venerdì 22 luglio 2011

Decreto Sviluppo: comunicazione preventiva per l’ipoteca ipoteca esattoriale sulla «prima casa»

La legge di conversione del Decreto Sviluppo (L. n. 106/2011) ha introdotto alcune importanti novità in tema di ipoteca esattoriale, limitandone l’ambito di operatività e imponendone la comunicazione preventiva al contribuente.
È bene rammentare che, salvo i limiti che si esporranno, Equitalia, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o ricevuto “in carico” il credito derivante dai prossimi accertamenti esecutivi (quindi, di norma, a partire dal novantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento), può iscrivere ipoteca esattoriale sugli immobili del contribuente.
Come regola generale, peraltro preesistente al Decreto Sviluppo, l’ipoteca soggiace agli stessi limiti contemplati per l’espropriazione immobiliare in ambito fiscale, per cui non può essere adottata se il credito per cui si procede non supera complessivamente gli ottomila euro.
Per effetto della L. 106/2011, ora vi è un altro limite. Infatti, se il credito non supera nel complesso i 20.000 euro, l’ipoteca è inibita se ricorrono, congiuntamente e non alternativamente, le seguenti condizioni:
- l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
- il credito su cui l’ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all’autorità giudiziaria.
- L’innovazione è da accogliere con favore, in quanto tutela il contribuente dal subire ipoteche sulla propria abitazione quando il credito è in contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria.
Vi è da ritenere, anche se il punto meriterebbe ulteriori approfondimenti, che i limiti quantitativi appena delineati possano riferirsi anche a crediti di diversa natura (in altri termini, il limite di 20.000 euro deve computarsi sommando i ruoli formati da diversi enti, ad esempio INPS e Agenzia delle Entrate), sicché se il giudice tributario o il giudice del lavoro riducono l’ipoteca, o questa viene meno in parte per una qualsivoglia ragione, se si scende al di sotto del limite essa dovrà essere immediatamente revocata.
Gli stessi limiti previsti per l’ipoteca sono contemplati per l’espropriazione immobiliare, ovvero per il pignoramento.
Molto importante è anche l’obbligo di comunicazione preventiva dell’ipoteca a prescindere dall’importo del credito tutelato, in quanto salvaguarda i diritti del contribuente in maniera pregnante.
Ora, l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni”, sarà iscritta ipoteca, e tale comunicazione non può che costituire atto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.
Insomma, non accadrà più che il contribuente venga reso edotto dell’ipoteca dopo la sua iscrizione, con conseguente limitazione della tutela: infatti, l’eventuale ricorso al giudice per l’annullamento della stessa non può in tal modo inibirne l’adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza di ciò nelle more delle trattative per un’eventuale cessione dell’immobile.
Fonte: Eutekne - Autore: Alfio Cissello

mercoledì 20 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione sanzioni

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), all'art. 23, comma 29, introduce delle disposizioni al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. In particolare:
- con l'introduzione, all'art. 16, D.Lgs. n. 472/97, del nuovo comma 7-bis, è ora previsto che in caso di accoglimento da parte dell'Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6 luglio 2011 e a quelli notificati antecedentemente per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
- è stato modificato il comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. n. 472/97 che ora dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono "sono" irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
Fonte: Seac

martedì 19 luglio 2011

Decreto Sviluppo: abolizione della comunicazione di cessione fabbricato alla Polizia (Autorità di P.S.)

A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del c.d. "Decreto sviluppo", oltre alla conferma delle disposizioni previste dal testo originario, sono state introdotte alcune nuove disposizioni.
Tra queste, il nuovo comma 4, art. 5 "Esonero comunicazione p.s. per cessione di immobili" prevede che, in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari, la registrazione del relativo contratto "assorbe" l'obbligo di presentare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.

lunedì 18 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: super bollo

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), all'art. 23, comma 21, ha introdotto, a partire dal 2011, un'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "super bollo"):
- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
- pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.
L'omesso / insufficiente versamento dell'addizionale comporta l'applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.
Le modalità e i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

venerdì 15 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: tassazione utili per le partecipazioni qualificate

