venerdì 10 giugno 2011

Decreto Sviluppo: obbligo di verifiche unificate per AAMS, Agenzia delle Entrate, GdF e INPS

Con l’approvazione del ieri 05/05/2011 da parte del Consiglio dei Ministri del “Decreto Sviluppo”, le verifiche svolte nei confronti delle imprese ed eseguite da diverse autorità amministrative dovranno essere coordinate, in modo da evitare che il contribuente sia sottoposto ad uno stillicidio di accessi. Infatti, con decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, saranno disciplinati i termini e le modalità di programmazione delle verifiche fiscali, nonché un coordinamento degli accessi presso le imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e dell’INPS.
Così, ciascuna delle amministrazioni informerà preventivamente le altre dell’inizio della verifica. Inoltre, cosa di non poco conto, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguiranno gli accessi in borghese.
La violazione delle predette norme costituirà illecito disciplinare a carico dei dipendenti pubblici.
Tuttavia, la predetta unificazione dei controlli non è prevista in caso di accessi per la repressione dei reati e di ispezioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché sulla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
A tal proposito, le modifiche riguardano anche lo Statuto dei diritti del Contribuente, con particolare riferimento all’art. 12 sulle verifiche fiscali.
Ora, come noto, la permanenza dei verificatori non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori trenta per ragioni di effettiva necessità.
Il “Decreto Sviluppo” incide su due fronti: in primo luogo, viene sancito che, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il termine di permanenza, così come l’eventuale proroga, non potranno superare i quindici giorni lavorativi; in secondo luogo, viene chiarito che il computo dei giorni va eseguito computando solo i giorni di permanenza effettiva.
Infine, pare che il Legislatore abbia inteso rafforzare la “clausola di garanzia” di cui all’art. 6 della L. 212/2000, che inibisce agli uffici la richiesta di documenti già in possesso degli uffici finanziari o di altre amministrazioni pubbliche (si pensi ai questionari sul “redditometro”, che contengono quasi sempre richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, come ad esempio i registri del PRA).
Le Agenzie fiscali, a tal fine, possono stipulare convenzioni con le altre amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali e per ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.

giovedì 9 giugno 2011

Rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del gioco del lotto: istituiti nuovi codici tributo

Con Risoluzione 30 maggio 2011, n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme una tantum e dei diritti di scritturazione in materia di rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto (L. n. 1293/1957, L. n. 528/1982 e successive modifiche):
- "2848" denominato "Corrispettivo una tantum dovuto per la titolarità delle rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto - l. n. 1293/1957 e l. n. 528/1982 e loro successive modificazioni";
- "2849" denominato "Diritti di scritturazione inerenti alla stipula del contratto di appalto della rivendita di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto"
Le somme una tantum e i diritti di scritturazione delle rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, dovute all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, trovano pertanto i codici tributo per essere versate con l’F24 accise.
Detta disposizione deriva dall’intesa, dello scorso 6 aprile, tra Aams e Agenzia delle Entrate in cui le due Amministrazioni, tra gli altri accordi confermati per i prossimi tre anni, cioè fino al 30 aprile 2014, avevano incluso anche questi importi nella modalità di riscossione semplificata.
Il primo dei due codici – 2848 – va associato ai corrispettivi una tantum da pagare per la titolarità delle rivendite e delle ricevitorie in questione, il secondo – 2849 – serve, invece, per pagare i diritti di scritturazione relativi a contratti d’appalto delle stesse rivendite e ricevitorie.
Entrambi si collocano nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 accise (reperibile on line sui siti di Entrate e Monopoli) e, naturalmente, nella colonna “importi a debito versati”. , con l’indicazione:
- nel campo “ente” della lettera “M”;
- nel campo “provincia” della sigla della Provincia di appartenenza dell’esercizio commerciale (rivendita di generi di monopolio);
- nel campo “codice identificativo” del CMNR, Codice Meccanografico Nazionale Rivendita (numero a 6 cifre);
- nel campo “mese” del mese cui si riferisce il versamento nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

ICI 2011: prima rata versamento entro il 16 giugno 2011

Primo appuntamento annuale con l’Ici l’acconto va versato, infatti, entro giovedì 16 giugno. Per ora per stabilire l’importo della prima rata, basta dividere per due l’intera imposta 2010. In occasione del saldo, a dicembre (il 16 per l’esattezza), si “pareggeranno” i conti sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso. Se l’appartamento è stato acquistato o venduto nei primi sei mesi del 2011, il calcolo va fatto in base alle aliquote e alle detrazioni applicate lo scorso anno.
L’imposta può essere versata anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno, applicando i parametri del 2011 se già fissati dal Comune.
Chiamati all’appello i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato (esclusi quelli appartenenti alle categorie esentate dal decreto legge 93/2008), i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni, i locatari in leasing e i concessionari di aree demaniali.
Ma molte anche le ipotesi di esenzione, eccone alcune.
Niente Ici per l’abitazione principale, salvo eccezioni
Ormai non è una notizia che l’imposta comunale sugli immobili non “tocca” la prima casa (articolo 1, Dl 93/2008) e, nei limiti stabiliti dal Comune, anche le sue pertinenze, come il box e la cantina, ma forse non fa male ricordare che, in alcuni casi, questa esenzione “salta”.
È tenuto a pagare l’Ici, ad esempio, chi ha per abitazione principale un immobile di lusso, appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Parliamo di “dimore” signorili, ville, castelli e palazzi di interesse artistico e storico, immobili che, comunque, non fanno perdere lo sconto previsto per la casa di effettiva residenza, pari a 103,29 euro, sconto che l’amministrazione locale può anche decidere di aumentare.
Esenzioni e detrazioni possono riguardare anche altre ipotesi. I Comuni, infatti, hanno la “potestà” di regolamentare, attraverso delibere ed entro certi limiti, l’applicazione dell’Ici in modo autonomo (articolo 59, Dlgs 446/1997). Possono, ad esempio, ampliare le eventualità di esonero o richiedere ulteriori condizioni per usufruire delle agevolazioni, come nel caso dei terreni fabbricabili ma coltivati o per gli immobili appartenenti agli enti non commerciali.
Proseguendo con le eccezioni, sono equiparati alla prima casa e quindi esenti – se così decide l’amministrazione – gli appartamenti dati in uso gratuitamente ai parenti in linea retta o collaterale, a patto che per costoro rappresentino residenza abituale ed effettiva.
In casi specifici, inoltre, possono essere stabiliti tempi diversi per i versamenti e sconti per chi recupera immobili danneggiati o installa impianti ad energia rinnovabile.
Non scontano l’Ici, infine, le prime case non affittate degli anziani che attualmente risiedono presso case di riposo o istituti di cura. Esonerati dall’imposta anche i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell’immobile coniugale, a meno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso Comune, utilizzato come abitazione principale.
Calcoli
Per determinare l’Ici dovuta si parte dalla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale della casa, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della categoria catastale di appartenenza:
• 140 per il gruppo B (scuole, biblioteche, uffici pubblici, eccetera)
• 100 per i gruppi A (abitazioni) e C (magazzini, laboratori, box, eccetera), escluse le categorie A/10 e C/1
• 50 per gli appartenenti al gruppo D (alberghi, teatri, capannoni, eccetera) e per quelli della categoria A/10 (uffici e studi privati)
• 34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
Ottenuto così l’imponibile, si prosegue moltiplicando tale cifra per l’aliquota Ici stabilita dal Comune. La percentuale può oscillare tra il 4 e il 7 per mille e raggiungere quota 9 per mille in caso di appartamenti non affittati.
Ma per l’acconto, come già detto, non occorrono tanti calcoli, è sufficiente versare il 50% dell’Ici dovuta nell’anno precedente. Se poi l’abitazione è stata acquistata ad anno inoltrato, basta rapportare quanto pagato per il periodo di possesso ai 12 mesi e pagarne la metà.
Modalità di versamento a scelta
Anche per il pagamento dell’Ici la strada più conveniente da percorrere è senz’altro l’utilizzo del modello F24, che consente di versare con un unico modulo l’imposta dovuta per immobili situati in Comuni diversi e di operare, contemporaneamente, la compensazione con eventuali crediti tributari.
I codici tributo da utilizzare sono:
• 3901 - Ici per abitazione principale
• 3902 - Ici per terreni agricoli
• 3903 - Ici per aree fabbricabili
• 3904 - Ici per altri fabbricati
• 3906 - Ici - Interessi
• 3907 - Ici - Sanzioni
L’F24 può essere trasmesso attraverso banche convenzionate, agenzie postali, agenti della riscossione o per via telematica, modalità, quest’ultima, obbligatoria per i soggetti Iva. Il modello va presentato anche se la compensazione portasse a un importo da versare uguale a zero.
Sempre possibile, comunque, pagare attraverso il tradizionale bollettino rosa, da presentare presso gli uffici postali, le banche convenzionate e gli agenti della riscossione.
Chance e sanzioni per i ritardatari
Per chi arrivasse in cassa oltre il limite massimo è possibile beneficiare del “ravvedimento operoso” e pagare, invece dell’ordinario 30%, una sanzione ridotta:
• pari al 3% dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni
• pari al 3,75%, in caso di violazione sanata entro un anno ovvero, se si è tenuti alla dichiarazione Ici, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata commessa l’irregolarità.
Alle sanzioni devono essere aggiunti gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo dall’1 gennaio 2011).
Il Comune, comunque, nell’ambito della sua autonomia decisionale, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento. Ad esempio, il Comune di Roma offre un’ulteriore chance ai propri cittadini, che potranno rimediare al mancato versamento anche oltre il primo anno e fino al terzo, pagando una sanzione del 5%, sempre che la violazione non sia stata già contestata.
Fonte: fisco oggi

