lunedì 14 marzo 2011

Compensazione ruoli: le novità della Circolare n.13 dell’11/03/2011

Con la circolare n. 13 dell’ 11 marzo 2011, si chiude il cerchio della disciplina relativa al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, introdotta dall’art. 31 del DL 78/2010 e operativa dal 1° gennaio 2011.
Tra le indicazioni fornite, la citata circolare, al paragrafo 6, chiarisce che il nuovo divieto riguarda le sole compensazioni c.d. “orizzontali” (o “esterne”), cioè quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessariamente nel modello F24. Sono invece escluse dalla disciplina in esame le compensazioni c.d. “verticali” (o “interne”), cioè quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24.
Stante il disposto dell’art. 31, la disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Sul punto, le Entrate elencano tra le imposte che impediscono la compensazione anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti, nonché le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta.
Rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in esame anche i debiti iscritti a ruolo relativi all’imposta di registro, ancorché la stessa non sia soggetta al sistema di versamento e compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Viene altresì precisato che non rientrano nella disciplina in esame i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se indicati nella sezione “Erario” del modello F24.
Ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione in esame, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 25 comma 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 602).
L’Agenzia precisa che la preclusione opera per tutte le cartelle notificate il cui termine di pagamento sia scaduto, affermando altresì che la norma non attribuisce rilevanza alla circostanza che il ruolo sia ordinario o straordinario o che lo stesso sia a titolo definitivo o provvisorio.
La preclusione non opera, invece, nel caso di ruoli non ancora scaduti o per i quali sia stata concessa una sospensione.
Qualora sia stata concessa la rateazione e sia stata “saltata” una rata, considerato che il piano di rateazione è ancora in essere ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, soltanto la rata scaduta sarà computata ai fini del calcolo del limite di 1.500 euro; diversamente, qualora non sia stata pagata la prima rata o, successivamente, due rate, la preclusione riguarda l’intero importo del debito residuo non pagato.
La circolare 13 (paragrafo 3) conferma l’interpretazione restrittiva dell’art. 31 del DL 78/2010, in base alla quale non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento (in tal senso, si era già espressa con la precedente circ. 4/2011, paragrafo 12).
Ai fini del calcolo del suddetto limite, le Entrate precisano che è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento. Pertanto, nel caso di più cartelle, con importi e scadenze diverse, occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del modello F24.
Il paragrafo 5 della circolare 13 è dedicato alla possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo con compensazione dei crediti erariali, secondo quanto stabilito dal DM 10 febbraio 2011. In particolare, l’art. 4 del decreto prevede che, in caso di pagamento parziale, il contribuente deve comunicare all’agente della riscossione le posizione debitorie da estinguere; in mancanza di tale comunicazione, i versamenti vengono imputati ai sensi dell’art. 31 del DPR 602/73.
Equitalia, con il comunicato stampa di ieri, 11 marzo 2011, ha annunciato di aver messo a punto l’apposito modulo di comunicazione.
Da ultimo, la circolare si occupa della sanzione del 50%; la stessa è misurata sull’intero importo del debito iscritto a ruolo e relativi accessori, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Viene tuttavia precisato che, nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, la sanzione corrisponderà all’importo compensato; quindi, in presenza di un debito per 70.000 e di compensazione per 25.000, la sanzione è pari a 25.000.
Fonte: Eutekne

