giovedì 12 aprile 2012

Mod. 730-4/2012: prorogato al 20 aprile 2012 il termine per l’invio da parte delle imprese della richiesta di ricezione telematica dei risultati del modello 730-4

Con il Comunicato stampa del 5 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate rende noto che i sostituti d'imposta avranno tempo fino al 20 aprile 2012 per inviare all'Amministrazione Finanziaria la richiesta di ricezione telematica dei risultati del Modello 730-4.
Come si ricorderà in origine, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 7364/2012 del 2 febbraio 2012, aveva stabilito come termine ultimo dell'assolvimento di tale adempimento, domenica 31 marzo 2012, ovvero lunedì 2 aprile.

mercoledì 11 aprile 2012

Redditi di capitale, rendite finanziarie e capital gain 2012: guida alla nuova tassazione con la Circolare 11/E del 28/03/2012

La Circolare 11/E del 28 marzo dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle novità apportate dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 1481 in materia di “Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria“ e fornisce delucidazioni sull’applicazione del nuovo sistema di tassazione sulle rendite finanziarie e sul regime transitorio, teso a consentire ai contribuenti l’affrancamento con le vecchie aliquote dei titoli detenuti al 31 dicembre 2011.
Si tratta di materia di ampio interesse, per i professionisti come per la più larga platea dei risparmiatori, grandi e piccoli, in Italia. Non si tratta infatti di regole che si applicano solo ai grandi investitori, ma toccano la vita di ciascuno.
Infatti , l’aliquota unica, del 20%, si applica, per esempio:
• ai dividendi e
• agli interessi su:
1. conti corrente,
2. titoli di stato,
3. obbligazioni private,
4. certificati di deposito,
5. conti deposito.
Essa va a sostituire l’insieme delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale precedenti, nelle due misure del 12,50 e del 27 per cento, nonché l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria.
Un primo importante chiarimento della circolare riguarda la circostanza per cui la ritenuta deve essere prelevata nella misura del 20% anche se essa è operata a titolo di acconto; si tratta di una questione sulla quale l’Amministrazione finanziaria non si era ancora pronunciata, e che nasceva dal fatto che la norma fa riferimento ai “redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”, circostanza che autorizzava anche una lettura per cui le modifiche avrebbero riguardato i soli proventi corrisposti ai soggetti non imprenditori (quando, tipicamente, le ritenute sono operate a titolo di acconto nei confronti dei soggetti imprenditori).
La circolare esamina, poi, tutto il sistema di decorrenze previsto dal DL 138/2011 e dai successivi decreti (in primis il DL 216/2011). In linea generale, la nuova aliquota del 20% si applica ai redditi di capitale esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012; tuttavia, i provvedimenti correttivi hanno man mano esteso il criterio della maturazione a tutta una serie di proventi, tra cui gli interessi delle obbligazioni e quelli dei conti correnti, facendo di fatto diventare la maturazione il criterio generale.
L’Agenzia delle Entrate esamina, inoltre, tutte le casistiche che, per ragioni di salvaguardia di interessi di natura pubblica, sono state escluse dall’applicazione dell’aliquota del 20% e hanno mantenuto il previgente regime impositivo. Tra queste, quella più importante riguarda i titoli pubblici (italiani ed esteri), che continuano a scontare l’aliquota del 12,50% sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria.
Per quanto riguarda il regime dei dividendi, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova aliquota del 20% sugli utili derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate (nulla cambia, infatti, per le partecipazioni qualificate) grava sui proventi percepiti dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando la data in cui la distribuzione è stata deliberata, che può essere anteriore a tale data. Viene, altresì, confermato il mantenimento del prelievo dell’11% sui proventi corrisposti a fondi pensione esteri. La circolare 11/2012 precisa poi che, per i dividendi corrisposti agli enti non commerciali, la ritenuta di acconto sulla quota imponibile passerà al 20%, in luogo della previgente misura del 12,50%.
Per quanto riguarda le gestioni individuali di portafoglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che dal 2012 sono disapplicate, oltre alle ritenute e alle imposte sostitutive previste dall’art. 7, comma 3, del DLgs. 461/97:
- l’imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” non residenti (art. 2 del DLgs. 239/96);
- la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” residenti con scadenza inferiore ai 18 mesi;
- la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, indipendentemente dall’entità della giacenza media annua;
- la ritenuta sugli interessi dei conti correnti e depositi bancari esteri (art. 26, comma 3, del DPR 600/73);
- la ritenuta sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, a prescindere dalla natura del titolo sottostante.
La Circolare si è rivelata a mala pena tempestiva visto che per i proventi maturati fino al 31 dicembre del 2011 è data sì la possibilità al contribuente di “affrancare” i titoli, con modalità diverse, a seconda che si sia in regime di risparmio amministrato o in regime dichiarativo, ma in ogni caso la scadenza è dietro l’angolo.
Infatti c’era tempo fino al 2 aprile per esercitare l’opzione, mentre l’imposta sostitutiva potrà essere pagata entro il 16 maggio.
Sono stati comunque confermati gli attuali regimi di esenzione tra cui quello previsto per :
• gli investimenti effettuati da taluni soggetti non residenti;
• i dividendi corrisposti da società “figlie” italiane a società “madri” nell’ambito della Direttiva madre-figlia ;
• gli interessi corrisposti da società italiane consociate di società europee
• nell’ambito della Direttiva interessi e canoni.
Allo stesso modo, rimane fermo il regime di esenzione previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 per i proventi di cui alla lettera g), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai “Fondi per il Venture Capital” (FVC).
È fatta altresì eccezione per i titoli di stato italiani ed esteri della white list (datata 1996), oltre che i titoli emessi da regioni, province e comuni italiani e i buoni fruttiferi postali che sono tassati al 12,5%.
Aliquota al 5% per i titoli di risparmio dell’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Riportiamo per maggior comodità la white list qui di seguito, in ordine alfabetico:
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Yugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep.Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.

