venerdì 12 novembre 2010

Cooperative e sicurezza sul lavoro: il presidente è l’unico responsabile per gli incidenti sul lavoro

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31385/2010, ha chiarito che in presenza di infortunio sul lavoro l'unico responsabile, in caso di cooperativa, è il Presidente, escludendo quindi i soci. Nella stessa decisione viene esclusa la possibilità di considerare il Presidente quale soggetto equiparato al semplice socio lavoratore.
Nello specifico la Suprema Corte ha assimilato la figura di Presidente di cooperativa a quella di datore di lavoro e quella di socio a quella di dipendente. Il Presidente/datore di lavoro è conseguentemente tenuto a garantire la formazione della compagine di tutti i soci e la relativa informazione in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

martedì 9 novembre 2010

Telefonate commerciali indesiderate: istituito il registro per non riceverle dal 2 febbraio 2011

Con Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256, è stato approvato il regolamento per l'utilizzo del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Il Decreto n. 135/2009 ha infatti previsto l'istituzione di tale registro, destinato all'iscrizione da parte dei soggetti che non intendono ricevere telefonate di tipo commerciale: il Ministero provvederà nei prossimi mesi all'attivazione delle necessarie modalità tecniche e attuative, e l'iscrizione inizierà a partire dal 2 febbraio 2011.
Si ricorda che il sistema attualmente in vigore prevede il meccanismo esattamente contrario, ossia la segnalazione nell'elenco telefonico da parte dei soggetti che desiderino ricevere tali tipo di telefonate.

lunedì 8 novembre 2010

Esenzione IRAP: nuove sentenze per studi associati ed agenti di commercio

Studi associati
Con Sentenza 3 novembre 2010, n. 22386, la Corte di Cassazione ha nuovamente stabilito che è soggetto ad IRAP l'esercizio in forma associata della professione: tuttavia, ha fornito un ulteriore elemento importante, che potrebbe lasciare aperta una possibilità per il rimborso dell'imposta.
Nella sentenza è stato infatti ribadito che l'esercizio in forma associata della professione è circostanza di per sé idonea a far presumere la sussistenza del requisito di autonoma organizzazione: tuttavia, tale requisito decade qualora il contribuente dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Agenti di commercio
Con Sentenza 21 ottobre 2010, n. 21578, la Corte di Cassazione si è espressa ancora una volta in tema di IRAP, stabilendo che l'agente di commercio, non essendo paragonabile alla figura dell'imprenditore, è assoggettato all'imposta solamente se dotato di autonoma organizzazione.
Nello specifico, i giudici hanno ribadito il principio generale secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre ogniqualvolta il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse);
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione;
si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

IL PREU SULLE VLT (2 parte)