mercoledì 9 marzo 2011

Tassazione affitti: cedolare secca operativa dal 2011

Lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale, per il quale si è appena votata la fiducia alla Camera dei deputati presenta un provvedimento operativo dal 2011.A partire da quest’anno, infatti, chi (proprietario o titolare di diritto reale di godimento), al di fuori dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo, loca immobili a uso abitativo - ed eventualmente, insieme all’appartamento, le sue pertinenze - può scegliere di tassare i canoni con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunale e regionale, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, del 21%. Misura che si abbassa al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all’articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa.
Sono assoggettabili a cedolare secca anche i canoni relativi a contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, per i quali non c’è l’obbligo di registrazione.
La cedolare secca sostituisce, inoltre, le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
La scelta comporta benefici anche per l’inquilino che, dal canto suo, avrà la sicurezza di un canone fisso e non modificabile. Per il periodo nel corso del quale i fitti saranno assoggettati a cedolare secca, infatti, è sospesa per il locatore la facoltà di chiederne qualsiasi aggiornamento (compresa la variazione “Istat”), pur se prevista nel contratto.
Un legame questo fra le parti che la norma rafforza al punto da subordinare l’efficacia dell’opzione per la tassazione sostitutiva proprio alla dichiarazione preventiva di rinuncia agli aggiornamenti, che il locatore deve comunicare per raccomandata al conduttore.
Al proprietario dell’immobile (o al titolare di altro diritto reale di godimento) viene, dunque, aperta una nuova strada rispetto a quella ordinaria, seguendo la quale i canoni di locazione partecipano al reddito complessivo, poi tassato in base alle aliquote fissate per i diversi scaglioni Irpef. In ogni modo, anche nel caso si optasse per la cedolare secca, il reddito sottoposto a imposta sostitutiva non può essere inferiore a quello catastale, determinato applicando le tariffe d’estimo.
In attesa del provvedimento delle Entrate
Entro 90 giorni dalla prossima emanazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri, sarà l’Agenzia delle Entrate a fissare, principalmente, le modalità di esercizio dell’opzione, di versamento degli acconti e del saldo. Il Dlgs ha, in ogni modo, stabilito che:
- gli acconti saranno pari all’85% dell’imposta per il 2011 e al 95% per il 2012
- il tributo va versato entro il termine previsto per il pagamento dell’Irpef
- eventuali imposte di bollo e di registro, pagate per registrazioni già avvenute, non saranno rimborsate
- il reddito assoggettato a cedolare secca rileva ogni volta la normativa faccia riferimento a requisiti reddituali per il riconoscimento di agevolazioni, fiscali e non, nonché ai fini Isee.
Affitti non dichiarati
Con l’articolo 3 del Dlgs sul federalismo municipale si è operato anche dal lato del contrasto degli affitti in nero.
In caso di mancata registrazione di contratti di locazione relativi a immobili a uso abitativo entro il termine stabilito dalla legge:
- la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio
- al rinnovo si applica la disciplina prevista per i contratti a canone libero
- a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato nel minore fra l’importo stabilito fra le parti e quello pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai.
Stesse conseguenze anche per contratti registrati:
- di locazione contenenti un importo inferiore a quello effettivo
- di comodato fittizio.
Locazioni “sottodichiarate” e comodati fittizi che, se non registrati, si considerano nulli.
Per evitare che si attivi questo pacchetto di norme, ci si può ancora “emendare”, registrando, cioè, i contratti già stipulati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Va rimarcato che una spinta in più (se ve ne fosse bisogno) alla registrazione dei contratti di locazione è data dalla norma per cui l’adempimento sostituisce l’obbligo di comunicare le generalità del conduttore all’autorità di pubblica sicurezza.
L’inasprimento più notevole delle sanzioni si è avuto a livello di imposte sui redditi.
Se, infatti, il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato nella dichiarazione dei redditi, la sanzione applicata varia dal 240% al 480% dell’Irpef evasa.
Punita è anche l’indicazione in misura inferiore a quella effettiva. La sanzione, in questo caso, può andare dal 200% al 400 per cento.
In pratica, sono state raddoppiate le sanzioni amministrative fissate nei casi di dichiarazione omessa o infedele (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997).
Ma non è finita. Per i redditi da locazione di immobili abitativi, le definizioni agevolate saranno un miraggio: accertamento con adesione e acquiescenza non fruiscono di alcuna riduzione delle sanzioni. L’unico beneficio consisterà nell’applicazione delle “pene” ordinarie (e non raddoppiate, come sopra illustrato) previste all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997, oppure all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo nei casi di ritardato od omesso versamento.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 8 marzo 2011

