lunedì 1 agosto 2011

Manovra Correttiva 2011: novità sul trattamento delle perdite fiscali

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011), convertita, con modificazioni, con Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto la modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 84, TUIR prevedendo che la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
- n misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare
- ntro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Il decreto in esame, intervenendo solo sull'art. 84 TUIR, interessa solo le perdite realizzate dalle società di capitali.

venerdì 29 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: nuove disposizioni sul ravvedimento operoso

Il DL 98/2011, convertito in Legge 111/2011, introduce una nuova modalità di ravvedimento nel caso il contribuente che non abbia pagato le imposte provveda a farlo entro pochi giorni dalla scadenza originaria del debito. Si tratta di una terza via che potrà essere utilizzata per sanare pagamenti entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, che va ad aggiungersi ai già esistenti “ravvedimento breve” e “ravvedimento lungo” e che consentirà di pagare sanzioni più leggere nell’ordine dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Schematizzando, con le novità introdotte dalla manovra correttiva 2011, le possibilità a disposizione del contribuente per sanare imposte non pagate alla scadenza sono diventare tre:
1. Ravvedimento Sprint: utilizzabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
2. Ravvedimento breve: utilizzabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
3. Ravvedimento lungo: utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Ma prima di entrare nel merito degli importi delle sanzioni, delle modalità di calcolo delle stesse e di eventuali esempi esplicativi, è bene richiamare la normativa in materia di ritardati od omessi versamenti.
L’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/97, prevede che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
L’art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 472/97 stabilisce invece che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
La manovra correttiva è intervenuta sul primo comma dell’art.13 del D.Lgs. 471/97 e, nell’intento di raggiungere la finalità di coordinare l’entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, ha soppresso l’espressione “Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”, estendendo a tutti i versamenti tributari il ravvedimento “sprint” che prima era concesso solo per gli omessi versamenti di tributi che erano oggetto di garanzia a favore dell’Erario.
La norma infatti prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In pratica il 3% di sanzione del cosiddetto “ravvedimento breve” si riduce ulteriormente a un importo pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza originaria del debito d’imposta
Si tratta di una generale riduzione della sanzione riservata al contribuente che si dimentica di pagare le imposte ma che rimedia con pochi giorni di ritardo; una misura che ovviamente cresce con il passare dei giorni sino ad arrivare al limite massimo del quindicesimo giorno, quando lascia il posto al ravvedimento breve.
Quella introdotta è una novità nella normativa del ravvedimento operoso che risponde alla finalità di rendere l’impianto sanzionatorio più graduale, rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’adempimento.
Per riportare un esempio esplicativo di quanto scritto, si consideri un contribuente che non abbia pagato l’IVA relativa al mese di giugno di euro 15.000, in scadenza il 18 luglio 2011, che lo faccia il 26 luglio 2011, con un ritardo di otto giorni rispetto all’ordinaria scadenza.

giovedì 28 luglio 2011

AAMS: codici tributo per il pagamento delle sanzioni ai concessionari della raccolta di scommesse ippiche e sportive che sospendono l’attività di raccolta senza autorizzazione

I due codici c’erano già, ora si allineano all’evoluzione normativa. Con la risoluzione 75/E del 26 luglio i numeri 5133 e 5137, pur continuando ad assolvere la funzione di sempre, assumono una nuova denominazione. Vanno in pensione i riferimenti normativi oramai obsoleti, lasciando il posto a un titolo più chiaro che consente all’Amministrazione creditrice, i Monopoli di Stato, di gestire al meglio le nuove convenzioni di concessione della raccolta di scommesse ippiche e sportive.
In sostanza, i codici in questione servono a versare, tramite modello F24 accise (“Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”), le sanzioni comminate dall’Aams agli esercenti autorizzati che hanno deciso, in autonomia e senza autorizzazione, di sospendere l’attività di raccolta.
La somma raggiunge la cassa dei Monopoli con la motivazione “dentro” il codice tributo. Una motivazione che, fino a ieri, faceva riferimento ai contenuti di due decreti del 1999, sopravanzati dall’evoluzione delle norme nel settore del gioco.
Pertanto, ora, la denominazione dei due codici è, rispettivamente:
• per il 5133, “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta di scommesse e giochi pubblici su base ippica di cui alle relative convenzioni”
• per il 5137, “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta di scommesse e giochi pubblici su base sportiva di cui alle relative convenzioni”.
Le altre informazioni da fornire nell’F24 Accise sono:
• la lettera “M” nel campo “ente”
• il “codice concessione” nel campo “codice identificativo”
• l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.
Nessun valore va indicato nei campi “provincia” e “mese”.