Casi particolari di determinazione della base imponibile e del PREU per il singolo periodo contabile
Se per comprovate cause di forza maggiore il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati relativa all’intero periodo contabile la base imponibile ed il PREU, limitativamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sono determinati sulla base dei valori imponibili forfettari.
Pertanto per ciascun sistema di gioco la base imponibile della frazione del periodo contabile per la quale non si è proceduto alla trasmissione dei dati è determinata nel seguente modo:
S2= Base imponibile
=
Valore del TOT_BET inviato in data più prossima alla fine del periodo contabile stesso
+
L’importo forfettario giornaliero riferito a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco
X
Il numero dei giorni trascorsi dalla data di riferimento del TOT_BET inviato in data più prossima alla fine del periodo contabile stesso alla data dell’ultimo giorno del periodo contabile
Per determinare la base imponibile B dell’intero periodo contabile, a tale base imponibile S2, va sommata la base imponibile determinata in modo ordinario relativa alla frazione del periodo contabile S1 relativo alle somme giocate nel periodo contabile fino al giorno dell’ultima rilevazione del valore del TOT_BET.
Casi particolari di determinazione della base imponibile e del PREU per l’anno solare
Se per comprovate cause di forza maggiore il concessionario non proceda alla trasmissione dei dati utilizzati relativa all’intero anno solare la base imponibile ed il PREU, limitativamente al periodo in cui la trasmissione non ha avuto luogo, sono determinati sulla base dei valori imponibili forfettari.
Pertanto per ciascun sistema di gioco per il quale il concessionario non abbia trasmesso il BET, riferito all’anno solare, entro il 15 febbraio dell’anno successivo, e per il quale non risulti inviato anche il TOT_BET relativo all’ultimo giorno dell’anno la base imponibile è determinata nel seguente modo:
S2= Base imponibile
=
Valore del TOT_BET inviato in data più prossima al 31 dicembre
+
L’importo forfettario giornaliero riferito a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco
X
Il numero dei giorni trascorsi dalla data di riferimento del TOT_BET inviato in data più prossima al 31 dicembre
Anche in questo caso, per determinare la base imponibile B dell’intero anno solare, a tale base imponibile S2, va sommata la base imponibile determinata in modo ordinario relativa alla frazione dell’anno solare S1 relativa alle somme giocate dal 1 gennaio fino al giorno dell’ultima rilevazione del valore del TOT_BET.
Valore forfettario giornaliero
Il valore forfettario giornaliero della raccolta riferita a ciascun apparecchio di gioco afferente ad ogni singolo sistema di gioco è attualmente pari ad € 560,00
Modalità di determinazione e di utilizzo del credito annuale
Nel caso in cui l’importo del PREU dovuto per l’anno solare risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui è suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario a decorrere dal mese di aprile dell’anno solare successivo in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di PREU, in alternativa il concessionario può chiedere il rimborso di tale credito.
La scelta del concessionario tra l’utilizzo a compensazione ed il rimborso del credito va tuttavia comunicata ad AAMS entro il 16 marzo dell’anno solare successivo. In caso di omessa o tardiva comunicazione la scelta si intende effettuata per l’utilizzo del credito in compensazione.
Termini e modalità di comunicazione delle somme giocate
Il concessionario comunica ad AAMS le somme giocate mediante apparecchi da gioco, registrate dal sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco.
Tali comunicazioni sono effettuate, secondo le seguenti modalità:
1) il dato complessivo delle giocate risultante nell’ultimo giorno del periodo contabile è comunicato entro il giorno successivo alla fine del periodo stesso (es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 1 marzo 2011)
2) il dato complessivo delle somme giocate e registrate alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d’imposta è comunicato entro il 15 febbraio dell’anno successivo.
Le comunicazioni sono effettuate tramite rete telematica con le modalità indicate nell’allegato tecnico.
Sanzioni relative ad omesse comunicazioni
Nel caso di inadempimenti in merito a dette comunicazioni si applicano le seguenti sanzioni:
Le comunicazioni omesse o effettuate con dati incompleti on non veritieri si applica la sanzione amministrativa da € 500 ad € 8.000, Per altri inadempimenti in materia di comunicazioni la sanzione amministrativa è da € 258,00 a € 2.065,00
Liquidazione del PREU e controllo dei versamenti
Avvalendosi di procedure automatizzate AAMS, sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario, procede a liquidare il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo steso è suddiviso.
Avvalendosi di procedure automatizzate AAMS controlla che il PREU liquidato sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità specificate prima.
A tal fine AAMS comunica al concessionari l’esito del controllo applicano ove dovuto sanzioni ed interessi in caso di ritardato, omesso o carente versamento.

IL PREU SULLE VLT (1 parte)