Dichiarazione IVA autonoma: ammessa la rettifica o l'integrazione entro il 30 settembre 2011

La trasmissione della comunicazione annuale dei dati IVA in modo errato, ovvero riportante informazioni incomplete, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
Al ricorrere di tale ipotesi, non è invocabile l’istituto del ravvedimento, come rammentato dalle istruzioni alla compilazione del modello, in quanto i dati corretti potranno essere riportati nella successiva dichiarazione annuale, il cui termine di presentazione scade in concomitanza con quello del modello UNICO dei contribuenti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e, quindi, il 30 settembre 2011.
Diverso è, invece, il caso del contribuente che decide di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio 2011, al fine, ad esempio, di beneficiare dell’esonero dalla comunicazione annuale dei dati, a norma dell’art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (circolare n. 1 del 25 gennaio 2011).
Tale circostanza non incide, tuttavia, sulla successiva possibilità di rettificare la dichiarazione nei termini ordinari.
L’autonoma presentazione non influisce, infatti, sul termine di presentazione – che rimane fissato, così come per quella unificata, al 30 settembre 2011 – bensì sulle modalità di versamento, da effettuarsi in un’unica soluzione, entro il prossimo 16 marzo, oppure in forma rateale, applicando la maggiorazione mensile dello 0,33% all’importo di ciascuna rata successiva alla prima: è, quindi, preclusa la possibilità di adempiere secondo le scadenze previste per il modello UNICO.
L’autonoma presentazione influisce sulle modalità di versamento
Conseguentemente, la dichiarazione annuale presentata entro il 28 febbraio 2011 – in virtù della propria funzione di definitiva autodeterminazione dell’imposta – può formare oggetto di rettifica oppure integrazione, nei termini ordinari di presentazione, ovvero entro il 30 settembre 2011 (c.d. “dichiarazione correttiva nei termini”).
Qualora il contribuente dovesse optare per tale soluzione, sarà tenuto a compilare una nuova dichiarazione IVA, completa in ogni sua parte, barrando la casella “Correttiva nei termini”, e procedere alla presentazione telematica entro il 30 settembre 2011. Decorso tale termine, rimarrà comunque possibile – a norma dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, così come espressamente richiamato dal successivo art. 8, comma 6 – trasmettere la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, al fine di correggere errori oppure omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior debito IVA, oppure un minor credito: in tal caso, dovrà essere barrata la casella “dichiarazione integrativa a favore”, e l’eventuale credito risultante dalla rettifica potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure richiesto a rimborso.
Diversamente, il soggetto passivo Iva dovrà selezionare la casella “dichiarazione integrativa”, nel caso decida di optare per l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di rettificare la dichiarazione annuale – con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi – entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale si è verificato l’errore oppure l’omissione: è, tuttavia, necessario che non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche oppure altre attività di accertamento delle quali il contribuente, ovvero i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La medesima casella dovrà essere barrata nell’ipotesi in cui il contribuente intenda operare, salva l’applicazione delle sanzioni, una rettifica della dichiarazione a beneficio dell’Amministrazione finanziaria, entro i termini di decadenza dell’accertamento – a norma dell’art. 2, comma 8 del DPR n. 322/1998 – e, quindi, non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione rettificata (art. 57, comma 1, primo periodo del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
Fonte: eutekne

