giovedì 13 dicembre 2012

Imu 2012: saldo entro il 17 dicembre 2012 tramite F24 o bollettino postale

Ancora pochi giorni e i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni dovranno provvedere al versamento dell'ultima quota dell'imposta municipale propria per l'anno 2012
Rendite, aliquote e moltiplicatori alla mano. Dopo il versamento di giugno (e anche di settembre per chi ha scelto di pagare l'acconto in due rate), per gli italiani è arrivato il momento di fare i conti con l'ultima "tranche" dell'Imu, in scadenza il 17 dicembre.
Il saldo si potrà pagare, oltre che con il modello F24, anche con il bollettino postale, approvato con decreto Mef del 23 novembre e disponibile gratuitamente presso gli uffici postali. Tale bollettino riporta un solo numero di conto corrente (1008857615), valido per tutti i Municipi.
Il contribuente dovrà indicare i propri dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se i fabbricati sono situati in diversi comuni, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni in cui si possiedono gli immobili: sul modulo, infatti, c'è spazio per un unico codice catastale.
In entrambi i casi, che si utilizzi il modello F24 o il bollettino postale, si può optare per forme di pagamento elettroniche, con addebito diretto sul proprio conto. Attraverso i normali sistemi di home banking è possibile pagare con un semplice ordine telematico. Lo stesso decreto Mef del 23 novembre prevede il versamento dell'imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane.
In quest'ultimo caso, si riceve la conferma dell'avvenuta operazione insieme con l'immagine virtuale del bollettino o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. "L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito" (decreto Mef 23 novembre 2012).
Si ricorda che, per il 2012, il contribuente poteva scegliere di pagare l'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze in due o tre rate. Nel primo caso, le date da segnare erano il 18 giugno e il 17 dicembre. Nel secondo caso, l'ulteriore appuntamento alla cassa era fissato per il 17 settembre.
Il saldo andrà, dunque, calcolato tenendo conto degli acconti già versati e delle aliquote definitive deliberate dalle singole amministrazioni locali.
In sintesi, per l'ultima rata Imu sull'abitazione principale (l'immobile, cioè, in cui si ha la residenza anagrafica e la dimora abituale), i contribuenti devono calcolare l'importo del tributo moltiplicando per 160 la rendita catastale rivalutata del 5% e applicare l'aliquota stabilita dal Comune. Occorre, poi, scalare la detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, anche non a carico fiscalmente, che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ovviamente la detrazione e la maggiorazione devono essere rapportate ai mesi del 2012 nei quali si sono verificate le condizioni previste dalla norma per poterne fruire. Se, quindi, una casa è stata destinata ad abitazione principale per soli sei mesi, occorrerà considerare l'agevolazione per il 50 per cento.
L'Imu, inoltre, va calcolata in base alla quota e al periodo di possesso, che potrebbe anche essere inferiore all'anno. In tutti i casi in cui deve essere operato il ragguaglio dell'imposta o delle detrazioni al mese, vale la regola per cui il mese si considera per intero se il possesso si è protratto o l'evento si è verificato per almeno 15 giorni.
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e assimilati) e dai fabbricati rurali, il saldo va suddiviso tra quota statale e quota comunale, tenendo presente che le variazioni di aliquote deliberate dai Comuni non possono toccare la parte destinata allo Stato, che rimane ferma al 3,8 per mille su base annua. La suddivisione delle due quote avviene con il modello F24, adoperando gli appositi codici tributo, o con il bollettino di conto corrente.
Fonte: Fisco Oggi

Comunicazioni e Registrazioni di PS (Pubblica Sicurezza) per alberghi e strutture ricettive : solo per via telematica tramite il sito del CEN

Il Garante della privacy ha dato parere favorevole sullo schema di decreto riguardante la comunicazione esclusivamente per via telematica alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone che alloggeranno in strutture ricettive. Il testo predisposto dal Ministero dell'interno, come suggerito dal Garante, sostituisce completamente la normativa precedente, così da evitare eventuali incertezze applicative tra gli operatori, e consentendo un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie per la trasmissione delle cosiddette "schedine d'albergo".
In base al nuovo decreto, i gestori delle strutture ricettive dovranno provvedere a comunicare i dati delle persone alloggiate (le generalità, gli estremi del documento di riconoscimento e il numero dei giorni di permanenza) alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo, tramite un apposito servizio attivato sul web dal Centro Elettronico Nazionale (Cen) della Polizia di Stato.
Per tutelare la riservatezza dei dati sono previste particolari procedure e misure di sicurezza sia per gli esercenti, sia per gli operatori di polizia.
Gli alberghi e le altre strutture ricettive dovranno innanzitutto chiedere un apposito certificato elettronico per abilitarsi al servizio di trasmissione via web.
Nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il servizio web risultasse non funzionante, gli operatori potranno comunque inviare i dati dei clienti tramite fax o posta elettronica certificata (Pec). I dati trasmessi dovranno essere cancellati subito dopo l’invio, mentre le ricevute di trasmissione dovranno essere conservate per cinque anni al fine di consentire eventuali controlli.
Una volta inviate, le informazioni saranno registrate, presso una struttura informatica del Cen, in aree di memoria logicamente separate in base all’ufficio territoriale competente, così da consentire un accesso selettivo al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato.
Per quindici giorni i dati potranno essere consultati dai soli operatori incaricati per finalità di prevenzione, di accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Trascorso tale periodo, i dati sulle persone alloggiate potranno essere consultati esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato addetti ai servizi investigativi con profilo di accesso a livello nazionale.
Trascorsi 5 anni dalla registrazione, le schedine d’albergo dovranno essere definitivamente cancellate anche dal Cen.

