martedì 29 marzo 2011

Acquisto microprocessori, unità centrali e telefoni cellulari: dal 1 aprile 2011 si applica il reverse charge

Dal 1° aprile 2011, sarà obbligatoria l’applicazione del reverse charge sulle cessioni di telefonini e sui dispositivi a circuito integrato, salvo quelle poste in essere, al dettaglio, nei confronti di imprese e professionisti.
La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/2010, a seguito della decisione del Consiglio europeo con la quale l’Italia, al pari dell’Austria e della Germania, è stata autorizzata ad applicare il sistema di inversione contabile per le vendite dei beni di cui all’art. 17, comma 6, lett. b) e c) del DPR n. 633/1972.
Alla luce dell’autorizzazione concessa all’Italia, tale sistema si applica ai telefonini e non anche ai relativi componenti ed accessori, nonché ai dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; rispetto a quest’ultima categoria di beni, la definizione prevista dalla lett. c) del sesto comma dell’art. 17 è più ampia, dato che fa riferimento ai personal computer ed ai relativi componenti ed accessori
Dato che la decisione di autorizzazione ha ristretto l’ambito oggettivo di applicazione del reverse charge, parrebbe preferibile che la fattura, emessa senza addebito dell’imposta, il cessionario, dal canto suo, deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.
Come chiarito dalla circolare n. 59/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica l’apposita disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell’art. 6 del DLgs. n. 471/1997. In pratica, verrà irrogata la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario; tra le parti (cedente e cessionario) sussiste il vincolo di responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione.
È, tuttavia, prevista l’irrogazione della sanzione ridotta del 3%, sempre con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta fermo il diritto di detrazione da parte del cessionario. Riguardo alla sanzione ridotta, è dato osservare che la circolare non richiama la soglia di 10.000 euro “per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo”. Come, infatti, indicato dalla risoluzione n. 140/2010, il limite in oggetto valeva, in via transitoria, per i primi tre anni di applicazione della disciplina sanzionatoria, introdotta dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), ossia per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Come anticipato, a livello interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha limitato l’obbligo del reverse charge alle “sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”, la cui nozione – peraltro – dovrebbe desumersi dall’art. 4, lett. b) ed h) del DLgs. n. 114/1998, recante la riforma della disciplina del settore del commercio.
L’intervento, sul punto, dell’Agenzia è stato, dunque, quanto mai opportuno per evitare l’applicazione generalizzata, nei confronti di tutti i soggetti passivi acquirenti, del sistema di reverse charge, quale che fosse.
Fonte: Eutekne

giovedì 24 marzo 2011

Privacy: entro il 31 marzo 2011 la redazione e l’aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)

Scade il prossimo 31 marzo il termine annuale per la redazione e l’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), la misura minima di sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, dall’art. 34 comma 1 lett. g) e dal punto 19 dell’allegato B) del DLgs. 196/2003, meglio noto come Codice della privacy.
Il punto 19 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede infatti che:
"Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:..."
Si ricorda quindi che anche quest'anno, entro il 31 marzo, è necessario provvedere alla redazione o all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che la redazione sia opportuna anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l'anno precedente, aggiornando solo la data certa.
In linea generale, infatti, secondo l’art. 31 del Codice della privacy, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Innanzitutto, in merito, si ricorda che l’obbligo di redazione del DPS ricorre in caso di trattamento di dati personali, “sensibili” o giudiziari, con strumenti elettronici (ad esempio, mediante computer).
Per dati “sensibili” si intendono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Per quanto riguarda il contenuto, il DPS deve contenere idonee informazioni riguardo:
- all’elenco dei trattamenti di dati personali;
- alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- all’analisi dei rischi che incombono sui dati;
- alle misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché alla protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- alla descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- alla previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare; la formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- alla descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice della privacy, all’esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, all’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.
Sono previste modalità semplificate di redazione
Con l’art. 29 comma 1 del DL 112/2008, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 34 del Codice della privacy, sono state introdotte alcune semplificazioni con riguardo ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici.
Secondo tale norma, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali “non sensibili” e come unici dati “sensibili” quelli costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, l’obbligo di redigere e aggiornare il DPS è sostituito da un’autocertificazione in cui si attesta di trattare solo tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.
Modalità semplificate sono previste anche per i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (sul punto si veda il Provv. del Garante per la protezione dei dati personali datato 27 novembre 2008).
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice prescrive l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Si ricorda ancora che, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, devono essere indicate l’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.
Fonte: Eutekne

lunedì 21 marzo 2011

Mediazione: da oggi 20 marzo 2011 la mediazione diventa condizione di procedibilità nelle controversie civili e commerciali

