martedì 3 maggio 2011

Certificati medici on-line: ulteriori indicazioni

Con la circolare congiunta n. 4 del 18/03/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e del Welfare, vengono forniti ulteriori indicazioni sull'invio telematico dei certificati medici all'INPS e al datore di lavoro.
Dalla circolare si desume che, in attesa di un'applicazione omogenea della normativa che prevede l'invio telematico dei certificati all'INPS e la possibilità per i datori di visionare gli attestati di malattia sul sito dell'Istituto, i datori di lavoro, solo per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare in esame, potranno chiedere ai propri dipendenti l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea del certificato rilasciato dal medico curante.
L'INPS, inoltre, con il Messaggio n. 9197 del 20 aprile 2011, conferma quanto disposto dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare congiunta n. 4/2011, circa le modalità di recapito del certificato medico nei casi in cui risulta impossibile l'invio telematico dello stesso.
Nel particolare, l'Istituto ravvisa che in alcuni casi l'invio del certificato tramite la proceduta telematica è ancora impossibile e, richiamando la citata circolare, conferma che "in ogni caso in cui il medico che non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali".

lunedì 2 maggio 2011

Iscrizioni 2011 al 5 per 1000 di enti ed associazioni: scade il 7 maggio 2011 il termine per la presentazione della domanda

Gli enti che potrebbero beneficiare del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2011 hanno a disposizione ancora pochi giorni per poter presentare la domanda di iscrizione negli appositi elenchi tenuti dall’Agenzia delle Entrate.
Per le Università e gli altri soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica e gli enti della ricerca sanitaria, i termini per l’invio delle domande sono già scaduti il 30 aprile 2011.
Scadono invece il 7 maggio 2011 i termini per l’invio delle domande degli altri soggetti iscrivibili, beneficiano di qualche giorno in più per effettuare l’iscrizione gli enti del settore non profit e le associazioni sportive dilettantistiche che vi devono provvedere infatti a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011.
Tali enti possono presentare la domanda di iscrizione, esclusivamente in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati.
All’atto dell’iscrizione, il sistema rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Sono tenuti a presentare la domanda per il 2011 anche gli enti che si erano già iscritti negli elenchi per gli anni precedenti. Le domande pervenute oltre tale data o con modalità diverse da quella telematica non saranno accolte.
L’Agenzia delle Entrate provvederà, entro il 14 maggio 2011, a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi provvisori degli enti non profit, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria.
I legali rappresentanti degli enti non profit e delle associazioni sportive dilettantistiche potranno correggere eventuali errori di iscrizione, presentando un’apposita richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, entro il 20 maggio 2011. Quindi, apportate le opportune correzioni, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà, entro il 25 maggio 2011, gli elenchi aggiornati degli enti non profit e delle associazioni sportive dilettantistiche.

venerdì 29 aprile 2011

SISTRI 2011 pubblicato in G.U. il Testo Unico: confermata la proroga del termine per l’avvio dell'operatività del SISTRI e per il pagamento del contributo d’iscrizione del 30 aprile 2011

E' stato pubblicato sulla GU del 26 aprile il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
A seguito del difficoltoso avvio dell'operatività del SISTRI, il Ministero ha ritenuto di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformità della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010
Resteranno salve, pertanto, le proroghe intervenute per:
- l’avvio operativo del sistema fissato al 1 giugno 2011;
- la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010 e nel 2011 (da effettuarsi rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 dicembre 2011).
Viene inoltre spostato dal 31 gennaio al 30 aprile il temine entro il quale è possibile versare il contributo annuo. Il 30 aprile, quindi, rappresenterà il nuovo termine per i versamenti da effettuare anche in futuro. Per il 2011 è evidente il disallineamento temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l'entrata in vigore del Dm (11 maggio). Tale disallineamento non genererà però conseguenze dato che il quadro sanzionatorio entrerà in vigore a partire dal 1 giugno 2011.

giovedì 28 aprile 2011

Obbligo di comunicazione delle operazioni superiori a € 3.600: prorogato il termine per l’invio dal 30 aprile 2011 al 1 luglio 2011