venerdì 7 dicembre 2012

Sanatoria extraue irregolari: chi ha pagato i 1.000 euro può ancora inviare la domanda

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, fornisce indicazioni operative per coloro che:
• hanno versato con l'F24, entro il 15 ottobre scorso, il contributo forfettario di 1.000 euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri, ma
• non hanno inviato la relativa domanda.
In tal caso, è possibile completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda a partire dalle ore 8.00 del 10 dicembre 2012 e fino al 31 gennaio 2013, attraverso il sistema di inoltro telematico presente all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.
Fonte: seac

giovedì 6 dicembre 2012

TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI 2012

Approssimandosi le festività natalizie torna utile dare una rispolverata alle norme fiscali che interessano gli “omaggi”, occupandoci in questa sede dei beni che vengono distribuiti gratuitamente dalle imprese ai loro clienti.
Per un cenno alle disposizioni normative è bene iniziare dal TUIR (n. 917 – 1986) il cui art. 108, dopo avere trattato delle spese di rappresentanza in generale, precisa che “Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00” (che non devono essere conteggiate nemmeno ai fini del limite di deducibilità delle altre spese di rappresentanza, rapportate all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi).
Ai fini dell’integrale deducibilità dal reddito quindi, ciò che conta è il valore dei predetti beni, a prescindere che essi siano stati comprati per essere omaggiati oppure siano stati prodotti o acquistati ai fini della rivendita (cioè merci) e poi successivamente destinati ad essere regalati.
Se il costo di produzione o d’acquisto dei beni dovesse essere invece d’importo superiore a € 50,00, si entra a pieno titolo nella deducibilità della complessiva voce di spese di beni per rappresentanza, consentita fino all’1,3 % dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi fino a € 10 milioni, e in percentuali decrescenti per ricavi fiscali di ammontare superiore (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).
Il trattamento fiscale dell’IVA è invece più articolato e tiene conto della differenza tra beni ordinariamente commercializzati dalle imprese e beni acquistati per essere omaggiati, sia sotto l’aspetto della detraibilità dell’imposta all’atto dell’acquisto che dell’esigibilità all’atto della consegna, oltre che in dipendenza del loro valore.
Infatti dal combinato disposto dagli artt. 2 c. 2 n. 4, 19 e 19 bis1 c. 1 lett. h) D.P.R. 633/1972 si evince che:
l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, NON commercializzati dall’impresa
• è interamente detraibile se il costo unitario di essi non supera € 25,82 (occhio quindi alle ceste natalizie che, composte ciascuna da diversi beni, se dovessero costare oltre € 25,82 d’imponibile, ricadrebbero nell’impossibilità della detrazione dell’imposta);
• è indetraibile (e quindi l’IVA verrà sommata al costo) se il costo unitario di essi supera € 25,82;
l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, NON commercializzati dall’impresa
• non sarà dovuta per i beni il cui costo non supera € 25,82 (fuori campo art.2 , c. 2, numero 4) D.P.R. 633/72);
• non sarà dovuta se non è stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto – per scelta, prevedendo che i beni sarebbero stati omaggiati oppure perché il costo unitario dei beni supera € 25,82 – (fuori campo art. 2, c.2, numero 4) D.P.R. 633/72 );
l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, commercializzati dall’impresa, sarà stata detratta dall’impresa in quanto si riteneva che i beni acquistati dovessero essere rivenduti (si pensi alla cartoleria che acquista agende – senza contrassegni aziendali – che verranno, in parte, omaggiate ai clienti);
l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, commercializzati dall’impresa, sarà dovuta e potrà essere contabilizzata a questo fine in un registro degli omaggi in cui annotare la data, la descrizione del bene, il valore normale pari al prezzo al quale sarebbe stato venduto suddiviso in base all’aliquota propria, tra imponibile e IVA; in alternativa l’impresa potrà emettere apposita autofattura riepilogativa delle consegne del mese.
In ogni casistica, l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale di trasporto “omaggio”, avrà lo scopo di documentare l’effettiva consegna del bene e consentirà al donatario di vincere la presunzione di acquisto di cui al D.P.R. 441/1997.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 4 dicembre 2012

