martedì 12 aprile 2011

Elenchi VIES: come fatturare quando non si è iscritti

Con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 (prot. nn. 2010/188376 e 2010/188381), oltre alle modalità per l’inclusione delle partite IVA nella “banca-dati” VIES (VAT Information Exchange System) dei soggetti titolari di partita IVA che effettuano tali operazioni, sono state fissate le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie.
In particolare, in sede di apertura della partita IVA, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie deve essere manifestata compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), attraverso l’indicazione dell’ammontare annuo delle operazioni intracomunitarie che si presumono di effettuare nei confronti di operatori UE, suddivise tra acquisti e vendite. È da ritenersi che, nell’ipotesi in cui la stima dell’ammontare delle operazioni indicata non rispecchi poi la realtà, ciò non possa comunque comportare nessuna sanzione, né si debba effettuare alcuna comunicazione rettificativa.
Per gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta, ai fini della manifestazione della volontà in questione è sufficiente la selezione della casella “C” del Quadro A del modello AA7.
Il citato provvedimento ha disposto che debbano richiedere l’autorizzazione anche i soggetti già titolari di partita IVA (ai quali viene esteso l’obbligo in questione), sempre che ne ricorrano i presupposti (vedi oltre), presentando apposita istanza a un (qualunque) Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, o al Centro Operativo di Pescara qualora la stessa sia inoltrata da soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/1972. In aggiunta alle modalità indicate, la richiesta di inserimento nel VIES può essere effettuata anche previo invio di una raccomandata, congiuntamente alla copia fotostatica di un documento di identità, all’Ufficio dell’Agenzia competente per le attività di controllo. Il provvedimento prevede, peraltro, che analoghe modalità debbano essere utilizzate anche laddove si voglia retrocedere dall’opzione. Sembrerebbe quantomeno singolare che un contribuente, una volta autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie, nel ritenere che non ne debba più fare, perda tempo e il denaro della raccomandata per comunicare la revoca: occorre però considerare che rimanere nella banca–dati VIES espone al rischio di potenziali controlli, mirati alla verifica del rispetto delle disposizioni sulle transazioni UE.
Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà da parte del contribuente ad effettuare operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verifica la completezza e l’esattezza dei dati forniti, effettuando una valutazione preliminare di questi ultimi nonché del rischio. In caso di esito positivo di tale verifica, il quale si manifesta implicitamente attraverso un meccanismo di silenzio-assenso, a partire dal trentunesimo giorno dalla spedizione della raccomandata RR (o consegna direttamente presso l’Ufficio) della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, la partita IVA dei contribuenti viene inserita nella banca-dati VIES.
Nella circolare n. 4 del 15 febbraio 2011, l’Agenzia ha fatto presente che il soggetto che ha richiesto l’autorizzazione, nei 30 giorni successivi, può effettuare solo operazioni interne, non possedendo la soggettività attiva e passiva per effettuare operazioni intracomunitarie e non essendo, peraltro, incluso nell’archivio della banca-dati VIES.
Al riguardo, non si comprende appieno come debba essere interpretato tale passaggio, che, per come formulato, porterebbe anche a far ritenere che il soggetto non possa in alcun modo né comprare né vendere da/a un operatore ubicato in Paesi della UE. Tale conclusione, tuttavia, estremamente penalizzante, non sembra scontata. Tanto che ci si chiede come regolarsi contabilmente e fiscalmente laddove l’operatore non incluso nel VIES intenda effettuare scambi intra-UE. In dottrina si è proposta la soluzione di considerare la cessione da parte del soggetto italiano al soggetto comunitario come “cessione interna” e di assoggettarla dunque all’IVA nazionale, con buona pace dell’acquirente estero che, magari inconsapevole, si vedrà addebitata l’IVA italiana in fattura. Viceversa, in caso di acquisto da parte di un soggetto italiano non incluso nel VIES nei confronti di un soggetto comunitario, quest’ultimo dovrebbe fatturare con l’IVA del proprio Paese. Si è arrivati anche a sostenere che in quest’ultimo caso il soggetto italiano dovrebbe poi applicare in reverse charge l’IVA italiana sul totale della fattura estera (imponibile+IVA). Procedura senz’altro anomala.