lunedì 7 marzo 2011

Dichiarazione iva autonoma 2011: versamento del saldo iva entro il 16 marzo 2011

Entro il 16 marzo 2011, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA relativa al 2010 devono versare il saldo.
I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2011 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato (quindi entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011, in quanto il 16 cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011.
Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 16 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.
Tra le novità per il 2011, con la circ. 25 gennaio 2011 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente, però, di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal modello UNICO. Il saldo annuale, pertanto, deve essere versato entro il 16 marzo 2011 in un’unica soluzione, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
È stata così estesa, in via interpretativa, la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale (e, quindi, di omettere la comunicazione dati) ai soggetti passivi che chiudono l’anno di riferimento con un debito IVA, evitando – in questo modo – una disparità di trattamento fondata sulla posizione (creditoria o debitoria) nei confronti dell’Erario.
Dalla lettura coordinata degli artt. 3 e 8-bis del DPR n. 322/1998 si evince, infatti, che l’esonero dalla comunicazione dati, seppure previsto – in via generale – per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, resta di fatto preclusa per coloro che evidenziano un saldo IVA a debito: la dichiarazione annuale, in tal caso, non può essere presentata in forma separata, dovendo essere necessariamente compresa nel modello UNICO.
Il saldo IVA può essere versato in un’unica soluzione oppure rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di nove (dal 16 marzo al 16 novembre). Si ricorda, tuttavia, che il versamento non è dovuto se di importo inferiore a 11 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione).
Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:
- il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata;
- il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (16 marzo 2011), e delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo;
- la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre (l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre 2011).
Riassumendo, sia i soggetti che presentano la dichiarazione separata, sia quelli che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO 2011 possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2011;
- ovvero rateizzare le somme dovute, a partire dal 16 marzo 2011, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel modello UNICO, inoltre, possono:
- versare il saldo in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011;
- rateizzare dalla data di versamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando l’importo da versare dapprima dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011 e, in seguito, dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2010.
Il versamento può essere effettuato utilizzando le procedure telematiche “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione al servizio (per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale addebitare le somme dovute), oppure “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti online delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo, mediante i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) oppure quelle messe a disposizione dal sistema bancario o da altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalla società Poste Italiane Spa.
Nel caso si opti per il pagamento rateale, nella colonna Rateazione del modello F24 deve essere indicato il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessivo.
Ad esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l’indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà “0104”. Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore “0101”.
Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.
Si ricorda, infine, che, in base al disposto dell’art. 13 del DLgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. a) della L. n. 220/2010 (Finanziaria 2011), in caso di omesso o tardivo versamento, è possibile ravvedersi entro i 30 giorni successivi, versando la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%), oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2011, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).
In entrambi i casi, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso (si ricorda che dal 1° gennaio 2011, per effetto del DM 7 dicembre 2010, il tasso di interesse legale è stato aumentato dall’1% all’1,5% annuo).
Fonte. Eutekne

venerdì 4 marzo 2011

Immobili fantasma: prorogato al 30 aprile 2011 il termine per la regolarizzazione

Il Legislatore concede un’ulteriore proroga di un mese ai titolari dei cosiddetti “immobili fantasma”.
Infatti, secondo quanto disposto dalla L. n. 10/2011, di conversione del DL n. 225/2010 (c.d. “Milleproroghe”), i soggetti titolari di immobili non iscritti in Catasto e individuati dall’Agenzia del Territorio nei Comuni compresi negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, avranno tempo fino al 30 aprile 2011 (e non solo fino al 31 marzo 2011, come disposto dal “Milleproroghe” nella versione anteriore alla conversione) per regolarizzare la propria posizione (si veda “Immobili fantasma, entro il 31 marzo la regolarizzazione”, del 6 gennaio 2011).
La medesima data del 30 aprile 2011 configura il termine ultimo operante anche per i titolari di immobili che, pur dichiarati in Catasto, abbiano subìto variazioni di consistenza o di destinazione non denunciate.
La “regolarizzazione” avviene presentando la denuncia in Catasto ex DM 19 aprile 1994 n. 701, mediante la procedura DOCFA (per quanto concerne le modalità della regolarizzazione, si veda “Denuncia degli «immobili fantasma» entro il 31 dicembre” del 9 dicembre 2010).
Se i titolari di “immobili fantasma” non provvederanno a denunciarli con la procedura DOCFA entro il 30 aprile 2011, l’Agenzia del Territorio iscriverà transitoriamente una rendita presunta (articolo 19, comma 10 del DL n. 78/2010), sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
In proposito, la legge di conversione del Milleproroghe ha precisato che, in considerazione del gran numero di operazioni di attribuzione di rendita presunta cui si darà luogo, l’Agenzia del Territorio notificherà gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni in cui si trovano gli immobili fantasma non regolarizzati. Dell’avvenuta affissione sarà poi data notizia con un comunicato che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio e presso gli uffici provinciali ed i Comuni interessati.
Dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale decorrono i termini (60 giorni) per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente.
Inoltre, la L. n. 10/2011 apporta un’ulteriore novità, disponendo che, in deroga alla vigenti disposizioni, sia la rendita catastale presunta (attribuita in assenza di regolarizzazione entro il termine) che quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dall’1 gennaio 2007, a meno che il contribuente fornisca la prova idonea a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Pertanto, se il proprietario non è in grado di dimostrare che l’immobile è stato costruito più tardi, la rendita presunta avrà efficacia retroattiva.
I tributi commisurati alla base imponibile determinata applicando la rendita catastale presunta – precisa ancora la norma – sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Pertanto, essi sono liquidati a titolo provvisorio, in quanto il conguaglio verrà effettuato una volta attribuita la rendita definitiva all’immobile in sede di accatastamento DOCFA.
Infine – stabilisce ancora il comma 5-bis aggiunto nell’art. 2 del DL n. 225/2010, le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in Catasto, individuati dal 2 maggio 2011.
Fonte: Eutekne

