lunedì 14 febbraio 2011

Compensazione dei ruoli: firmato il decreto e compensabili i ruoli per Irpef, Ires, Irap, addizionali e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011

Firmato il decreto “compensa ruoli”. La notizia arriva con un comunicato diramato oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Via libera, dunque, al pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione in F24. Per la piena operatività si attende, ora, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’istituzione dei codici tributo ad hoc, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle anticipazioni contenute nel comunicato si legge che sono compensabili anche l’Irap, le addizionali e gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, gli importi spettanti all’agente della riscossione e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011. Questo in considerazione del fatto che, da tale data, la cartella di pagamento verrà soppiantata dall’avviso, “esecutivo” dopo sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Il decreto è stato predisposto in attuazione della norma contenuta nell’articolo 31 del Dl 78/2010 che al primo comma ammette il pagamento “… anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze …”.
Al contribuente che estingue solo una parte dei debiti iscritti a ruolo conviene comunicare all’agente della riscossione di quali debiti si tratta, altrimenti sarà lo stesso agente a imputare i pagamenti a determinate posizioni debitorie.
Infine, un accenno alla compensazione dei crediti Iva. Su questi la cautela non è mai troppa, pertanto, la loro utilizzazione resta subordinata a un controllo preventivo.
COMUNICATO STAMPA
Il Direttore Generale delle Finanze ha firmato il decreto con il quale sono stabilite le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori mediante i crediti relativi alle stesse imposte che sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, prevede che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali si effettui mediante compensazione secondo il sistema del versamento unificato. Sono oggetto di compensazione anche l’IRAP e le addizionali alle imposte dirette, come avviene nell’utilizzo del modello F24. Il pagamento in compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, compresi gli aggi spettanti all’agente della riscossione e le spese dallo stesso sostenute, nonché per le imposte erariali scaturenti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione ai sensi dell’art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010. Saranno quindi oggetto di compensazione le somme di cui agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto e le relative sanzioni: tali avvisi costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Si stabilisce, inoltre, che i pagamenti in compensazione avvengano indicando nel modello F24 la provincia di competenza dell’agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. I codici tributo da utilizzare per i pagamenti saranno istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di compensazione parziale, il decreto prevede che il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione, le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti. In assenza della comunicazione l’imputazione è effettuata dall’agente della riscossione.
Infine, è disciplinato il rimborso da parte dell’agente della riscossione dei versamenti eccedenti il debito.
Restano ferme le disposizioni in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, nonché di obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.

Autoliquidazione INAIL 2011: scade il 16 fennraio 2011 il termine per l’invio dell’autoliquidazione cartacea e per il pagamento del premio