Scadenze fiscali agosto 2011: proroga degli adempimenti al 22 agosto 2011

L’articolo 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha stabilito lo spostamento al 20 agosto delle scadenze ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto stesso. Ma il 20 agosto è sabato. Il giorno da cerchiare sull’agenda dei contribuenti è lunedì 22.
Passano alla stessa data anche le “naturali” scadenze del 31 luglio, che quest’anno cade di domenica e si giova dell’effetto “trascinamento” della proroga.
Le uniche eccezioni riguardano i versamenti risultanti da Unico 2011 (compreso il primo acconto per il 2011), dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche “interessati” dagli studi di settore, e la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per coloro che hanno scelto il regime della cedolare secca. Per questi adempimenti, se non effettuati entro il 6 luglio, resta ferma la scadenza del 5 agosto se si vuole sfruttare la seconda “chiamata”, nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.
I contribuenti che avrebbero dovuto adempiere a obblighi fiscali entro la scadenza del 31 luglio quest’anno avranno più tempo, dal momento che il termine previsto cade di domenica e, in virtù della “proroga ferragostana” accordata con il Dpcm del 12 maggio, slitta anch’esso al 22 agosto.
Queste le principali scadenze per le quali si ingenera l’“effetto domino":
• invio telematico del modello 770, semplificato e ordinario, da parte dei sostituti d’imposta
• versamenti derivanti da Unico 2011 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il pagamento rateale delle imposte
• versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali
• invio telematico degli elenchi Intra-12, relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, da parte degli enti non commerciali e degli agricoltori esonerati
• invio della comunicazione telematica (riguardante il mese di giugno e il 2° trimestre 2011) da parte dei soggetti Iva che hanno rapporti commerciali con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”
• invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno
• versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno da parte delle imprese di assicurazione.
In scadenza il 22 agosto
Il 22 agosto diventa il “fiscal day” anche per tutti gli adempimenti con scadenza ricadente nell’arco dei primi 20 giorni del mese.
Vengono dunque chiamati in cassa o devono assolvere gli adempimenti fiscali anche:
• le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011 (scadenza ordinaria 16 agosto)
• i contribuenti Iva (mensili e trimestrali) che devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo trimestre 2011 e quelli che devono assolvere i diversi adempimenti previsti entro il quindicesimo giorno del mese (registrazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, invio del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio, emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti beni consegnati o spediti nel mese di luglio)
• coloro che si avvalgono del ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 luglio
• i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di luglio
• le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che hanno operato ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese di luglio
• le banche e le Poste Italiane Spa che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che danno luogo a oneri deducibili e detrazioni d’imposta del 36 e 55 per cento
• gli enti, pubblici e privati, che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui, che devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro lo scorso 15 novembre
• coloro che esercitano attività di intrattenimento che devono provvedere al versamento dell’imposta riguardante le attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 27 luglio 2011

