Fra le semplificazioni per le imprese, previste nel DL semplificazioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, si segnala anche lo slittamento al prossimo 30 giugno 2012 del termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese.
giovedì 9 febbraio 2012
mercoledì 8 febbraio 2012
INPS Gestione Separata (professionisti e collaboratori): nuove aliquote contributive 2012
Con Circolare 3 febbraio 2012, n. 16, l'INPS, ha annunciato le nuove aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, conseguenti all'aumento di un punto percentuale stabilito con Legge di stabilità 2012 (art. 22, co. 1, L. n. 183/2011).
Pertanto, le aliquote per l'anno 2012, sono così fissate:
- 7,72% (27,00% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva), per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 18,00%, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Tale aumento, pertanto riguarda sia l’aliquota contributiva previdenziale “piena” prevista per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, la quale passa dal 26% al 27%, sia l’aliquota contributiva previdenziale ridotta prevista per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, che sale dal 17% al 18%. Solo gli iscritti assoggettati all’aliquota piena continuano, inoltre, ad essere tenuti al versamento di un ulteriore contributo a titolo assistenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, che resta pari allo 0,72% (con conseguente contribuzione totale del 27,72%).
È stato inoltre stabilito il massimale reddituale nella misura di euro 96.149,00 per l'applicazione delle aliquote sopra indicate.
Infine, è stato indicato anche il minimale reddituale per l'accredito dei contributi, stabilito in euro 14.930,00.
Fonte: Seac
martedì 7 febbraio 2012
INPS Artigiani e commercianti: nuove aliquote contributive per il 2012
Con Circolare 3 febbraio 2012, n. 14, l'INPS, sulla base dell'aumento di 1,3 punti percentuali deciso dalla c.d. "Decreto Salva Italia" (art. 24, comma 22, Legge n. 201/2011), ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2012. Nello specifico, si prevede che:
- le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2012 sono pari al 21,30% per gli artigiani e al 21,39% per i commercianti;
- continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell'Istituto;
- per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 18,30% (artigiani) e 18,39% (commercianti);
- è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:
- il reddito minimale 2012 è pari ad euro 14.930,00;
- il reddito massimale 2012 è pari ad euro 73.673,00 (euro 96.149,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
Fonte: seac
lunedì 6 febbraio 2012
Registratori di cassa: nuova carta termosensibile dal 2012
Adeguate le prescrizioni tecniche riguardanti i “rotoli” da impiegare per l’emissione di scontrini e altri documenti fiscali attraverso gli apparecchi misuratori e la loro conservazione
Cambiano le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. La modifica delle prescrizioni riguardanti i “rotoli” da utilizzare con gli apparecchi misuratori fiscali è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate firmato il 30 gennaio, che sostituisce l’allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983.
L’adeguamento si è reso necessario poiché le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato che, proprio per le prescrizioni contenute nel Dm del 1983 ormai obsolete, non possono essere omologate e utilizzate dagli operatori del settore. Questo crea difficoltà per il reperimento del materiale e per la sua produzione da parte degli operatori del mercato delle carte termosensibili, e per la conservazione nel tempo dei dati riportati negli scontrini, sia a fini fiscali che di garanzia dei prodotti.
Il provvedimento direttoriale introduce delle semplici norme procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere espresso, in tal senso, dalla Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali.
Nel provvedimento sono stabilite le nuove caratteristiche fisico-meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta, ed è prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione.
Inoltre, è stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l’allegato E sia aggiornato con cadenza minima triennale.
Nella seconda parte del provvedimento sono dettate le norme di conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali.
Individuato, infine, nel novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento il termine di decorrenza per l’applicazione delle nuove disposizioni; tuttavia, sarà possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.
venerdì 3 febbraio 2012
Canone RAI 2012: obbligo di indicazione sul modello Unico 2012 per imprese e società
L'art. 17, D.L. n. 201/2011, c.d. "Decreto salva-Italia", prevede, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo, l'obbligo, per imprese e società, di indicare nel modello UNICO:
• il numero di abbonamento;
• la categoria di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa dell'abbonamento;
• altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del modello UNICO.
giovedì 2 febbraio 2012
Autoliquidazione INAIL 2012: i coefficienti per la rateazione del premio
L'INAIL, nella Nota protocollo n. 421 del 20 gennaio 2012, ha reso noto i coefficienti per il calcolo delle rate da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2011/2012, ai sensi delle Leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.
I coefficienti, determinati sulla base del tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2011, pari al 3,61%, da moltiplicare per gli importi delle rate, sono i seguenti:
- 0,0089014 per la seconda rata in scadenza il 16 maggio 2012;
- 0,0180005 per la terza rata in scadenza il 16 agosto 2012;
- 0,0270997 per la quarta rata in scadenza il 16 novembre 2012.