Il 16 febbraio 2011 scade il termine per il pagamento dei premi assicurativi da parte dei datori di lavoro
Anche quest’anno, entro il 16 febbraio, i datori di lavoro dovranno effettuare l’autoliquidazione del premio all’INAIL adempiendo di fatto ai seguenti obblighi: comunicazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2010; calcolo del premio anticipato (c.d. rata) per il 2011 e conguaglio per l’anno precedente (c.d. regolazione); conteggio del premio di autoliquidazione scaturito dalla somma algebrica della rata anticipata e della regolazione; infine, pagamento del premio di autoliquidazione utilizzando il Modello F24. La dichiarazione delle retribuzioni avviene con il modello 1031, in formato cartaceo o telematico, nel quale vanno indicati i dati retributivi per il calcolo del premio. Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
Nel caso in cui si intenda effettuare l’adempimento attraverso la procedura telematica, l’INAIL rende disponibile una serie di servizi sul sito www.inail.it - Punto Cliente. In particolare, è possibile la visualizzazione e stampa delle basi di calcolo, la richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico, l’invio telematico “dichiarazione salari” e infine l’utilizzo dell’applicativo “AL.P.I. on line” (AutoLiquidazione Premi INAIL on line), per effettuare con procedura guidata tutte le operazioni per l’autoliquidazione, compreso il conteggio dei premi.
Per scaricare le istruzioni all’autoliquidazione inail:
Presentazione entro il 16 marzo se avviene in via telematica
A tal proposito si ricorda che le dichiarazioni delle retribuzioni inoltrate all’INAIL con modalità telematica possono essere presentate entro il 16 marzo 2011, anziché il 16 febbraio, fermo restando che il pagamento dei premi deve essere comunque effettuato entro il 16 febbraio 2011 .
Ricordiamo che la violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL, nei termini previsti, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo viene punita con la sanzione amministrativa di € 770 - € 250 in misura ridotta, € 125 in misura minima – se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto, così come previsto dagli artt. 28 e 195 del DPR n. 1124/1965.
Come già anticipato, il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e dei contributi associativi deve essere effettuato compilando la Sezione altri enti previdenziali ed assicurativi - INAIL del modello di pagamento unificato F24 oppure, nel caso degli Enti e degli Organismi pubblici, con la compilazione del modello di pagamento F24 EP.
Per il datore di lavoro c’è, ad ogni modo, la possibilità di effettuare il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione in quattro rate trimestrali con applicazione di interessi. È, infatti, possibile avvalersi del beneficio della rateazione barrando l’apposita casella “SI” presente nel modulo 1031, ma solo nel caso in cui si acceda per la prima volta a questo beneficio e comunque qualora non si sia già espressa analoga volontà nella precedente autoliquidazione.
In termini operativi, il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto, mentre le rate successive dovranno essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011 con la relativa maggiorazione degli interessi. A tal proposito, il tasso di interesse da applicare viene fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente. Per l’Autoliquidazione INAIL 2010/2011, il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata è stato fissato nella misura del 2,10%.
Inoltre, c’è la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare di particolari riduzioni contributive, tra le quali segnaliamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: la riduzione per il settore edile pari all’11,50%; la riduzione del 14,50% applicata ai premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto; la riduzione dell’80% per il settore della pesca; una riduzione contributiva pari al 50% del premio assicurativo per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale, eccetera. Altri significativi incentivi o riduzioni sono previsti per l’inserimento dei disabili, per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, nonché per la stipula di contratti di formazione e lavoro e contratti di inserimento. Infine, si segnala che per aiutare e facilitare le aziende nell’adempimento dell’Autoliquidazione INAIL, l’Istituto ha appositamente predisposto una guida online sul proprio sito internet.
Fonte: Eutekne

martedì 8 febbraio 2011

Locazioni immobiliari: ravvedimento più caro dal 1 febbraio 2011

La Legge di stabilità 2011 (Legge n. 220/2010) ha previsto un inasprimento delle sanzioni indicate dall'art. 13 Legge n. 472/1997, ossia nei casi in cui il contribuente utilizzi gli strumenti previsti per sanare la propria posizione con il Fisco mediante ravvedimento operoso; la riforma si applica alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Nel caso di omissione della richiesta di registrazione del contratto di locazione la posizione del contribuente può essere sanata con il ravvedimento operoso:
- con la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (ovvero 12%), se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista (per le violazioni compiute fino al 31/12/2011 la sanzione ridotta è pari al 10%);
- con la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (ovvero 15%), qualora la regolarizzazione venga eseguita entro un anno dal termine di scadenza (per le violazioni compiute fino al 31/1/2011 la sanzione ridotta è pari al 12%).
Nel caso di omesso versamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla prima, la sanzione per il tardivo versamento dell'imposta di registro, sarà pari:
se il pagamento viene eseguito entro i 30 giorni dalla scadenza prevista:
- a 1/12 del 30% (ovvero 2,5%) per le violazioni compiute fino al 31/01/2011;
- ad 1/10 del 30% (ovvero 3%) per le violazioni compiute dal 01/02/2011.
se il pagamento è effettuato entro un anno dalla scadenza prevista:
- a 1/10 del 30% (ovvero 3%), per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 1/8 del 30% (ovvero 3,75%), per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Fonte: Seac

lunedì 7 febbraio 2011

Certificati di malattia on-line: circolare INPS

L'INPS, con la Circolare n. 21 del 31 gennaio 2011, ricorda che l'articolo 25 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) prevede che i medici del SSN o con esso convenzionati sono tenuti ad inviare telematicamente all'Istituto i certificati attestanti la malattia dei lavoratori dei datori di lavoro privati.
L'INPS coglie occasione per rendere noto che le nuove disposizioni non apportano "alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell'indennità di malattia erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni. Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorati."
fonte: seac

venerdì 4 febbraio 2011

Registro Pubblico delle Opposizioni: dal 1 febbraio 2011 stop alle telefonate commerciali da Telemarketing

