mercoledì 12 settembre 2012

IMU 2012: seconda rata in scadenza il 17 settembre 2012

Entro il prossimo 17 settembre, per il 5,5% dei sedici milioni di contribuenti, scadrà il termine per il pagamento della seconda rata dell’IMU. Perla verità, la scadenza in esame riguarda soltanto:
• i proprietari di una cosiddetta prima casa;
• chi ha deciso di pagare l’imposta in tre rate, e precisamente giugno, settembre e dicembre
Pertanto, i possessori di seconde case o di immobili di diversa natura, nonché i possessori di prime case che hanno scelto di pagare in due rate (giugno e dicembre), non saranno colpiti da questo nuovo versamento.
Come noto, la possibilità di pagare in tre rate anziché in due era stata prevista a ridosso della prima scadenza di giugno, allo scopo di venire incontro alle famiglie in difficoltà economica. Proprio sulla base di questo criterio-guida, si ricorda che il versamento dell’IMU in tre rate è previsto soltanto per il periodo d’imposta in corso al 2012, in previsione di una ripresa economica a decorrere dall’anno 2013.
Ai fini del calcolo della rata di settembre, i contribuenti dovranno prendere in considerazione l’aliquota base del quattro per mille e la detrazione per abitazione principale di Euro 200, aumentata di Euro 50 per ciascun figlio dimorante e residente di età non superiore a ventisei.
Tuttavia, i contribuenti dovranno verificare quanto stabilito dalle delibere delle amministrazioni comunali. Come noto, ogni Ente locale poteva (e può ancora) determinare aliquote e detrazioni differenti da quelle stabilite dai precetti statali. Pertanto, se non è stato previsto alcunché dall’amministrazione comunale, ai fini del calcolo della rata di settembre, si deve tenere conto delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal decreto cosiddetto “salva Italia”, salvo poi effettuare il conguaglio di quanto effettivamente dovuto nel mese di dicembre. Il contribuente dovrà, infatti, calcolare di nuovo il debito IMU annuo sulla base delle aliquote stabilite dal proprio Comune, sottrarre gli acconti pagati e versare all’Ente la differenza.
In merito ai dati riguardanti gli importi a carico dei contribuenti, è intervenuta la Cgia di Mestre, secondo cui i proprietari di immobili che si trovano nelle grandi città pagheranno mediamente in più di quello che pagheranno i proprietari di immobili situati nei comuni minori. Tra le città più colpite ci sono Bologna, con una spesa media di euro 293, Milano con una spesa media di euro 269 e Genova con euro 227.
Come nel caso della rata di giugno, si precisa che, anche nel caso di settembre, l’IMU va versata utilizzando il modello F24. Il modello deve essere compilato indicando tutti i dati che sono stati riportati nella prima rata con la differenza che nel capo “rateazione/mese rif.” deve essere indicato 0202. Sarà necessario, quindi:
• indicare il codice del comune in favore del quale si effettua il versamento;
• barrare la casella “Acc.” allo scopo di indicare che trattasi di versamento dell’acconto;
• indicare il codice tributo 3912, relativo al versamento dell’imposta sull’abitazione principale;
• riportare “0202” per indicare che trattasi del secondo versamento dell’acconto;
• evidenziare come anno di riferimento il 2012;
• riportare l’importo a debito determinato secondo quanto sopra previsto e l’importo della detrazione nella casella “detrazione IMU abitazione principale”.
Infine, si ricorda che, se i calcoli risultassero errati (viste le indubbie condizioni di incertezza dei precetti normativi), c’è la possibilità di effettuare nel mese di dicembre il conguaglio di quanto dovuto tenendo conto delle aliquote deliberate dai comuni e, per coloro che non avessero pagato la prima rata di giugno, il versamento della seconda rata deve essere effettuato il 17 settembre.
Fonte: Fisco 7 - Massimo D’Amico – Centro Studi CGN

martedì 11 settembre 2012

Modello 770/2012 e ravvedimento ritenute 2011: il 20/07/2012 è il termine per l’invio ed il versamento