Sono ormai trascorsi gia quattro mesi dalla pubblicazione del Decreto Direttoriale Prot. 22847/giochi/ADI del 1 luglio 2010 riteniamo importante comunque definire nuovamente ed in modo schematico le modalità di tassazione delle VLT sulla base di tale Decreto Direttoriale e sulla base dei contributi interpretativi emersi fin’ora.
Base imponibile e determinazione dell’imposta
Alla raccolta effettuata mediante gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co.6 lett. B del TULPS (VLT) si applica il PREU.
Il PREU sia applica alla base imponibile, contabilizzata dal sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco, nella misura del:
2% per gli anni 2010 e 2011
3% per l’anno 2012
4%per l’anno 2013
Individuazione dei periodi contabili
L’anno solare è suddiviso in 6 periodi contabili ed ogni periodo contabile è formato da 2 mesi solari.
I mesi relativi a ciascuno dei sei periodi solari sono:
gennaio-febbraio
marzo-aprile
maggio-giugno
luglio-agosto
settembre-ottobre
novembre-dicembre
Determinazione della base imponibile e del PREU per ciascun periodo contabile
Il concessionario determina la base imponibile ed il PREU relativi a ciascun periodo contabile secondo i criteri definiti dall’allegato tecnico, utilizzando il dato registrato nel sistema contabilità di ciascun sistema di gioco, a cura e responsabilità del concessionario stesso, con riferimento ai dati memorizzati, relativi al periodo ricompreso tra il primo e l’ultimo giorno di ciascun periodo contabile.
L’allegato tecnico a tal proposito dispone che, per ciascun sistema di gioco, la base imponibile è determinata facendo riferimento alla differenza tra il valore contenuto nel campo TOT_ BET del messaggio 600 (definito dalle specifiche di comunicazione relative ai sistemi di gioco previsti dall’art. 110 co.6 lett. B del TULPS) pervenuto con esito positivo al sistema di controllo il primo giorno successivo alla fine del periodo contabile ed il valore del campo TOT_ BET relativo al termine del periodo contabile precedente (utilizzato per la determinazione della base imponibile di tale periodo precedente)
I sintesi il calcolo viene fatto secondo le seguenti modalità:
Cf =Valore del TOT_BET relativo all’ultimo giorno del periodo contabile N
Ci = Valore del TOT_BET relativo all’ultimo giorno del periodo contabile N-1
S1= somme giocate nel periodo contabile N
BASE IMPONIBILE = S1 = Cf – Ci
Il PREU pertanto si determina applicando l’aliquota d’imposta (2% per gli anni 2010 e 2011) alla base imponibile del singolo sistema di gioco
Il PREU totale dovuto dal concessionario per ciascun periodo contabile è determinato dunque dalla somma del PREU di tutti i sistemi di gioco di cui lo stesso è titolare.
Termini e modalità per la determinazione e per l’effettuazione dei versamenti per ciascun periodo contabile
I concessionari assolvono il PREU dovuto per ciascun periodo contabile (es. gennaio-febbraio 2011) mediante 4 versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:
1) il primo versamento
Entro il 28 del primo mese del periodo contabile
(es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 28 gennaio 2011)
Per un importo pari al 25% dell’ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente
(es. il 25% del PREU dovuto per il periodo settembre-ottobre 2010)
2) il secondo versamento
Entro il 13 del secondo mese del periodo contabile
(es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 13 febbraio 2011)
Per un importo pari al 25% dell’ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
(es: il 25% del PREU dovuto per il periodo settembre-ottobre 2010)
3) il terzo versamento
Entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile
(es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 28 febbraio 2011)
Per un importo pari al 25% dell’ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
(es: il 25% del PREU dovuto per il periodo settembre-ottobre 2010)
4) il quarto versamento
Entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo
(es. periodo contabile gennaio-febbraio 2011: entro il 22 marzo 2011)
Per un importo pari alla differenza del PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo (saldo del periodo a debito).
Se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo (saldo del periodo a credito), la differenza a credito è utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi successivi ed al saldo annuale
Il versamento è effettuato tramite modello F24 -Accise
Determinazione della base imponibile e del PREU per ciascun anno solare
Il concessionario, oltre a determinare la base imponibile ed il PREU relativo a ciascun periodo contabile, deve determinare anche la base imponibile ed il PREU relativo a ciascun anno solare sempre secondo i criteri stabiliti nell’allegato tecnico, utilizzando il dato registrato nel sistema di contabilità di ciascun sistema di gioco, con riferimento ai dati memorizzati relativi al periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
L’allegato tecnico a tal proposito dispone la possibilità al concessionario di scegliere tra 2 alternative di calcolo della base imponibile.
1° metodo di calcolo della base imponibile
Determinare, per ciascun sistema di gioco, la base imponibile è annuale è pari al valore contenuto nel campo BET del messaggio 600 (definito dalle specifiche di comunicazione relative ai sistemi di gioco previsti dall’art. 110 co. 6 lett. B del TULPS) pervenuto con esito positivo al sistema di controllo entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello d’imposta oppure 1 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta.
2° metodo di calcolo della base imponibile
Determinare, per ciascun sistema di gioco, la base imponibile è annuale è pari al valore contenuto nel campo TOT_ BET del messaggio 600 (definito dalle specifiche di comunicazione relative ai sistemi di gioco previsti dall’art. 110 co.6 lett. B del TULPS) pervenuto con esito positivo al sistema di controllo il 1 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta.
Come anche per il PREU dovuto dal concessionario per ciascun periodo contabile anche il PREU dovuto per ciascun anno solare è determinato dalla soma del PREU di tutti i sistemi di gioco di cui il concessionario è titolare.
Termini e modalità per la determinazione e per l’effettuazione dei versamenti per ciascun anno solare
L’importo da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per l’anno solare e gli importi versati per i periodi contabili in cui è diviso il medesimo.
Il versamento è effettuato tramite modello F24 –Accise.

Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato: entro il 31 dicembre 2010 l’elaborazione del documento di valutazione

