lunedì 8 novembre 2010

Dottori commercialisti ed esperti contabili: nuova tariffa professionale

È stata approvata la nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ha effetto dal 30 ottobre 2010, senza alcuna differenziazione, per i professionisti iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo unico.
La tariffa presenta disposizioni specifiche per gli onorari spettanti per le nuove attività previste dall’ordinamento professionale. Nella tariffa è stato inoltre reintrodotto il rimborso delle spese generali di studio nella misura del 12,5%, con il limite di 2.500 euro per ciascuna parcella.
Le nuove norme si applicano per le prestazioni in corso alla data della loro entrata in vigore. Per gli onorari graduali, i rimborsi spese e le indennità sono determinati secondo la tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.
(D.M. 169, 2 settembre 2010, in G.U. 242 del 15.10.2010)

Sistri: la nota esplicativa e le guide per gli utenti

In materia di Sistri si ricorda che il Ministero ha pubblicato sul sito del Sistri una nota esplicativa relativa al DM Ambiente 28 settembre 2010 nella quale viene descritta la disciplina del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti e riprodotto il nuovo Manuale Operativo Sistri, dal quale sono state estrapolate le tre guide operative per gli operatori del settore della gestione dei rifiuti (Guida Utente Produttori, Guida Utente Trasportatori, Guida Utente Recuperatori-Smaltitori).
Secondo quanto chiarito dalla nota esplicativa diffusa tramite il sito del Sistri, quindi, lo scenario delineato dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto è il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio della sua operatività, sono in possesso dei dispositivi elettronici, li utilizzano a decorrere da tale data. Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre.
Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro. Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Il MATTM osserva che, poiché alla data di avvio della procedura Sistri non tutti gli iscritti sono dotati dei dispositivi potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE: in tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi. Sul punto, il Ministero sottolinea “l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso”.
b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data di inizio non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data di avvio della procedura Sistri , non sono stati ancora consegnati i dispositivi, devono continuare a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del DLgs. n. 152/2006. Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato.
Ancora una volta il MATTM “evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività”.
c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010
L’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione del nuovo sistema informatico (la fase transitoria che durerà tre mesi in virtù della proroga disposta dal DM 27 settembre 2010 sino al 31 dicembre 2010), tesa alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.
Il medesimo articolo specifica, infatti, che, per garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, TUA. Pertanto, il MATTM osserva che, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del FIR garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.
Il Manuale Utente del SISTRI si fa in quattro
Sul sito del SISTRI (www.sistri.it) è stata resa disponibile la versione aggiornata del manuale. La nuova modifica del Manuale Utente consiste in una revisione completa di tutto il documento, con la eliminazione dei contenuti del capitolo 7 e la sostituzione dei contenuti con le tre Guide Utente Operatore, Trasportatore e Smaltitore anch’esse pubblicate sul portale SISTRI nella sezione “Documenti - Manuali e Guide”. Sempre nella stessa sezione del sito sono state rese disponibili la “Guida all'utilizzo del dispositivo usb”, e la “Procedura per il ripristino del software del dispositivo usb”.

giovedì 28 ottobre 2010

Operazioni con Paesi Black list: entro il 2 novembre 2010 l’invio degli elenchi clienti e fornitori.

