mercoledì 13 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: chiusura agevolata delle partite iva inattive

Ultima chiamata del Fisco per le partite "spente". I titolari di una posizione Iva che, pur non svolgendo alcuna attività, non hanno comunicato la cessazione, hanno 90 giorni di tempo per regolarizzare spontaneamente la propria situazione, versando una sanzione ridotta di 129 euro tramite l'F24 dedicato. Sanare il rapporto con il Fisco è facile e immediato: basta pagare con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110 (istituito con la risoluzione n. 72/E dell'11 luglio), il numero di partita Iva da chiudere e l'anno di cessazione dell'attività. Chi non si avvale di questa opportunità, rischia una sanzione che può variare dai 516 fino ai 2.065 euro.
Termini
I titolati di partita Iva ormai inutilizzata devono calcolare i 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione partendo dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell'ultima manovra (decreto legge 98/2011). Resta fermo che l'agevolazione si applica a patto che la violazione non sia stata già contestata dal Fisco con atto portato a conoscenza del contribuente.
Importo del versamento
I contribuenti che hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dalla norma (articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972) possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, un importo pari a 129 euro, somma che equivale ad 1/4 della sanzione minima.
In pratica, per aderire alla norma di favore, è sufficiente versare l'importo entro il prossimo 4 ottobre. Nell'ottica della semplificazione, non occorre presentare anche la dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) ovvero AA9 (le imprese individuali e i lavoratori autonomi), perché a chiudere la partita Iva sarà l'Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.
Modalità di pagamento
La benedizione del Fisco viaggia su "F24 Versamenti con elementi identificativi" tramite il codice tributo 8110 ("Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del Dpr 633/1972 - Sanatoria di cui all'articolo 23, c. 23, d.l. n. 98/2011").
Nel compilare la delega di pagamento, nella sezione "Contribuente" devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione "Erario ed altro" occorre indicare:
• la lettera "R" nel campo "tipo"
• il numero della partita Iva da chiudere nel campo "elementi identificativi"
• il codice tributo 8110 nel campo "codice"
• l'anno di cessazione dell'attività (nel formato AAAA) nel campo "anno di riferimento"
Sanzioni
Per i contribuenti che hanno appeso al chiodo l'attività senza presentare la dichiarazione di cessazione e non colgono l'opportunità ora concessa dal decreto legge 98/2011, l'Agenzia può procedere alla chiusura d'ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
E' lo stesso Dl 98/2011 a prevederne la revoca qualora il contribuente, pur obbligato, non abbia presentato per gli ultimi tre esercizi la dichiarazione Iva annuale oppure, quando a seguito di controlli, venga accertato il mancato svolgimento delle attività per le quali la partita Iva è stata attribuita.
Risoluzione 11 luglio 2011 n.72
Con Risoluzione 11 luglio 2011, n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni per la "disattivazione" delle partite IVA inattive per le quali l'art. 23, comma 23 della Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011) ha previsto la possibilità di chiusura con sanzioni ridotte e con modalità semplificate.
In particolare, per regolarizzare la propria posizione, i contribuenti titolari di partita IVA che non presentano la dichiarazione da almeno tre anni o non svolgono alcuna attività, possono entro novanta giorni (4 ottobre 2011) pagare una sanzione ridotta di 129 euro tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110, "Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del dPR 633/1972 - Sanatoria di cui all'articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011".
Si noti che in via agevolativa non è necessario presentare l'apposito Mod. AA7/AA9.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 12 luglio 2011

Comunicazioni anomalie studi di settore: le indicazioni per i controlli delle Entrate agli Uffici

Con la Direttiva 30 giugno 2011, n. 92210, l'Agenzia delle Entrate ha diramato agli uffici le indicazioni per l'effettuazione dei controlli fiscali, specificando che anche per il 2011 è previsto l'invio di comunicazioni di segnalazione relative a:
- anomalie, pur in presenza di congruità agli studi di settore, che risultano originate dalla non corretta o non applicazione degli studi;
- soggetti che, pur se tenuti, non hanno presentato i modelli per gli studi di settore.
La campagna, finalizzata ad incrementare la c.d. tax compliance, si concentra sulle anomalie relative al triennio 2007-2009, e mira ad ottenere un'attenta valutazione nella compilazione della dichiarazione relativa al 2010, dato che si precisa che qualora le anomalie fossero riscontrate anche per tale periodo d'imposta, la posizione del contribuente sarà inserita nelle liste selettive per i controlli fiscali.

venerdì 8 luglio 2011

Decreto sviluppo 2011: convertito in legge il 07/07/2011 attende la pubblicazione in G.U.

Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con 162 voti favorevoli, 134 contrari e un’astensione, infatti, il giorno 07/07/2011 l’Aula del Senato ha approvato definitivamente l’articolo unico del Ddl. n. 2791 di conversione in legge del DL n. 70/2011, contenente disposizioni urgenti per l’economia (c.d. “Decreto Sviluppo”), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il Ddl. era stato già approvato dalla Camera dei deputati, il 21 giugno scorso. Si ricorda che il DL deve essere convertito entro il 12 luglio 2011.
In sintesi ricordiamo le disposizioni fiscali in esso contenute:
Credito di imposta per la ricerca scientifica
Alle imprese che finanziano negli anni 2011 e 2012 progetti di ricerca scientifica in favore di Università o altri enti pubblici, spetta un credito d'imposta pari al 90% dei maggiori investimenti effettuati rispetto alla media del triennio 2008-2010.
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle regioni del Sud, determinando incremento della base occupazionale rispetto al numero dei lavoratori impiegati nei 12 mesi precedenti, spetta un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi (ovvero 24, in caso di lavoratori "molti svantaggiati") successivi all'assunzione.
L'agevolazione è calcolata in base alla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e quello dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Rifinanziato il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in alcune aree svantaggiate del Mezzogiorno, già previsto dalla Finanziaria 2007. Il bonus è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta.
Semplificazione fiscale
• Gli accessi presso le imprese vanno coordinati tra i vari organi accertatori (Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, Inps, Monopoli di Stato, Ispettorati del lavoro) e unificati; non possono avere cadenza inferiore al semestre. Il personale della Guardia di finanza deve eseguire gli accessi in borghese. Le verifiche presso le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non possono durare più di 15 giorni lavorativi, contenuti al massimo in un trimestre
• I lavoratori dipendenti e i pensionati non devono più comunicare ogni anno al sostituto d'imposta i dati per ottenere le detrazioni per i familiari a carico
• E' abolita la comunicazione di inizio lavori per ottenere la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Nelle fatture dei lavori eseguiti, non è più necessaria l'indicazione separata del costo della manodopera impiegata
• Le imprese in contabilità semplificata possono dedurre le spese fino a 1.000 euro relative a corrispettivi periodici, per servizi a cavallo di due annualità, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura
• E' eliminato l'obbligo di monitoraggio previsto dallo "spesometro" per i pagamenti over 3.600 euro effettuati con carte di credito, debito o prepagate. L'operazione - è previsto nella manovra per la stabilizzazione - sarà comunicata dagli operatori finanziari
• Gli uffici finanziari e gli enti previdenziali non possono chiedere ai cittadini informazioni già in loro possesso
• Il contribuente può trasformare la richiesta di rimborso fatta in dichiarazione in richiesta di credito d'imposta da utilizzare in compensazione; a tale scopo, deve presentare un'altra dichiarazione entro 120 giorni dal termine ordinario
• I versamenti e gli adempimenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, anche quando possono essere effettuati soltanto in via telematica
• Il regime di contabilità semplificata è esteso alle imprese di servizi con ricavi fino a 400mila euro e alle altre imprese con ricavi fino a 700mila euro
• Abolito l'obbligo di compilare la scheda carburante in caso di pagamento esclusivo con carte di credito, di debito o prepagate
• Sospesa per 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione l'esecuzione forzata degli accertamenti esecutivi
• Per gli accertamenti non definitivi, gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo sono ridotti dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati
• Cambiano gli importi minimi dei debiti tributari per i quali è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, nonché procedere a espropriazione immobiliare. Niente ipoteca sull'abitazione principale né espropriazione se i crediti sono inferiori a 20mila euro e il ruolo è contestato o ancora contestabile in giudizio. Negli altri casi, le procedure non sono attivabili per crediti inferiori a 8mila euro.
• Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve avvisarlo, notificandogli apposita comunicazione, che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà con l'iscrizione.
• Se i debiti sono inferiori a 2mila euro, prima di intraprendere azioni cautelari ed esecutive, l'agente della riscossione deve inviare due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro.
• In caso di cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili, il debitore non deve effettuare alcun pagamento né all'agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico
• A partire dai ruoli consegnati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in caso di cartella scaduta, gli interessi di mora non vanno più calcolati anche sulle sanzioni e sugli interessi presenti nella stessa cartella
• Ridotta dal 3 all'1% la maggiorazione rispetto al tasso legale fissato annualmente dal ministero dell'Economia e delle Finanze, applicata agli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi.
• Non è più necessario presentare apposita istanza per ottenere la possibilità di rateizzare in sei quote trimestrali le somme di importo minore (fino a 2.000 euro ovvero fino a 500 euro per i redditi soggetti a tassazione separata) dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni: il contribuente può operare la scelta autonomamente.
• Innalzata a 10mila euro la soglia di valore dei beni d'impresa che è possibile eliminare dal ciclo produttivo attestandone la distruzione tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio
• Innalzato a 300 euro l'importo massimo delle fatture che consente ancora di avvalersi dell'annotazione cumulativa, in un unico documento riepilogativo, delle fatture emesse e ricevute nel mese. La disciplina si applica anche alle autofatture
• Concentrati in un'unica scadenza (il giorno 16 di ogni mese) i termini entro i quali gli enti pubblici devono effettuare i versamenti fiscali con il modello F24 EP
• L'aliquota Iva del 10% per la somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili spetta per ogni singolo contratto fino a 480 metri cubi di gas somministrato, indipendentemente dal numero di utenze allacciate
• Nuova possibilità per rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° luglio 2011. La perizia su cui applicare l'imposta sostitutiva va redatta e asseverata entro il 30 giugno 2012. Entro quella stessa data deve essere pagata l'imposta sostitutiva (per intero o la prima di tre rate annuali di pari importo). Dall'importo dovuto è possibile scalare l'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni
• Fissate nuove modalità per ottenere il riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali. Gli interessati dovranno presentar all'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre prossimo, una domanda di variazione della categoria catastale (per l'attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per quelli ad uso strumentale), autocertificando che il fabbricato ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti necessari. Il territorio, entro il 20 novembre, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Se l'amministrazione non si pronuncia, il contribuente può assumere provvisoriamente per 12 mesi la categoria richiesta. Se entro il 20 novembre 2012 l'Agenzia del Territorio, con provvedimento motivato, disconosce l'attribuzione, il contribuente deve pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni raddoppiate. Le modalità applicative della disposizione saranno fissate con decreto ministeriale.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 7 luglio 2011