5 per mille 2011: iscizioni on line dal 15 marzo 2011

Tutto pronto per l’avvio della campagna cinque per mille 2011. Le categorie dei soggetti destinatari, la tempistica, le modalità di ammissione negli appositi elenchi e quelle di riparto delle somme destinate dai contribuenti sono illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 3 marzo.
Il decreto “mille proroghe” ha ribadito per l’esercizio finanziario 2011 la possibilità di destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti, a finalità di interesse sociale con le medesime modalità di riparto e gli stessi termini previsti per l’anno 2010.
Soggetti ammessi al 5 per mille 2011
Come lo scorso anno, anche nel 2011 la quota del 5 per mille può essere destinata a una delle seguenti finalità:
- sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
- finanziamento della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Quando presentare le domande
La circolare delle Entrate precisa che le iscrizioni saranno possibili a partire dal 15 marzo.
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari autorizzati. Il termine ultimo, a pena di decadenza, è il prossimo 7 maggio, data entro la quale dovranno riproporre l’iscrizione anche gli enti presenti negli elenchi dello scorso anno.
Gli enti della ricerca scientifica e dell’Università e gli enti della ricerca sanitaria devono inviare le loro richieste, entro il 30 aprile, rispettivamente al Miur, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei modelli di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, e al ministero della Salute, che predispone l’elenco degli enti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille. Effettuate eventuali correzioni di errori di iscrizione nei rispettivi elenchi, entro il 5 maggio, i due ministeri provvederanno all’invio degli elenchi all’Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio.
Per i Comuni non è previsto un elenco apposito, dal momento che i cittadini che vogliono destinare la loro quota all’ente locale potranno farlo, nella dichiarazione dei redditi, esclusivamente a favore del proprio comune di residenza.
14 maggio: online gli elenchi provvisori
L’Agenzia delle Entrate curerà anche quest’anno la pubblicazione degli iscritti al beneficio, suddivisi per categorie: la data per gli elenchi provvisori è fissata al 14 maggio.
Gli elenchi gestiti dall’Agenzia
La circolare fornisce specifiche indicazioni per gli adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive, di cui segue direttamente la predisposizione degli elenchi.
Tali soggetti avranno tempo fino al 20 maggio per segnalare, tramite il rappresentante legale, eventuali errori di iscrizione alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.
Il 25 maggio sarà pubblicata la versione aggiornata degli elenchi. L’Agenzia trasmetterà una copia di quello relativo alle associazioni sportive dilettantistiche al Coni, ente competente ad acquisire le dichiarazioni sostitutive e a effettuare i controlli su quei soggetti.
Verificata la presenza dell’associazione nell’elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti (compresi quelli di competenza del Miur, che li gestirà direttamente) dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante il perdurare dei requisiti per l’ammissione al beneficio, che andrà inviata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno.
Per facilitare la stesura della dichiarazione, l’Agenzia metterà a disposizione un modulo ad hoc parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell’iscrizione.
Qui il percorso delle due categorie, i cui elenchi sono gestiti dalle Entrate, si divide.
I legali rappresentanti degli enti del volontariato dovranno inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo (scaricabile dal sito delle Entrate), corredato dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, alla direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
Stessa procedura per le associazioni dilettantesche sportive, che però invieranno le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione. Effettuati i dovuti controlli entro il 31 dicembre, il Coni predisporrà l’elenco delle associazioni ammesse al beneficio e quello delle associazioni escluse dal riparto, che trasmetterà, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo 2012.
31 marzo 2012: sul web elenchi dei percettori e degli esclusi
E’ fissato al 31 marzo 2012 il termine ultimo per “scoprire” chi ha ottenuto il beneficio del 5 per mille.
L’agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito gli elenchi, distinti per categoria (volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria), degli enti ammessi e degli esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.
Per tutti l’obbligo della rendicontazione
Anche per il 2011, i beneficiari del 5 per mille sono chiamati a redigere, entro un anno dall’incasso del contributo, e a trasmettere, entro 30 giorni dalla data ultima per la compilazione, uno specifico rendiconto con l’indicazione precisa di come sono state impiegate le somme percepite. Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori ai 20mila euro non devono trasmettere il rendiconto, ma soltanto redigerlo e conservarlo per dieci anni.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 2 marzo 2011