Il decreto che ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione (DLgs. n. 28/2010) aveva previsto che le disposizioni riguardanti la condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune materie acquistassero efficacia soltanto dal 20 marzo 2011.
Recentemente, il c.d. “decreto mille-proroghe” ha disposto una proroga di ulteriori dodici mesi, ma solo con riferimento alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (per tali materie, quindi, la condizione di procedibilità acquisterà efficacia dal 20 marzo 2012).
Da questa mattina chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Per quanto riguarda i soli contratti bancari e finanziari, il primo comma dell’art. 5 del DLgs. n. 28/2010 dispone inoltre che l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità possa essere assolto ricorrendo ai servizi di un organismo accreditato dal ministero per la gestione dei procedimenti di mediazione (come nel caso di tutte le altre materie, siano esse o meno comprese tra quelle oggetto di condizione di condizione di procedibilità) oppure, in alternativa, ricorrendo alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la CONSOB (per le controversie insorte tra un investitore e un intermediario per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento) ovvero all’Arbitrato Bancario Finanziario (per le controversie relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari).
Qualora il tentativo di mediazione non risulti esperito, l’improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza; oppure, sempre a pena di decadenza e non oltre la prima udienza, potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Con l’entrata in vigore della condizione di procedibilità, si conclude il percorso voluto dal legislatore che ha inteso introdurre la mediazione finalizzata alla conciliazione quale strumento dichiaratamente destinato ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.
Già dal 20 marzo 2010 chiunque poteva accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del DLgs. n. 28/2010.
E, da tale data, le domande di mediazione sono progressivamente aumentate.
Ma l’entrata in vigore della condizione di procedibilità (seppure solo per alcune materie) è senza dubbio destinato a dare un fortissimo impulso allo sviluppo dell’istituto ed è inevitabile attendersi una crescita esponenziale delle domande.
Sono tanti i vantaggi e le opportunità che caratterizzano la mediazione finalizzata alla conciliazione.
Innanzitutto, la durata: il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi, termine che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione presso un organismo (che deve aver preventivamente ottenuto uno specifico accreditamento da parte del Ministero).
I costi sono contenuti e predeterminati: per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
E’ inoltre dovuto da ciascuna parte, per le spese di mediazione, l’importo indicato nella tabella allegata al DM n. 180/2010 (a mero titolo di esempio, per una controversia del valore di euro 50.000,00 è dovuto, da ciascuna parte, l’importo massimo di euro 600,00 e ciò indipendentemente dalla durata della mediazione e dal numero degli incontri).
Altro aspetto di grande rilevanza è rappresentato dalla possibilità che l’accordo raggiunto in mediazione possa costituire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (previa omologa del verbale di accordo da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo presso il quale si è svolta la mediazione).
Non ultimi i vantaggi fiscali: 1) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; 2) il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; 3) in caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di euro 500,00 (importo che, in caso di insuccesso, è ridotto alla metà).
Fonte. Eutekne

venerdì 18 marzo 2011

Antiriciclaggio nel settore dei giochi: definiti con Decreto del Ministero dell’Interno gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette

Nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011 in cui vengono determinati gli indicatori di anomalia per intercettare operazioni di riciclaggio di denaro sporco nel settore giochi. L'obbligo di segnalazione in capo agli operatori finanziari è stato previsto dall'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2007, ma fino ad ora mancavano delle precise indicazioni.
Riportiamo a tal proposito quanto previsto dal Decreto per l’individuazione degli indicatori di anomalie per il settore dei giochi:
“Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) gestione di case da gioco; ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.
29. Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi.
29.1. Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco.
29.2. Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di più soggetti, seguito dalla richiesta di convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona.
29.3. Alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi.
29.4. Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo tempo inattivo.
29.5. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere e compensare le rispettive perdite.
29.6. Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita nome di terzi soggetti, non legati da rapporti personali.
29.7. Ingresso al casinò da parte di soggetto già' in possesso di gettoni di gioco.
30. Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei gettoni in assegno.
30.1. Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini che non appaiono riconducibili al gioco.
30.2. Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio.
30.3. Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato.
30.4. Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il cliente aggiunge ulteriori somme proprie in contanti.
30.5. Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti.”
Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori del gioco dovranno pertanto fare riferimento al verificarsi delle situazioni di anomalia. Occorre comunque far presente che gli indici forniscono sicuramente delle valide linee guida, ma è comunque sempre necessaria la valutazione soggettiva dell'operatore stesso.

