lunedì 25 luglio 2011

Falsi controlli del Fisco: segnalato l’invio di false comunicazioni di incongruità per i redditi 2007, 2008 e 2009

Ennesimo tentativo di raggiro organizzato a danno dei contribuenti e a difendere la propria identità. L’ultima disonesta trovata, messa in atto in questi giorni, si è concretizzata con il recapito, a diversi cittadini, di lettere che segnalano la presenza di incongruità rispetto ai redditi 2007, 2008 e 2009 per l’affitto di immobili e annunciano l’imminente visita dei funzionari dell’Agenzia. Sono false e, con molta probabilità, vogliono colpire contribuenti inermi, come ad esempio le persone anziane durante il periodo estivo.
L’Agenzia delle Entrate è assolutamente estranea a questo tipo di comunicazioni e invita gli eventuali destinatari delle infondate missive a rivolgersi, tempestivamente, a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di Polizia.

venerdì 22 luglio 2011

Manovra Correttiva 2011: revisione della disciplina degli ammortamenti

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011), convertita con Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 23, comma 47, ha disposto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in modo da individuare le attività ammortizzabili:
• singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti;
• cumulativamente con un'aliquota unica di ammortamento.
Fonte: seac

INARCASSA: entro il 31 ottobre 2011 l’invio della comunicazione dei redditi 2010

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2010 in via telematica entro il 31 ottobre 2011.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2010 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2010.
Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

Enpab: entro il 30 luglio 2011 l’invio del Modello 1/2011 redditi 2010 per i biologi

Scade il 31/07/2011 il termine per la spedizione del modello cartaceo 1/2011 per la comunicazione all’Enpab dei redditi 2010.
In alternativa, a partire dal 15 luglio 2011 sarà disponibile il modello online collegandosi all'area riservata del nostro sito. Per compilare il modello online bisogna cliccare sulla sezione “Disposizioni” dell’area riservata.
Successivamente riceverete una e-mail di conferma della presa in carico dei dati reddituali da parte dell’ENPAB.
Sarà cura dell’Enpab predisporre ed inviare i MAV relativi ai conguagli 2010 che avranno la scadenza consueta 30/09/2011 e 30/12/2011

Enpam: entro il 31 luglio 2011 l’invio del Modello D 2011 redditi 2010 per medici ed odontoiatri

Come è noto, entro il prossimo 31 luglio, i professionisti iscritti all’E.N.P.A.M. sono tenuti a comunicare, mediante la compilazione del Modello D, il reddito derivante dall’esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso dell’anno 2010.
La dichiarazione del reddito professionale, in alternativa, può essere effettuata in via telematica, sempre entro il suddetto termine, previa registrazione presso l’Area riservata del Portale della Fondazione.
Il reddito assoggettato a contribuzione presso la “Quota B” del Fondo Generale è quello derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, al netto delle spese sostenute per produrlo. Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. A titolo esemplificativo, sono, pertanto, soggetti a contribuzione:
• i compensi per l’attività libero professionale “intra moenia”, svolta individualmente od in equipe all’interno od all’esterno della struttura aziendale ovvero per prestazioni aggiuntive anche finalizzate alla riduzione delle liste di attesa;
• i redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica, ivi compresa l’attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di “extra moenia”;
• i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, nonché le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale;
• i compensi per la partecipazione a congressi o convegni e per attività di ricerca in campo sanitario;
• i proventi derivanti da prestazioni occasionali ovvero da collaborazioni coordinate e continuative richieste all’iscritto in virtù della sua particolare competenza professionale;
• gli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.
Il contributo dovuto alla “Quota B” del Fondo Generale sarà determinato dagli Uffici dell’Ente sulla base dei dati indicati nel Modello D 2010. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre del corrente anno e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino MAV precompilato (pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale) che la Banca Popolare di Sondrio invierà in prossimità della suddetta scadenza a tutti gli iscritti tenuti al versamento.
Il mancato ricevimento del bollettino non esonera dal pagamento del contributo; in tal caso dovrà essere contattata tempestivamente la Banca Popolare di Sondrio al numero verde: 800.24.84.64. Gli utenti registrati presso il portale www.enpam.it possono, inoltre, reperire un duplicato del bollettino accedendo all’Area riservata di tale sito. In questo caso il pagamento può essere effettuato esclusivamente presso qualsiasi Istituto di Credito.
Si fa presente che la suddetta Banca offre, in esclusiva agli iscritti alla Fondazione, una carta di credito gratuita che, oltre alle ordinarie funzionalità di acquisto, consente di pagare direttamente on-line, anche con addebito rateale, i contributi dovuti all’E.N.P.A.M.. Per richiedere tale carta è necessario accedere all’area riservata del sito www.enpam.it e compilare il relativo modulo di domanda. Per ulteriori informazioni sulla Carta Fondazione E.N.P.A.M. è a disposizione il numero verde 800.190.661; per ottenere chiarimenti sull’accesso all’Area Riservata è possibile contattare il n. 06.48.29.48.29
Si ricorda, che i contributi previdenziali sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Cassa Forense Mod.5/2011: scade il 1 agosto 2011 il termine per il pagamento della 1 rata dei contributi soggettivi ed integrativi

