mercoledì 13 marzo 2013

Spesometro e comunicazione beni ai soci 2013: richiesta la proroga della scadenza per l’invio di aprile 2013

Probabile doppio rinvio sui termini per l’invio delle comunicazioni dei beni ai soci e degli elenchi delle operazioni rilevanti ai fini IVA, i due adempimenti dovrebbero slittare di qualche mese rispetto alle scadenze attualmente previste, fissate rispettivamente al 2 aprile 2013 (comunicazione beni ai soci) e al 30 aprile (spesometro).
La proroga è stata chiesta al direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera.
Le motivazioni del probabile rinvio sono da ricercare nelle modifiche apportate allo strumento dal decreto sulle semplificazioni fiscali (artt. 2, comma 6 e 3, comma 2-bis del D.L. n. 16/2012) e alla necessità di procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento dell’amministrazione finanziaria che recepisca le novità legislative e istituisca il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per procedere alla nuova comunicazione.
Nel dettaglio l’istanza di proroga sottolinea la necessità di un tempo maggiore per permettere all’Agenzia di fornire ai soggetti obbligati, con un adeguato anticipo, i chiarimenti necessari per adempiere correttamente al nuovo obbligo, vista la complessità della materia, l’estrema sinteticità della norma e i numerosi dubbi che l’applicazione della stessa solleva. Al riguardo, gli istanti si rendono disponibili ad evidenziare all’Amministrazione finanziaria i problemi più delicati che sono sorti nella prassi operativa e ad attivare un tavolo di lavoro congiunto per individuare le possibili soluzioni. Lo slittamento del termine, inoltre, renderebbe possibile l’auspicato intervento legislativo per un riordino sistematico della disciplina delle società di comodo, della disciplina delle società in perdita e della normativa relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari.
In ordine all’invio degli elenchi dei beni concessi in godimento ai soci e ai familiari, il rinvio del termine dovrebbe essere disposto attraverso il provvedimento che istituirà il modello e le relative istruzioni, a seguito richieste pervenute da più fronti circa la necessità di procedere ad una semplificazione dell’adempimento. Quest’ultimo, infatti, riguarderà l’indicazione dei beni concessi in godimento per il 2011, anno di prima applicazione della norma (ex. art. 2 del D.L. n. 138/2011) e per il 2012.
Lo slittamento della scadenza al 30 settembre 2013, contestualmente al termine previsto per l’invio del modello UNICO, non determinerebbe conseguenze sul gettito di imposte previsto, ma verrebbe accolto di certo con favore dai contribuenti e dalla categoria dei professionisti che li dovranno assistere. Lo spostamento della scadenza andrebbe incontro alle esigenze della categoria che, nel mese di marzo, è impegnata nelle ordinarie scadenze: presentazione dei modelli di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”); presentazione degli elenchi INTRASTAT; redazione dei bilanci al 31 dicembre 2012; presentazione delle istanze di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo e di quelle in perdita sistematica; presentazione della domanda di rimborso di IRES e IRPEF per la deduzione IRAP relativa al costo del lavoro; comunicazione delle operazioni svolte con i clienti e con i fornitori (“spesometro”).
Per quanto concerne lo spesometro il rinvio inoltre farebbe seguito a quello disposto il 31 gennaio per i gestori di moneta elettronica con riferimento all’elenco delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio-31 dicembre 2011 (comunicazione rinviata al 3 luglio 2013).
In definitiva i nuovi termini, così come è auspicabile, consentiranno di riconsiderare e semplificare gli obblighi per i contribuenti.
Pertanto, stando ad alcune indiscrezioni, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe disporre a breve la fissazione di un nuovo termine.
Con riferimento alla comunicazione dei beni in godimento ai soci, un provvedimento dovrebbe approvare modello e istruzioni e apportare modifiche alla disciplina dell’adempimento accogliendo le istanze di semplificazione proposte dalle associazioni di categoria.
Per ciò che concerne, infine, lo “spesometro”, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe emanare un provvedimento che recepisca le novità legislative e fissi modello e istruzioni tecniche dell’adempimento.