mercoledì 8 giugno 2011

Prestito bebè: per i nati nel 2010 domande entro il 30 giugno 2011

Le famiglie che hanno avuto un bambino nel 2010 hanno tempo fino al 30 giugno per la presentazione delle domande di accesso al "Fondo di credito per i nuovi nati".
L'iniziativa del dipartimento per le Politiche della famiglia, come è noto, offre un sostegno alla prima infanzia attraverso un finanziamento di 5mila euro per ogni bebè nato o adottato nel triennio 2009-2011; il prestito potrà, poi, essere restituito in 5 anni, a un tasso di interesse scontato di almeno il 50% rispetto a quello di un normale finanziamento; per i bambini portatori di malattie rare è prevista un'ulteriore riduzione del tasso di interesse dello 0,5 per cento.
Il Fondo, istituito dal Dpcm del 10 settembre 2009, in linea con il decreto anticrisi (articolo 4, commi 1 e 1-bis Dl 185/2008), ha una dote di 25 milioni di euro all'anno per il triennio 2009-2011 e copre il 50% del finanziamento concesso.
Chi può chiedere il finanziamento
Come accennato, possono avere un prestito fino a 5mila euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre, in caso di affido o potestà condivisi, il prestito resta uno per bambino.
Le richieste devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva, per le internazionali al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Modalità di accesso al prestito
I neogenitori devono recarsi presso una delle banche aderenti all'iniziativa e riempire il modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti. La domanda, da inviare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di nascita o di adozione, deve contenere:
• le generalità dei genitori e quelle del minore nato o adottato (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale)
• l'esercizio della potestà sul minore, specificando se è congiunta o meno
• in caso di potestà condivisa, le generalità dell'altro soggetto e la dichiarazione che si richiede un solo prestito per ogni figlio.
Le banche e gli intermediari finanziari si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.
Sul sito del dipartimento per le Politiche della famiglia, è disponibile l'elenco degli istituti di credito e degli intermediari finanziari a cui ci si può rivolgere
Fonte: Fisco Oggi

Imposta unica sui giochi: in G.U il Decreto del Ministero dell’Economia che disciplina il computo ed il versamento dell’imposta