Manovra Correttiva 2011: ridotta al 4% la ritenuta sui bonifici per 36 e 55%

A decorrere dal 1° luglio 2010, l’art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. 122/2010) ha introdotto una ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In attuazione della nuova disposizione, con il provvedimento 30 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta, le modalità di rilascio al soggetto sostituito della certificazione delle ritenute operate e le relative modalità di dichiarazione.
Successivamente, alcuni chiarimenti da parte della stessa Agenzia sono stati forniti con la circolare 28 luglio 2010 n. 40 e la risoluzione del 4 gennaio 2011 n. 3.
Tra le novità contenute nel testo del decreto di manovra correttiva, inviato ieri al Quirinale per la firma del Capo dello Stato, vi è quella che riduce al 4% la misura della suddetta ritenuta di acconto.
Nello specifico, la disposizione (al comma 8 dell’articolo 23) stabilisce la riduzione della percentuale senza prevedere da quale data la stessa debba applicarsi; si deve ritenere, tuttavia, che in assenza di una specifica previsione, la stessa possa essere efficace dalla data di entrata in vigore del DL in discussione.
Al fine di riepilogare la novità normativa in discorso, si ricorda che la ritenuta si applica a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti. Sono obbligati a operare la ritenuta in esame le banche e le Poste Italiane S.p.A.
Poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.
Pertanto sono esonerate dall’adempimento le seguenti fattispecie: acquisto di immobili ristrutturati, spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione, pagamento di oneri di urbanizzazione (ris. Agenzia delle Entrate 4 gennaio 2011 n. 3), pagamento delle ritenute d’acconto dei professionisti, pagamento dei bolli e dei diritti amministrativi e pagamento delle tasse comunali (in tal senso l’ABI, con il parere 25 novembre 2010 n. 1238).
La ritenuta d’acconto del 10% o del 4% si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, e per quelli di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell’art. 1 commi 344 - 349 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.
Infine, si ricorda che l’importo del bonifico che viene ordinato dal contribuente è comprensivo del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa IVA, la cui misura può variare a seconda della tipologia di spesa cui il bonifico si riferisce.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28 luglio 2010 n. 40, ha chiarito che dall’importo del bonifico deve essere scomputata l’IVA con l’aliquota più elevata (quella del 20%, indipendentemente dall’aliquota effettivamente applicata) e sulla somma così determinata si calcola la ritenuta del 10%. Ad esempio, se il bonifico ammonta a 15.000 euro, la base di calcolo della ritenuta è pari a 12.500 euro (l’IVA del 20% è pari a 2.500 euro), a prescindere dall’aliquota IVA effettivamente applicata.
Fonte: Eutekne

martedì 5 luglio 2011

Pagamento imposte e contributi UNICO 2011 e CCIAA 2011: le scadenze del 6 luglio 2011 dopo la proroga

Con il DPCM 12 maggio 2011 è stata disposta, a favore dei contribuenti persone fisiche (anche non soggetti agli studi di settore) e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche se sono soggetti agli studi di settore, la proroga dei termini per il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti” dal 16 giugno 2011 al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione (versando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, invece, i termini sono passati dal 7 luglio al 5 agosto 2011).
I nuovi termini operano con riferimento al solo anno 2011, in deroga alle scadenze ordinarie previste dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435. Il citato DPCM, inoltre, stabilisce la proroga dei termini di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730/2011 ed effettua il consueto differimento per i versamenti e gli altri adempimenti fiscali scadenti dal 1° al 20 agosto 2011, in considerazione del periodo feriale.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011 riguarda:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP e le imposte sostitutive;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16 giugno 2011 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Pertanto, ad esempio, rientrano nella proroga anche i versamenti:
- delle imposte sostitutive, in particolare: l’imposta sostitutiva sul capital gain, l’imposta sostitutiva per i “contribuenti minimi”, l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e l’imposta sostitutiva del 20% (c.d. “cedolare secca”) dovuta per il 2010 sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell’Aquila;
- dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3%);
- dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti;
- del diritto annuale alle Camere di Commercio.
Inoltre, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2010 nell’ambito del modello UNICO 2011.
CCIAA
Si ricorda inoltre che Con Nota 30 maggio 2011, prot. n. 0103161, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che la proroga disposta dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 per il versamento del primo acconto d'imposta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore", si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.
Pertanto, anche per il diritto annuale, che va pagato in unica soluzione:
- la scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 è possibile il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Fonte: Eutekne

lunedì 4 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: il disegno di legge delega

Nella giornata del 30 giugno 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di legge delega relativo alla riforma fiscale, da realizzare in tre anni attraverso l'emanazione da parte del Governo di più decreti legislativi di attuazione (i c.d. "decreti delegati"), nel vincolo di "invarianza dei saldi economici e finanziari".
Di seguito si riportano le principali misure previste dal disegno di legge delega:
- introduzione di sole tre aliquote IRPEF (20%, 30% e 40%) contro le attuali cinque, finanziate dalla graduale e opzionale revisione delle aliquote IVA, nonché dal riordino delle agevolazioni fiscali;
- graduale abolizione dell'IRAP, con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro;
- introduzione di un'imposta sui servizi che accorperà l'imposta di registro, le ipotecarie e catastali, il bollo, la tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa, nonché l'imposta sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti;
- previsione di un'unica aliquota, che non deve superare il 20%, per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti;
- revisione degli studi di settore e degli attuali regimi forfettari, al fine di favorire le nuove imprese.
Fonte: seac

venerdì 1 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: le principali disposizioni fiscali

Tra le disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto legge presentato ieri dal Consiglio dei Ministri si segnalano le seguenti:
• riporto delle perdite
per i soggetti di nuova costituzione (nuova attività produttiva), le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma solo entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi. Per tutti gli altri soggetti, invece, le perdite possono essere portate in diminuzione entro il limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta;
• indagini finanziarie
viene eliminata la presunzione in base alla quale i prelievi dal conto corrente effettuati da imprenditori e liberi professionisti sono considerati, rispettivamente, ricavi e compensi;
• revoca partita IVA inattiva e dichiarazione di cessazione attività
la partita IVA viene revocata d'Ufficio se il titolare non ha esercitato alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo per almeno tre annualità consecutive. Se il titolare di partita IVA non ha presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività, potrà sanare tale violazione versando un quarto della sanzione minima prevista dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 (un quarto di 516 euro pari a 129 euro);
• fatture di importo non superiore a 100 euro.
se il cliente richiede l'emissione di una fattura di importo complessivo non superiore a 100 euro, tale documento potrà non riportare la residenza o il domicilio del fornitore e, per quanto riguarda il cliente, riportare solo il suo codice fiscale;
• comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro (spesometro)
se il consumatore effettua un acquisto superiore a tale importo pagandolo con carte di credito, di debito o prepagate, la segnalazione di tale operazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata dall'operatore finanziario.
Fonte: seac