Ancora pochi giorni per l’invio dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario: in assenza di ulteriori proroghe relative al termine di presentazione dei modelli 770/2012, l’invio deve, infatti, avvenire entro il 20 settembre. Tale data rileva anche ai fini del ravvedimento delle ritenute relative al 2011.
Il DPCM 26 luglio 2012, emanato in attuazione dell’articolo 12 comma 5 del DLgs. 241/97, ha infatti prorogato dal 31 luglio 2012 al 20 settembre 2012 il termine di presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario.
Il differimento dei termini di presentazione dei modelli 770/2012 è stato disposto per andare incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.
Con il termine del 20 settembre 2012 si è, inoltre, voluto evitare sovrapposizioni con le scadenze di presentazione dei modelli UNICO, IRAP e IVA relativi al 2011, il cui termine è fissato al 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 2012 cade di domenica).
Si osserva, altresì, che la modifica del termine di presentazione dei modelli 770/2012 ha effetti anche sul ravvedimento operoso.
In particolare, per effetto del “nuovo” termine disposto dal DPCM 26 luglio 2012, entro il 20 settembre 2012 sarà possibile regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2011 Semplificato e Ordinario, relativi al 2010;
- l’omessa effettuazione, nel 2011, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2011.
Ovviamente, al fine di fruire del ravvedimento operoso dovranno essere corrisposti interessi e sanzioni. Con riferimento a queste ultime si ricorda che, ai sensi dell’articolo 14 del DLgs. 471/97, il sostituto d’imposta che non effettua, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto. Il ravvedimento operoso comporta, tuttavia, il versamento:
- della sanzione ridotta del 2,5% (un ottavo della sanzione del 20%), calcolata sull’ammontare delle ritenute non operate, per la violazione della mancata effettuazione della ritenuta;
- della sanzione ridotta per l’omesso versamento delle ritenute, pari al 3,75% dell’importo non versato, considerando che la regolarizzazione avviene entro il cosiddetto termine “lungo” (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno di commissione della violazione);
- delle ritenute dovute;
- dei relativi interessi moratori, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
L’omessa presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario, entro la scadenza del 20 settembre 2012, potrà invece essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 19 dicembre 2012 (90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione).
In tal caso, dovrà essere versata la sanzione pari a 25 euro (un decimo di 258 euro); tale sanzione dovrà essere applicata a ciascuna dichiarazione, nel caso in cui il sostituto d’imposta sia obbligato alla presentazione di entrambe.
Presentazione esclusivamente in via telematica
Si ricorda che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2012 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e così via, comprese le società del gruppo).
Il sostituto d’imposta deve trasmettere, entro il 20 settembre, il modello 770/2012 Semplificato se ha effettuato ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui corrispettivi pagati dal condominio a soggetti imprenditori e su alcuni redditi diversi.
Il sostituto d’imposta deve trasmettere, sempre entro il 20 settembre, il modello 770/2012 Ordinario se, nel 2011, ha corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari (ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero), utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; oppure effettuato ritenute sugli interessi, dividendi, compensi per avviamento commerciale.
Fonte: eutekne

venerdì 7 settembre 2012

Stranieri: determinate le quote di ingresso 2012 per partecipare a corsi di formazione e tirocini

Con Decreto Ministeriale 12/07/20102 , in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e' stato determinato per l'anno 2012 il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare nel nostro Paese per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con DM del 12 luglio 2012 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha determinato per l’anno in corso il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia, per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Più in particolare, il limite massimo di ingressi di stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, è stabilito in:
- 5 mila unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, - 5 mila unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. La suddetta quota è ripartita tra le regioni e le Province autonome

giovedì 6 settembre 2012

CERTIFICAZIONI DELLE RITENUTE D’ACCONTO 2012: cosa fare se mancano

Cosa succede se ancora ad oggi mancano alcune certificazioni delle ritenute d’acconto operate sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo?
Niente paura, se abbiamo la prova documentale che il pagamento della fattura è avvenuto al netto della ritenuta dovuta.
Ma andiamo con ordine.
Essenzialmente la questione è racchiusa in poche disposizioni:
- il combinato disposto dai commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 322/1998, che prevede che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve rilasciare apposita certificazione;
- l’art. 22 del TUIR D.P.R. n.917/1986 (richiamato nell’art. 79 a proposito delle società) che trattando dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, ammette lo scomputo delle ritenute alla fonte operate a titolo d’acconto dall’imposta determinata sul reddito complessivo del contribuente;
- l’art. 36-ter c. 2 del D.P.R. n.600/1973 che, riferendosi al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dispone che gli Uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria possono escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle certificazioni richieste ai contribuenti.
L’applicazione di quest’ultima disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria ha però evidenziato l’ingiusta sanzione subita dal soggetto sostituito: quest’ultimo non poteva far altro che diffidare il sostituto d’imposta dall’adempiere all’invio della certificazione, subendo in caso di inerzia, l’iniqua conseguenza di avere avuto operata la ritenuta e non poterla portare in detrazione.
Nel 2009, la risoluzione n. 68/E ha posto fine all’annosa questione dello scomputo delle ritenute operate ma non certificate (limitatamente però ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa), quando il contribuente è in grado di esibire congiuntamente:
- la fattura emessa;
- la relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto (di ritenuta) effettivamente percepito.
Nel caso in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rilasciata ai sensi dell’art . 47 D.P.R. 445-2000 e quindi accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del soggetto che la rilascia) in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.
In conclusione, si può dire che l’Amministrazione finanziaria in questa risoluzione offre la possibilità di fare valere, senza particolari aggravi, le situazioni di fatto rimuovendo l’anomala situazione di cui si è detto (ritenuta operata – ritenuta disconosciuta) che tanto contenzioso aveva creato negli anni scorsi. Con le dovute rivisitazioni, si ritorna quindi all’orientamento di una vecchia nota ministeriale (n. 8/1034 del 31.10.1977) nella quale, semplicemente, si conveniva di ritenere valida, quale certificazione delle somme percepite e assoggettate a ritenuta alla fonte, la lettera di accompagnamento del compenso quando conteneva le indicazioni del sostituto d’imposta, la causale, l’ammontare lordo delle somme corrisposte, l’ammontare della ritenuta, l’affermazione o dichiarazione del sostituto d’imposta.