martedì 10 aprile 2012

Deposito bilanci XBRL 2012: la tassonomia per i bilanci chiusi al 31/12/2011

Nei giorni scorsi è stato approvato, da parte dell'Osservatorio UnionCamere/Cndcec, un documento sul deposito del bilancio d'esercizio e consolidato al Registro delle imprese.
In particolare, è stato affermato che:
• il disconoscimento della tassonomia deve avvenire solamente nel caso in cui vi sia l'impossibilità di codificare quanto approvato in assemblea, di conseguenza i prospetti contabili dovranno essere depositati sia in formato Xbrl sia Pdf/A, specificando in calce alla nota integrativa che: "lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art. 2423 c.c.";
• nella valutazione della situazione aziendale è necessario considerare nelle note a piè di pagina la personalizzazione di alcune voci di bilancio quali "Varie altre riserve" e "Altri conti d'ordine";
• la dichiarazione di conformità dei prospetti contabili deve essere formulata in calce alla nota integrativa.
Il documento, scaricabile dal sito internet www.cndcec.it, si sofferma prima di tutto sul formato utilizzabile per il deposito, in relazione al quale non si registrano novità di rilievo rispetto alla passata campagna bilanci: la pubblicazione dovrà avvenire, nel corso del 2012, nel rispetto delle modalità consolidate nei due anni precedenti, ovvero, nella maggior parte dei casi, utilizzando il formato XBRL.
La tassonomia di riferimento è la versione 1.10, rilasciata in data 4 gennaio 2011 e disponibile sui siti web www.xbrlitalia.it e http://www.digitpa.gov.it/.
La pratica di deposito deve comporsi, stante l’impossibilità dell’attuale versione della tassonomia di codificare l’intero bilancio, come segue:
- il prospetto contabile, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, esclusivamente in formato XBRL;
- la Nota integrativa in formato pdf/a;
- tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio (ad esempio, Relazione sulla gestione) in formato pdf/a.
La circolare ricorda inoltre che, così come gli scorsi anni, sono disponibili gratuitamente:
- un software per la produzione dell’istanza XBRL, secondo la tassonomia di riferimento;
- un servizio online, denominato TEBE, che consente sia di convertire l’istanza XBRL in un formato leggibile, sia di verificare la validità formale dell’istanza prima del suo deposito presso il Registro delle imprese, individuando immediatamente eventuali difformità o anomalie.
Per questa ragione, CNDCEC e Unioncamere raccomandano l’utilizzo di tale servizio anche a chi produce l’istanza attraverso i vari software a pagamento messi a disposizione dalle aziende specializzate.
La circolare si sofferma, poi, sulla dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società, fornendo maggiori e più dettagliati chiarimenti rispetto allo scorso anno.
La dichiarazione in esame può essere resa dall’amministratore o dal liquidatore della società, dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 commi 2-quater e 2-quinquies della L. 340/2000 (iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ovvero dal soggetto cui è conferita la rappresentanza ai fini della presentazione dell’istanza di deposito ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 (modificato dal DLgs. 235/2010).
In quest’ultimo caso, il soggetto delegato, munito di firma digitale, dovrà dichiarare in calce alla Nota integrativa, naturalmente in ipotesi di conformità, che il documento informatico in formato XBRL (contenente lo Stato patrimoniale e il Conto economico) e la Nota integrativa in formato pdf/a “sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti”.
In merito, la circolare evidenzia che la conformità all’originale del prospetto contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 23-bis comma 2 del DLgs. 82/2005 (nuovo Codice dell’amministrazione digitale), mentre la conformità della Nota integrativa all’originale analogico deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 22 comma 3 del medesimo DLgs. 82/2005.
Qualora, invece, il file XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall’assemblea, l’amministratore/liquidatore della società deve dichiarare, in calce alla Nota integrativa in formato pdf/a che “lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 c.c.”.
Tale dichiarazione “di difformità” non può essere resa dal professionista incaricato, né dal soggetto di cui all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 o dal notaio.
Infine, il documento ricorda che le domande di deposito devono essere contenute nell’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate con il DM 29 novembre 2011. Il modello che deve essere utilizzato è il tradizionale Modulo B, per la compilazione del quale occorre rispettare le istruzioni contenute nella C.M. 18 gennaio 2012 n. 3649.

