del CUD in forma cartacea.
con il Messaggio n. 4428 del 13 marzo 2013, l'INPS interviene nuovamente in merito alla consegna del modello CUD relativo al periodo d'imposta 2012.
In particolare l'Istituto, con il messaggio in esame, precisa che la consegna potrà avvenire anche:
• tramite richiesta fatta anche con posta elettronica non certificata, con allegati in forma digitale sia l'istanza di richiesta firmata sia un documento di riconoscimento o, in alternativa,
• tramite richiesta effettuata da un professionista abilitato, con rilascio a quest'ultimo di delega da parte del contribuente.
Pertanto gli utenti dell’Istituto potranno trasmettere la richiesta del CUD all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, utilizzando anche la posta elettronica ordinaria.
All’email di richiesta andranno allegate l’istanza (debitamente firmata e digitalizzata) e la copia (digitalizzata fronte/retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente, in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. Ricevuta la richiesta nella modalità sopra descritta, il CUD verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.
Per ottenere tale certificazione, il cittadino interessato può avvalersi, oltre che di un CAF, di uno degli altri soggetti, ossia professionisti, compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, che abbia stipulato con l’INPS la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, in corso di validità. Il mandato, unitamente a copia di un documento d’identità del cittadino, deve essere conservato dal professionista ed esibito a richiesta dell’Istituto.
L’INPS a tal proposito ha spiegato che per consentire di ottenere il CUD in formato cartaceo a quel significativo segmento dell’utenza che non possiede dotazioni e competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi online, sono stati approntati i seguenti canali alternativi di accesso: sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto; postazioni informatiche self service; posta elettronica; centri di assistenza fiscale; uffici postali; sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero; in via residuale, nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante gli altri servizi sopra elencati, spedizione del CUD al domicilio del titolare.
Inoltre, il messaggio n. 3682 del 1° marzo ha reso nota l’attivazione del numero verde 800434320, dedicato alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio.

Detrazione 55% per lavori di risparmio energetico 2013: entro il 02/04/2013 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori a cavallo dell’anno

Si avvicina il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei lavori di risparmio energetico, effettuati a cavallo tra il 2012 e il 2013, per i quali sono stati effettuati pagamenti nel 2012. La scadenza è il 2 aprile 2013 e riguarda tutti i contribuenti che nel 2012 hanno sostenuto spese per il risparmio energetico detraibili al 55% e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2012.
In realtà la scadenza sarebbe quella del 31 marzo 2013, ma poiché cade di domenica e il 1 aprile é festivo, il termine ha subito uno slittamento naturale al 2 aprile.
Tale comunicazione obbligatoria é un adempimento introdotto con il D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) che impone ai contribuenti di comunicare le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, qualora queste riguardino un intervento che si protrae nel periodo d’imposta successivo.
L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. Questo significa che il termine preciso del 2 aprile 2013 varrà esclusivamente per i soggetti IRPEF e per i soggetti “solari”.
Il documento deve contenere esclusivamente l’importo della spesa sostenuta nel 2012 (o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, per i soggetti “non solari”), ricordando che per identificare tale momento é sufficiente verificare la data del bonifico per i privati cittadini e i lavoratori autonomi in linea con principio di cassa, e il periodo di competenza per tutto il resto delle imprese.
Il modello di comunicazione da utilizzare é quello approvato dal Provvedimento delle Entrate 6 maggio 2009 ed é disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate stesso.
Non sono tenuti a inviare il documento i contribuenti che hanno intrapreso i lavori nel 2012, ma hanno effettuato il pagamento solo quest’anno e quelli che, pur versando un acconto lo scorso anno, hanno iniziato gli interventi solo nel 2013.
Ma cosa succede se ci si dimentica di tale scadenza? Il mancato invio, come chiarito dalla Circolare 21/E del 23 aprile 2010, comporta una sanzione di importo compreso tra i 258 e i 2.065 euro (previsto dal D.Lgs. n. 471/1997) e non può essere sanata attraverso la remissione in bonis (introdotta dal DL n. 16/2012). Con l’istituto della remissione in bonis, infatti, possono essere sanati solo gli adempimenti e le comunicazioni indispensabili per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, non le omissioni che assumono natura di «mera irregolarità» e dal cui «mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni» e non la perdita del beneficio (Circolare 38/E del 28 settembre 2012).
Si ricorda infine che i soggetti IRES, per poter usufruire della detrazione ampia del 55%, dovranno ultimare i lavori entro il giugno del 2013: questo perché il D.L. n. 83/2012 (conv. L. n.134/2012) ha disposto la proroga di tale detrazione IRPEF/IRES del 55% per tutte le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 30 giugno 2013. Successivamente, dal 1 luglio 2013 in poi, i soggetti IRES non potranno più beneficiare di alcuno sconto, mentre i soggetti IRPEF potranno beneficiare esclusivamente della detrazione del 36% prevista dall’art.16-bis del TUIR.
Fonte: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN