lunedì 20 giugno 2011

Redditometro: cosa fare se si ricevono lettere-invito dell’Agenzia delle Entrate?

Stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti le lettere-invito dell’Agenzia delle Entrate riferite all’anno 2009. I cittadini che hanno effettuato spese eccedenti i redditi dichiarati vengono contattati con una lettera dall’agenzia delle Entrate che individua la incongruenza tra il reddito dichiarato e le spese effettuate dal contribuente.
La lettera-invito dell’Agenzia delle Entrate non obbliga al contradditorio né avvia un procedimento amministrativo in capo al contribuente. Si tratta di un mero avviso di riscontro di anomalia fra spese sostenute e redditi dichiarati, da cui potrebbe scaturire in futuro (presumibilmente dal 2012, non prima) un procedimento di accertamento.
Ovviamente la risposta del contribuente va studiata alla luce della sua posizione soggettiva e dell’anomalia segnalata contestualmente dalla comunicazione del fisco.
Ci sono moltissime situazioni in cui le anomalie sono di lampante riscontro. Ne elenchiamo alcune:
• Contribuenti in possesso di redditi esenti;
• Contribuenti in possesso di redditi tassati alla fonte;
• Contribuenti in possesso di redditi tassati con criteri forfetari.
In questi casi si può replicare direttamente – e in modo del tutto informale, visto che non è indicato né un numero di protocollo né altro identificativo del procedimento – all’indirizzo email contenuto nella lettera-invito (dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it), chiudendo immediatamente la questione.
Qualora invece la questione sia più complessa e quindi sia necessario argomentare in modo più articolato, è difficile pensare che l’email sia il mezzo adeguato per chiarire in modo efficace la posizione del contribuente. Anche perché non sarà questo il canale per il deposito di memorie o documenti presso l’Agenzia delle Entrate in via ufficiale, mancando qualsiasi riferimento agli uffici o ai funzionari competenti per il procedimento.
Si consiglia dunque in questi casi di prendere atto dell’avviso, rivedere con il contribuente la situazione e rassicurarlo, senza prendere ulteriori iniziative. Si attenderanno eventuali successivi sviluppi e dettagli per istruire una difesa adeguata, quando appunto si rivelasse necessario.
Alcuni commentatori hanno addirittura ravvisato nelle lettere invio dell’Agenzia delle Entrate una violazione dell’art. 6 comma 4 dello Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 2000) che recita “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. In particolare potrebbe apparire vessatoria la parte della missiva dell’Agenzia delle Entrate in cui il contribuente viene invitato a dimostrare che le spese eccedenti oltre il 20% del reddito complessivo dichiarato siano state prodotte con redditi diversi da quelli del 2009 o esenti o comunque esclusi dalla formazione della base imponibile del periodo inteso.
Comunque sia ricordiamo al contribuente che:
- La lettera è solo un avviso di anomalia
- La lettera non costituisce l’avvio di una procedura di accertamento
Non è obbligatorio rispondere.

venerdì 17 giugno 2011

Bingo simultaneo intersala, nazionale ed elettronico: istituiti due nuovi codici tributo

Sono “5254” e “5255” i codici tributo che i concessionari dovranno utilizzare per versare, con F24 accise, prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco e montepremi, dovuti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il bingo simultaneo intersala e per quello nazionale ed elettronico.
A istituirli l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 16 giugno.
Questa la denominazione dei codici tributo:
- “5254”, “Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco - Bingo simultaneo intersala – Art. 24, decreto direttoriale del 1 aprile 2004 e successive modificazioni”
- “5255”, “Prelievo erariale, compenso per il controllore centralizzato del gioco e montepremi al netto delle vincite pagate in sala - Bingo nazionale e bingo elettronico – Artt. 13 e 41 decreto direttoriale del 1 aprile 2004 e successive modificazioni”.
I codici vanno esposti nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
• nel campo “ente”, la lettera “M”
• nel campo “codice identificativo”, per i primi quattro caratteri il “codice concessione” e, per il quinto e sesto, la “settimana contabile” (ad esempio, 01 per la prima settimana contabile)
• nel campo “ anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”.
I campi “prov” e “mese” vanno lasciati vuoti.

Reti d’impresa: beneficio fiscale con per l’anno 2010 con un risparmio di imposta pari al 75,3733%

Le aziende che hanno unito le forze, costituendosi in reti d’impresa, beneficeranno per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 di un risparmio d’imposta pari al 75,3733 per cento. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2011, infatti, viene stabilito che le aziende costituite in reti di impresa, di cui all'art. 42, D.L. n. 78/2010, potranno beneficiare di un risparmio fiscale pari al 75,3733%, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, derivante dal rapporto tra le risorse stanziate per l'anno 2011 (20 milioni di euro) e l'importo complessivamente richiesto alle imprese.
Lo sconto è stato calcolato rapportando al limite degli stanziamenti per il 2011, che la norma introduttiva dell’agevolazione fissa in 20 milioni di euro (comma 2-quinquies, articolo 42, Dl 78/2010), il totale di risparmio d’imposta complessivamente richiesto con il modulo ad hoc, il modello “Reti”, approvato con il richiamato provvedimento del 14 aprile scorso.
A tal proposito si ricorda che le imprese interessate hanno potuto trasmettere le proprie richieste dal 2 al 23 maggio scorsi, avvalendosi di un apposito software “AgevolazioneReti” che ha consentito la compilazione e l’invio on line delle comunicazioni contenenti i dati necessari all’ammissione allo sconto fiscale, relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Al 23 maggio, le richieste arrivate all’Agenzia hanno superato quota 26 milioni di euro.
Chi aderisce a un contratto di rete, pertanto, può accedere a un bonus consistente in un regime di sospensione d’imposta, per la quota di utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune dello stesso contratto.
Tuttavia al fine di evitare l’uso distorto delle reti d’impresa, ha comunque posto precise condizioni per usufruire del beneficio fiscale e messo al timone dell’operazione, valida fino al 2013, l’Agenzia delle Entrate che, di volta in volta, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni trasmesse, determinerà la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa, con metodo proporzionale.
Dovrà, cioè, tener conto del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello del risparmio d’imposta complessivamente richiesto. La percentuale sarà puntualmente resa nota attraverso appositi provvedimenti direttoriali.

giovedì 16 giugno 2011

Versamento IRES IRAP CCIAA 2011 per gli esclusi dalla proroga: scade oggi 16/06/2011 il primo termine per il pagamento per le società di persone e i soggetti ires senza studi di settore

Scade oggi, giovedì 16 giugno 2011, l’ultimo giorno utile per eseguire i versamenti relativi al saldo delle imposte per il 2010, nonché alla prima rata di acconto per il 2011 derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, senza maggiorazioni.
La scadenza riguarda tutti i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, per i quali non trova applicazione il differimento dei termini di versamento disposto dal DPCM 12 maggio 2011. Si tratta, nello specifico, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore oppure che, sebbene sia stato approvato lo studio, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (attualmente pari a 5.164.569 euro). Tra i soggetti “estranei” agli studi di settore si contano, ad esempio, i soggetti titolari solo di reddito agrario (es. società semplici), oppure per i quali trovano applicazione i parametri contabili.
In pratica devono versare oggi 16/07/2011 le imposte i seguenti soggetti:
- UNICO 2011 - SOCIETA' DI PERSONE SENZA STUDI - Versamenti imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2010)
- UNICO 2011 - SOGGETTI IRES SENZA STUDI - Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari)
- DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO (soggetti diversi dalle persone fisiche senza studi) Termine per il versamento del diritto camerale annuale
In alternativa, tali soggetti possono comunque adempiere gli obblighi di versamento entro il 16 luglio 2011 (differito a lunedì 18), applicando la maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo.
Invece, i contribuenti che beneficiano della proroga, ovvero tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, e i soggetti diversi dalle persone fisiche, se assoggettati agli studi di settore (alle condizioni indicate in “Studi di settore: proroga dei versamenti anche per esclusione o inapplicabilità” del 13 giugno 2011), hanno maggior tempo a disposizione, potendo adempiere:
- entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si segnala che il differimento dei termini di versamento non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2011 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto, oppure di chiusura del periodo di imposta.
Dal punto di vista oggettivo, si ricorda che i versamenti toccati dalla proroga riguardano:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali e l’IRAP;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, in scadenza il 16 giugno.
Con riguardo a tale ultima categoria, si segnalano, a titolo esemplificativo, i versamenti delle imposte sostitutive (come quella per i “contribuenti minimi” o sui premi di produttività), dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3% di cui all’art. 2 comma 2-bis del DPR 195/99), dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti e del diritto annuale alle Camere di Commercio.
Fonte: Eutekne

mercoledì 15 giugno 2011

Contributi INPS Artigiani, Commercianti e Professionisti: termine di pagamento proprogato al 06/07/2011 e modalità di calcolo