Condomino riforma 2012: i condomini non possono eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio

La legge di riforma del condominio è intervenuta anche sull’art. 1122 c.c. La versione sinora in vigore di tale articolo, titolata in modo un po’ fuorviante “Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune”, stabilisce che “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.
Una volta che la riforma condominiale sarà entrata in vigore (sei mesi dopo la data di pubblicazione sulla G.U.), il nuovo art. 1122 risulterà modificato nel titolo, più aderente all’effettivo contenuto (“Opere su parti di proprietà o uso individuale”), e anche in quest’ultimo.
La nuova versione dell’articolo, formata da due commi, dispone infatti che “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio” e che “in ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Da un lato, rispetto al testo vigente, la nuova norma integra, più che altro sul piano formale, l’ambito di possibile applicazione, richiamando infatti, oltre alle porzioni esclusive (per così dire, tali “per loro natura e ab origine”, ossia le singole unità, quali appartamenti, uffici, negozi, box, cantine, ecc.), anche quelle porzioni che, di regola destinate a un uso comune, siano invece state attribuite in proprietà esclusiva o, quanto meno, destinate all’uso individuale, e non più comune.
Dall’altro lato, poi, l’articolo “recupera” i divieti – che, sinora, trovavano collocazione all’interno dell’art. 1120, comma 2, dal quale sono stati ora espunti – riferiti ai possibili pregiudizi arrecabili all’edificio.
Infine (e qui sta la parte più innovativa, ma anche meno convincente, della norma), si prescrive un obbligo di “preventiva informativa” all’amministratore – generalizzato, senza limitazioni rispetto al tipo di opera – il quale è tenuto ex lege a riferire all’assemblea.
A fronte del dovere del condomino di dare preventiva notizia all’amministratore, non è prevista alcuna autorizzazione o approvazione da parte dell’organo assembleare, trattandosi, d’altra parte, di opere eseguite su parti esclusive (per proprietà o per diritto d’uso): è sancito, quindi, solo un diritto/dovere di informazione, che, peraltro, non è assistito neppure dalla prescrizione, a carico dell’amministratore, di rendere la comunicazione “senza indugio”.
Cosicché, applicando la norma per quanto la stessa stabilisce, in occasione delle assemblee periodiche, il più delle volte a distanza di tempo e a lavori già avviati o addirittura ultimati, l’amministratore informerà l’assemblea che i condomini “A”, “B”, “C”, “N” hanno effettuato all’interno delle proprie unità immobiliari determinate opere, dando indicazioni circa la loro natura. Con quale concreta utilità è da verificare.
È interessante osservare che nella versione della riforma originariamente approvata dal Senato, all’ultimo comma del nuovo art. 1122 era previsto espressamente che “In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l’amministratore può, previa diffida, rivolgersi all’autorità giudiziaria che provvede in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 1171”.
Alla Camera tale disposizione è stata però ritenuta eccessiva – per l’elevato onere posto a carico dell’amministratore e per l’invasività rispetto ai singoli condomini – ed è stata soppressa nel testo approvato il 27 settembre 2012 e trasmesso al Senato, per la sua definitiva approvazione, senza modifiche, avvenuta il 20 novembre scorso.

lunedì 3 dicembre 2012

Omaggi deducibilità 2012: deducibilita completa se di importo unitario inferiore ai 50 euro