venerdì 6 aprile 2012

Spesometro 2012 anno 2011: pronto il software la comunicazione “sotto la soglia dei € 3.000” entro il 30 aprile 2012

Con un comunicato stampa di ieri, 5 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, da un lato, che il software da utilizzare per comunicare, entro il prossimo 30 aprile, le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2011, è stato modificato consentendo di trasmettere anche le operazioni “sotto soglia” e, dall’altro, che il tracciato record cui fare riferimento per la comunicazione relativa al 2011 è quello attualmente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
Riguardo al primo aspetto, il restyling del software è connesso all’entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’art. 2, comma 6 del DL n. 16/2012, che ha infatti eliminato il limite di 3.000 euro, confermando quello di 3.600 euro per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la novità introdotta dal citato DL n. 16/2012 si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, da inviare entro il 30 aprile 2013. È in previsione dell’entrata in vigore della semplificazione che l’Agenzia ha aggiornato il programma per la trasmissione in modo da lasciare al contribuente la libertà di decidere, in riferimento all’adempimento in scadenza a fine mese, se inserire o meno nella comunicazione le operazioni di importo non superiore, a seconda dei casi, alla soglia di 3.000 o 3.600 euro.
Dunque, la facoltà di scelta non è stata prevista, in forma espressa, con un intervento legislativo, come auspicato da Assonime nella circolare n. 4/2012, ma – con il medesimo risultato – modificando il programma per l’invio delle comunicazioni.
Resta da chiarire se, almeno nella fase di prima applicazione delle disposizioni sull’obbligo comunicativo, operi l’esimente della cosiddetta “obiettiva incertezza” di cui all’art. 10, comma 3 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), con la conseguente disapplicazione del regime sanzionatorio applicabile agli eventuali comportamenti non conformi alle molteplici indicazioni fornite, sul piano interpretativo, tra dicembre 2010 e marzo 2012. Del resto, come osservato da Assonime, la mole di interventi è indice di una complessità e onerosità per i contribuenti non in linea con le più volte richiamate esigenze di semplificazione degli obblighi fiscali.
Riguardo al secondo aspetto, al fine di dissipare i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, viene precisato che, per la comunicazione relativa al 2011, il tracciato record da utilizzare è quello attualmente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, vale a dire quello approvato con il provvedimento del 16 settembre 2011, sostitutivo del tracciato originario, allegato al provvedimento del 22 dicembre 2010.
In proposito, è opportuno ricordare che la possibilità di trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra già inviata, riferita allo stesso anno, purché entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento (30 aprile), non presuppone più il previo annullamento della precedente comunicazione.
L’annullamento resta tuttora previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2010 (punto 4.4), in quanto non soppresso dal provvedimento del 16 settembre 2011; quest’ultimo, tuttavia, nel sostituire integralmente le specifiche tecniche da applicare per l’invio delle comunicazioni, non richiede più – per la trasmissione della comunicazione sostitutiva – l’annullamento dei dati in precedenza trasmessi.
Ricordiamo alcune particolarità in riguardo agli adempimenti per l’anno d’imposta 2011:
• Le operazioni miste, cioè le operazioni in parte imponibili e in parte fuori campo IVA, devono essere inserite nella Comunicazione se la parte rilevante supera il limite di Euro 3.000,00 o di Euro 3.600,00
• Le triangolazioni con esportazione e quelle comunitarie vanno inserite, ad esclusione di quelle incluse negli elenchi Intrastat;
• Non vanno indicate le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti di un esportatore abituale (art,8 c.1 lett. c) DPR 633/72);
• Vengono inserite nella Comunicazione le operazioni in reverse charge e quelle soggette al regime del margine, per quanto riguarda la parte rilevante ai fini IVA;
• Non vanno inserite le operazioni relative ai passaggi interni di beni, ancorché fatturati, tra rami d’azienda;
• Non vanno inoltre inserite importazioni ed esportazioni da e verso Paesi Black-list, in quanto già oggetto di omonima Comunicazione;
• Non vanno comunicati i contratti di assicurazione stipulati in Italia per importi superiori alla soglia minima, in quanto già oggetto di comunicazione da parte della compagnia assicuratrice;
• Vanno inserite nella Comunicazione anche le operazioni effettuate dagli Enti non commerciali che non usufruiscono del regime contabile agevolato di cui alla Legge 398/91 (es. le operazioni di sponsorizzazione), ovvero le operazioni effettuate dalle Onlus, anche se esenti IVA art.10 (es. prestazioni di ricovero o di cura). Sono esclusi dall’obbligo i soggetti costituitisi sotto forma di organizzazione di volontariato, in quanto non sono soggetti passivi IVA;
• Alla pari non devono essere inserite le operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art.7 del DPR 605/73, come contratti assicurazioni, somministrazione di gas, energia elettrica ecc.;
• Per quanto riguarda le note di variazione queste non devono essere comunicate se, per effetto della nota in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende sotto gli Euro 3.000,00; se invece l’operazione è in origine superiore a questo valore e con la nota di variazione in diminuzione l’ammontare rimane comunque superiore, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. Ugualmente, l’operazione va comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’imponibile, inizialmente inferiore a Euro 3.000,00, supera tale limite.
Fonte:Eutekne