Bilancio 2013 esercizio 2012: deducibili le perdite su crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi

L’attuale articolo 101, comma 5 del TUIR, così come modificato dal DL 83/2012 convertito, indica che sono presenti ex lege gli “elementi certi e precisi” per la deducibilità della perdita su crediti relativamente ai crediti di modesta entità (non superiori a 2.500 euro, per le imprese fino a 100 milioni di euro di fatturato, e 5.000 euro, per le altre), a condizione che sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Nel bilancio 2012 occorre individuare il corretto comportamento contabile da adottare, in quanto si tratta della prima applicazione di tale previsione normativa. In assenza (e in attesa) di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono numerosi i dubbi applicativi.
Mentre non si originano problemi in caso di rinuncia all’incasso del credito o prescrizione dello stesso, in quanto tali situazioni determinano l’inesigibilità definitiva del credito e quindi lo stralcio contabile del credito con la rilevazione della perdita su crediti (previo utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti), si pongono rilevanti dubbi applicativi per i crediti scaduti nei confronti dei quali non si ritenga di rinunciare al loro incasso. Si tratta di crediti verso clienti che, complessivamente considerati, sono spesso presenti per importi significativi nei bilanci delle piccole e medie imprese in anni caratterizzati da crisi economica, soprattutto quest’anno, in cui devono essere considerati anche quelli scaduti negli esercizi precedenti il 2012.
Dal punto di vista contabile, in sede di redazione del bilancio, i crediti ritenuti inesigibili devono essere svalutati e non stralciati e portati a perdita. L’OIC 15 prevede infatti che “il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche”.
I crediti di modesta entità scaduti da sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso in sede di chiusura del bilancio possono essere parzialmente o totalmente svalutati. Tali crediti rientrano cioè nell’ambito del processo valutativo volto a determinare il presunto valore di realizzo e, conseguentemente, l’ammontare del fondo svalutazione crediti.
In tali situazioni, nonostante l’interpretazione letterale del testo del TUIR possa indurre a ritenere che siano deducibili soltanto i componenti negativi di reddito qualificati come “perdite su crediti”: riteniamo che tale lettura – che sminuirebbe del tutto la novità normativa, poiché consentirebbe la deducibilità delle sole perdite su crediti definitive – non sia corretta.
La domanda che ci si pone è la seguente: le “svalutazioni” dei crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi sono deducibili sulla base di elementi certi e precisi? A nostro parere, la risposta a tale quesito deve essere positiva.
Non si tratta di una problematica completamente nuova; infatti, l’art. 101 del TUIR prevedeva già la deducibilità delle perdite su crediti “in ogni caso” in presenza di procedure concorsuali. Si pensi, ad esempio, al caso in cui intervenga la sentenza di fallimento di un cliente nel corso dell’esercizio: in sede di chiusura, l’eventuale credito sarà svalutato anche del 100% (e non portato a perdita) in quanto l’inesigibilità non è definitiva (lo sarà eventualmente a seguito della conclusione della procedura fallimentare). Tale “svalutazione” è da ritenersi deducibile nonostante la norma fiscale preveda la deducibilità delle “perdite su crediti” .
Si deve cioè ritenere che l’espressione “perdite su crediti” utilizzata dal legislatore fiscale sia “impropria” sotto il profilo contabile, poiché si riferisce a situazioni in cui il redattore del bilancio deve, nel rispetto del codice civile che vieta inquinamenti del bilancio per effetto di norme fiscali, movimentare il conto “svalutazione crediti”. La “perdita su crediti”, sotto il profilo civilistico, emerge soltanto nei casi in cui, in presenza di inesigibilità definitiva, il fondo svalutazione crediti non sia capiente.
In considerazione della rilevanza di tale tema in sede di redazione del bilancio 2012 e di determinazione dell’imponibile IRES, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate in via interpretativa confermi tale tesi, chiarendo che le “perdite su crediti” sono deducibili indipendentemente dalla loro qualificazione contabile come “svalutazioni.
Fonte:Eutekne

lunedì 11 marzo 2013

Dichiarazione IVA 2013: pagamento del saldo iva 2012 entro il 18 marzo 2013 o differimento in caso di Unico