Le erogazioni liberali alle Onlus 2013: Legge 96/2012

Come si sa, l’art.15 del TUIR, c.1 lett. i-bis) prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, fino ad un massimo di Euro 2.066,00. La detrazione è, inoltre, consentita solo nel caso in cui i versamenti siano effettuati con bonifici bancari e/o postali, carte di credito o prepagate e assegni bancari o circolari.
In virtù di quanto predisposto dall’art.15 c. 2 della Legge 96/2012, tale detrazione passa, per l’anno 2013 al 24%, con un massimo di Euro 2.065,00 e per l’anno 2014 al 26%, sempre fino ad un massimo di Euro 2.065,00.
Nello specifico all’art. 15 si legge: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).”
La detrazione sarà comunque accordata ai soggetti che effettuano il versamento tramite banca o ufficio postale, ovvero nei modi stabiliti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/1997 in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli.
Questo per le persone fisiche e le società di persone.
Per gli Enti non commerciali, invece, a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile usufruire della detrazione sull’IRES; questo proprio a causa dell’abrogazione della lettera i-bis dell’art.15 del TUIR a seguito dell’entrata in vigore della Legge 96/2012.
Per le società di capitali, le cooperative, i consorzi e gli enti commerciali pubblici o privati, cioè per i soggetti che scontano l’IRES, la deduzione dal reddito imponibile rimane uguale a quanto stabilito dall’art.100 c.2 lett. h) e d) del TUIR. Per questi soggetti, infatti, la deduzione è pari all’importo maggiore tra Euro 2.066,00 ed il 2% del reddito d’impresa dichiarato.