L’art. 2, comma 1, lettera b), n. 4) del Ddl. recante delega per la riforma fiscale e assistenziale dispone l’inclusione parziale nell’imponibile “degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall’esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate”. Il dato letterale della norma sembra non portare molte variazioni al sistema di tassazione di questi elementi reddituali. Si cerca di comprendere, quindi, come possa cambiare la tassazione di detti elementi.
Va tenuto presente che, attualmente, si considerano qualificate le partecipazioni rappresentate da azioni e ogni altra partecipazione in società di persone e in società di capitali o enti commerciali residenti, o in società o enti non residenti che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore:
- al 2%, per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- al 20%, per le altre partecipazioni.
Oppure, una partecipazione al capitale sociale superiore:
- al 5%, per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- al 25%, per le altre partecipazioni.
Superata una delle percentuali indicate, la partecipazione si considera qualificata.
Circa gli utili da partecipazione, l’attuale art. 47 del TUIR prevede che gli utili percepiti concorrono al reddito imponibile dei soci aventi partecipazioni qualificate per il 40% del loro ammontare. Detta percentuale, per effetto del DM 2 aprile 2008, è elevata al 49,72% per gli utili formati in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Con riguardo alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, l’art. 68 del TUIR prevede la concorrenza al reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF del percettore nella misura del 40%, se realizzata fino al 31 dicembre 2008, e del 49,72% se realizzata successivamente alla citata data. La plusvalenza può essere compensata con eventuali minusvalenze derivanti da operazioni della stessa natura.
Appare doveroso precisare alcuni aspetti. L’attuale normativa stabilisce, per i soggetti fuori dal regime d’impresa, che la tassazione degli utili e delle plusvalenze da partecipazione avviene per cassa, vale a dire nel momento della percezione di quanto spettante. Un’altra precisazione attiene il regime di tassazione, che è, in ogni caso, parziale (40 o 49,72%) per colui che detiene partecipazioni qualificate. Inoltre, per la tassazione degli utili e delle plusvalenze in argomento è necessario presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto concorrono al reddito complessivo del percipiente.
L’ipotesi di riforma prevista nel disegno di legge delega, come già evidenziato, sembra non portare, a una prima lettura, alcun cambiamento. Infatti, l’inclusione parziale nell’imponibile dei menzionati componenti è già previsto dalle attuali disposizioni, che prevedono una tassazione limitata al 40 o al 49,72%. Gli interrogativi sull’esito delle modifiche sono tanti, potendo riguardare un diverso criterio temporale di tassazione, una differente percentuale d’inclusione nella base imponibile IRPEF, un’eventuale fissazione di una percentuale concernente la quota di minusvalenze da compensare con il realizzo di plusvalenze, e così via.
Allora, in questa fase, è necessario conoscere come saranno modificate le regole che, in realtà, interessano le persone fisiche al di fuori del regime di impresa. Questi soggetti detengono le partecipazioni, nella maggior parte dei casi, a titolo di investimento, giustificato dal fatto di ricevere una remunerazione adeguata. Pertanto, essi devono avere la possibilità di valutare se detenere o meno la partecipazione nella società, poiché un’eventuale modifica della tassazione degli elementi in esame potrebbe comportare effetti negativi sul futuro dell’economia familiare.
Fonte: Eutekne

giovedì 14 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: abolizione del regime dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative dal 1 gennaio 2012

L’art. 27 della manovra (rubricato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) afferma che gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.
Tale disposizione unifica i regimi forfetari in vigore, vale a dire quello dei minimi stesso e delle nuove iniziative produttive. Logica conseguenza di ciò dovrebbe essere l’inapplicabilità del regime dei minimi e delle nuove iniziative dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni; peraltro, vista l’assenza di un’espressa abrogazione della relativa disciplina e di indicazioni in tal senso nella Relazione tecnica alla manovra, potrebbe essere opportuna una conferma ufficiale.
Al comma 1 dell’articolo 27 viene disposto tuttavia che, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi esclusivamente alle persone fisiche che:
- intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Al riguardo possono essere fatte talune osservazioni.
Innanzitutto, poiché viene richiamato il regime dei minimi per intero, per la relativa fruizione, si ritiene che il contribuente debba comunque possedere anche i requisiti di accesso “tradizionali”, di cui ai commi 96 e 99 della L. 244.
Dal punto di vista soggettivo, risultano esclusi della nuova versione del regime i contribuenti che già esercitavano un’attività prima dell’istituzione del regime agevolato. Nella Relazione tecnica alla manovra viene osservato che, applicando i nuovi criteri alla platea di contribuenti che fruiscono attualmente del regime dei minimi, risulta che solo il 4% di costoro può continuare ad applicarlo, mentre il 96% ne rimane escluso.
Sono stati confermati gli altri requisiti per l’accesso al regime che richiamano quelli contemplati dal regime delle nuove iniziative produttive:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non dev’essere superiore a 30.000 euro.
A fronte della limitazione dell’ambito soggettivo, il comma 3 dell’art. 27 della manovra prevede talune agevolazioni fiscali (es. esonero dall’obbligo di tenere le scritture contabili ed esenzione da IRAP) fruibili da “coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 [ivi inclusa, quindi, la limitazione al 31 dicembre 2007], pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono”.
A partire dal 2012, è ridotta al 5% (dal 20%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.
Si segnala che il DL 98/2011 ha disposto anche l’abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, relativi, rispettivamente, alla decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008 e al calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi.
Fonte: Eutekne