Entro il 18 marzo 2013 (in quanto il 16 marzo cade di sabato), i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2012 devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA nell’ambito del modello UNICO 2013 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 18 marzo. Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma; tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 18 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.
Il versamento, maggiorato dell’1% da parte dei contribuenti trimestrali per opzione, deve essere effettuato in un’unica soluzione, ovvero, in forma rateale, purché di importo pari o superiore a 11 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione). Ai fini del versamento, occorre utilizzare il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale” e, quale anno di riferimento, il 2012.
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 241/1997, il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove. In tal caso, il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata e il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (18 marzo 2013), mentre quello delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (salvo differimenti); la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.
Nel 2013, le rate successive alla prima scadono, quindi, il 16 aprile, il 16 maggio, il 17 giugno (in quanto il 16 è domenica), il 16 luglio, il 20 agosto (differimento feriale), il 16 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (in quanto il 16 è sabato).
Come precisato dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione IVA relativi al 2012, i soggetti che presentano la dichiarazione separata possono versare il saldo in un’unica soluzione (entro il 18 marzo 2013), ovvero rateizzare le somme dovute, a partire dal 18 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO, in alternativa al pagamento del saldo in un’unica soluzione entro il 18 marzo 2013, possono effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 18 marzo, oppure possono – alternativamente – rateizzare dal 18 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima o rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l’importo da versare, dapprima, dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 18 marzo e, successivamente, dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
In sede di compilazione del modello F24, trattandosi di importo rateizzabile, nella colonna rateazione dovrà essere indicato il numero della rata oggetto del pagamento, nonché il numero di rate complessivo. Per esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l’indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà “0104”. Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore “0101”. Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, riportando il codice tributo “1668”.
Ravvedimento “sprint” con versamento entro 14 giorni
L’omesso versamento del saldo IVA è punito con la sanzione amministrativa del 30%, ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo se il versamento viene eseguito entro 14 giorni dalla scadenza. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione commessa, purché la stessa non sia stata constatata, né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento rese note al contribuente.
In base all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) del DLgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta, rispettivamente, ad 1/10 (pari al 3% dell’imposta) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, oppure ad 1/8 (pari al 3,75% dell’imposta) se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2013). In caso di regolarizzazione entro 30 giorni, la sanzione risulta quindi pari allo 0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno, ovvero al 3% se il ritardo è superiore a 14 giorni.
Fonte: Eutekne Autore: Marco PEIROLO

venerdì 8 marzo 2013

Manutenzione delle caldaie 2013: aliquota iva al 10% risarcibile chi ha pagato l’iva al 21%

Con Risoluzione 4 marzo 2013, n. 15, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello ordinario, ha affermato che agli interventi ordinari di check up degli impianti di riscaldamento installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata si applica l'aliquota IVA del 10%.
In sostanza l’aliquota Iva da applicare all’ordinario e obbligatorio check-up degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, quindi, sia condomìni sia case private, è il 10 per cento. Inoltre c’è da precisare che l’agevolazione, diretta al consumatore finale, cioè quello che sopporta il peso dell’imposta, premia soltanto gli interventi pro efficienza e non altri tipi di prestazioni, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
È stato inoltre precisato che l'agevolazione non è applicabile ai contratti che hanno ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, altre prestazioni per le quali non è stato indicato un corrispettivo distinto come, ad esempio, nei casi di copertura assicurativa delle responsabilità civile verso terzi.
La precisazione scaturisce da una richiesta di chiarimenti da parte di una società che svolge servizi di assistenza e manutenzione di caldaie a gas collocate in abitazioni private. Secondo l’azienda, dalla lettura della norma di riferimento (che individua nell’articolo 31 della legge 457/1978) il bonus spetterebbe esclusivamente in relazione agli impianti condominiali. E’ pertanto dell’idea di applicare ai propri interventi un’Iva “standard”, del 21 per cento.
L’Agenzia non è dello stesso avviso e, nello specificare che la disposizione a cui “agganciarsi” è in realtà l’articolo 3 del Dpr 380/2001, sottolinea che le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni agevolate previste da tale ultima norma. Si tratta, in particolare, delle opere di manutenzione ordinaria, cioè “… necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, a prescindere dal fatto che siano sistemati in condomìni o in edifici privati.
In più, sull’integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti in questione, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 2000, aveva anche precisato che il beneficio è applicabile pure alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Nel caso in cui la società abbia applicato l’Iva ordinaria, dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972). Nel dettaglio, potrà recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostri di averla realmente restituita agli utenti. In questo modo, la neutralità del tributo è garantita e, nello stesso tempo, si evita il rischio di indebiti arricchimenti.