Con Provvedimento 19 gennaio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24, il 31 gennaio 2011, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto le prescrizioni per il trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing, in caso di utilizzo del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni.
In seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni:
- Le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro;
- Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro;
- La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.
In caso di violazioni sono soggette a sanzioni da 30mila a 180mila euro aumentabili, nei casi più gravi fino a 300mila euro.
Ma soprattutto, il Registro non interviene in alcun modo in tutti i canali comunicativi differenti da quello telefonico, ove vale sempre e comunque la regola della richiesta di consenso preventivo e informato da parte dell’utente. SMS ed email non rientrano dunque nei piani del Garante, la cui costituzione del Registro delle Opposizioni è un’idea formata esclusivamente attorno al mercato del telemarketing ed alle sue indiscrete incursioni nelle case degli italiani.
L’utenza che intende iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni può accedere all’apposita sezione sul sito ufficiale e completare le operazioni indicate nella guida.

giovedì 3 febbraio 2011

Vies: consultabili on line le partite IVA degli operatori intracomunitari già in possesso dei requisiti al 30 gennaio 2011

Sul sito delle Entrate è operativo un servizio (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPOI/IVerificaPoi.jsp) che anticipa l’entrata a regime del Vies “condizionato”. Consultandolo, è possibile conoscere preventivamente l’elenco delle partite Iva che, al 30 gennaio, hanno già superato l’esame dei controlli e acquisito il diritto a effettuare operazioni intracomunitarie. Questo perché l’archivio informatico dei soggetti autorizzati a realizzare tali transazioni sarà effettivamente messo a punto solo a fine febbraio, pertanto, al termine del mese, gli operatori che figurano nella lista dei “promossi” entreranno nel Vies (sistema elettronico di scambio dati sull’Iva) senza dover presentare ulteriori istanze.
Si tratta, quindi, dei contribuenti rispetto ai quali non risultava sussistente, a tale data, una delle seguenti cause di esonero, differenziate a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività:
- sino al 30 maggio 2010, ovvero precedentemente all’entrata in vigore del DL n. 78/2010, che ha introdotto il regime di autorizzazione alle operazioni intracomunitarie: non hanno trasmesso, negli anni 2009 e 2010, gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari, ovvero risultano inadempienti rispetto agli obblighi dichiarativi riguardanti il periodo d’imposta 2010;
- dal 31 maggio 2010: non hanno manifestato, in sede di dichiarazione di inizio attività, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, a norma dell’art. 35, comma 2, lettera e-bis), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, oppure – in mancanza – non hanno comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie ed adempiuto gli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi.
Il servizio telematico in parola consente di verificare, previo inserimento della corrispondente partita IVA, se un soggetto è munito dei presupposti richiesti per l’inclusione nel VIES: i contribuenti in possesso di tali requisiti non sono tenuti ad alcun adempimento ulteriore, poiché rientreranno automaticamente nell’archivio al 28 febbraio 2011, quando verranno esclusi gli operatori non autorizzati.
Il servizio avrà vita breve, solo 28 giorni trascorsi i quali, i contribuenti Iva “irregolari” non saranno più consultabili attraverso l’archivio europeo Vies che, a quel punto, entrerà in scena come unico protagonista. Dalla fine di febbraio, infatti, una volta concluse le procedure di controllo sull’affidabilità degli operatori, sulla completezza e veridicità dei dati dichiarati, la “ricerca” dei soggetti autorizzati sarà effettuabile solo attraverso Vies o tramite i siti della Commissione europea e degli Stati membri.