lunedì 11 aprile 2011

Compensazioni ruoli: Equitalia annuncia novità sul proprio sito

Per l’estratto conto on line un restyling nel segno dell’approfondimento. A circa due anni dall’operatività del servizio, la Società di riscossione nazionale annuncia, con un comunicato stampa, la possibilità per i contribuenti che accedono alla “memoria” di Equitalia, di trovare informazioni dettagliate sullo stato dei propri debiti.
Debiti ai raggi X
Oltre a poter verificare che un provvedimento a proprio favore sia stato effettivamente recepito dall’ente riscossore e che sia stata portata a conclusione la procedura di sgravio della cartella, o sia stata effettivamente annullata una multa su sentenza, ora, ad esempio, sarà più facile capire il percorso di un tributo da pagare ovvero perché una determinata somma sia stata così quantificata. Il nuovo estratto conto fornirà, infatti, l’opportunità di visualizzare l’importo iniziale e quello finale spiegandone le differenze attraverso una chiara esposizione della ripartizione degli interessi e delle altre spese.
Compensazioni consapevoli
Una conseguenza, la più importante del rinnovato servizio (attivo su tutto il territorio nazionale, esclusa la Sicilia), sta nel fatto che, conoscendo in maniera approfondita la natura dei tributi da pagare, sia il cittadino sia l’intermediario delegato si troveranno nella condizione di poter scegliere consapevolmente se e cosa chiedere in compensazione con il modello F24.
Conoscere il debito e pagare da casa
Nel nuovo estratto conto on line, inoltre, sono operative tre ulteriori funzioni che consentono, ai cittadini di 40 province di pagare i debiti via web. Cioè, applicazioni ad hoc per selezionare la cartella che si desidera saldare e effettuare il pagamento tramite il proprio home banking, mediante la creazione di un nuovo codice Rav, per controllare lo stato dell’eventuale piano di rateizzazione e per verificare se esistono provvedimenti, per esempio, di sgravio o sospensione.
Le debuttanti applicazioni, utilizzabili attualmente a: Ancona, Avellino, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Fermo, Firenze, Frosinone, Grosseto, Isernia, L’aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Terni, Trento, Urbino e Viterbo, presto saranno attivate in tutta la Penisola.
Si ricorda che, per entrare nell’archivio di Equitalia e scoprire on line il dettaglio della propria posizione debitoria, è necessario “accreditarsi”, vale a dire procurarsi le credenziali che consentono di accedere ai servizi Fisconline e Entratel dell’Agenzia delle Entrate oppure il codice utente e il pin ottenuti dall’Inps. Tutto ciò collegandosi ai rispettivi siti istituzionali.
Il percorso è più rapido, poi, per i possessori della Carta nazionale dei servizi che possono connettersi all’estratto conto utilizzando il link “Smart card”, disponibile nella pagina di login del servizio.

