lunedì 12 novembre 2012

Equitalia cancella d'ufficio le ipoteche per somme inferiori agli 8 mila euro

Con Direttiva interna, Equitalia ha previsto l'annullamento delle ipoteche iscritte per debiti tributari e previdenziali di importo inferiore agli 8.000 euro, anche nel caso in cui non vi sia una esplicita istanza del contribuente.
Per l'annullamento d'ufficio, il documento prevede un ordine prestabilito da seguire: in prima battuta verranno cancellate le ipoteche che gravano sui debitori per i quali è già stata avviata la procedura cautelare od esecutiva, sarà poi il turno di coloro che sono debitori di somme superiori ai 20.000 euro.
In ogni caso, nonostante la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, l'azione esecutiva proseguirà con altri strumenti come, ad esempio, il fermo amministrativo od il pignoramento.
Fonte: seac

venerdì 9 novembre 2012

Modello EAS 2012: «tardivo» entro il 31 dicembre 2012

È sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
La circolare n. 38/2012 ha, infatti, precisato che in sede di prima applicazione della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 del DL 16/2012 convertito, il termine per presentare il modello EAS è fissato al 31 dicembre.
Con riferimento alla remissione in bonis, si ricorda che l’articolo 2 comma 1 del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. Al fine di accedere al “ravvedimento” dell’omessa comunicazione è necessario che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento per accedere al beneficio; tali requisiti devono essere posseduti, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 38/2012, alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione. La violazione non deve, però, essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La citata disposizione riguarda, secondo quanto precisato dalla Relazione illustrativa, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello “EAS”.
Pertanto, i contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all’invio del modello “EAS” nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 28 settembre 2012 n. 38, ha chiarito che, con la locuzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, deve intendersi la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di “tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2 comma 7 del DPR 322/98 (si veda “Ravvedimento per omesse comunicazioni possibile fino al 31 dicembre” del 29 settembre).
La citata circolare precisa altresì che, in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso, il termine è fissato al 31 dicembre 2012.
Pertanto, con riferimento al modello “EAS”, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello “EAS” entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione entro il 31 dicembre 2012, non essendo rilevante in sede di prima applicazione il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione (1° ottobre 2012).
A regime, invece, al fine di beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, gli enti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine dei 60 giorni dalla costituzione potranno comunque usufruire dei benefici fiscali inviando il modello “EAS” entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione. In altri termini, gli enti che si costituiscono nel 2013 potranno inviare il modello “EAS”:
- entro 60 giorni dalla costituzione;
- ovvero, qualora non sia stato rispettato il suddetto termine, entro il 30 settembre 2013, con il versamento della relativa sanzione (ferme restando le altre condizioni previste per fruire della remissione in bonis).
Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione “tardiva” del modello EAS, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’articolo 11 comma 1 del DLgs. 471/97.
La sanzione deve essere versata tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 indicando il codice tributo “8114” (istituito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 11 maggio 2012 n. 46), ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 38/2012 (paragrafo 1.2), ha altresì precisato che la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per il riconoscimento dei benefici concessi dalla norma.