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate si dispone la proroga al 1° luglio dell’obbligo di comunicazione delle operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione (normalmente operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori), previsto dall’art. 21 del DL 78/2010. Tecnicamente, il provvedimento si limita a sostituire il termine originario del 30 aprile 2011, contenuto nel provvedimento del 22 dicembre 2010, con il termine del 30 giugno 2011, giustificato dalla considerazione di consentire agli operatori interessati i necessari adeguamenti anche tecnologici, per un corretto adempimento della comunicazione (tipicamente, il registratore di cassa che consente l’emissione di uno scontrino “parlante”). Tale termine, infatti, è collegato al mancato obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione, almeno pari a 3.600 euro. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate, pur concedendo maggior respiro alle imprese interessate (soprattutto nel settore del commercio al dettaglio), lascia comunque inalterati i problemi che da più parti sono stati sollevati, compreso l’aspetto connesso all’obbligo di identificazione della controparte (acquirente o committente), anche per il rispetto della privacy (questione particolarmente rilevante per le operazioni concluse con i privati). Tra l’altro, alcune notizie sulla stampa specializzata sembravano escludere dall’obbligo di comunicazione le operazioni “tracciate”, ossia le transazioni avvenute con mezzi di pagamento quali carte di credito, bancomat, ecc. Tali operazioni, infatti, sono già conoscibili da parte dell’Amministrazione finanziaria, ragion per cui si intendeva ottenere i dati delle sole operazioni concluse in contanti. Ma di tutto ciò il provvedimento non contiene alcuna indicazione.
Si ricorda che il 22 dicembre 2010 è stato approvato il provvedimento che dà attuazione all’art. 21 del DL 78/2020, fornendo indicazioni in merito ai soggetti interessati all’obbligo di presentazione, alle operazioni che devono essere inserite nella comunicazione, nonché alle modalità e termini di presentazione della comunicazione. Salvo quanto previsto per l’anno 2010, per il quale il limite per l’obbligo di comunicazione è di 25.000 euro, al netto dell’IVA, per ciascuna operazione, a “regime” il predetto limite è il seguente: 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione; 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Ora, tenendo conto del nuovo termine, a seguito dell’emanazione del provvedimento, fino al 30 giugno 2011, sono comunque escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non ricorre l’obbligo di comunicazione. Il provvedimento del 22 dicembre 2010, oltre a precisare che nella determinazione del limite di 3.000 euro si deve fare riferimento al corrispettivo dovuto contrattualmente, contiene particolari regole in relazione, innanzitutto, all’ipotesi in cui siano stipulati più contratti tra loro collegati, nel qual caso si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
Secondo il punto 2.2. del provvedimento, inoltre, in presenza di “contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici”, si deve aver riguardo al corrispettivo dovuto per l’intero anno solare, e solamente laddove tale corrispettivo superi l’importo di 3.000 euro sorge l’obbligo di comunicazione dell’operazione derivante dai predetti contratti. Tale disposizione, il cui intento è di evitare che più operazioni, tra di loro collegate, possano essere escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto di importo inferiore alla predetta soglia, non è chiara nel suo contenuto, e dovrà essere oggetto di chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerando che l’obbligo in questione decorre comunque già per le operazioni effettuate nel 2010 (pur con una soglia superiore ed escludendo comunque le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione).
Infine, la proroga non incide sui seguenti aspetti:
- il termine di invio della comunicazione è fissato entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento delle operazioni (31 ottobre 2011 per la comunicazione relativa all’anno 2010);
- per l’individuazione dei dati da trasmettere, si deve aver riguardo alla data di registrazione del documento ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72), ovvero, in mancanza, alla data di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;
- è possibile sostituire una comunicazione già presentata, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza naturale;
- sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni (art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72), le operazioni già oggetto di inserimento nella comunicazione “black list” di cui all’art. 1 del DL 40/2010 e le operazioni che formano già oggetto di informazione all’Anagrafe tributaria (art. 7 del DPR 605/73).
Fonte: Eutekne

mercoledì 27 aprile 2011

Intrastat: prorogato al 28 aprile 2011 il termine per l’invio delle dichiarazioni in scadenza il 26/04/2011