Chi ha già presentato l’istanza di ammissione e non si “ritrova” nell’elenco attualmente in Rete potrà verificare il suo inserimento a fine mese direttamente su Vies, poiché l’Agenzia delle Entrate ha comunque trenta giorni di tempo per vagliare l’idoneità del richiedente.
Come funziona
Si inserisce una partita Iva e, immediatamente, il servizio fornisce l’esito della verifica, indicando se l’operatore in questione possiede i requisiti per essere incluso nell’Archivio europeo, in base alle regole dettate dal provvedimento direttoriale del 29 dicembre scorso.
Va ricordato che a fine 2010 due provvedimenti dell’Agenzia, nel dare attuazione alle importanti novità in materia di contrasto alle frodi Iva contenute nel Dl 78/2010 e ispirate dal regolamento Ue 904/2010, hanno delineato un meccanismo di oculati controlli nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori i confini nazionali e nello spazio comunitario. Da quel momento, l’inclusione nell’“archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (Vies) non è più automatica, ma subordinata alle verifiche dell’Amministrazione finanziaria.
Il 28 febbraio 2011 verranno esclusi gli operatori non autorizzati
Nel medesimo periodo, diverrà disponibile la consultazione dell’archivio VIES, consentendo altresì di accertare la propria inclusione da parte dei soggetti che hanno presentato l’apposita istanza di autorizzazione, secondo le modalità indicate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 (prot. n. 180376).
Sul punto, si rammenta che – ai sensi dell’art. 35, comma 7-bis, del DPR n. 633/1972 – l’Amministrazione finanziaria può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie entro 30 giorni dalla richiesta del contribuente.
Tale istanza può essere presentata anche dai soggetti che si trovano nelle condizioni di essere esclusi: nel caso in cui al 28 febbraio 2011, data di completamento della procedura di estromissione dall’elenco dei soggetti autorizzati, siano già scaduti i predetti 30 giorni, il richiedente – come precisato nel corso del Forum di Italia Oggi dello scorso 14 gennaio – permarrà senza soluzione di continuità nel VIES, e sarà legittimato ad effettuare operazioni intracomunitarie, essendo comunque soggetto ad una prima valutazione dei dati entro il 31 luglio 2011.
Al contrario, qualora il termine di 30 giorni sia ancora pendente a fine febbraio, il soggetto passivo IVA sarà escluso dall’archivio degli operatori autorizzati, per poi essere nuovamente ammesso a partire dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda, purché non sia intervenuto un atto di diniego, previa valutazione dei dati forniti e dei correlati elementi di rischio.
Si pensi, ad esempio, alla mancanza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi, alla carenza dei requisiti di inclusione nel VIES, al coinvolgimento del contribuente in fenomeni evasivi o di frode fiscale, nonché agli eventuali gravi inadempimenti dichiarativi riscontrati nell’ultimo quinquennio.
Il compimento di operazioni intracomunitarie, prima del decorso del termine di 30 giorni dalla tramissione della domanda ed in assenza di un provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate, non ne determina la decadenza, costituendo, invece, un valido presupposto per l’applicazione di una sanzione amministrativa, in misura fissa, da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro (art. 11 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

martedì 1 febbraio 2011

Flussi 2011: Click day per le domande di permesso alle ore 8:00 del 2 febbraio disponibili 30mila posti di lavoro per colf e badanti

Mercoledì 2 febbraio 2011, ore 08.00, parte la lotteria con il secondo click day per 30mila lavoratori domestici e di assistenza alla persona (colf, badanti, babysitter ecc.), di cittadini di Paesi che non hanno quote riservate, cioè nazioni differenti da quelle che hanno inviato le domande il 31 gennaio 2011, così come previsto dal decreto flussi pubblicato il 31.12.2010.
Massima attenzione al calendario, quindi, per famiglie e imprese che dovranno essere velocissime per assicurarsi uno dei permessi. Le domande dovranno essere presentate via internet attraverso il sito del ministero dell'Interno (www.interno.it). E in tutte e tre le date fissate dal decreto flussi la procedura scatterà dalle 8 di mattina.