IMU 2012: guida al calcolo dell’imposta

La base imponibile dell’IMU è calcolata tenendo conto della tipologia dell’immobile assoggettato al tributo.
In particolare, ai fini di cui sopra, è necessario distinguere tra:
• fabbricati censiti al catasto;
• fabbricati ricompresi nel gruppo catastale D e non censiti nel catasto;
• aree fabbricabili;
• terreni agricoli.
Per quanto riguarda i fabbricati censiti al catasto, il valore è determinato applicando alle rendite catastali risultati alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposizione, i moltiplicatori fissati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011.
In particolare, il valore deve essere determinato moltiplicando la rendita catastale risultante alla data del 1° gennaio, rivalutata del 5 per cento, per i seguenti moltiplicatori:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione della categoria catastale D/5;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
La formula, pertanto sarà:
Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore = Base imponibile ai fini IMU
Non vi è dubbio, in merito che la suddetta base imponibile sarà molto più elevata rispetto a quella determinata ai fini ICI.
Si supponga, in merito di calcolare la base imponibile IMU dei seguenti immobili:
• fabbricato censito al catasto nella categoria catastale A/3 avente rendita catastale pari a euro 1.000;
• fabbricato censito al catasto nella categoria catastale C/1 avente rendita catastale pari a euro 900;
• fabbricato censito al catasto nella categoria catastale A/10 avente rendita catastale pari a euro 1.200.
Nel primo caso, avremo:
Valore IMU= 1.000 x 1,05 x 160= 168.000
Valore ICI= 1.000 x 1,05 x 100 = 105.000
Differenza= 63.000
Nel secondo caso avremo:
Valore IMU= 900 x 1,05 x 55= 51.975
Valore ICI= 900 x 1,05 x 34= 32.130
Differenza= 19.845
Nel terzo caso avremo:
Valore IMU= 1.200 x 1,05 x 80= 100.800
Valore ICI= 1.200 x 1,05 x 50= 63.000
Differenza= 45.000
Per ciò che riguarda le unità immobiliari non censite al catasto ma classificabili nel gruppo catastale D, se posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, il valore di tali immobili è determinato moltiplicando quello risultante alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero alla data di acquisizione per i coefficienti stabiliti ogni anno con apposito decreto ministeriale. Si ricorda che per il periodo d’imposta in corso al 2011, i coefficienti sono stati fissati dal ministero delle Finanze nel decreto del 14 marzo 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2011, n. 75).
Per le unità immobiliari, diverse da quelle classificabili nel gruppo catastale D ma non censite al catasto, ai fini della determinazione della base imponibile è necessario fare riferimento alla procedura denominata Docfa.
Per mezzo di tale procedura, il contribuente propone, attraverso un tecnico abilitato, la rendita dell’unità immobiliare il cui valore può essere utilizzato fino a quando l’Agenzia del territorio non attribuirà la rendita definitiva. Come precisato dalla circolare ministeriale n. 83/E/T del 9 aprile 1999, per effetto del cosiddetto “silenzio-assenso”, la rendita proposta si considera definitiva qualora non venga rettificata dall’ufficio nei successivi dodici mesi. In caso di rettifica, resta ferma la possibilità per il contribuente di impugnare l’atto contenente il nuovo classamento avanti alle Commissioni tributarie.
Per quanto riguarda le aree fabbricabili, è da osservare che la base imponibile è determinata in base alle regole previste dall’ICI.
In altri termini, per determinare il valore dell’area edificabile, è necessario individuare il valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzo medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Si ricorda, in merito, che il comune, al fine di ridurre l’insorgenza di contenzioso, con apposito regolamento, può stabilire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio. Prima di attribuire autonomamente il valore dell’area, quindi, si consiglia di verificare se il comune abbia determinato tali valori.
Infine, per ciò che riguarda i terreni agricoli, si precisa che la base imponibile è data dal prodotto tra reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio, rivalutato della misura del 25 per cento e il moltiplicatore di 130.
Esemplificando, quindi, si avrà:
Reddito dominicale x 1,25 x 130 = base imponibile ai fini IMU