La prima rata, in scadenza il 16 febbraio 2012, è calcolata senza interessi.
mercoledì 1 febbraio 2012
Agenzie Immobiliari: : dal 1° gennaio 2012 Attestato di Certificazione Energetica in evidenza nelle compravendite e negli annunci immobiliari
Dal 1° gennaio 2012 nel settore immobiliare diviene imprescindibile l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) che deve comparire negli atti di compravendita e il cui indice deve essere riportato negli annunci commerciali di vendita.
L’art. 13, comma 1, lett. a) del DLgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) (GU n.71 del 28-3-2011 – Suppl. Ordinario n. 81), ha inteso inserire due importati novità in tema di certificazione energetica degli edifici, individuando all’Art. 1, comma 2, lett. c del DLgs n. 192/2005 i “criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione”.
Due le novità.
L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011 introduce i nuovi commi 2-ter e 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005 (portante attuazione a livello statale della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell’edilizia):
• comma 2-ter, in base al quale nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita “apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici” entrato in vigore a far data dal 29 marzo 2011;
• comma 2-quater, secondo cui “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE)”.
Tali disposizioni, in sostanza, operano in modo che l’acquirente, oltre al prezzo e alle caratteristiche proprie dell’immobile, possa orientare le proprie scelte anche sulla base della qualificazione energetica del fabbricato e valorizzare la convenienza energetica – in termini di consumi e quindi di costi per l’acquirente – dell’edificio.
Il comma 2-ter entrato in vigore a far data dal 29 marzo 2011 non costituisce più una novità; è appena il caso di ricordare che la norma non consente più alcuna deroga consensuale alla consegna della documentazione sull’efficienza energetica: le compravendite di immobili, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo, presupporranno, quindi, che ogni fabbricato ne sia dotato e che l’acquirente abbia ricevuto la documentazione.
L’attenzione si sposta quindi sul contenuto del comma 2-quater, il quale impone che, a partire dal 1° gennaio 2012, tutti i soggetti interessati, e cioè tutti coloro che pubblichino inserzioni e trafiletti pubblicitari su carta stampata, inserzioni su internet e cartellonistica affissa agli immobili inerenti la vendita di edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa, dovranno indicare espressamente l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE, ossia la classe energetica in cui l’immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore.
Si precisa, altresì, che le classi energetiche sono comprese tra la migliore (“classe A+”) e la peggiore (“classe G”), a seconda del livello prestazionale dell’edificio quanto a contenimento dei consumi energetici e dell’emissione di CO2.
Salvo diverse disposizioni da parte delle regioni, gli annunci relativi alla locazione di immobili esulano dall’ambito applicativo del nuovo adempimento.
Perplessità sorgono per quanto riguarda la decorrenza del termine in merito ad annunci pubblicati anteriormente al 1° gennaio 2012 ed il regime sanzionatorio di eventuali inadempienze.
Non vi è un quadro uniforme, in quanto la normativa è oggetto di attuazione da parte delle singole Regioni secondo quanto disposto all’art.9, comma 1, DLgs n. 192/2005.
Attualmente la sola regione che ha provveduto ad emanare le disposizioni attuative in materia di informativa sulla classe energetica è stata la Lombardia (L. Reg. 21 febbraio 2011 n. 3; delibera DGR n. IX/2555 del 24 novembre 2011), la quale ha definito nel dettaglio la decorrenza dell’obbligo.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative delle disposizioni statali, infatti, è stabilito che la decorrenza dell’obbligo è stata individuata in ragione del momento in cui viene stipulato il patto o rilasciato il mandato con il mezzo di divulgazione.
La pubblicazione, pur in assenza dei dati energetici, di annunci oggetto di pattuizione anteriormente al 1° gennaio, non sarà sanzionabile fino alla conclusione del periodo di pubblicazione previsto nel contratto originario.
Stabilisce, tra l’altro, una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 in caso di omessa indicazione per annunci pubblicati a partire dal 1° gennaio 2012.
È il caso di ricordare che il certificato energetico è un attestato che consente di comprendere come è stato costruito un edificio o un appartamento sotto il profilo dell’isolamento termico e della coibentazione, evidenziando il consumo energetico dell’edificio stesso. Inoltre analizza l’efficienza degli impianti e del sistema di distribuzione permettendo di ricavare valori sui fabbisogni energetici determinati in condizioni standard e di valutare le emissioni di CO2 nell’ambiente. La catalogazione energetica di un edificio è fonte di trasparenza per tutti coloro che sono interessati alla sua gestione.
I committenti possono in questo modo calcolare il fabbisogno medio di energia per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento di un edificio, ed effettuare una comparazione tra diverse costruzioni.
Fonte: Fisco 7
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