Sulla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia 11 aprile 2011.
Con esso viene disciplinato il computo ed il versamento dell'imposta unica sui giochi di cui al Decreto direttoriale 10 gennaio 2011, n. 2011/666/Giochi/Gad.
Il computo dell’imposta unica
A) giochi di abilità a distanza, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo
Per i giochi di abilità a distanza, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo, l'imposta unica è applicata nella misura del 3% della raccolta, al netto degli importi dei diritti di partecipazione restituiti ai giocatori, a seguito dell'eventualmente annullamento di sessioni di gioco autorizzato da AAMS.
La base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita dai diritti di partecipazione convalidati dal sistema centrale nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. Entro il primo giorno di ogni mese, il sistema centrale rende disponibile a ciascun concessionario l'imposta dovuta in base ai diritti di partecipazione convalidati per le sessioni di gioco del mese precedente.
B) giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo
Per i giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo l'imposta unica è determinata nella misura del 20% della base imponibile su base mensile. Tale modalità di determinazione dell'imposta unica si applica ai:
a)giochi di sorte a quota fissa in modalità a solitario;
b)giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "a solitario";
c)giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalità "tra giocatori". La base imponibile per il calcolo dell'imposta, è costituita, per ciascun mese e per ciascuna delle tipologie di gioco sopra elencate, dalla somma algebrica dei valori risultanti, al termine di ogni sessione di gioco svoltasi nell'arco del mese stesso, dalla differenza tra gli importi puntati e gli importi restituiti in vincita.
Tale differenza, limitatamente ai giochi di cui ai precedenti punti a) e b), può assumere, per ciascuna sessione di gioco, anche valore negativo in caso di totale delle vincite superiore al totale degli importi puntati o nullo. In questa eventualità (base imponibile con valore negativo o nullo), l'imposta mensile dovuta per tale tipologia di gioco è pari a zero; se la base imponibile assume invece valore positivo, l'imposta dovuta è pari al 20% di tale valore.
Il sistema centrale rende disponibile il primo giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta relativa alle sessioni di gioco chiuse nel mese precedente.
Per la tipologia di giochi di cui al punto c), la base imponibile è determinata, come negli altri casi, al termine della sessione di gioco del giocatore, sulla base del valore comunicato dal concessionario al sistema di controllo nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese.
Il versamento dell’imposta unica
Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 4, D.P.R. n. 66/2002, mediante il modello F24 accise.
L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 3 è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3.
Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'imposta unica dovuta in base ai conteggi resi disponibili ai concessionari mensilmente è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

martedì 7 giugno 2011

Diritti CCIAA 2011: confermati gli importi dello scorso anno ma dal 2011 pagano i diritti anche i soli iscritti al REA