giovedì 8 novembre 2012

Dichiarazione IMU 2012: prorogata al il 4 febbraio 2013

Semaforo verde anche per la presentazione della prima dichiarazione IMU, prevista entro il nuovo termine del 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3. La nuova scadenza deriva dalla combinazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 30 ottobre 2012, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello e le istruzioni per la sua compilazione, con il maxi-emendamento presentato in sede di conversione del DL n. 174/2012 (“decreto enti locali”).
Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 2012 e il maxi-emendamento ha previsto l’applicazione del rispetto del termine di 90 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale decreto. La novella, se così sarà, dà valore alla previsione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in forza della quale “in ogni caso” le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno “dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Concedendo ai contribuenti interessati, quindi, maggiore respiro. Come si ricorderà, infatti, secondo la versione originaria dell’art. 13, comma 12-ter, del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011), i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La stessa norma, oltre a questa regola generale, aveva stabilito anche che, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovesse essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). L’art. 9, comma 3, lettera b), del citato DL n. 174/2012, nel modificare quest’ultima scadenza, ha fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU. Ora però, con il suddetto maxi-emendamento, la nuova scadenza è il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3, cioè 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 30 ottobre 2012, avvenuta il 5 novembre 2012.
Tornando ai casi per i quali è previsto l’obbligo dichiarativo, le istruzioni ministeriali al paragrafo 1.6 hanno illustrato una fattispecie davvero singolare che, come tale, merita di essere rimarcata. Tale fattispecie è correlata alla mancata conferma dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del DLgs. n. 504/1992, in virtù del quale l’ICI è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie “insiste interamente o prevalentemente” sul territorio del Comune stesso (cfr. R.M. n. 53/E del 9 aprile 1996).
Procediamo con ordine. La dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un differente ammontare dell’IMU dovuta. Tuttavia, per espressa disposizione dello stesso comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (decreto Monti), restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili, cioè qualora i dati ed elementi rilevanti per la determinazione dell’IMU siano rimasti invariati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione ICI. In buona sostanza, la dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui l’immobile è oggetto di riduzione o il Comune competente non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Le istruzioni ricordano, poi, che la dichiarazione, che va inoltrata al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. Se gli immobili si trovano in più Comuni, il contribuente deve compilare tante dichiarazioni quanti sono i Comuni competenti (soggetti attivi). Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata a ciascun Comune. Ma non è tutto. In caso di abitazione principale situata sul territorio di due Comuni, il soggetto passivo deve corrispondere l’imposta ai due Comuni in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste l’abitazione, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ogni Comune per tale abitazione (nonostante la stessa abbia una rendita catastale unitaria e inscindibile).
Inoltre, proseguono le istruzioni, tale soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al Comune nel quale non ha la residenza anagrafica, specificando nelle “Annotazioni” del modello che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di Comuni diversi”. Si tratta di una norma contemplata nella disciplina dell’IMU che, secondo gli estensori, è il fiore all’occhiello del “Federalismo Fiscale Municipale”. Chiare le complicazioni per gli immobili il cui valore imponibile è ottenuto sulla base del criterio contabile (cfr. DM 5 aprile 2012), stante l’inscindibilità dei costi di acquisizione e incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato.
Fonte: Eutekne - Autore Antonio Piccolo

mercoledì 7 novembre 2012

Pagamento professionisti: dal 1 gennaio 2014 pagamenti con bancomat e carte di credito