Il termine del 31 luglio 2011 viene prorogato al 1° agosto 2011 in quanto la scadenza cade nella giornata di domenica, per il pagamento della 1° rata dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2010 - mod. 5/2011.
Le altre successive scadenze sono:
- 30 settembre 2011: termine per l'invio telematico del mod. 5/2011; 31 dicembre 2011: termine
prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto la scadenza cade nella giornata di sabato, per il pagamento della 2° rata a saldo dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2010 - mod. 5/2011;
- 31 dicembre 2011: termine prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto la scadenza cade nella giornata di sabato, per il pagamento della contribuzione modulare VOLONTARIA.

Decreto Sviluppo: comunicazione preventiva per l’ipoteca ipoteca esattoriale sulla «prima casa»

La legge di conversione del Decreto Sviluppo (L. n. 106/2011) ha introdotto alcune importanti novità in tema di ipoteca esattoriale, limitandone l’ambito di operatività e imponendone la comunicazione preventiva al contribuente.
È bene rammentare che, salvo i limiti che si esporranno, Equitalia, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o ricevuto “in carico” il credito derivante dai prossimi accertamenti esecutivi (quindi, di norma, a partire dal novantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento), può iscrivere ipoteca esattoriale sugli immobili del contribuente.
Come regola generale, peraltro preesistente al Decreto Sviluppo, l’ipoteca soggiace agli stessi limiti contemplati per l’espropriazione immobiliare in ambito fiscale, per cui non può essere adottata se il credito per cui si procede non supera complessivamente gli ottomila euro.
Per effetto della L. 106/2011, ora vi è un altro limite. Infatti, se il credito non supera nel complesso i 20.000 euro, l’ipoteca è inibita se ricorrono, congiuntamente e non alternativamente, le seguenti condizioni:
- l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
- il credito su cui l’ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all’autorità giudiziaria.
- L’innovazione è da accogliere con favore, in quanto tutela il contribuente dal subire ipoteche sulla propria abitazione quando il credito è in contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria.
Vi è da ritenere, anche se il punto meriterebbe ulteriori approfondimenti, che i limiti quantitativi appena delineati possano riferirsi anche a crediti di diversa natura (in altri termini, il limite di 20.000 euro deve computarsi sommando i ruoli formati da diversi enti, ad esempio INPS e Agenzia delle Entrate), sicché se il giudice tributario o il giudice del lavoro riducono l’ipoteca, o questa viene meno in parte per una qualsivoglia ragione, se si scende al di sotto del limite essa dovrà essere immediatamente revocata.
Gli stessi limiti previsti per l’ipoteca sono contemplati per l’espropriazione immobiliare, ovvero per il pignoramento.
Molto importante è anche l’obbligo di comunicazione preventiva dell’ipoteca a prescindere dall’importo del credito tutelato, in quanto salvaguarda i diritti del contribuente in maniera pregnante.
Ora, l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni”, sarà iscritta ipoteca, e tale comunicazione non può che costituire atto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.
Insomma, non accadrà più che il contribuente venga reso edotto dell’ipoteca dopo la sua iscrizione, con conseguente limitazione della tutela: infatti, l’eventuale ricorso al giudice per l’annullamento della stessa non può in tal modo inibirne l’adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza di ciò nelle more delle trattative per un’eventuale cessione dell’immobile.
Fonte: Eutekne - Autore: Alfio Cissello