Certificazione delle ritenute d’acconto sui bonifici per le agevolazioni per ristrutturazioni (36%) e riqualificazione energetica (55%)

Adempimento in scadenza per banche e Poste italiane. Entro lunedì 28 febbraio, sono tenute a certificare, ai beneficiari dei bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, cioè per quei lavori agevolati con la detrazione, rispettivamente, del 36 e del 55%, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate nel 2010.
L’obbligo per gli operatori finanziari di trattenere il 10%, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sugli importi versati mediante bonifico bancario o postale agli esecutori delle opere che aprono la strada ai bonus fiscali in questione, è stato introdotto dall’articolo 25 del Dl 78/2010.
Dentro la norma è scritto “Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate”. E così è stato. Il provvedimento, che ha tradotto in termini concreti la disposizione, è arrivato il 30 giugno dello scorso anno, precisando quali sono le spese “agevolate” che fanno scattare la ritenuta e definendo gli adempimenti conseguenti, tra cui la scadenza del 28 febbraio quale termine per inviare la certificazione a imprese e lavoratori del settore edile, intestatari dei bonifici.
Nel frattempo, l’Agenzia ha avuto modo di precisare, con la circolare 40/2010, che il calcolo della ritenuta va effettuato sull’importo del bonifico scorporato dell’Iva. Poi, con la risoluzione 3/2011, ha indicato le possibili soluzioni per liberare i Comuni dalla ritenuta del 10% sui pagamenti agevolabili in loro favore, due le strade: evitare, nella causale del bonifico, il riferimento al bonus fiscale, oppure pagare in altro modo. Questo perché, quando destinataria del versamento è un’Amministrazione pubblica, per fruire della detrazione fiscale del 36% non è obbligatorio saldare il conto tramite bonifico.
La ritenuta obbligatoria, disposta per arginare fenomeni evasivi da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, è in vigore dal 1° luglio 2010 e, già da quel momento, i diretti interessati dalla disposizione (banche e Poste) hanno provveduto a versare al Fisco le somme trattenute, con obbligo di rivalsa, tramite F24, indicando il codice tributo 1039. Ora è tempo di adempiere alla seconda indicazione del provvedimento: certificare l’operato ai beneficiari. Lo step successivo e finale sarà riportare i dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).