Entro il 31 ottobre 2010 (prorogato al 2 novembre) i contribuenti IVA che avranno intrattenuto rapporti commerciali con altri operatori economici stabiliti, aventi sede o residenza in Paesi black list dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L’adempimento è per alcuni versi simile agli elenchi clienti e fornitori anche se la periodicità dell’obbligo è mensile o trimestrale.
Le disposizioni di attuazione hanno previsto una periodicità mensile o trimestrale per l’invio della nuova comunicazione telematica obbligatoria per i contribuenti IVA che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi verso Paesi black list.
Periodo di riferimento e periodicità
La periodicità può essere mensile o trimestrale avendo riguardo all’ammontare delle operazioni effettuate e/o ricevute. La verifica del superamento della soglia, pari a 50 mila euro, che determina il passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna categoria di operazione.
Le disposizioni di attuazione prevedono la periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a euro 50.000 per ciascun trimestre e per ciascuna categoria di operazioni.
ESEMPIO
•cessioni di beni effettuate euro 30.000;
•prestazioni di servizi effettuate euro 10.000;
•acquisti di beni euro 25.000;
•acquisto di prestazioni di servizi euro 5.000
L’importo complessivo delle operazioni ammonta ad euro 70.000 ma la circostanza è del tutto ininfluente ai fini della periodicità dovendo fare riferimento alle singole categorie di operazioni.
L’interpretazione è più complicata se il limite di euro 50.000 viene superato con riferimento ad una categoria di operazioni. Ci si deve domandare cosa succede al verificarsi delle seguenti condizioni:
ESEMPIO
•cessioni di beni effettuate euro 30.000;
•prestazioni di servizi effettuate euro 60.000;
In questo caso il contribuente diventerà mensile sia con riferimento alle cessioni di beni (effettuate), sia con riferimento alle prestazioni di servizi (poste in essere). L’interpretazione trova la sua origine dalla lettura della norma (il decreto di attuazione) il cui contenuto è pressoché analogo a quello riguardante la periodicità degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie. Pertanto è possibile fare riferimento alle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010.
Preliminarmente deve essere ricordato che il superamento o meno della soglia di euro 50.000 deve essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall’altro. Tuttavia, diversamente dalla presentazione degli elenchi Intrastat, la cui modulistica è diversa (distinta) per le operazioni attive e le operazioni passive, la periodicità non potrà che essere unica. In sostanza considerando che nel nuovo modello devono essere indicate tutte le categorie di operazioni, cessioni di beni, prestazioni di servizi effettuate, acquisti di beni ed acquisto di servizi, l’adempimento dovrà essere eseguito, per tutte le operazioni trimestralmente o mensilmente.
Non potrà quindi verificarsi che il medesimo soggetto sia tenuto, ad esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo all’acquisto dei beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi. Inoltre, sempre secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia nel caso di superamento della soglia di euro 50.000 per una singola categoria di operazioni (cioè solo cessioni di beni ovvero solo servizi resi, ovvero solo acquisti di beni o solo per i servizi ricevuti), scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco contenente tutte le operazioni.
ESEMPIO
•cessioni di beni effettuate euro 60.000;
•prestazioni di servizi effettuate euro 5.000;
•acquisto di beni euro 1.000;
•acquisto di servizi euro 2.000
In questo caso il contribuente sarà tenuto a presentare mensilmente l’unico elenco riepilogativo contenente sia le cessioni di beni, ma anche le prestazioni di servizi effettuate. In sostanza il superamento del limite per le cessioni di beni “condiziona” la periodicità mensile delle prestazioni di servizi effettuate, ma anche degli acquisti.
In pratica le operazioni attive devono essere considerate un’unica categoria e le operazioni passive, cioè l’acquisto di beni e l’acquisto di servizi un’altra categoria. È sufficiente il superamento della soglia di euro 50.000 affinché l’adempimento, cioè l’invio dell’elenco debba essere effettuato con periodicità mensile. L’adempimento mensile sarà unico e riguarderà anche tutte le altre operazioni che non avranno superato il predetto limite di euro 50.000.
Fonte: fisco 7 - cgn

mercoledì 27 ottobre 2010

Videoriprese: validità delle videoriprese in caso di molestie sessuali anche se non autorizzate

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37197 del 19 ottobre 2010, ha sancito la legittimità delle videoriprese attestanti la violenza sessuale, anche in assenza di provvedimento autorizzatorio.
Nello specifico la Suprema Corte ha ritenuto legittime le riprese nel caso in cui il soggetto che svolge le medesime risulta essere parte del filmato, nonché, collegandosi al fatto che il datore di lavoro, nel nostro caso il titolare di uno studio professionale, non ha potuto sostenere la presenza senza titolo della dipendente sul luogo delle riprese. Nel dirimere la controversia, i giudici hanno assimilato lo studio professionale al domicilio temporaneo della dipendente.

Rivalutazione terreni: nuova risoluzione prima della scadenza del 2 novembre 2010