Lavoratori domestici: nuove modalità di pagamento e di denuncia del rapporto

L'INPS, con la Circolare n. 49 dell'11 marzo 2011, rende noto che dal 1° aprile 2011:
- la presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico dovrà avvenire attraverso i canali telematici oppure tramite il Contact Center (sono pertanto aboliti i moduli cartacei COLD ASS e COLD VAR);
- i contributi dovuti dal datore di lavoro domestico potranno essere versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a - rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche";
b - online sul sito internet www.inps.it nella sezione Servizi on line;
c - telefonando al Contact Center (numero verde 803.164), utilizzando la carta di credito;
d - utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso.
Fonte: seac

mercoledì 16 marzo 2011

5 per mille: dal 15 marzo la presentazione delle domande per onlus e asd, modalità di iscrizione

Al via dal 15 marzo il termine per la presentazione delle domande per l’iscrizione agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille gestiti direttamente dalle Entrate. E’ disponibile, infatti, sul sito internet dell’Agenzia, il software che consente agli enti di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche di compilare in Rete l’istanza di ammissione per il 2011.
L’invio, esclusivamente via web, deve avvenire entro il 7 maggio, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel o tramite gli intermediari abilitati. È bene ricordare che anche coloro che erano presenti negli elenchi dello scorso anno dovranno ripresentare la domanda.
L’applicazione non ha bisogno di installazione o di procedure di aggiornamento, l’attivazione avviene in modo molto semplice e non richiede conoscenze tecniche particolari.
Le organizzazioni avranno tempo fino al 20 maggio per segnalare, tramite il rappresentante legale, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito di competenza si trova la loro sede legale, eventuali errori presenti nell’istanza di iscrizione.
Ricordiamo che per l’anno finanziario 2011, il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a. sostegno degli enti del volontariato:
- enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997) - pdf
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000 ) - pdf
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 - pdf
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997 - pdf
b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato
Gli enti del volontariato possono presentare la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 marzo 2011 utilizzando modello e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2011, spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf ai sensi dell’articolo 45 del Dpr n. 445/2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2011.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A partire dal 15 marzo 2011 le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti, possono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
L’iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011. Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche: presentazione della dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono, entro il 30 giugno 2011, spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf,(articolo 47 del Dpr n. 445/2000), che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

martedì 15 marzo 2011

Compensazione ruoli: disponibile on line il modello di dichiarazione per la compensazione del ruolo

A seguito del Decreto MEF 11 febbraio 2011 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 13, in materia di preclusione alla compensazione dei crediti erariali, Equitalia ha messo a punto un modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione, di scegliere a quale debito erariale imputare il pagamento.
Tale scelta può essere effettuata:
• contestualmente, se il contribuente presenta il modello F24 agli sportelli dell'agente della riscossione;
• entro 3 giorni dal conferimento della delega F24, qualora il contribuente presenti il modello F24 tramite banche, Poste o Entratel; in questo caso il modello è utilizzabile anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
Ok definitivo dunque, da parte della società nazionale di riscossione, al modulo attraverso il quale i contribuenti dichiarano a quale parte di debito erariale intendono imputare la compensazione effettuata.
Il modello è disponibile on line, sui siti internet degli agenti di riscossione (vai su http://www.equitaliaspa.it/equitalia/export/capogruppo/files/Modello.pdf), e cartaceo presso gli sportelli della rete Equitalia.
La nuova modulistica fa seguito alle modifiche introdotte dalla manovra d’estate 2010 (Dl 78/2010) in materia di compensazione, al decreto attuativo del Mef dell’11 febbraio scorso e, infine, alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta sull’argomento anche con la recentissima circolare 13/E dell’11 marzo.
La norma chiude la strada alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore a 1.500 euro.
Il contribuente può però autocompensare anche soltanto una parte del “conto in sospeso”, decidendo lui quale. La scelta va espressa attraverso il modulo appena predisposto, che va presentato entro tre giorni dal conferimento della delega F24, se il versamento si effettua tramite banche, Poste o Entratel, oppure “seduta stante” nel caso in cui ci si recasse, per il pagamento, direttamente dall’agente della riscossione.
Nel primo caso, il modello vale anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
Fonte: Fisco Oggi