A partire dal 1 gennaio 2014, i professionisti saranno tenuti ad accettare i pagamenti effettuati dai propri clienti anche con il bancomat e le carte di debito. A stabilirlo è l’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245.
Il comma richiamato letteralmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
La volontà di coinvolgere anche i professionisti iscritti ad Albi, solo velata nel primo passaggio normativo, è resa palese dall’inciso finale, che fa salve le disposizioni del DLgs. 231/2007, in materia di obblighi antiriciclaggio, che ha come destinatari, tra gli altri, anche dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro.
La decorrenza della disposizione è differita di oltre 14 mesi. Nel frattempo, dovranno intervenire uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, volti a disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione stessa, anche avendo riguardo ai singoli soggetti interessati. Con i medesimi decreti potrà essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (cfr. l’art. 15 comma 5 del DL n. 179/2012).
Un primo appunto che si può muovere alla nuova norma, a prescindere dalla legittima finalità di disincentivare l’utilizzo del contante e di combattere l’evasione fiscale, attiene all’effettiva utilità per il cliente. Al di là degli importi minimi che saranno eventualmente fissati nei provvedimenti attuativi, infatti, occorre ricordare che le carte di debito presentano, nella stragrande maggioranza dei casi, limiti di utilizzo, sia giornalieri che mensili, di non poco conto; circostanza che potrebbe delimitarne l’utilizzo alle sole prestazioni professionali di valore economico relativamente contenuto. Un discorso parzialmente similare, stante i più elevati importi fissati per i limiti di utilizzo, è da fare anche con riguardo alle carte di credito; a tali fini, peraltro, appare necessario che i decreti attuativi ne consentano l’impiego, dal momento che l’attuale riferimento testuale dell’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012 è alle sole carte di debito.
Non poche perplessità, inoltre, desta l’estrema generalità della previsione normativa (“prestazione di servizi, anche professionali”), alla quale non sembra si possa porre rimedio in sede di provvedimenti attuativi, incaricati di disciplinare, oltre ad eventuali importi minimi, esclusivamente “le modalità e i termini” di attuazione della disposizione. In tal modo, però, non si tiene affatto conto delle più recenti evoluzioni (o, probabilmente, sarebbe più corretto dire involuzioni) del mondo delle libere professioni. Si pensi, ad esempio, all’ampia schiera dei professionisti monocommittenti, le cui uniche fatture, nel corso dell’anno, sono quelle emesse in favore dello studio professionale nel quale prestano la loro attività e saldate tramite bonifico bancario. In tal caso, l’obbligo di attrezzarsi di un POS (Point Of Sale) per consentire i pagamenti tramite carte di debito appare alquanto irragionevole.
Allo stesso modo, appare irragionevole l’obbligo per quei professionisti che, in considerazione dell’attività svolta, già vengono pagati solo con mezzi tracciati (si pensi a chi svolge soltanto attività di sindaco di società ovvero attività giudiziaria)
La norma, infine, è dotata di un chiaro tenore prescrittivo (“sono tenuti”), ma risulta priva di una specifica sanzione; nonché, almeno per il momento, di obblighi di comunicazione di qualsiasi tipo ai rispettivi Ordini professionali (come si era previsto in relazione all’obbligo di dotarsi di PEC).
Non è chiaro, quindi, che cosa possa accadere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso in cui un qualsiasi cliente sentirà opporsi un rifiuto alla richiesta formulata alla segretaria dello studio di pagare tramite bancomat. Appare difficile anche ricondurre simile violazione a un qualsiasi obbligo deontologico. In tal caso, peraltro, sarebbe necessaria una segnalazione all’Ordine, che dovrebbe avviare il relativo procedimento disciplinare.
Ma quali sono le conseguenze di questa disposizione per i soggetti, direttamente o indirettamente, interessati dalla norma?
Per le banche. E’ facile prevedere l’aumento delle commissioni per le banche, dal momento che per ogni pagamento effettuato con carta di credito e con bancomat scatta l’obolo telematico e quindi più introiti nelle casse delle banche.
Per i professionisti. Scatta l’obbligo di dotarsi di strumenti POS (point of sales, i dispositivi elettronici che permettono di accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito) che comporta costi aggiuntivi (canoni di manutenzione, commissioni, etc) e riduzioni dei margini di profitto in un periodo di profonda difficoltà di tutte le professioni.
Per i clienti: l’esigenza di abbattere l’evasione fiscale, per quanto comprensibile, limita la libertà dei consumatori che vedono minata la loro privacy dal momento che la tracciabilità delle operazioni effettuate rende possibile spiare ogni acquisto, seguire i movimenti sul territorio, capire i gusti delle persone e, per le aziende che si occupano di marketing e pubblicità, studiare le preferenze dei consumatori.
In conclusione, professionisti e consulenti dovranno dotarsi di macchinetta POS collegata al servizio bancomat della banca per accettare i pagamenti delle prestazioni professionali eseguite per i clienti dello studio.
Fonte: Eutekne

martedì 6 novembre 2012

Dichiarazione IMU: prevista un'ulteriore proroga confermata però la scadenza del pagamento di dicembre

In Commissione Bilancio è stato approvato un emendamento il quale avrebbe l'effetto di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione della dichiarazione IMU.
In particolare, sul Bollettino parlamentare sarebbe riportata la seguente modifica "le parole: '30 novembre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni".
Intanto comunque sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento Finanze il Decreto 30 ottobre 2012 di approvazione della dichiarazione IMU, il modello e le istruzioni.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la scadenza dei termini di presentazione è confermata al 30 novembre 2012, come previsto dall'art. 9, comma 3, lett. b), D.L. n. 174/2012). "Per garantire, in ogni caso, al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione si precisa che, se l'obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 gennaio 2013".
Il 29 ottobre 2012 il Ministro dell'Economia ha dichiarato che il termine per il saldo dell'IMU, fissato per il 17 dicembre, non subirà proroghe, nonostante le probabili problematiche tecniche a cui dovranno far fronte contribuenti e CAF.
In particolare, il titolare del dicastero dell'Economia ha affermato che "non è possibile spostare la scadenza, altrimenti si mettono a rischio gli obiettivi di deficit".