lunedì 3 settembre 2012

UNICO 2012 : i versamenti con il ravvedimento operoso

Con il differimento al 20 agosto dei termini scadenti nel periodo feriale, sono prorogati anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso.
Per i versamenti che possono essere differiti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento operoso si applica, una volta spirato il termine del 20 agosto, considerando tra gli importi dovuti e non versati, oggetto di ravvedimento, anche la suddetta maggiorazione.
Nello specifico, i ravvedimenti operosi dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, da parte dei contribuenti che hanno come termine ultimo di versamento (con la maggiorazione dello 0,4%) il 20 agosto 2012, avranno la seguente tempistica:
- ravvedimento “sprint”: dal 21 agosto al 3 settembre 2012 (sanzioni ridotte dallo 0,2% al 2,8%);
- ravvedimento “breve”: dal 4 settembre 2012 al 19 settembre 2012 (sanzione ridotta al 3%);
- ravvedimento “lungo”: dal 20 settembre 2012 al 30 settembre 2013 (sanzione ridotta al 3,75%).
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, l’efficacia del ravvedimento presuppone che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza” (cosiddette “cause ostative”).
Con riferimento al ravvedimento breve, eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del mancato pagamento del tributo, va rilevato che, ai fini del computo dei 30 giorni, anche se la norma fa espresso riferimento alla data della “commissione” della violazione, il dies a quo deve identificarsi con quello di scadenza del termine (C.M. 10 luglio 1998 n. 180, § 14). In caso di termini cadenti di sabato o di giorno festivo, che vengono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo, il dies a quo coincide con l’ultimo giorno disponibile per l’adempimento, prima che possano essere applicate sanzioni.
Allo stesso modo, qualora il termine per il ravvedimento operoso scada di sabato o in una giornata festiva, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 50/2002, § 19.5).
Secondo quanto precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2011 n. 67, in assenza di indicazioni normative contrarie, il ravvedimento operoso può essere anche parziale, fermi restando i previsti termini; a tal fine, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.
La risoluzione 67/2011 precisa inoltre che:
- il contribuente non può beneficiare per l’intero della più mite riduzione della sanzione ad un decimo del minimo ove esegua un primo versamento entro 30 giorni dalla commissione della violazione e i restanti in momenti successivi;
- il contribuente non può beneficiare del ravvedimento operoso integrale ove, tra un versamento e l’altro, sopravvenga un controllo fiscale.
Tali principi devono ritenersi applicabili anche al ravvedimento sprint, vale a dire il ravvedimento che interviene entro 14 giorni dalla scadenza del versamento.
A titolo esemplificativo, si supponga che entro il 20 agosto 2012 non si sia provveduto al versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo IRPEF per il 2011 derivante dal modello UNICO 2012 PF e che si intenda regolarizzare la violazione mediante due ravvedimenti “parziali”, ciascuno pari alla metà dell’importo dovuto.
Il primo ravvedimento parziale avviene in data 12 settembre 2012; in tal caso, occorre versare:
- il 50% del saldo IRPEF dovuto e della relativa maggiorazione dello 0,4%;
- la sanzione ridotta del 3% su tale importo;
- gli interessi legali del 2,5% per 23 giorni di ritardo.
Il secondo ravvedimento parziale avviene in data 20 maggio 2013; in tal caso, occorre versare:
- il 50% del saldo IRPEF dovuto e della relativa maggiorazione dello 0,4%;
- la sanzione ridotta del 3,75% su tale importo;
- gli interessi legali del 2,5% per 273 giorni di ritardo (salvo eventuali modifiche del tasso legale applicabili dal 1° gennaio 2013).
Resta fermo che, se tra un versamento parziale e l’altro sopravviene un atto di controllo fiscale (ad esempio, la notifica di un questionario), il ravvedimento può ritenersi valido solo per la parte sanata prima dell’inizio della verifica.
Infine, come chiarito dalla C.M. 23 luglio 1998 n. 192/E (§ 1.1), il ravvedimento operoso riguarda anche l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento degli importi a saldo e/o in acconto che sono stati rateizzati, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 241/1997.

venerdì 3 agosto 2012

Professionisti 2012: assicurazione professionale obbligatoria entro il 13 agosto 2012