mercoledì 6 marzo 2013

Tassa annuale libri sociali 2013: guida al pagamento entro il 18/03/2013

Entro il 18.3.2013 (il 16.3 cade di sabato) le società di capitali (spa, srl e sapa) devono provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
Come precisato nella CM 3.5.96, n. 108/E sono obbligate al versamento anche: le società in liquidazione ordinaria; le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
Qualora, dopo aver versato la tassa annuale, la società trasferisca la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è richiesto un ulteriore versamento, poiché non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.
Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame:
• le società cooperative e di mutua assicurazione;
• i consorzi che non assumono la forma di società consortili;
• le società di capitali dichiarate fallite;
• le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva.
La tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.) ed è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.
L’importo dovuto si differenzia in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento. Così per il versamento dovuto per il 2013 (in scadenza il 18.3.2013) va fatto riferimento al capitale sociale risultante all’1.1.2013 e quanto dovuto è pari a:
• € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90;
• € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
Le (eventuali) variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione che intervengono successivamente all’1.1.2013 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2014). La tassa in esame è deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Il versamento di quanto dovuto va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: Codice tributo “7085”; Anno di riferimento “2013”.
L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, il mod. F24 va comunque presentato.
In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni richieste successivamente al 18.3.2013.
Per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento (RM 20.11.2000, n. 170/E).
Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.
Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2013 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
In mancanza di una specifica sanzione disposta dal DPR n. 641/72 per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale si ritenere di dover fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto.
Al contribuente è comunque consentito di regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso a condizione che:
• la violazione non sia già stata constatata;
• non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
• non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento può essere effettuato:
• entro 30 giorni con il versamento della sanzione ridotta:
o dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
o del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
ovvero
• entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con l’applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75% (1/8 del 30%).
L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora (2,5%). Nel caso in cui il versamento “tardivo” della tassa non è contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Come chiarito infatti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011 n. 41/E, qualora un versamento di € 1.000 sia eseguito con 2 giorni di ritardo e la violazione sia regolarizzata entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari ad € 4, ossia € 1.000 x 0,4% (30 x 2/15 x 1/10).
Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando:
• a campo 6 codice ufficio "RCC";
• a campo 9 causale “SZ”;
• a campo 11 codice tributo “678T”.
Si rammenta, infine, che entro il prossimo 18.3.2013 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta per il 2012 scaduta il 16.3.2012.