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, torna d’attualità, crisi permettendo, il tema degli omaggi distribuiti dalle imprese.
Anticipando che il trattamento fiscale non ha subìto modifiche nell’ultimo anno, pare comunque opportuno fornire un riepilogo della disciplina.
Il presente intervento è, quindi, il primo di una serie di approfondimenti sulla tematica in oggetto con l’obiettivo di dare risposta alle domande più frequenti formulate dai nostri clienti.
In via preliminare occorre tenere presente, con riferimento agli omaggi distribuiti a clienti, che l’art. 108 comma 2 del TUIR dispone che gli acquisti di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono sempre interamente deducibili, a prescindere dal rispetto dei requisiti previsti dal DM 19 novembre 2008 per le spese di rappresentanza.
Al fine di verificare il rispetto o meno di tale limite, il valore non deve intendersi riferito al costo dei singoli beni, bensì all’omaggio nel suo complesso. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/2009 (paragrafo 5.4), il valore deve essere, infatti, considerato unitariamente e non con riferimento ai beni che compongono il regalo. In sostanza, nel caso di un cesto natalizio composto da tre diversi beni di valore unitario pari a 20 euro ciascuno, l’omaggio ha un valore complessivo pari a 60 euro e, in quanto tale, non integralmente deducibile.
Tale interpretazione consente di evitare che il contribuente possa acquistare singolarmente, al fine di cederli gratuitamente, beni di costo inferiore a 50 euro, per poi comporli in confezioni da consegnare al cliente, eludendo così il dettato normativo. Se, invece, alla stessa persona vengono regalati più beni di valore unitario non superiore a 50 euro, è possibile applicare la deduzione integrale purché gli omaggi siano confezionati singolarmente.
Una questione ancora in sospeso, poi, riguarda la locuzione “valore”. Alcuni sostengono, infatti, che per “valore” del bene debba intendersi il valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, altri che debba intendersi il costo sostenuto per l’acquisto o la produzione dello stesso. Tale questione, a ben vedere, riguarda principalmente i beni autoprodotti dalle imprese; qualora si considerasse rilevante il valore normale, nel caso in cui i beni presentino un costo di produzione inferiore a 50 euro, ma un prezzo di listino superiore a tale limite, gli stessi non potrebbero fruire della deducibilità integrale.
Sulla base di quanto affermato dalla circ. Assonime 9 aprile 2009 n. 16 e dalla circ. Agenzia delle Entrate 24/2009 (paragrafo 5.4), il parametro di riferimento dovrebbe essere costituito dal costo d’acquisto o di produzione del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110, comma 1 lett. b) del TUIR.
Tra gli oneri accessori da tenere in considerazione ai fini del calcolo del valore del bene, figura anche l’IVA indetraibile. Al riguardo, si ricorda che, in caso di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa, l’IVA può essere detratta soltanto con riferimento agli acquisti di omaggi di costi inferiore a 25,82 euro ex art. 19-bis1, comma 1 lett. h) del DPR 633/72.
Di conseguenza, per gli acquisti di valore superiore a tale limite, l’IVA, essendo indetraibile, deve essere sommata all’imponibile al fine di individuare il valore unitario effettivo dell’omaggio.
Per quanto sopra, il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è assoggettato ad IVA sono integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi soltanto nel caso in cui l’imponibile IVA non sia superiore a:
- 48,08 euro, se l’aliquota IVA è pari al 4%;
- 45,45 euro, se l’aliquota IVA è pari al 10%;
- 41,32 euro, se l’aliquota IVA è pari al 21%.
Nel caso in cui i beni ceduti gratuitamente abbiano valore superiore a 50 euro, le relative spese sostenute per l’acquisto sono considerate spese di rappresentanza e, in quanto tali, deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di congruità e inerenza previsti dal DM 19 novembre 2008, vale a dire:
- 1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
- 0,1% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.
A mero titolo esemplificativo, si consideri un’impresa che, nel periodo d’imposta 2012, ha conseguito ricavi e proventi della gestione caratteristica pari a 70 milioni di euro. Le spese di rappresentanza deducibili saranno pari a 350 mila euro, risultanti dalla sommatoria tra 130.000 euro sui primi 10 milioni, 200.000 euro sui successivi 40 milioni e 20.000 euro sui restanti 20 milioni.
Qualora la società sostenga spese di rappresentanza per 500 mila euro, di cui 10.000 euro per omaggi di valore non superiore a 50 euro, queste ultime saranno interamente deducibili, mentre le restanti spese di rappresentanza pari a 490 mila euro saranno deducibili soltanto fino al limite di 350.000 euro (soglia di congruità come sopra calcolata).
Fonte: Eutekne

venerdì 30 novembre 2012

Imu 2012: approvato il bollettino per pagare l’imposta alla posta

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che approva il modello di bollettino da utilizzare per il versamento
Tutto pronto per dare alle stampe i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per il pagamento dell’imposta municipale propria. Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, con il quale viene approvato il modello per il versamento.
Il “viaggio” del nuovo bollettino inizia con quanto stabilito del Dlgs 23/2011 (federalismo fiscale municipale): l’articolo 9, comma 6, aveva già previsto un ulteriore intervento normativo (nella forma di un decreto ministeriale) per l’approvazione dei modelli di versamento e di trasmissione dei dati di riscossione dell’imposta municipale propria. Il Dl n. 201/2011 (decreto “salva Italia”) aveva poi individuato nell’1 dicembre 2012 la data a partire dalla quale si sarebbe potuto pagare l’Imu anche tramite bollettino postale.
Quindi da sabato il contribuente potrà recarsi presso un’agenzia postale o effettuare il versamento dell’imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In quest’ultimo caso, riceverà l’immagine virtuale del bollettino o una comunicazione in formato testo, che costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito.
Sul bollettino, messo a disposizione gratuitamente da Poste italiane presso tutte le proprie agenzie, sarà riportato il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”.
I Comuni potranno richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
Il pagamento dell’Imu tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Vale a dire che, se si possiedono fabbricati in Comuni diversi, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i Comuni “ospitanti”: sul modulo prestampato c’è spazio per un unico codice catastale.