Il moltiplicatore anzidetto per i terreni agricoli è pari a 110 in luogo di 130 nel caso di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali. La formula di cui sopra, quindi, sarà:
Reddito dominicale x 1,25 x 110 = base imponibile ai fini IMU
Si precisa che per l’IMU non sembra confermata l’agevolazione – di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 – secondo cui i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esercitano la loro attività a titolo principale sono soggetti all’imposta comunale sugli immobili limitatamente alla parte di valore eccedente l’ammontare di euro 25.822,84 con le riduzioni di seguito indicate:
• 70 per cento dell’imposta riferita alla parte del valore eccedente l’ammontare di euro 25.822,84 fino a euro 61.974,83;
• 50 per cento dell’imposta riferita alla parte del valore eccedente l’ammontare di euro 61.974,83 fino a euro 103.291,38;
• 25 per cento dell’imposta riferita alla parte del valore eccedente l’ammontare di euro 103.291,38 fino a euro 129.114,22.
Fonte: Fisco7

Spesometro 2012: entro il 30 aprile 2012 la comunicazione per l’anno 2011 con le vecchie regole

Sembra finalmente risolta la diatriba relativa alla decorrenza delle modifiche apportate dal decreto sulle semplificazioni fiscali alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Rispondendo ad un’interrogazione parlamentare del 28 marzo, infatti, il Ministro delle Finanze ha precisato che le “semplificazioni” introdotte dall’art. 2 del DL 16/2012 prestano efficacia solamente a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, mentre per quelle relative al 2011 rimangono immutate le precedenti regole.
Ad onor del vero, la soluzione proposta era stata già “anticipata” dall’Agenzia delle Entrate che, tramite il proprio sito internet, ha comunicato ai contribuenti che, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011, restano ferme le regole precedenti, mentre solo da quelle effettuate dal 1° gennaio 2012 è necessario tener conto delle novità del decreto sviluppo.
È bene ricordare che il predetto art. 2, infatti, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012”:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è, al contrario, confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per tali ultime operazioni, quindi, restano immutate tutte le problematiche afferenti le modalità di determinazione della soglia minima per la comunicazione dell’operazione.
Le modifiche introdotte intendono senz’altro semplificare l’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, anche se introducono alcuni elementi critici.
In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione, e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA). Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal legislatore).
E, in questo ambito, sembrava difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorressero già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena la necessità per gli operatori di reperire tutti i codici fiscali dei contribuenti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011, in quanto l’obbligo di comunicazione delle operazioni a prescindere dalla soglia minima necessita senz’altro una modifica anche del contenuto della comunicazione. Non si trascuri, infatti, tale ultima necessità, atteso che il modello dovrà essere adeguato alle nuove regole introdotte dal DL n. 16/2012, ed i tempi troppo stretti del termine del 30 aprile 2012 non avrebbero consentito alcun restyling.
Non ultimo, si deve necessariamente considerare che l’eventuale decorrenza delle novità con effetto dalle comunicazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 avrebbe altresì comportato l’applicazione delle nuove regole anche con riferimento allo “spesometro” dell’anno 2010, per il quale, dopo numerose proroghe, il termine ultimo di comunicazione è spirato il precedente 31 gennaio 2012.
La comunicazione riferita all’anno 2010, si ricorda, è stata (correttamente) compilata tenendo conto solamente delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, e comunque limitatamente a quelle di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA. Ora, se le novità in questione fossero state “retroattive”, si sarebbe venuta a creare una situazione tale per cui tutte le comunicazione dell’anno 2010 sarebbero “macchiate” da infedeltà, in quanto contenenti solamente le operazioni di importo almeno pari a 25.000 euro, il che sembrava eccessivo e non del tutto legittimo.