venerdì 8 aprile 2011

Cedolare secca sugli affitti da aprile 2011: istruzioni per l’uso

Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile ha piena operatività la “cedolare secca” introdotta dall’articolo 3 del Dlgs 23/2011 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale”).
La cedolare secca consiste in un regime opzionale di tassazione del canone relativo alle unità immobiliari abitative (con accatastamento da A/1 ad A/11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioè gli uffici), locate a uso abitativo, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. In sintesi, sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si applica con un’aliquota del 21%, che scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Soggetti interessati e tipologie di immobili
L’opzione potrà essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di locazione e sulle relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione. Nel caso di contitolarità di diritti sull’immobile, l’opzione dovrà essere esercitata distintamente da ogni locatore, ed esplicherà efficacia solo in capo a quelli che l’hanno esercitata. A coloro che non si siano avvalsi dell’opzione resterà applicabile l’imposta di bollo e l’imposta di registro, quest’ultima calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.
E’ fondamentale ricordare che, per l’efficacia dell’opzione, e prima dell’esercizio di questa, il locatore sarà tenuto a comunicare con lettera raccomandata al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
Modalità di esercizio dell’opzione e durata
L’opzione potrà essere esercitata in sede di registrazione del contratto, di proroga o di risoluzione dello stesso, oppure, in alcuni casi, con applicazione diretta in dichiarazione dei redditi.
L’opzione, pertanto, verrà esercitata o con il rivisto modello 69 o col nuovo modello telematico semplificato di denuncia Siria, messo a punto per le fattispecie di contratti di locazioni contenenti solamente la disciplina del contratto di locazione senza altre pattuizioni, che presentino le seguenti caratteristiche:
• numero di locatori non superiore a tre tutti optanti per la cedolare
• numero dei conduttori non superiore a tre
• una sola unità abitativa con massimo tre pertinenze, a condizione che tutti gli immobili siano censiti con attribuzione di rendita.
Relativamente al modello 69, si rileva che lo stesso è stato modificato per permettere l’esercizio dell’opzione in tutte le ipotesi contemplate nel provvedimento (quindi, anche in caso di proroghe o risoluzioni del contratto). Il nuovo modello 69 potrà anche sostituire il modello di “Comunicazione dati catastali CDC” (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2010) per gli adempimenti a esso connessi.
Il provvedimento prevede, inoltre, che, nel caso di contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, l’opzione potrà essere esercitata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o, qualora il contratto sia registrato per il caso d’uso o volontariamente, in sede di registrazione.
L’opzione, una volta esercitata, vincolerà il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga, salva sempre la facoltà di revoca dell’opzione. L’eventuale revoca non preclude, comunque, la possibilità di optare nelle annualità successive residue di contratto. Così come il mancato esercizio dell’opzione, nella prima annualità del contratto, non preclude la possibilità di opzione per le annualità successive, nel termine per il versamento dell’imposta di registro, salvo sempre la facoltà di revoca.
Disciplina transitoria per l’anno 2011
Per il periodo d’imposta 2011, ai contratti in corso nel 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile 2011, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima di tale data, si potrà optare per il regime della cedolare con modalità differenti:
• direttamente in dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011, per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data per i quali è già stata eseguita la registrazione o è stato eseguito il versamento per la eventuale proroga
• in sede di registrazione, per i contratti registrati a partire dal 7 aprile 2011 o per i quali il termine per il pagamento dell’eventuale proroga, a partire dalla stessa data, non sia ancora spirato (in quest’ultimo caso l’opzione verrà espressa nel modello 69)
• con il modello 69, per il caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 o di risoluzione per la quale, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine per pagare la relativa imposta di registro.
Al riguardo, è importante evidenziare come, relativamente ai contratti per i quali i termini per la registrazione scadono tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011, la registrazione (e la eventuale opzione) potrà essere effettuata entro tale ultimo termine. Il medesimo arco temporale è accordato a chi voglia aderire all’opzione per i contratti con termine per effettuare la proroga scadente nel medesimo periodo.
Regime tributario applicabile all’opzione e termini per i versamenti
I soggetti che hanno effettuato l’opzione saranno tenuti al versamento della cedolare secca calcolata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca sostituirà:
• l’Irpef e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel periodo di durata dell’opzione
• l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per il quale si applica l’opzione
• l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.
Inoltre, la cedolare sostituisce l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione qualora:
• alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca
• venga esercitata l’opzione per la cedolare secca per il periodo di durata della proroga.
Quanto al versamento della cedolare, il comma 4 dell’articolo 3, Dlgs 23/2011, dispone che la stessa sia versata entro i termini fissati per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si applichino le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Il provvedimento disciplina dettagliatamente le modalità e i termini di versamento in acconto nella misura dell’85% per l’anno 2011 e del 95% dal 2012, stabilendo che sia il versamento in acconto sia quello a saldo vengano eseguiti con le modalità stabilite dall’articolo 19 del Dlgs 241/1997 (F24), specificando che “detta modalità è utilizzata per i versamenti d’acconto eseguiti nel corso del 2011 anche dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale e presentano la dichiarazione dei redditi al sostituto d’imposta o a un CAF o a un professionista abilitato”.
Per il versamento a saldo della cedolare secca si applicheranno le disposizioni in materia di versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 6 aprile 2011

MUD e SISTRI 2011 : entro il 30 aprile 2011 la presentazione del MUD rifiuti 2010 ed il pagamento della quota SISTRI