L’Inps, con la circolare 84 del 13 giugno, informa di aver “distribuito” tutte le “carte” utili ai propri iscritti per procedere ai versamenti dei contributi previdenziali riguardanti l’anno 2011 e dà indicazioni agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti e ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata sui termini e le modalità di versamento, anche tramite rateizzazione, sull’eventuale compensazione e sulla compilazione del modello dichiarativo Unico 2011.
In prima battuta, l’Istituto comunica di aver spedito un prospetto di liquidazione con l’indicazione degli importi e delle causali riguardanti il versamento dei contributi relativi al 2011 insieme a una lettera contenente le spiegazioni riguardanti la determinazione delle somme dovute da commercianti e artigiani titolari di partita Iva. A chi non ha la “partita”, sono stati inviati anche i modelli F24.
Il documento dell’Inps si sofferma, poi, sui contributi previdenziali dovuti nell’anno in corso sulla quota di reddito che supera il minimale, che andranno versati, da artigiani e commercianti, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, si tratta del pagamento di contributi previdenziali a saldo di eventuali acconti versati nell’anno precedente e dell’acconto relativo ai redditi del 2011.
La scadenza “naturale” del 16 giugno 2011 per il saldo 2010 e il primo acconto 2011 è slittata, ad opera del Dpcm del 12 maggio, al 6 luglio, senza alcun onere aggiuntivo, con possibilità di effettuare i versamenti fino al 5 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Lo spostamento riguarda tutte le persone fisiche; per gli altri contribuenti, invece, opera soltanto nei confronti di quelli interessati dagli studi di settore.
Reddito imponibile
Per individuare il reddito imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali, gli iscritti devono prendere in considerazione il totale dei redditi d’impresa realizzati nel 2010, al netto delle eventuali perdite conseguite nei precedenti periodi d’imposta scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di Srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, rileva anche la parte di reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero la quota di reddito attribuita al socio dalle società “trasparenti”.
Per i contribuenti minimi, il reddito imponibile deve essere determinato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali.
Per calcolare i contributi dovuti per il 2010, artigiani e commercianti devono compilare la sezione I del quadro RR del modello Unico 2011 Persone fisiche; ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata è riservata la sezione II.
Rateizzazione e compensazione
E’ possibile rateizzare i soli contributi determinati sulla quota di reddito eccedente il minimale. La scadenza della prima rata coincide con quella prevista per il saldo 2010 e l’acconto 2011 (6 luglio ovvero 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%). Le altre rate, da ultimare entro novembre, andranno pagate entro il 16 di ciascun mese da parte dei titolari di partita Iva ed entro la fine del mese da parte degli altri contribuenti.
L’eventuale importo che risulta a credito dal quadro RR può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare altri debiti erariali o contributivi.
Direzione Centrale Entrate
Roma, Circolare n. 84 del 13/06/2011
OGGETTO: Riscossione 2011 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi
professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335
SOMMARIO: 1. Termini e modalità di versamento
2. Reddito imponibile
3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi
4. Rateizzazione
5. Quadro RR del modello UNICO 2011
6. Compensazione
1.Termini e modalità di versamento
L’Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, nonché una lettera esplicativa delle modalità di
determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24.
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n.34 del 10 febbraio2011 inordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento ai fini previdenziali, com’è noto, coincide con quello ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente. Con il saldo sarà versato anche l’acconto relativo ai redditi del 2011.
Per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 16 giugno2011per il saldo 2010 ed il primo acconto 2011 e 30 novembre 2011 per il secondo acconto 2011, sono state modificate dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011.
L’art. 1 del citato D.P.C.M. prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.
Il D.P.C.M prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale contributo DPPI nel caso dei liberi professionisti.
2. Reddito imponibile
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].
Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).
Per i liberi professionisti si richiama l’attenzione sulla novità introdotta nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011: ai fini della determinazione dell’imponibile da sottoporre a contribuzione, viene data la possibilità di indicare se anche altri redditi hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, di cui all’art. 2, comma18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione.
In particolare nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF devono essere riportati i seguenti dati:
- a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che ha concorso al massimale derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata. …(omissis)… Inoltre la casella di colonna 8 del rigo RR5 deve essere barrata nel caso in cui il massimale sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi (collaborazione, attività professionale o altro) assoggettati alla gestione separata.
3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi
Per i soggetti che – ai sensi dell’art. 1, commi da96 a117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:
CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.
4. Rateizzazione
La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2011.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011.
L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2011 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento - Rateazione”, così come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2011.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale(API o CPI) e la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR devono quindi riguardare solo contributi;
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 7 luglio al 5 agosto 2011. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API o DPPI, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
5. Il Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2011
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2011 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2010, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I).
In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal Quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri
esposti al punto 6 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
I liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 terranno conto della circolare n. 13 del 02 febbraio 2010 per la determinazione della contribuzione dovuta, mentre per la compilazione del Quadro RR - sezione II, avranno cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2011.
6. Compensazione
L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2011 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2009, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2010 se il credito emerge dalla dichiarazione 2011 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2009ovvero il 2010, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.
Analogamente per i liberi professionisti l’eventuale importo che risulta a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2011 potrà essere portato in compensazione tramite il modello di pagamento unificato F24, secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Il Direttore Generale
Fonte Fisco Oggi

martedì 14 giugno 2011

Lavoro occasionale accessorio 2011: nuovi servizi e nuove funzionalità per l’acquisto dei voucher presso le tabaccherie