Il 31 dicembre 2010 decorre il termine ultimo per l’elaborazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, per tutte le aziende pubbliche e private (Legge 122/2010).
Tale valutazione può risultare più difficoltosa rispetto a quella dei tradizionali fattori di pericolo (rischio elettrico, da rumore, da vibrazione, …) misurabili con strumenti standardizzati, poiché un evento stressante può avere ripercussioni differenti in base alla capacità del singolo individuo di reagire ad esso.
Per questo motivo, è opportuno adottare un modello di valutazione che si propone di fornire alle figure della sicurezza aziendale (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente) il sostegno necessario per adempiere all’obbligo normativo, attraverso un percorso articolato principalmente in due fasi.
FASE 1: Valutazione oggettiva.
Questa prima fase si propone di analizzare gli indicatori oggettivi di rischio, con la finalità di “fotografare” la realtà organizzativa dell’azienda. Tali indicatori riguardano principalmente tre aree: 1) indicatori aziendali (indici infortunistici, assenze per malattia, turn-over del personale, procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste di visite mediche straordinarie),
2) contenuto del lavoro (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione e sviluppo di carriera, autonomia decisionale e controllo del lavoro, rapporti interpersonali, conciliazione vita - lavoro) e
3) contesto del lavoro (ambiente e attrezzature, pianificazione dei compiti, carichi e ritmi, orario di lavoro e turni).
A questo scopo possono essere utilizzati strumenti quali questionari, check-list e job analysis, che permettono l’identificazione del livello di rischio come basso, medio oppure alto, dove per basso si intende una situazione che non evidenzia la necessità di interventi di riduzione o di eliminazione dei fattori stressogeni.
FASE 2: Valutazione soggettiva.
La seconda fase deve essere effettuata quando dall’esame degli elementi oggettivi il livello di rischio non risulta basso. Si deve pertanto procedere nel coinvolgimento dei lavoratori, effettuando una stima della loro percezione dello stress.
La valutazione soggettiva deve consentire di individuare con maggior precisione la natura del rischio da stress lavoro correlato, al fine di definire le priorità ed intraprendere interventi di eliminazione o riduzione del rischio. Per la rilevazione della soggettività dei singoli lavoratori si ricorre a metodi di indagine che possono comprendere questionari, focus group, interviste semi-strutturate. L’uso di questi strumenti richiede professionalità specifiche, esperte delle tecniche adottate come, ad esempio, gli psicologi del lavoro.
Fonte: Centro Studi CGN

ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2010: entro il 30 novembre 2010 il versamento

Scade il 30 novembre il termine per il versamento della seconda (o unica) rata degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010 ai fini Irpef, Ires e Irap. Tale versamento va effettuato a partire dal 2.11.2010 (in quanto l’1.11 cade di giorno festivo) ed entro il 30.11.2010.
ACCONTO IRPEF: base di calcolo per l’acconto in base al reddito storico
La base di calcolo per l’acconto Irpef 2010 è costituita dall’imposta relativa al periodo d’imposta precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute alla fonte, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2009 (Unico 2010).
In particolare, gli acconti relativi all’Irpef devono essere versati in due rate di cui:
1) La prima, pari al 40% dell’acconto complessivo (99%), doveva essere versata entro giugno 2010 o comunque entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente, tenendo presente che si rendeva dovuta solo se superiore ad € 103,00;
2) La seconda, che scade il 30 novembre 2010, è pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto
ACCONTO IRPEF: ricalcolo dell’acconto in base al reddito previsionale
In alternativa è anche possibile di calcolare l’acconto sull’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, sempre al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto subite.
In sostanza, per ricalcolare l’acconto d’imposta, si deve considerare l’imponibile fiscale previsto per l’anno 2010 e calcolare gli acconti con le percentuali stabilite con il metodo storico.
Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso non è tenuto al versamento dell’acconto.
È bene ricordare che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (30% dell’importo non versato, oltre agli interessi legali).
ACCONTO IRES: base di calcolo per l’acconto in base al reddito storico
Parallelamente all’IRPEF, l’acconto Ires per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 (anno 2010 per esercizi solari) è stabilito in misura pari al 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente.
Gli acconti d’imposta devono essere versati, nel rispetto di termini diversi, in due rate ovvero in un’unica soluzione a seconda che si superino o meno determinati limiti. Pertanto, gli acconti Ires devono essere versati in due rate di cui:
1) la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo (100%), deve essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente, tenendo presente che si rende dovuta solo se superiore a e 103;
2) la seconda, pari al 60% dell’acconto complessivo (100%), che scade il 30 novembre dell’anno cui si riferisce l’acconto per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare; in caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, la seconda rata va versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio o periodo di gestione. L’importo dovuto a titolo di seconda rata è, invece, pari all’acconto complessivo quando non si è reso operante l’obbligo di versamento della prima rata.
ACCONTO IRES: ricalcolo dell’acconto in base al reddito previsionale
anche ai fini Ires, il contribuente ha la possibilità di commisurare l’acconto all’imposta presumibilmente dovuta per l’esercizio in corso, sempre al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto (cd. «metodo previsionale»).
ACCONTO IRAP: ricalcolo dell’acconto in base al reddito storico al reddito previsionale
Valgono le stesse regole stabilite per l’IRES
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per il versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap deve essere utilizzato il Mod. di pagamento F24.
Per i titolari di partita Iva il versamento dell’acconto Irpef, Ires e Irap va effettuato esclusivamente con le modalità telematiche. È possibile compensare liberamente l’importo dovuto a titolo di acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente sia titolare.
II ACCONTO DI NOVEMBRE: CODICI TRIBUTO
I codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:
- cod. 4034 – Irpef acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione;
- cod. 2002 – Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione;
- cod. 3813 – Irap acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione;
- cod. 1799 – Imposta sostitutiva acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.