Secondo quanto anticipato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2011, sugli obblighi di comunicazione SISTRI e MUD per il 2011, è stata resa disponibile sul portale www.sistri.it l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, da effettuarsi entro il 30 aprile 2011.
Come è noto la Circolare MATTM del 3 marzo 2011 ha fornito una serie di indicazioni operative per il corretto espletamento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge n. 70/94, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 nonché all'art. 12 del DM 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI), come modificato con DM 22 dicembre 2010.
Secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.M. 17 dicembre 2009 e ss.mm.ii.), l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni incombe sui soli produttori iniziali di rifiuti e sulle imprese e sugli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD.
Per evitare confusione sui vari obblighi di comunicazione annuale (Dichiarazioni SISTRI e MUD) che dovranno essere espletati nel corso del 2011 dagli operatori si ricorda che:
- entro il 30 aprile 2011, deve essere presentato il MUD rifiuti 2010 in parola (periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010);
- entro il 31 dicembre 2011, dovrà essere presentato il MUD rifiuti 2011 (riferito al periodo 1° gennaio 2011 - 31 maggio 2011);
- entro il 30 aprile 2011, poi, dovrà essere pagata la quota del SISTRI.
MUD 2010: i soggetti obbligati
Più in particolare, la Circolare ha disposto che la dichiarazione debba essere presentata, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 (ai sensi dell’art. 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010) dai seguenti soggetti:
1) Produttori iniziali di rifiuti
- “pericolosi”,
- “non pericolosi”
di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.
2) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Sul sito del SISTRI viene sottolineato che “i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione”.
Modalità e termini di presentazione del MUD 2010
La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011:
- accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato;
- compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI;
- inserendo le informazioni come meglio descritte nela Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2010.
Quale ulteriore raccomandazione tesa ad evitare errori frequenti nella prassi, il sito SISTRI ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore (Al riguardo si osserva che, essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione, l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte).
Alla stregua di ciò il Ministero ha reso disponibile sul sito del SISTRI, sia un’apposita “Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione dichiarazione MUD 2010, sia l'applicazione per la compilazione dei moduli (nell'area riservata accessibile mediante l'utilizzo del dispositivo usb del delegato dell'unità locale interessata).
Nell’occasione si segnala che sul sito del SISTRI è disponibile anche il nuovo aggiornamento del software del dispositivo USB, al fine di migliorare l'utilizzo del Sistema SISTRI, grazie ad una più veloce procedura di accesso al sistema, ad una semplificazione della procedura per la configurazione delle impostazioni di rete e ad una ottimizzazione dell'interfaccia grafica e delle funzionalità di navigazione.
Fonte: Ipso News

Lavoratori domestici: entro lunedì 11 aprile 2011 pagamento dei contributi

Si ricorda che lunedì 11 aprile è l'ultimo giorno utile per versare i contributi relativi al primo trimestre 2011 (gennaio - marzo) per i lavoratori domestici.
Preme evidenziare che, a seguito delle modifiche introdotte dall'INPS con la Circolare n. 49/2011, tale versamento può essere effettuato esclusivamente:
• utilizzando il bollettino MAV;
• rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti amiche";
• on line sul sito dell'INPS, utilizzando la carta di credito;
• telefonando al numero verde 803164, utilizzando la carta di credito.
Fonte: seac

martedì 5 aprile 2011

Reverse charge telefonini e microprocessori: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 31 marzo 2011, n. 36, è tornata ad occuparsi delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di reverse charge, sulla linea della precedente Circolare n. 59/2010, che già limitava il meccanismo speciale alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, fissandone la decorrenza al 1° aprile 2011.