lunedì 2 aprile 2012

IRES 2012: le nuove regole per il riporto delle perdite applicabili a Unico 2012 redditi 2011

Le nuove regole per il riporto delle perdite fiscali entrano di diritto da protagoniste nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.
Nel calcolo dell’IRES da stanziare nel conto economico, infatti, le perdite pregresse potranno essere utilizzate in compensazione degli utili futuri nella misura massima dell’80% degli utili stessi e l’importo delle perdite non utilizzato potrà essere riportato in avanti senza alcun limite temporale (ricordiamo che sino all’anno scorso le perdite potevano abbattere anche integralmente l’utile ma soffrivano del limite quinquennale di riporto in avanti con la sola eccezione delle c.d. perdite da start-up).
La chiusura dei bilanci 2011 appare quindi fortemente influenzata dalle nuove modalità di riporto delle perdite fiscali; le società che hanno chiuso l’esercizio con un risultato positivo, avendo perdite riportate da anni precedenti, dovranno preliminarmente calcolare l’importo recuperabile, che non potrà superare l’80% del reddito.
Con la Circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire che la norma trova applicazione già con decorrenza dall’esercizio 2011, relativamente alle perdite esposte nel Modello Unico 2011 relativo all’anno 2010 delle Società di Capitale (Modello SC).
Ciò significa che sarà possibile utilizzare in compensazione senza il limite di scadenza quinquennale, ma anche con il limite all’80% degli utili relativi agli anni dal 2011 e successivi, le perdite formatesi nell’anno 2006 e negli anni seguenti.
Il limite dell’80% non interviene se si utilizzano perdite registrate nei primi tre periodi d’imposta della società, decorrenti dall’effettivo inizio di una nuova attività; pertanto, in presenza delle cosiddette perdite da start-up, la compensazione con gli utili si potrà perfezionare sino ad annullare completamente il reddito.
Particolari opportunità si aprono per le società che hanno a disposizione perdite fiscali sia a riporto integrale che a riporto limitato; infatti, in questi casi, è stato chiarito che la società sarà libera di scegliere le priorità di utilizzo che ritiene più produttive combinando, eventualmente, le due tipologie di compensazione.
Sempre in tema di chiarimenti provenienti dall’Agenzia delle Entrate, sembra utile evidenziare come nel corso di Telefisco del 25 gennaio scorso, è stato chiarito che l’80% si applica al reddito lordo anche in presenza di ulteriori compensazioni con perdite integrali.
Da ciò appare chiaro che risulta più conveniente utilizzare prioritariamente le perdite limitate, abbattendo in tal modo l’80% del reddito, per poi coprire la differenza (il residuo 20%) con i risultati negativi formatisi nei primi tre esercizi, ottenendo di tal modo il duplice obiettivo di non pagare IRES e di mantenere ancora perdite a potenziale utilizzo integrale negli esercizi successivi.
ESEMPIO
Un esempio potrebbe aiutare a comprendere la fattispecie in esame:
- reddito fiscale anno 2011 euro 800;
- perdite a riporto integrale euro 400;
- perdite a riporto limitato euro 700.
In questo caso la società farebbe bene a compensare euro 640 del reddito 2011 utilizzando le perdite a riporto limitato ed altri euro 160 prelevandole dalle perdite a riporto integrale, ottenendo in tal modo il risultato di azzerare il reddito imponibile.
A questo punto la società vedrebbe riportate a nuovo euro 60 di perdite a riporto limitato ed euro 240 di perdite a riporto integrale.
Fonte: Fisco7