L'INPS, con il Messaggio n. 12578 del 9 giugno 2011, comunica che dal 6 maggio 2011 sono stati attivati nuovi servizi e sono state implementate nuove funzionalità nella procedura di acquisto dei voucher cartacei presso le tabaccherie abilitate, a seguito della convenzione stipulata con la FIT (Federazione Italiana Tabaccai).
Nel dettaglio, l'Istituto comunica che:
- sono disponibili voucher "multipli" di qualsiasi valore multiplo di 10 euro;
- il limite massimo di voucher acquistabili presso i punti vendita autorizzati è di 2.000 euro;
- anche i delegati delle società potranno acquistare i voucher presso i tabaccai, mediante richiesta dell'apposita delega (Modulo SC53).
Fonte: seac

venerdì 10 giugno 2011

Cedolare secca: primo acconto 2011 prorogato il pagamento al 6 luglio 2011

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito, con provvedimento n. 55394 dello scorso 7 aprile, le modalità di versamento in acconto della cedolare secca, pari all’85% con riferimento al periodo d’imposta 2011, soggetto alla medesima tempistica prevista ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. I criteri operativi sono stati, poi, ulteriormente approfonditi con la circolare n. 26 del 1° giugno 2011, in virtù del differimento dei termini disposto dal DPCM del 12 maggio 2011, con particolare riferimento al corrente periodo d’imposta.
In primo luogo, è stato precisato che, se il 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della cedolare secca e di possesso dell’immobile, l’acconto è dovuto (paragrafo 7 della circolare). Tale orientamento, pur richiamando l’art. 7 del provvedimento direttoriale, appare difettare di coordinamento con il punto 1 della medesima disposizione, secondo cui “per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011 il versamento in acconto non è dovuto”, come peraltro, poi, riportato nel paragrafo 8.2 della circ. n. 26/2011: l’acconto non deve, in ogni caso, essere corrisposto qualora la base di calcolo dello stesso non superi il limite di euro 51,65.
Versamento entro il 5 agosto maggiorato dello 0,40%
Il documento di prassi in parola ha, successivamente, passato in rassegna le nuove scadenze di versamento dell’acconto sulla cedolare secca – da determinarsi esclusivamente con il metodo previsionale, non essendo applicabile, per mancanza del relativo dato precedente, quello storico normalmente applicabile ai fini dell’imposta personale – per effetto del differimento dei termini dell’IRPEF dal 16 giugno al 6 luglio 2011, e dal 7 luglio al 5 agosto 2011 per la maggiorazione. È stato precisato, in particolare, che la prima rata dell’acconto dell’85% deve essere versata entro il 6 luglio 2011, limitatamente ai contratti in corso al 31 maggio 2011, anche se conclusi prima del 7 aprile 2011, o scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto complessivamente dovuto è di importo almeno pari a 257,52 euro calcolato sommando l’ammontare della cedolare secca gravante sul contribuente per ognuno di tali contratti: in alternativa, è possibile posticipare l’adempimento al successivo 5 agosto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La seconda rata (60%) deve essere corrisposta non oltre il 30 novembre 2011, analogamente a quella unica, prevista nei casi di ammontare inferiore a 257,52 euro oppure di contratto avente una decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011.
La circolare ha inoltre precisato che, per i contratti in corso al 1° gennaio 2011, è necessario considerare, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2011, anche i canoni relativi alla successiva annualità decorrente dal 2011 – benché posteriore al termine previsto per tali acconti – qualora s’intenda altresì esercitare, con riferimento a questa annualità, l’opzione per la cedolare secca.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia stipulato, nel corso dell’anno 2011, più contratti di locazione, con riferimento al medesimo immobile ovvero ad altri, l’acconto è determinato sommando l’importo della cedolare secca dovuta in relazione alla decorrenza propria di ciascun contratto: conseguentemente, si potranno avere atti soggetti all’acconto, e alcuni esclusi, in quanto decorrenti dal 1° novembre 2011.
La circ. n. 26/2011 ha, infine, precisato che l’acconto IRPEF del periodo d’imposta 2011, primo anno di applicazione della cedolare secca, è ritenuto correttamente calcolato se almeno pari al 99% del tributo sul reddito delle persone fisiche dovuto in base alla dichiarazione dell’anno scorso, senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca per l’intero periodo d’imposta. Diversamente, nel caso in cui l’adesione al regime speciale sia stata circoscritta a una sola parte dell’anno, non si dovrà tenere conto del reddito fondiario prodotto nel corrispondente orizzonte temporale del 2010.
Fonte: Eutekne