martedì 5 marzo 2013

ALIQUOTE INPS COMMERCIANTI ED ARTIGIANI 2013

Con la Circolare n.24 dell’8 febbraio 2013, l’INPS ha pubblicato le aliquote contributive dovute da artigiani e commercianti per il 2013: saranno pari al 21,75% per i primi e al 21,84% per gli esercenti attività commerciali. Riepiloghiamo i nuovi minimale e massimale di reddito nonchè le modalità e i termini di versamento.
Tali aliquote, che già erano state incrementate nel 2012 di 1,3 punti percentuali per effetto del Decreto Salva Italia, risulteranno per il 2013 aumentate di ulteriori 0,45 punti percentuali. E tale incremento, sempre per effetto del medesimo decreto, dovrà essere costante sino al raggiungimento dell’aliquota base fissata al 24%.
Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto é pari ad € 15.357,00. Pertanto i contributi calcolati sui redditi minimali saranno i seguenti:
• € 3.347,59 per gli artigiani, calcolato applicando il 21,75% di 15.357,00, al quale vanno poi sommati € 7,44 di maternità;
• € 3.361,41 per i commercianti, calcolato applicando il 21,84% di 15.357,00, al quale vanno poi sommati € 7,44 di maternità.
Resta confermata una riduzione per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni che pagano rispettivamente € 2.886,88 se artigiani (aliquota del 18,75%) ed € 2.900,70 se esercenti attività commerciale (aliquota del 18,84%).
Per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 sono dovuti i contributi, con le medesime aliquote, sino all’importo di € 45.530,00 annui. Per i redditi superiori a tale limite è stata confermata l’aliquota più alta di un punto percentuale. Quindi, a partire da € 45.530,01, le aliquote contributive che verranno applicate ad artigiani e commercianti saranno, rispettivamente, del 22,75% e del 22,84%, mentre per i loro coadiuvanti con età non superiore a 21 anni saranno, rispettivamente, del 19,75% e del 19,84%.
Il massimale di reddito fissato per l’anno 2013 è invece di € 75.883,00 per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di € 99.034,00 per coloro che invece sono iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.
In definitiva le due diverse aliquote saranno applicate in corrispondenza dei due diversi scaglioni:
• il primo scaglione si ferma ad € 45.530,00
• il secondo va da € 45.530,01 e si blocca ai massimali di cui sopra.
Per fare un esempio, un commerciante con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 potrà pagare un importo massimo di € 16.876,38, frutto della somma di € 9.943,75 (45.530,00 x 21,84%) più € 6.932,62 (30.353,00 x 22,84%).
Per quanto riguarda, infine, i termini per il versamento dei contributi, sono state confermate le 4 rate dovute sul minimale alle scadenze del 16 maggio, del 20 agosto, del 18 novembre 2013 e del 17 febbraio 2014, mentre per i versamenti sulla quota di reddito eccedente il minimale i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

lunedì 4 marzo 2013

Dichiarazione IMU 2013 omessa: come sanare il mancato invio della dichiarazione imu entro il 6 maggio 2013

Entro il 6 maggio 2013 (in quanto il 5 è domenica), coloro che erano obbligati a presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio scorso possono regolarizzare la loro posizione.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, infatti, il modello dichiarativo doveva essere presentato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 30 ottobre 2012 (con detto decreto è stato approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, di dichiarazione IMU), scadenti appunto il 4 febbraio 2013 (in quanto il 3 era domenica).
Alle violazioni IMU, così come per l’ICI, si applicano le sanzioni previste:
- dall’art. 14 del DLgs. n. 504/92, in virtù del rinvio operato dall’art. 9 comma 7 del DLgs. n. 23/2011, le cui disposizioni sono fatte salve dall’art. 13 comma 13 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011);
- dall’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471, che fissa, in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato o omesso pagamento.
Nello specifico, la normativa cui si rinvia per l’applicazione delle sanzioni alle violazioni IMU prevede che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione (si noti che si sta parlando soltanto di omessa presentazione della dichiarazione e non di dichiarazione infedele, per la quale è prevista una sanzione che va dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta o di altre tipologie di violazioni), sia applicabile una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di 51 euro.
Stante quanto premesso, l’autore di omissioni o irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, può rimediarvi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative, attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1997.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione non è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria, non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche e non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Tornando alla violazione che qui ci interessa, la sanzione è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
In altre parole, la sanzione ridotta è pari al 10% dell’imposta eventualmente non versata, con un minimo di 5,10 euro (10% di 51 euro), se la dichiarazione IMU è presentata entro il 6 maggio 2013 (in quanto il 5 cade di domenica). La circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50 (§ 19.5) ha chiarito che, qualora il termine per il ravvedimento operoso scada di sabato o in una giornata festiva, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Il ravvedimento si perfeziona effettuando, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, il pagamento della sanzione ridotta, dell’imposta eventualmente dovuta e degli interessi legali calcolati giorno per giorno, dalla data del pagamento scaduto a quella di effettivo pagamento.
Entro lo stesso termine, infine, si dovrebbe presentare la dichiarazione al Comune interessato, allegando la copia del versamento e indicando che si tratta di un ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione.
Dovrebbe valere anche per l’IMU, infatti, quanto previsto per l’ICI: alla dichiarazione presentata tardivamente si doveva allegare la fotocopia della ricevuta di versamento. Nelle “annotazioni” occorreva scrivere “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione” e specificare le somme versate a titolo di imposta, interessi e sanzione.
Sul punto, tuttavia, sarebbero opportune ulteriori istruzioni ministeriali.
Fonte: Eutekne - autore: Arianna Zeri