lunedì 5 novembre 2012

Comunicazione minusvalenze di importo superiore a € 50.000 per il 2011: invio entro il 15 novembre 2012

Si approssima la scadenza per la presentazione alle Direzioni Regionali delle Entrate della comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro prevista dell’art. 5-quinquies, comma 3, del DL 203/2005. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, infatti, la comunicazione delle minusvalenze realizzate nel 2011 deve essere presentata entro il 15 novembre 2012, quarantacinquesimo giorno successivo al 1° ottobre, data di scadenza per la presentazione del modello UNICO 2012.
L’obbligo di comunicazione riguarda sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti negative relative a partecipazioni iscritte tra l’attivo circolante (altre differenze negative); in entrambi i casi, rilevano le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati regolamentati. Le componenti negative da comunicare non sono solo quelle derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma anche quelle che derivano da operazioni quali la permuta o il conferimento, l’assegnazione ai soci e gli altri atti di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nonché il fallimento o la liquidazione della società partecipata.
I dati essenziali della comunicazione si rinvengono dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007. Va sul punto ricordato come, benché tra questi vi siano i dati identificativi della controparte, il documento si considera valido a tutti gli effetti se questi non vengono indicati in quanto la controparte non è materialmente conoscibile (come avviene, del resto, per le cessioni effettuate sul mercato borsistico); in questo senso si è espressa, tra l’altro, la circolare Assonime n. 34 del 5 giugno 2007.
La comunicazione è redatta in carta libera, non essendo mai stata approvata una modulistica specifica, ed è presentata mediante consegna diretta, ovvero spedizione mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
La comunicazione delle minusvalenze può beneficiare del più favorevole sistema sanzionatorio introdotto con il DL 16/2012; non sussiste, infatti, più la c.d. “sanzione impropria” che era originariamente prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, rappresentata dall’indeducibilità delle minusvalenze o delle differenze negative; nell’attuale contesto normativo, ad eventuali inadempimenti fa seguito la sanzione amministrativa prevista dal nuovo art. 11, comma 4-bis, del DLgs. 471/97, pari al 10% delle minusvalenze non comunicate, o comunicate in modo irregolare, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Eventuali irregolarità possono essere sanate con il ravvedimento (soluzione a suo tempo negata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta resa il 14 novembre 2007 all’interrogazione parlamentare n. 5-01757), sempre che non siano nel frattempo iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione; si tratta, come rilevato dalla circolare Assonime n. 14 del 28 maggio 2012, di un’opzione applicabile anche alle violazioni pregresse, che consente di regolarizzare anche le eventuali omissioni commesse nel 2011 relativamente al periodo d’imposta 2010, salvo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo (a causa della mancata impugnazione, ovvero di sentenza passata in giudicato).
Per beneficiare del ravvedimento occorre, in linea generale:
- presentare la comunicazione a suo tempo omessa, o presentata con errori od omissioni;
- versare la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (62,50 euro).
Quanto ai termini per il ravvedimento, l’art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 472/97 prevede che esso si perfezioni “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”. Se si ritiene che la regolarizzazione debba avvenire entro l’anno (soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2011 per la comunicazione delle operazioni effettuate con le controparti localizzate nei paradisi fiscali di cui all’art. 1 del DL 40/2010), il termine per il ravvedimento delle omissioni o delle irregolarità relative alla comunicazione delle minusvalenze superiori a 50.000 euro realizzate nel 2010 dovrebbe avvenire entro il 14 novembre 2012 (un anno dalla scadenza “fissa” del 14 novembre 2011 prevista per tutte le comunicazioni del 2010).
Appare invece evidente che, se si dovesse individuare il termine per il ravvedimento con quello previsto per la presentazione della dichiarazione successiva, tutte le violazioni relative al 2010 non sarebbero al momento più regolarizzabili, in quanto relativo termine sarebbe scaduto il 1° ottobre 2012 (termine per la presentazione di UNICO 2012).
Fonte: Eutekne - Autore: Gianluca Odetto