Cala il sipario sulla rivalutazione dei terreni 2010. Scade, infatti, il 2 novembre (la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) il termine ultimo per usufruire della possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni, sia edificabili sia a destinazione agricola, detenuti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi, alla data del 1° gennaio 2010.
Si tratta di una chance offerta dal legislatore a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (che operano fuori dal regime d’impresa) in prima battuta nel 2002 (legge 448/2001), poi prorogata, o meglio riaperta più volte, da ultimo con la legge 191/2009.
Il contribuente che ha optato per la rivalutazione perfeziona l’operazione procurandosi una perizia giurata di stima da parte di un tecnico abilitato, che deve individuare il valore del terreno al 1° gennaio 2010, e versando un’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del “bene” risultante dalla perizia l’aliquota del 4 per cento.
Effettuata la scelta …
Con perizia giurata “alla mano”, il contribuente deve pagare, con il modello F24, utilizzando il codice tributo 8056, l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 2 novembre, altrimenti, in caso di opzione per il pagamento frazionato, nello stesso termine deve versare la prima delle tre rate annuali di pari importo in cui è possibile suddividere l’adempimento. Le altre andranno corrisposte rispettivamente entro il 31 ottobre 2011 ed entro il 31 ottobre 2012, maggiorate degli interessi al 3% annuo.
Infine, chi ha provveduto alla rivalutazione deve “darne notizia” nella dichiarazione dei redditi, indicando il valore del terreno e l’imposta.
Il ricalcolo esige competenza
Il nuovo valore attribuibile ai terreni va individuato da professionisti del settore, quali ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari o industriali edili.
Ma, poiché la perizia “qualificata” ha un suo prezzo, lo stesso può essere portato in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze, in quanto costituisce un costo inerente al bene.
Il valore aggiornato del terreno costituisce riferimento utile, non solo per la determinazione delle imposte dirette, ma anche ai fini di quelle di registro, ipotecaria e catastale.
Non proroga, riapertura dei termini
A partire dalla Finanziaria 2002, nel corso degli anni si sono succeduti interventi normativi che, in un certo senso, hanno ridato vita alla disposizione originaria, ma già nel 2003, in occasione del primo “rinvio”, l’Agenzia ebbe modo di precisare che la riproposizioni dell’agevolazione non va intesa come mera proroga, in quanto si applica ai terreni posseduti a una “certa” data (circolare 27/2003).
Ne consegue che, in caso di precedente rivalutazione dell’area, ad esempio al 1° gennaio 2008, al contribuente è concessa l’opportunità di effettuare una nuova rideterminazione, sulla base delle disposizioni della Finanziaria 2010, mediante un’ulteriore perizia di stima e un versamento dell’imposta sostitutiva calcolata in relazione al diverso valore scaturito dalla relazione del tecnico. Qualora l’interessato avesse già pagato l’imposta a fronte della prima rivalutazione, può chiedere il rimborso e, se si fosse avvalso della facoltà di rateizzare l’importo dovuto, non deve versare la terza e ultima rata (anch’essa in scadenza al 2 novembre), ma assolvere la nuova imposta calcolata sul valore stabilito dall’ultima valutazione in una delle due modalità previste dalla norma. Per le rate pagate in precedenza, la strada è quella del rimborso.
Precisazioni evergreen
Sul beneficio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito innumerevoli chiarimenti; tra gli altri, con la circolare “monografica” 81/2002, ha detto che è possibile rivalutare anche i terreni detenuti in regime di comunione pro-indiviso solo da parte di alcuni dei comproprietari: il ricalcolo, in questo caso, va fatto, determinando il valore dell’intera area e applicando l’imposta sostitutiva su una percentuale astratta del terreno, corrispondente alla quota di comproprietà. Infatti, “il regime giuridico della comunione attribuisce a ciascun condomino una quota ideale del diritto di proprietà che non è riferibile ad una porzione materiale del bene”.
Affrancabili anche i valori dei terreni concessi in usufrutto, da parte del nudo proprietario o dell’usufruttuario in possesso di tali beni al 1° gennaio 2010 (punti 6.1 e 6.2 della circolare 12/2010, che conferma un chiarimento ribadito in precedenti documenti di prassi – cfr circolari 81/2002 e 27/2003).
Quando conviene
In pratica, tenuto conto del fatto che il valore scaturito dalla stima del perito assume rilevanza quale costo fiscalmente riconosciuto, sostituendo quello“storico” del terreno, la rivalutazione potrebbe portare a un risparmio d’imposta connesso alla diminuzione della plusvalenza imponibile realizzata al momento della eventuale successiva vendita del terreno (articoli 67, lettere a) e b), e 68 del Tuir). L’operazione è, quindi, condizionata da una preventiva valutazione della convenienza da parte del contribuente interessato.
A questo proposito, è opportuno ricordare che, senza rivalutazione, la plusvalenza si calcola, per i terreni ricevuti per successione o donazione, considerando come costo il valore del “bene” che risulta dagli atti registrati o, in caso di lottizzazione, il valore corrente al momento di inizio della stessa (circolare 81/2002).
La Risoluzione 22/10/2010 n.111
Con Risoluzione 22 ottobre 2010, n. 111, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Nel quesito esposto, un contribuente proprietario di terreni aveva beneficiato della rivalutazione del costo d'acquisto del terreno in data 1° gennaio 2008, e chiedeva come potesse usufruire della nuova rivalutazione resa possibile dalla Legge Finanziaria 2010.
L'Agenzia ha chiarito che in tal caso è necessario:
- far redigere una nuova perizia giurata di stima del terreno alla data del 1° gennaio 2010;
- versare la prima rata dell'imposta sostitutiva del 4%, calcolata sul valore determinato in sede della suddetta perizia;
- evitare di pagare la terza rata dell'imposta sostitutiva, derivata dalla rideterminazione effettuata nel 2008;
eventualmente chiedere il rimborso di quanto già versato.