Con Avviso 22 aprile 2011, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che a causa di problemi tecnici del servizio telematico, gli adempimenti connessi all'invio dei modelli Intrastat, in scadenza il 26 aprile 2011 saranno considerati regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 28 aprile 2011.

martedì 26 aprile 2011

Immobili fantasma: come determinare la rendita presunta per la regolarizzazione in scadenza il 30 aprile 2010

L’Agenzia del Territorio ha definito i criteri per l’attribuzione della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, con oneri a carico dell’interessato, ai sensi dell’art 19, comma 10, D.L. n. 78/2010, in caso di mancata dichiarazione catastale – entro il 30 aprile prossimo - degli immobili c.d. fantasma.
Nello specifico, se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile 2011 (come fissato in sede di conversione del D.L. Milleproroghe), la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, viene determinata secondo le seguenti modalità:
a)per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe;
b)per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari: - al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D; - al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia.
La rendita presunta così determinata tiene conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, nonchè degli eventuali elementi tecnici forniti dai Comuni, attraverso il “Portale per i Comuni”.
Oneri a carico dell’interessato
L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre all’irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri determinati nella misura prevista dalla tabella allegata al provvedimento.
Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il 30 aprile ma prima dell’inserimento in atti della rendita presunta da parte dell’Ufficio provinciale del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della tabella allegata, nonché quelli connessi alle attività svolte.
L’Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per l’attribuzione della rendita presunta, mediante l’affissione all’albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili.
Fonte: Ipsoa

SISTRI e MUD : entro il 30 aprile il versamento del contributo per il 2011 e l’invio della dichiarazione

Il sito del SISTRI (www.sistri.it) ha stato pubblicato il manuale operativo contenente tutte le informazioni inerenti il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il SISTRI, si ricorda, è un sistema che nasce su iniziativa del Ministero dell’Ambiente al fine di informatizzare l’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il manuale operativo del SISTRI in oggetto è aggiornato con le modifiche contenute in un decreto del Ministero dell’Ambiente e con le nuove disposizioni contenute nel Testo Unico sul SISTRI, che nelle ultime settimane sono stati annunciati, ma non ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, il predetto manuale tiene conto della proroga al 30 aprile della data del versamento del contributo dovuto per l’anno solare 2011 per l’iscrizione al Sistema di tracciabilità in questione, stabilita dall’articolo 7 del Testo Unico sul SISTRI (nel par. 6.2.1 del manuale ne viene riportato un estratto).
Tale contributo è versato da ciascun soggetto obbligato per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale (art. 4, comma 2, DM 17 dicembre 2009). In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa, il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, mentre quelle che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212 , comma 8 del T.U. dell’Ambiente (DLgs. n. 152/2006), versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
Il documento del SISTRI del 19 aprile 2011, inoltre, precisa che i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, DM 9 luglio 2010 possono portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti immutati rispetto all’anno precedente (gli importi del contributo sono indicati nell’Allegato II al DM 17 dicembre 2009). La disposizione riguarda:
- gli enti e le imprese produttrici di rifiuti pericolosi;
- gli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg;
- i Comuni con meno di 5000 abitanti.
Di conseguenza, se il contributo versato per l’anno 2010 è stato di 120 euro e nel caso in cui il livello dei contributi rimanga invariato anche per gli anni successivi al 2011 si delinea il quadro riportato nelle tabelle che seguono in calce al presente contributo.
Qualora nel corso del 2010 sia stato prodotto un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore ai limiti indicati nella tabella che segue, tale da comportare un nuovo livello di contributo per il 2011, il credito derivante dall’eccedenza versata nel 2010 va compensato con il nuovo livello di contributo dovuto.
Si ricorda che, come stabilito dall’Allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
Infine, si ricorda che i soggetti obbligati a dichiarare i dati su prodotto, smaltito e recuperato nel 2010, devono inviare il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile 2011.