Non cambia la “taglia” dei diritti annuali dovuti dalle imprese alle Camere di commercio. Fissati con il decreto interministeriale del 21 aprile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 3 giugno, gli importi dovranno essere versati, in linea di massima, in corrispondenza del termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che, normalmente, cade il 16 giugno, ma quest’anno, grazie alla proroga arrivata con il Dpcm del 12 maggio (nella GU n. 111 del 14 maggio) slitta al 6 luglio. In particolare, le scadenze sono state allungate per le persone fisiche e per i contribuenti non persone fisiche (e per i loro soci “trasparenti”) soggetti agli studi di settore.
Nonostante il perdurare della crisi economica, gli attori principali nella definizione della questione (ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, Unioncamere e Associazioni di categoria), non hanno ritenuto necessario incrementare le diverse misure del diritto camerale annuale, che rappresenta la “linfa” per lo svolgimento delle attività di servizio delle singole Camere di commercio. Pertanto, a parte alcuni ritocchi alle somme (e qualche new entry) dovuti alle modifiche normative introdotte dal Dlgs 23/2010, restano per lo più confermate le stesse quote del 2010.
Obbligati
L’adempimento, da assolvere per ogni anno solare, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nell’apposito Registro tenuto presso la Cciaa (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), anche le sedi “staccate”, nella stessa provincia o altrove. Il diritto annuale è dovuto, infatti, alla Camera nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell’impresa o della società. La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali “succursali” e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all’estero.
In caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
Scadenze
La scadenza, per il diritto annuale, è agganciata generalmente alla dichiarazione dei redditi. Infatti, il momento deputato al “saldo” (l’importo non può essere frazionato) coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire, per questa tornata, il 6 luglio o, con la maggiorazione dello 0,40%, nel periodo che va dal 7 luglio al 5 agosto.
Le imprese che invece si iscrivono (o si annotano) per la prima volta al Registro, nella sezione ordinaria, nel corso del 2011, sono tenute a versare 200 euro tramite F24, indicando il codice tributo 3850, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. L’importo si riduce a 88 euro quando l’iscrizione è nella sezione speciale dello stesso Registro.
Le nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria, invece, devono un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, cioè 40 euro. L’importo scende a 18 euro, se la “casa madre” è nella sezione speciale, e sale a 110 nel caso in cui si tratta di nuove succursali di aziende con sede principale all’estero.
Modifiche
In seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 23/2010 alla legge 580/1993 che, all’articolo 18, disciplina il finanziamento alle Camere di commercio, cambia il sistema di determinazione della misura del diritto annuale e, di conseguenza, anche la quantificazione della stessa misura, per le società semplici (agricole e non) e per quelle costituite tra avvocati (articolo 16, comma 2, Dlgs 96/2001), iscritte nella sezione speciale. Dal 2011 questi soggetti pagheranno il tributo in base al risultato del fatturato relativo all’esercizio precedente e non più in misura fissa.
Discorso inverso per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, che passano da un importo variabile a uno fisso.
New entry
L’anno in corso è il primo in cui gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) sono obbligati al pagamento, in misura fissa. Si tratta di associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente.
Iscritti al REA
Tutti i nuovi iscritti, anche quelli che negli anni successivi al primo dovranno pagare un importo commisurato al fatturato, in prima istanza versano una quota prestabilita. A determinarla ci ha pensato il legislatore con il decreto. Alcune somme sono le stesse dello scorso anno, in particolare quelle che riguardano i soggetti non coinvolti dalle modifiche normative arrivate con il Dlgs 23/2010, altre necessariamente stabilite per la prima volta:
• 30 euro per gli iscritti al Rea
• 200 euro per le nuove società semplici “non agricole” e “tra avvocati”
• 100 euro per le nuove società semplici agricole (le cui sedi secondarie costituite nel 2011 versano, quindi, 20 euro).
Il diritto in funzione del fatturato
La quota dovuta alla competente Camera di commercio, per il 2011, dalle imprese “principali” già iscritte nella sezione ordinaria del Registro, va calcolata, partendo dalla misura fissa di 200 euro, in base al “giro d’affari” realizzato l’anno scorso, come risulta dalla dichiarazione Irap. Così:
fatturato importo dovuto
fino a 100.000 200,00
da 100.000 a 250.000 200 + 0,015% della parte eccedente 100.000
da 250.000 a 500.000 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000
da 500.000 a 1.000.000 225 + 0,010% della parte eccedente 500.000
da 1.000.000 a 10.000.000 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
da 10.000.000 a 35.000.000 1.115 + 0,005% della parte eccedente
da 35.000.000 a 50.000.000 2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
da 50.000.000 2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000
(fino a un massimo di 40.000)
Per completezza, va detto che, in caso di realizzazione di specifici progetti finalizzati ad aumentare la produzione e migliorare le condizioni economiche del territorio di competenza, le Camere di commercio, in accordo con le più rappresentative associazioni di categoria, possono aumentare la misura del diritto annuale stabilita dal decreto fino a un massimo del 20% (articolo 18, comma 10, legge 580/1993).
Infine, in ossequio alle disposizioni dettate al comma 9 dell’articolo 18 della stessa legge, il decreto fissa la quota dovuta da ogni Camera di commercio al fondo perequativo istituito presso l’Unioncamere per aiutare le Cciaa in difficoltà, perché competenti per un numero di imprese limitato (fatto che irrigidisce l’economia locale), e per finanziare progetti finalizzati all’innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi delle pmi e all’avvio di reti d’impresa. Tutto ciò in base alle modalità descritte nel settimo e ultimo articolo del decreto.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 6 giugno 2011

ICI 2011: entro il 16 giugno 2011 il pagamento dell’acconto per l’anno 2011

Entro il 16 giugno 2011 deve essere eseguito, il versamento dell’acconto ICI per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione e il versamento dell’imposta. La somma da versare è pari al 50% dell’imposta complessiva, calcolata in base all’aliquota e alle detrazioni applicabili all’anno precedente.
Pertanto il calcolo dell’acconto ICI deve essere così effettuato:
- in caso di possesso dell’immobile per l’intero semestre: l’acconto è pari al 50% dell’imposta calcolata per 12 mesi, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, riferite alla destinazione attuale dell’immobile;
- in caso di possesso dell’immobile possesso per parte del semestre: l’acconto è pari all’imposta relativa al periodo di possesso nel semestre, utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, sempre riferite alla destinazione attuale dell’immobile.
I versamenti dell’ICI dovuta per l’annualità 2011 devono essere eseguiti in due rate: l’acconto ICI entro il 16 giugno 2011 e il saldo ICI entro il 16 dicembre 2011. Il contribuente ha facoltà comunque di dar luogo al versamento dell’ICI dovuta per il 2011 in un’unica soluzione, versando l’intero ammontare del tributo comunale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto (16 giugno 2011). In tal caso, in sede di liquidazione del tributo, occorre applicare le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso (2011).
Si ricorda che a partire dall’anno 2008 la norma ha disposto l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, nonché sulle relative pertinenze.