martedì 10 maggio 2011

Decreto Sviluppo: innalzati i limiti per la contabilità semplificata

Con il nuovo Decreto Sviluppo approvato ieri dal consiglio dei Ministri è stato introdotto un innalzamento dei limiti di ricavi richiesti per beneficiare del regime della contabilità semplificata.
Il testo, intervenendo sull'art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede la possibilità di accesso al regime contabile semplificato per le imprese individuali, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali i cui ricavi non siano superiori:
- a 400.000 euro nel caso in cui l'attività svolta riguardi la prestazione di servizi. Il limite attualmente vigente è di 309.874,14 euro;
- a 700.000 euro per tutte le altre attività. Il limite attualmente vigente è di 516.456,90 euro.
Il testo del decreto è attualmente al vaglio delle due Camere per la conversione in Legge.

venerdì 6 maggio 2011

Decreto sviluppo: approvato ieri 05/05/2011 dal Consiglio dei Ministri

È stato approvato ieri 05/05/2011 dal Consiglio dei Ministri il c.d. "Decreto sviluppo" contenente una serie di misure fiscali di notevole interesse, tra le quali si ricordano le seguenti:
- innalzamento a 10.000 euro del valore dei beni che le imprese possono dismettere, perché obsoleti, con redazione di un semplice atto notorio;
- innalzamento del limite per accedere al regime di contabilità semplificata a 400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;
- eliminazione dell'obbligo di presentazione al sostituto dell'annuale certificazione attestante i carichi di famiglia per i quali si richiedono le detrazioni, se non sono intercorse variazioni;
- istituzione di un credito d'imposta per gli anni dal 2011 al 2013 per le assunzioni al Sud nonché per la ricerca.
Fra le novità di maggior rilievo si segnala l’introduzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca (c.d. “bonus ricerca”), in Università ovvero enti pubblici di ricerca.
In materia di edilizia, sono riaperti i termini per i piani regionali e per l’incentivazione della demolizione e ricostruzione con libertà di sagoma. Per gli immobili residenziali che vengono demoliti e ricostruiti sono possibili ampliamenti fino al 20%, mentre per gli edifici non residenziali viene introdotta per la prima volta la possibilità di ampliamenti di volumetria del 10%.
Per quanto concerne la detrazione IRPEF del 36% prevista dall’articolo 1 della L. 449/1997 per gli interventi volti al recupero edilizio, viene abolito l’obbligo di inviare prima dell’inizio dei lavori la relativa comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Un’importante novità se si considera che il mancato invio, sin d’oggi, è causa di decadenza del diritto di fruire del beneficio fiscale.
Fra le principali novità in materia di accertamento contenute nello schema di decreto si segnala l’introduzione, per gli accertamenti esecutivi, di norme volte a mitigare il nuovo sistema di riscossione (per esempio, dovrebbe essere prevista la sospensione dell’esecuzione – non delle misure cautelari – in caso di richiesta di sospensiva sino alla decisione del giudice sulla sospensiva stessa). Per i nuovi accertamenti è disposto che non siano irrogabili sanzioni nel caso di mancato pagamento delle somme richieste con l’accertamento.
Nuove regole, inoltre, sono introdotte per gli appalti di opere pubbliche, per le c.d. “zone a burocrazia zero” e per i distretti turistico-alberghieri. Altre disposizioni sono volte alla riduzione del peso della burocrazia che grava sulle imprese e sui contribuenti e altre ancora modificano la disciplina contenuta nel Codice civile sui c.d. “patti di famiglia”.
Infine, si segnala che per i professionisti è prevista l'accelerazione della riscossione con l'accertamento esecutivo, l'esclusione dallo spesometro dei pagamenti se effettuati con "strumenti elettronici" nonché la soppressione dell'obbligo di compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con moneta elettronica.