venerdì 2 novembre 2012

Black List : scadenza 31/10/2012

Con il D.L. n. 40/2010 – “Decreto incentivi” – è stato introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori residenti nei paesi “Black List”, stabilendo che tale Comunicazione debba essere presentata con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi e a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1.07.2010.
L’obbligo del monitoraggio riguarda le operazioni effettuate con soggetti residenti nei Paesi “Black List” di cui ai DDMM 4.05.1999, 21.11.2001 e 23.01.2002 ricomprendendo le modifiche effettuate il 5.08.2010.
La circolare 53/E del 21 ottobre scorso afferma che non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli artt.2 e 3 del D.M. 21.11.2001.
Soggetti interessati
Sono obbligati alla trasmissione tutti i soggetti passivi IVA italiani che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi “Black List”.
Per soggetto passivo ai fini IVA viene identificato qualunque soggetto che opera nell’esercizio di impresa o professione, così come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72; pertanto risultano obbligati anche gli enti non commerciali, qualora essi agiscano nell’esercizio di attività commerciali o agricole, con esclusione delle operazioni effettuate da tali organismi nell’ambito della loro attività istituzionale, ovvero che svolgono solo attività istituzionali ma risultano identificati ai fini IVA in quanto hanno superato la soglia di acquisti intracomunitari (Euro 10.000).
Si considerano esonerati dall’obbligo i soggetti che si avvalgono del regime dei Contribuenti minimi e delle Nuove iniziative produttive.
Operazioni oggetto di comunicazione
L’art.1 del D.L. 40/2010 stabilisce che la Comunicazione deve essere presentata relativamente alle seguenti operazioni IVA attive/passive di importo superiore a Euro 500,00 (D.L. 16/2012 – art.8) e cioè:
• cessioni di beni, acquisti e prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti UE;
• importazioni ed esportazioni di beni;
• prestazioni di servizi rese verso soggetti extra-UE e fornite da soggetti extra-UE;
• prestazioni di servizi rese da un solo
• soggetto passivo IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nel territorio extra-UE che, ai sensi degli artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del D.P.R. 633/72 non assumono rilevanza nel territorio dello Stato;
• prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese “Black List”, prive del requisito della territorialità;
• operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA verso un rappresentante fiscale di un operatore economico stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato se è nominato in un Paese non “Black List” (Circolare 53E del 21.10.2010).
Non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti privati.
Periodicità e termini di presentazione
• Trimestrale, per i soggetti che negli ultimi quattro trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di Euro 50.000,00;
• Mensile, per tutti gli altri soggetti.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano la comunicazione trimestralmente, sempre a condizione che il limite di Euro 50.000,00 non venga superato nel trimestre in corso o in quelli precedenti.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo considerato (mese o trimestre).
I soggetti che superano il limite di Euro 50.000,00 nel corso di un trimestre dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento.
I soggetti trimestrali possono optare per la presentazione mensile della Comunicazione; l’opzione è vincolante per l’intero anno.
Come disposto dall’art.4 del D.L. n. 40/2010, nella Comunicazione vanno indicati i seguenti dati:
• codice fiscale e partita IVA del soggetto tenuto alla comunicazione;
• codice fiscale estero attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione;
• dati anagrafici del soggetto estero persona fisica o giuridica;
• periodo di riferimento della comunicazione;
• importo complessivo delle operazioni attive o passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili e non soggette ad IVA, al netto delle note di variazione.
Tali informazioni devono essere riportate distintamente per ogni controparte con cui le operazioni sono poste in essere.
L’art.2 del D.M. 5.8.2010 ha escluso dalla Comunicazione i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti a condizione che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti art.36-bis del D.P.R. 633/72 (inibizione totale della detrazione dell’imposta sugli acquisti).
Nella Comunicazione devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.
Sanzioni
In caso di omissione della dichiarazione, incompletezza della stessa e/o comunicazione di dati non veritieri è prevista l’applicazione della sanzione da un minimo di Euro 516,00 a un massimo di Euro 4.130,00.
Entro il 31 gennaio dell’anno d’imposta successivo è possibile inviare dichiarazioni integrative senza l’applicazione di sanzioni.
Fonte: Centro Studi CGN