Tra le tante novità in ambito professionale previste dalla manovra di Ferragosto 2011 (art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 conv. in L. 148/2011), ne è stata introdotta una assai stringente in tema di responsabilità professionale, ossia la previsione, a partire dal prossimo 13 agosto, dell’obbligo di stipulazione di un’assicurazione a tutela dei danni arrecati al cliente.
La previsione normativa è contenuta nell’art. 3, quinto comma, alla lett. e), del DL 138/2011.
Analizzando puntualmente il contenuto della disposizione normativa, possiamo evincere quanto segue:
- la norma si pone a tutela del cliente;
- il professionista è obbligato alla stipulazione di una idonea assicurazione R.C. professionale;
- il professionista è obbligato alla pubblicizzazione, nei confronti del cliente, al momento di assunzione dell’incarico professionale, degli estremi della polizza R.C. professionale stipulata e del relativo massimale.
Dalla lettura della norma, emerge che:
- l’obbligo assicurativo viene imposto solo ed esclusivamente agli iscritti in Ordini professionali e non a tutti gli esercenti attività professionali similari;
- saranno numerosi i professionisti che, fino ad oggi sprovvisti di copertura assicurativa, dovranno procedere alla sottoscrizione di una polizza per rischi professionali in relazione a eventuali danni arrecati ai propri clienti.
Soggetti interessati saranno, dunque, tutti i professionisti iscritti in albo senza esclusioni, ma, francamente, non si comprende, per alcuni di loro, l’utilità della previsione obbligatoria della copertura assicurativa, come ad esempio per i giornalisti.
Per effetto della nuova normativa, nel momento stesso in cui verrà assunto l’incarico professionale, sarà obbligo del professionista rendere noti al cliente gli estremi della polizza ed il relativo massimale. Finora, invece, la stipula delle assicurazioni professionali non era obbligatoria.
Le modifiche normative hanno, quindi, introdotto l’obbligatorietà della polizza antirischi per tutti i professionisti allo scopo di garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze e/o negligenze. La decorrenza, come anticipato, viene fissata al prossimo 13 agosto o, se precedente, nella data di approvazione del regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali secondo i principi fissati dal DL 138/2011.
A tal proposito, si segnala che il Consiglio di Stato, con il parere 10 luglio 2012 n. 5262, ha espresso parere favorevole, ma con una serie di osservazioni, allo schema di DPR recante la riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del DL 138/2011 citato. Nel parere è stato precisato, in particolare, che risulta “preferibile”, così come già indicato nella norma primaria, che le condizioni generali delle polizze assicurative possano essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti di previdenza dei professionisti.
Si osserva, poi, che la norma istitutiva dell’obbligatorietà si limita ad indicare esclusivamente che l’assicurazione professionale dovrà essere “idonea (…) per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”, senza specificare ulteriormente in cosa consista tale idoneità e quali siano i rischi professionali oggetto di copertura. Mancherebbe, in altre parole, la definizione di importanti dettagli della portata stessa della norma, sia in merito all’entità dei massimali che delle franchigie e degli scoperti.
In via generale e astratta, è possibile individuare alcune tipologie di professionisti iscritti in albo per cui si evidenziano criticità relativamente alla necessità di stipulazione di un’assicurazione professionale obbligatoria:
- professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa;
- professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente avente rilevanza esterna come, ad esempio, perizie, collaudi, assistenza contenziosa, ecc.;
- professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente senza alcuna rilevanza esterna;
- professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Per quanto riguarda le conseguenze sanzionatorie disposte in capo al professionista, si fa presente che, sino ad oggi, la sottoscrizione di un contratto assicurativo, posto a presidio dei danni cagionati a terzi dal professionista, era per costui una scelta esclusivamente deontologica. Dal prossimo 13 agosto, la stipulazione della polizza diverrà un obbligo giuridico per l’iscritto in Ordini professionali, e, come tale, la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico (così come anche indicato nello schema di DPR di riforma degli ordinamenti professionali).
A tal proposito, si segnala che è stato approvato lo schema di DPR recante la riforma degli ordinamenti professionali, in attuazione dell’art. 3, comma 5 del DL 138/2011, nel quale, all’art. 5, vengono definiti i confini dell’obbligo di assicurazione cui è tenuto il professionista.
Viene precisato, innanzitutto, che sono oggetto dell’assicurazione non solo i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, ma anche le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente.
Viene, inoltre, ribadito che all’obbligo assicurativo segue l’obbligo informativo del cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, circa gli estremi della polizza, il massimale e ogni variazione successiva.
Per la violazione di tali obblighi scatta per il professionista l’illecito disciplinare.
Infine, il professionista è tenuto a stipulare l’assicurazione anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali degli Ordini o Collegi, da associazioni professionali, da Casse o enti di previdenza.
Lo schema di DPR, che dovrà essere oggetto di modifiche secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, troverà applicazione dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, individuato nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l’effetto di abrogare tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili.
Ad oggi, in attesa del DPR definitivo, rimangono aperti molti dubbi, dai termini di decorrenza dell’obbligo assicurativo, ai soggetti obbligati, al contenuto della polizza stessa.
In particolare, con riferimento ai termini di decorrenza, si fa presente che, in tale contesto normativo, si inserisce l’art. 9, comma 4, secondo paragrafo, del DL 1/2012 (conv. in L. 27/2012). Tale norma ribadisce l’obbligo per il professionista di indicare al cliente, insieme al grado di complessità dell’incarico e a tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, anche i “dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.
Sull’applicazione di tale disposizione e sul raccordo con l’art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011, gli Ordini professionali sembrano aver concordato fin da subito nell’escludere l’effetto anticipatorio dell’obbligo generale di stipula della polizza assicurativa di cui all’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011 almeno fino al prossimo 13 agosto. In particolare, secondo il CNDCEC, in capo al professionista vi sarebbe, per gli incarichi conferiti prima del 13 agosto, solo l’obbligo di comunicare al cliente l’eventuale assenza di una propria posizione assicurativa.
In definitiva, sebbene l’obbligo assicurativo da parte del professionista sia contemplato da due norme di rango primario e da una norma regolamentare, la mancata previsione di una disciplina transitoria rischia di generare incertezze anche per i soggetti che hanno già sottoscritto una polizza.
Come si è accennato, lo schema di decreto interviene anche sull’oggetto dell’assicurazione (custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente) per cui ci si chiede se e come debbano adeguare la propria polizza i professionisti già assicurati. Inoltre ci si chiede se i professionisti privi di copertura assicurativa debbano procedere alla sottoscrizione della polizza inderogabilmente entro il 13 agosto (data certamente particolare), oppure possano attendere almeno il primo nuovo incarico.
Fonte: Eutekne