Con tale nuovo documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha precisato principalmente che:
• il meccanismo non si applica alle cessioni di componenti e accessori dei telefonini, se ceduti autonomamente. Diversamente, se gli accessori o componenti sono ceduti nel quadro dell'operazione principale di cessione del telefono cellulare, devono comunque essere assoggettati al medesimo trattamento dell'operazione principale (reverse charge);
• sono escluse dall'obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato effettuate (si tratta delle cessioni fatte dalle compagnie telefoniche);
il meccanismo dell'inversione contabile si applica alla cessione di tutti i "dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione", compresa quella dei beni da installare in apparati analoghi ai personal computer, ad esempio i server aziendali.
Pertanto quando la vendita del cellulare è accessoria alla fornitura del traffico telefonico non c’è spazio per il reverse charge. Via libera invece all’inversione contabile per i componenti destinati all’installazione in server aziendali.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risoluzione 36/E del 31 marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un’istanza di consulenza giuridica presentata da un’associazione di categoria, chiarisce ulteriormente la portata dell’obbligo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di “telefoni cellulari” e “dispositivi a circuito integrato”. Il nuovo documento di prassi, insieme alla circolare 59/2010, completa il quadro delle istruzioni necessarie per applicare correttamente il meccanismo alle cessioni dei beni in argomento effettuate dal 1° aprile 2011.
Va ricordato, innanzitutto che, con la decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 22 novembre 2010 (la n. 2010/710/Ue), l’Italia, in deroga al principio di carattere generale, è stata autorizzata a designare quale debitore dell’Iva il soggetto passivo destinatario della cessione di:
• telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo
• dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Con la risoluzione odierna, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi – sotto il profilo soggettivo – sulle ipotesi di esclusione dall’obbligo di reverse charge.
In proposito, con la circolare 59/2010, l’Amministrazione finanziaria aveva già specificato – secondo un’interpretazione conforme alla ratio della richiamata decisione del Consiglio Ue – che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Con il nuovo documento di prassi viene, pertanto, precisato che sono escluse dall’obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato effettuate:
1. dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (articolo 22, Dpr 633/1972). Ciò in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari - utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi Iva
2. dai soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22 che, tuttavia, effettuano (in favore di cessionari - utilizzatori finali) cessioni di telefoni cellulari in via accessoria alla fornitura principale del cosiddetto “traffico telefonico”.
È evidente, infatti, che in quest’ultima ipotesi – evidenzia l’Agenzia – la cessione del “telefono cellulare” è effettuata non per la successiva rivendita dello stesso a terzi ma costituisce il mezzo per consentire al cessionario - utilizzatore finale la fruizione del servizio di traffico telefonico. Ciò, anche nei casi in cui nell’ambito del medesimo rapporto principale di cessione del traffico telefonico siano ceduti all’utente (titolare di una o più simcard) più “telefoni cellulari” (anche in sostituzione di altri) che appaiono, ragionevolmente, riconducibili a un rapporto di accessorietà con l’operazione principale di cessione del traffico telefonico. Circostanza che può ritenersi sussistente quando il numero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda del 10% il numero delle simcard cedute all’utente del rapporto contrattuale principale di fornitura del traffico telefonico.
Sotto il profilo oggettivo, la risoluzione precisa che il riferimento ai “telefoni cellulari” deve intendersi riferito a quei dispositivi la cui funzione principale sia quella di permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità. Mentre, il reverse charge non torna applicabile alle cessioni di componenti e accessori dei “telefoni cellulari”, salvo che gli stessi risultino ceduti unitamente alla vendita principale del telefono cellulare, al fine di completare o integrare quest’ultima e devono, pertanto, essere assoggettati, ai fini Iva, al medesimo trattamento fiscale previsto per l’operazione principale (articolo 12, comma 1, del Dpr 633/1972).
Riguardo alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato”, l’Agenzia ha chiarito, altresì, che,per individuare i beni riconducibili in quella definizione, può farsi riferimento al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (allegato I del Regolamento Cee n. 2658/87).
In particolare, in linea con quanto già affermato dalla circolare 59/2010 a proposito di “cessioni di personal computer e dei loro componenti e accessori”, nella risoluzione viene ribadito che il meccanismo dell’inversione contabile si applica alla cessione di tutti i “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione”, compresa quella dei beni da installare in apparati analoghi ai personal computer, ad esempio i server aziendali.
Per tali dispositivi, il reverse charge si applica a tutte le cessioni degli stessi effettuate prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale, indipendentemente dalla circostanza che il cessionario abbia intenzione di provvedere, dopo l’acquisto, all’installazione/assemblaggio dei beni su prodotti destinati al consumo finale.
Di conseguenza, il cessionario – soggetto passivo d’imposta – che acquista dispositivi a circuito integrato, è debitore dell’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile. Questi, a sua volta, emetterà una fattura senza applicazione dell’imposta quando opererà la successiva cessione dei componenti in argomento, mentre utilizzerà l’ordinaria modalità di fatturazione quando venderà un bene complesso, nel quale il componente si è incorporato o quando renderà una prestazione di servizi (ad esempio, una riparazione) per la quale ha utilizzato il dispositivo.
Altri chiarimenti contenuti nel documento di prassi riguardano i profili procedurali connessi all’applicazione del reverse charge.
In proposito, è stato chiarito che:
• nel caso di rettifica degli imponibili o dell’imposta – in aumento o in diminuzione – il meccanismo dell’inversione contabile torna applicabile anche alle note di variazione (articolo 26, Dpr 633/1972) sempre che l’operazione principale cui si riferisce la variazione sia stata anch’essa soggetta al meccanismo dell’inversione contabile. In tali casi, l’obbligo/facoltà di rettifica deve intendersi posto in capo al cessionario (debitore dell’imposta) sotto la propria responsabilità nei casi e nei termini consentiti dall’articolo 26
• per le cessioni dei beni in discorso, che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione ancorché non residente nel territorio dello Stato, ma identificato ai fini Iva in Italia, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente
• il reverse charge è applicabile alle fattispecie in esame anche nei passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (articolo 2, comma 2, n. 3), del Dpr 633/1972)
• non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 1 aprile 2011