Con il “Decreto Sviluppo” approvato ieri obbligo di verifiche unificate per AAMS, Agenzia delle Entrate, GdF e INPS

Con l’approvazione di ieri 05/05/2011 da parte del Consiglio dei Ministri del “Decreto Sviluppo”, vengono introdotte alcune novità in tema di verifiche fiscali.
Con tale decreto, infatti, le verifiche svolte nei confronti delle imprese ed eseguite da diverse autorità amministrative dovranno essere coordinate, in modo da evitare che il contribuente sia sottoposto ad uno stillicidio di accessi. Infatti, con decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, saranno disciplinati i termini e le modalità di programmazione delle verifiche fiscali, nonché un coordinamento degli accessi presso le imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e dell’INPS.
Così, ciascuna delle amministrazioni informerà preventivamente le altre dell’inizio della verifica. Inoltre, cosa di non poco conto, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguiranno gli accessi in borghese.
La violazione delle predette norme costituirà illecito disciplinare a carico dei dipendenti pubblici.
Tuttavia, la predetta unificazione dei controlli non è prevista in caso di accessi per la repressione dei reati e di ispezioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché sulla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
A tal proposito, le modifiche riguardano anche lo Statuto dei diritti del Contribuente, con particolare riferimento all’art. 12 sulle verifiche fiscali.
Ora, come noto, la permanenza dei verificatori non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori trenta per ragioni di effettiva necessità.
Il “Decreto Sviluppo” incide su due fronti: in primo luogo, viene sancito che, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il termine di permanenza, così come l’eventuale proroga, non potranno superare i quindici giorni lavorativi; in secondo luogo, viene chiarito che il computo dei giorni va eseguito computando solo i giorni di permanenza effettiva.
Infine, pare che il Legislatore abbia inteso rafforzare la “clausola di garanzia” di cui all’art. 6 della L. 212/2000, che inibisce agli uffici la richiesta di documenti già in possesso degli uffici finanziari o di altre amministrazioni pubbliche (si pensi ai questionari sul “redditometro”, che contengono quasi sempre richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, come ad esempio i registri del PRA).
Le Agenzie fiscali, a tal fine, possono stipulare convenzioni con le altre amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali e per ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.

giovedì 5 maggio 2011

Diritti CCIAA: prescrizione quinquennale con la sentenza 544/16/2010

Con la sentenza n. 544/16/2010 del 27 ottobre 2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affermato che, in assenza di una precisa indicazione di legge, la cartella di pagamento conseguente all’omesso versamento del diritto camerale annuale va notificata, sia per il diritto camerale sia per le sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il diritto doveva essere versato.
Il caso di specie verteva sull’impugnazione di una cartella di pagamento notificata nel 2009, avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo di diritti camerali, oltre sanzioni e interessi, dovuti per l’anno 2002; il contribuente ne chiedeva l’annullamento per intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo, in difetto di notifica di alcun atto interruttivo e/o di contestazione.
I giudici hanno osservato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni. Tanto è dettato, in linea generale, dal comma 3 dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997 e, specificamente con riferimento alle sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall’art. 10 del DM n. 54/2005. In particolare, secondo tale ultima norma, l’atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, e il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla notificazione dell’atto di irrogazione.
Analoga previsione non consta per il diritto camerale, rispetto al quale viene rilevata:
- l’assenza di uno specifico termine di prescrizione e/o di decadenza;
- la relazione diretta tra la quantificazione dell’importo del tributo dovuto e i redditi esposti nella dichiarazione annuale presentata dal soggetto obbligato.
Sulla base di tali ultimi rilievi e facendo applicazione analogica degli artt. 1 commi 161-171 della L. 296/2006 e 1 comma 5-bis del DL 106/2005, che dettano termini di decadenza in materia di notifica delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e/o da accertamenti, i giudici hanno ritenuto di poter accogliere la domanda del contribuente. Pertanto, la cartella di pagamento, conseguente all’omesso versamento del diritto camerale, avrebbe dovuto essere notificata, sia per il diritto camerale sia per le relative sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il diritto di cui trattasi andava versato.
Nelle motivazioni della sentenza si legge che non è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, “posto che tale termine sarebbe illogico e contradditorio con il sistema normativo dettato in materia di diritti camerali considerato che (..) il legislatore con l’art. 20 del DLgs. n. 472/1997 e soprattutto il DM n. 54/2005 ha disposto che l’atto di irrogazione della sanzione debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione e che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in cinque anni; non avrebbe alcuna ratio disporre termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali dalla cui violazione conseguono le sanzioni”.
La pronuncia merita di essere segnala per la presa di posizione rispetto al termine per la riscossione del diritto camerale, che si afferma essere quinquennale. Diversamente dalla sentenza in esame, proprio in ragione dell’assenza di un riferimento normativo al riguardo, altra parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto, invece, che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. (si vedano le C.T. Reg. Torino 23 settembre 2010 n. 62/30/10, C.T. Prov. Savona 3 giugno 2010 n. 119, C.T. Reg. Torino 18 settembre 2009 n. 56).
Fonte: Eutekne

mercoledì 4 maggio 2011

5 per mille 2011: entro il 7 maggio le candidature e dal 14 maggio gli elenchi provvisori