mercoledì 13 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: chiusura agevolata delle partite iva inattive

Ultima chiamata del Fisco per le partite "spente". I titolari di una posizione Iva che, pur non svolgendo alcuna attività, non hanno comunicato la cessazione, hanno 90 giorni di tempo per regolarizzare spontaneamente la propria situazione, versando una sanzione ridotta di 129 euro tramite l'F24 dedicato. Sanare il rapporto con il Fisco è facile e immediato: basta pagare con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110 (istituito con la risoluzione n. 72/E dell'11 luglio), il numero di partita Iva da chiudere e l'anno di cessazione dell'attività. Chi non si avvale di questa opportunità, rischia una sanzione che può variare dai 516 fino ai 2.065 euro.
Termini
I titolati di partita Iva ormai inutilizzata devono calcolare i 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione partendo dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell'ultima manovra (decreto legge 98/2011). Resta fermo che l'agevolazione si applica a patto che la violazione non sia stata già contestata dal Fisco con atto portato a conoscenza del contribuente.
Importo del versamento
I contribuenti che hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dalla norma (articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972) possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, un importo pari a 129 euro, somma che equivale ad 1/4 della sanzione minima.
In pratica, per aderire alla norma di favore, è sufficiente versare l'importo entro il prossimo 4 ottobre. Nell'ottica della semplificazione, non occorre presentare anche la dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) ovvero AA9 (le imprese individuali e i lavoratori autonomi), perché a chiudere la partita Iva sarà l'Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.
Modalità di pagamento
La benedizione del Fisco viaggia su "F24 Versamenti con elementi identificativi" tramite il codice tributo 8110 ("Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del Dpr 633/1972 - Sanatoria di cui all'articolo 23, c. 23, d.l. n. 98/2011").
Nel compilare la delega di pagamento, nella sezione "Contribuente" devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione "Erario ed altro" occorre indicare:
• la lettera "R" nel campo "tipo"
• il numero della partita Iva da chiudere nel campo "elementi identificativi"
• il codice tributo 8110 nel campo "codice"
• l'anno di cessazione dell'attività (nel formato AAAA) nel campo "anno di riferimento"
Sanzioni
Per i contribuenti che hanno appeso al chiodo l'attività senza presentare la dichiarazione di cessazione e non colgono l'opportunità ora concessa dal decreto legge 98/2011, l'Agenzia può procedere alla chiusura d'ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
E' lo stesso Dl 98/2011 a prevederne la revoca qualora il contribuente, pur obbligato, non abbia presentato per gli ultimi tre esercizi la dichiarazione Iva annuale oppure, quando a seguito di controlli, venga accertato il mancato svolgimento delle attività per le quali la partita Iva è stata attribuita.
Risoluzione 11 luglio 2011 n.72
Con Risoluzione 11 luglio 2011, n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni per la "disattivazione" delle partite IVA inattive per le quali l'art. 23, comma 23 della Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011) ha previsto la possibilità di chiusura con sanzioni ridotte e con modalità semplificate.
In particolare, per regolarizzare la propria posizione, i contribuenti titolari di partita IVA che non presentano la dichiarazione da almeno tre anni o non svolgono alcuna attività, possono entro novanta giorni (4 ottobre 2011) pagare una sanzione ridotta di 129 euro tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110, "Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del dPR 633/1972 - Sanatoria di cui all'articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011".
Si noti che in via agevolativa non è necessario presentare l'apposito Mod. AA7/AA9.
Fonte: Fisco Oggi