Schede carburante per i professionisti: chiarimenti 2011

Sulla scia della recente sentenza emanata dalla Suprema Corte in materia di compilazione della scheda carburante per i veicoli aziendali (Cass. 18 febbraio 2011 n. 3947), pare utile analizzare la disciplina anche sotto il profilo dei professionisti.
Nonostante il DPR 444/97 disciplini la compilazione della scheda carburante per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL), effettuati presso impianti stradali di distribuzione, da parte di tutti i soggetti IVA (nell’esercizio d’impresa, arte o professione), per alcuni aspetti occorre distinguere tra soggetti operanti nell’esercizio d’impresa e quelli esercenti arti e professioni.
L’obbligo di compilazione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica a tutti i contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette.
Elemento in comune tra titolari di reddito d’impresa e professionisti è l’obbligo di indicare gli estremi di identificazione del veicolo (casa costruttrice, modello e targa) e i dati del soggetto che acquista il carburante (denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA); tali elementi possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 444/97.
In relazione alla periodicità, si osserva che ciascun contribuente può scegliere liberamente se istituire una scheda mensile o trimestrale, non essendo correlata alla periodicità della liquidazione IVA.
Fermo restando quanto esposto, i professionisti sono agevolati nella compilazione della scheda carburante.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. L’adempimento, che è ispirato a motivi di cautela fiscale, è diretto a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda (in tal senso, CM 205/98 paragrafo 3.3).
La citata norma dispone, testualmente, l’obbligo di annotazione dei chilometri per “l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa”.
Stante il tenore letterale della norma, è ormai consolidato l’orientamento in base al quale l’indicazione dei chilometri debba essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e professionisti.
Si osserva altresì che, nonostante la CM 205/98 si limiti a riportare la lettera della norma senza fornire chiarimenti, l’esclusione per gli esercenti arti e professioni dall’obbligo di dichiarare i chilometri percorsi è espressamente prevista nella Guida dell’Amministrazione finanziaria “Fisco e motori: istruzioni di guida” del 2006.
All’atto di ogni rifornimento, l’addetto alla distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante i seguenti elementi (art. 3 del DPR 444/97):
- data del rifornimento;
- ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell’IVA;
- denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell’esercente l’impianto stesso (tale indicazione può essere effettuata anche a mezzo timbro);
- ubicazione dell’impianto di rifornimento;
- firma dell’esercente per convalida.
Riguardo a quest’ultima, la Corte di Cassazione ha affermato che l’apposizione della firma sulla scheda carburante da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione non rappresenta elemento meramente formale della scheda; piuttosto, avendo una funzione di convalida del rifornimento, la sottoscrizione costituisce elemento essenziale ai fini della legittima detrazione dell’imposta (in tal senso, si veda Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
È stato inoltre precisato che le schede carburanti devono essere complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento ammetta equipollente alcuno (Cass. 5 novembre 2008 n. 26539).
Fonte: Eutekne