Scadenza in arrivo per l’iscrizione telematica degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche alla lista dei beneficiari del 5 per mille predisposta dall’Agenzia. Entro il 7 maggio dovranno inviare direttamente il modulo tramite fisconline o entratel. In alternativa, potranno rivolgersi a un intermediario abilitato.
Si ricorda che anche gli enti che avevano presentato la domanda negli anni precedenti sono tenuti a riproporre la propria candidatura.
L’Amministrazione finanziaria provvederà a pubblicare sul proprio sito gli elenchi provvisori, già dal 14 maggio.
Anche per il 2011 è stata prevista, dal decreto “milleproroghe”, la possibilità di destinare il 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, con le stesse modalità di riparto e gli stessi termini del 2010. Come tutti gli anni, la quota può essere devoluta a una delle seguenti finalità:
• sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
• finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
• finanziamento della ricerca sanitaria
• sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
• sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Le amministrazioni che gestiscono gli elenchi degli enti destinatari del contributo sono state individuate con il Dpcm del 23 aprile 2010. In particolare, l’Agenzia delle Entrate coordina la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, Provvede, inoltre, alla predisposizione delle liste degli enti del volontariato ammessi e di quelli esclusi dal beneficio. La formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche è, invece, di competenza del Coni, mentre quella relativa agli enti di ricerca scientifica è a cura del ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei modelli 2011.
Il ministero della Salute, infine, predispone le liste degli enti della ricerca sanitaria, che possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille.
Fonte: fisco oggi

martedì 3 maggio 2011

Certificati medici on-line: ulteriori indicazioni

Con la circolare congiunta n. 4 del 18/03/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e del Welfare, vengono forniti ulteriori indicazioni sull'invio telematico dei certificati medici all'INPS e al datore di lavoro.
Dalla circolare si desume che, in attesa di un'applicazione omogenea della normativa che prevede l'invio telematico dei certificati all'INPS e la possibilità per i datori di visionare gli attestati di malattia sul sito dell'Istituto, i datori di lavoro, solo per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare in esame, potranno chiedere ai propri dipendenti l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea del certificato rilasciato dal medico curante.
L'INPS, inoltre, con il Messaggio n. 9197 del 20 aprile 2011, conferma quanto disposto dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare congiunta n. 4/2011, circa le modalità di recapito del certificato medico nei casi in cui risulta impossibile l'invio telematico dello stesso.
Nel particolare, l'Istituto ravvisa che in alcuni casi l'invio del certificato tramite la proceduta telematica è ancora impossibile e, richiamando la citata circolare, conferma che "in ogni caso in cui il medico che non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali".

lunedì 2 maggio 2011

Iscrizioni 2011 al 5 per 1000 di enti ed associazioni: scade il 7 maggio 2011 il termine per la presentazione della domanda

Gli enti che potrebbero beneficiare del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2011 hanno a disposizione ancora pochi giorni per poter presentare la domanda di iscrizione negli appositi elenchi tenuti dall’Agenzia delle Entrate.
Per le Università e gli altri soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica e gli enti della ricerca sanitaria, i termini per l’invio delle domande sono già scaduti il 30 aprile 2011.
Scadono invece il 7 maggio 2011 i termini per l’invio delle domande degli altri soggetti iscrivibili, beneficiano di qualche giorno in più per effettuare l’iscrizione gli enti del settore non profit e le associazioni sportive dilettantistiche che vi devono provvedere infatti a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011.
Tali enti possono presentare la domanda di iscrizione, esclusivamente in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati.
All’atto dell’iscrizione, il sistema rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Sono tenuti a presentare la domanda per il 2011 anche gli enti che si erano già iscritti negli elenchi per gli anni precedenti. Le domande pervenute oltre tale data o con modalità diverse da quella telematica non saranno accolte.
L’Agenzia delle Entrate provvederà, entro il 14 maggio 2011, a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi provvisori degli enti non profit, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria.
I legali rappresentanti degli enti non profit e delle associazioni sportive dilettantistiche potranno correggere eventuali errori di iscrizione, presentando un’apposita richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, entro il 20 maggio 2011. Quindi, apportate le opportune correzioni, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà, entro il 25 maggio 2011, gli elenchi aggiornati degli enti non profit e delle associazioni sportive dilettantistiche.