MOD. 770/2011: proroga dell’invio del modello 770/2011 al 22 agosto 2011

L’articolo 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha stabilito lo spostamento al 20 agosto delle scadenze ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto stesso. Ma il 20 agosto è sabato. Il giorno da cerchiare sull’agenda dei contribuenti è lunedì 22.
Passano alla stessa data anche le “naturali” scadenze del 31 luglio, che quest’anno cade di domenica e si giova dell’effetto “trascinamento” della proroga.
Le uniche eccezioni riguardano i versamenti risultanti da Unico 2011 (compreso il primo acconto per il 2011), dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche “interessati” dagli studi di settore, e la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per coloro che hanno scelto il regime della cedolare secca. Per questi adempimenti, se non effettuati entro il 6 luglio, resta ferma la scadenza del 5 agosto se si vuole sfruttare la seconda “chiamata”, nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.
I contribuenti che avrebbero dovuto adempiere a obblighi fiscali entro la scadenza del 31 luglio quest’anno avranno più tempo, dal momento che il termine previsto cade di domenica e, in virtù della “proroga ferragostana” accordata con il Dpcm del 12 maggio, slitta anch’esso al 22 agosto.
Queste le principali scadenze per le quali si ingenera l’“effetto domino":
• invio telematico del modello 770, semplificato e ordinario, da parte dei sostituti d’imposta
• versamenti derivanti da Unico 2011 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il pagamento rateale delle imposte
• versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali
• invio telematico degli elenchi Intra-12, relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, da parte degli enti non commerciali e degli agricoltori esonerati
• invio della comunicazione telematica (riguardante il mese di giugno e il 2° trimestre 2011) da parte dei soggetti Iva che hanno rapporti commerciali con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”
• invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno
• versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno da parte delle imprese di assicurazione.
In scadenza il 22 agosto
Il 22 agosto diventa il “fiscal day” anche per tutti gli adempimenti con scadenza ricadente nell’arco dei primi 20 giorni del mese.
Vengono dunque chiamati in cassa o devono assolvere gli adempimenti fiscali anche:
• le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011 (scadenza ordinaria 16 agosto)
• i contribuenti Iva (mensili e trimestrali) che devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo trimestre 2011 e quelli che devono assolvere i diversi adempimenti previsti entro il quindicesimo giorno del mese (registrazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, invio del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio, emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti beni consegnati o spediti nel mese di luglio)
• coloro che si avvalgono del ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 luglio
• i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di luglio
• le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che hanno operato ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese di luglio
• le banche e le Poste Italiane Spa che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che danno luogo a oneri deducibili e detrazioni d’imposta del 36 e 55 per cento
• gli enti, pubblici e privati, che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui, che devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro lo scorso 15 novembre
• coloro che esercitano attività di intrattenimento che devono provvedere al versamento dell’imposta riguardante le attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 26 luglio 2011

Manovra Correttiva 2011: destinazione del 5 per mille

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011), convertita con Legge n. 111/2011, nell'art. 23, comma 46, ha previsto che, a decorrere dal 2012, il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF anche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Un apposito D.P.C.M. individuerà le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di suddivisione delle somme.

Monopoli di Stato: istituiti 3 nuovi codici tributo per la gestione dei giochi a distanza

Tre nuovi codici, istituiti con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio, che scaturiscono direttamente dalle disposizioni connesse al rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea al fine di garantire condizioni più rigorose per ottenere il rilascio delle richiamate concessioni, allo scopo di contrastare la diffusione, nel Paese, del gioco irregolare e così tutelare il cittadino.
Le concessioni in argomento riguardano l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici a distanza, tra i quali, oltre ai più popolari bingo, lotterie e scommesse a pronostici, ci sono quelli di sorte a quota fissa e di carte, organizzati in forma diversa dal torneo.
I nuovi codici tributo istituiti sono i seguenti:
5256 “Canone concessione dei giochi a distanza”
5257 indica la “Penale per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”
5258 gli “Interessi per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”
Coloro che, in possesso dei requisiti necessari, ottengono le concessioni suddette, devono versare il relativo canone utilizzando l’F24 accise e indicando il codice tributo 5256 “Canone concessione dei giochi a distanza”.
Gli stessi “assegnatari”, se pagano in ritardo quanto dovuto, dovranno ricordarsi di riportare, nel modello di pagamento unificato, anche altri due numeri che individuano, rispettivamente, sanzioni e interessi.
Il 5257 indica la “Penale per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”, mentre il 5258 gli “Interessi per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”.
Tutti si collocano nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 accise (reperibile on line sui siti di Entrate e Monopoli) e, naturalmente, nella colonna “importi a debito versati”.