lunedì 25 ottobre 2010

Antiriciclaggio: sanzioni in merito al non corretto uso del contante

Con Circolare prot. 281178 di agosto 2010 il Ministero delle Economia e Finanze ha fornito chiarimenti in materia di limitazione all'uso del contante.
Fra l'altro nel documento in oggetto viene precisato che i soggetti:
- che effettuano trasferimenti in contanti in unica soluzione pari o superiori ad euro 5.000,00;
- che emettono assegni oltre i 50.000,00 privi di clausola di intrasferibilità;
possono sanare l'irregolarità applicando l'istituto dell'oblazione (art. 16, comma 1, Legge n. 698/81).
Secondo tale norma è prevista, in luogo della sanzione ordinaria, la possibilità di pagamento (entro 60 giorni dalla contestazione) di una somma in misura ridotta:
- pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;
- o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo importo.
Agli importi così determinati vanno aggiunte anche le spese del procedimento.

venerdì 22 ottobre 2010

Intrastat trimestrale e mensile: cosa fare in caso di superamento del limite dei € 50.000 durante il trimestre

La regola generale relativa alla presentazione dei modelli Intrastat prevede che il soggetto obbligato sia tenuto ad una presentazione periodica:
- trimestrale, se nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni ed acquisti di beni - prestazioni di servizi resi e ricevuti) l'ammontare delle stesse espone n complessivo trimestrale non superiore ad Euro 50.000,00=;
- mensile, in tutti gli altri casi.
In relazione al cambio di periodicità dovuto a splafonamento in corso di trimestre ci sono due fonti normative da tenere in considerazione:
- la determinazione dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica del 22 febbraio 2010 prot. 22778/RU
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2010 n. 14/E.
Secondo la prima fonte citata il contribuente che superi il limite legale in corso di trimestre è tenuto a presentare entro il 25 del primo mese successivo allo splafonamento il riepilogo trimestrale relativo ai primi due mesi includendovi le operazioni realizzate e a presentare entro il 25 del mese successivo il riepilogo relativo al terzo mese del trimestre "splafonato".
Esempio:
- Azienda trimestrale che supera la soglia dei 50.000,00= Euro in Febbraio. Entro il 25 marzo va presentato il modello trimestrale riepilogativo di tutte le operazioni effettuate a Gennaio e Febbraio e, entro il 25 aprile (rectius: 26 aprile essendo il 25 giorno festivo), va presentato il modello mensile relativo al mese di Marzo.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce invece una soluzione diversa imponendo la presentazione degli elenchi mensili per ciascun mese relativo al trimestre di splafonamento.
Esempio:
- Azienda trimestrale che supera la soglia dei 50.000,00= Euro in febbraio. Entro il 25 marzo vanno presentati gli INTRASTAT relativi ai mesi di Gennaio e Febbraio;
- Azienda trimestrale che supera la soglia dei 50.000,00= Euro in marzo. Entro il 26 aprile vanno presentati gli elenchi mensili relativi a Gennaio, Febbraio e Marzo.
Si ritiene più coerente allo spirito della norma l'interpretazione data dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate. E quindi in sintesi: se l'Azienda rileva uno splafonamento rispetto alla soglia legale per la prestazione trimestrale essa sarà tenuta a presentare, entro il mese successivo a quello di splafonamento, i modelli Intrastat relativi alle due mensilità precedenti e a presentare poi, alla scadenza mensile successiva, il modello (mensile) relativo al terzo mese del trimestre.