giovedì 21 ottobre 2010

Unico 2010: dichiarazione correttiva e integrativa

Il contribuente ha la possibilità di integrare e/o rettificare i dati contenuti in una dichiarazione dei redditi presentata nei termini di legge, con una nuova e successiva dichiarazione sostitutiva, da presentare entro gli stessi termini. Si tratta della dichiarazione correttiva nei termini, che consente di correggere errori e/o omissioni che comportano:
- un maggior credito o un minor debito;
- un minor credito o un maggior debito: in questo caso si rende necessario effettuare il versamento delle maggiori imposte dovute.
Una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori e/o omissioni commessi nella stessa, con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, il presupposto necessario per la presentazione del modello integrativo è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (anche entro i 90 giorni successivi, quindi anche tardivamente).
Come per la dichiarazione correttiva, anche l’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi:
- un maggior credito o un minor debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
- un minor credito o un maggior debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro:
1) il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
2) il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni.

mercoledì 20 ottobre 2010

Unico 2010: dichiarazione tardiva e omessa

In caso di mancato invio della dichiarazione dei redditi entro il termine di scadenza previsto dalla legge, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con la presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi, che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sarà il 29 dicembre dell’anno successivo.
Il legislatore pertanto considera valida tale dichiarazione, c.d. tardiva, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa, che varierà a seconda che:
- l’imposta non sia dovuta, in tal caso andrà applicata solo la sanzione minima per tardiva presentazione, di Euro 21,00 (1/12 della sanzione ordinaria pari a 258,00);
- l’imposta sia dovuta, in tal caso andrà applicata oltre alla sanzione di Euro 21,00 per tardiva presentazione, anche quella relativa all’omesso versamento dell’imposta, attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso. Tale istituto prevede il versamento, oltre degli interessi in misura pari all’1%, della sanzione:
- pari al 2,5% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data della violazione;
- pari al 3% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa. In questo caso non è più ammessa alcuna regolarizzazione e l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni:
- nel caso in cui l’imposta non sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il minimo di Euro 258,00 e il massimo di Euro 1.032,00, aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- nel caso in cui l’imposta sia dovuta, andrà applicata la sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258.

martedì 19 ottobre 2010

Commercio e somministrazioni di alimenti e bevande: chiarimenti in merito ai requisiti

Con due Risoluzioni (18 maggio 2010, n. 53422 e 31 maggio 2010, n. 61559), il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito alcuni aspetti relativi ai contenuti del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva servizi.
In particolare, con Risoluzione n. 53422/2010, è stato stabilito che è di competenza esclusiva dello Stato stabilire i requisiti necessari per avviare attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, non avendo le Regioni alcun potere legislativo in merito.
Inoltre, con Risoluzione n. 61559/2010, è stato chiarito che il percorso formativo, avente ad oggetto solo il commercio di prodotti alimentari, permette di accedere anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.
Con altre tre importanti risoluzioni il ministero dello sviluppo economico ha chiarito inoltre i requisiti di accesso per le attivita' di commercio di prodotti alimentari e somministrazioni di bevande alla luce del D.Lgs. 59/2010.
Risoluzione 23.6.2010 n. 77536
Quesito in materia di requisisti professionali per attività itinerante di somministrazione di alimenti e bevande.
Un Comune chiede, se ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma itinerante (attività di piadineria ambulante) può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale al soggetto che allega alla domanda di rilascio della autorizzazione i seguenti documenti:
1) Dichiarazione di idoneità all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;
2) Iscrizione al REC.
Con la risoluzione giugno 23.6.2010 n. 77536, il ministero dello sviluppo economico ritiene che l'aver ottenuto vent'anni fa la dichiarazione di idoneità all'esercizio della somministrazione da parte della camera di commercio competente e la relativa iscrizione al registro degli esercenti il commercio definitivamente (REC - abrogato dal dl 223/2006), permette di ritenere sussistente il requisito professionale necessario per svolgere l'attività di piadineria ambulante.
Risoluzione 8.7.2010 n. 86656
Quesito in materia di esercizio di vicinato e requisiti professionali – Interpretazione articoli 65 e 71, 6 comma.
Ai fini dell’avvio di un’attività commerciale di vendita al dettaglio di frutta e verdura, si chiede se a norma dell’articolo 71, 6 comma, lettere a), b), e) del D.Lgs. 59/2010, il diploma di perito agrario possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l’avvio dell’attività o se lo si debba integrare con la frequenza del corso professionale per la somministrazione degli alimenti (art. 71, lettera a) del D.Lgs. 59/2010).
Con la risoluzione 86656 dell'8 luglio, invece, il direttore generale richiamandosi alla circolare 3635/C emanata dal Ministero dello sviluppo economico, riconosce valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie inerenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Pertanto alla luce di quanto il direttore sopra affermato ritiene che «il diploma di scuola media superiore di perito agrario, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione sia la commercializzazione dei prodotti, possa considerarsi requisito professionale valido».
Risoluzione 22.7.2010 n. 94958
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Un Comune chiede se un utente in possesso di diploma triennale di qualifica “Addetti alla segreteria d’azienda” conseguito presso un istituto professionale statale per il commercio, nel cui percorso formativo è inclusa la materia merceologica, possa vantare tale titolo per presentare una DIA per l’apertura di un esercizio di vicinato per il commercio di prodotti del settore merceologico alimentare.
Il Direttore generale con la Risoluzione 22.7.2010 n. 94958 precisa quanto segue:
- il conseguimento del diploma, presso un Istituto professionale per il commercio è avvenuto nel 1975, vale a dire 35 anni fa.
Questo significa che il confronto tra le materie di formazione professionale dell’epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti, non è affatto agevole e deve essere pertanto effettuato con l’elasticità che tale circostanza richiede;
- detto ciò, la materia merceologica e le altre materie, ivi compresa la materia tecnica amministrativa aziendale, prevista nel piano di studi, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente contenevano all’epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.
Il Direttore precisa che quanto previsto alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, viene confermato dal punto 11.5 della circolare 3635/C del 6 maggio (Circolare n. 3635/C), ossia che uno dei requisiti per l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare consiste nell’essere in possesso di un diploma di scuola “ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
Questo deve essere letto nel senso che le materie di cui sopra possono essere alternative.
Pertanto, in relazione al quesito proposto, la presenza delle materie “merceologia” e “tecnica amministrativa aziendale” nel corso di studi dell’utente, è condizione sufficiente all’acquisizione del titolo professionale richiesto.
Più complesse, invece, le considerazioni svolge dal Mise nel parere 94958 del 22 luglio che riguardano il diploma triennale di qualifica «addetti alla segreteria d'azienda», soprattutto in relazione al fatto che il quesito proposto riguarda un diploma conseguito nell'anno 1975.
In tal caso, puntualizza il parere, «il confronto tra le materie di formazione professionale dell'epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti non è affatto agevole e deve pertanto essere effettuato con l'elasticità che tale circostanza richiede».
Il Mise perviene, comunque, alla conclusione che la presenza nell'allora piano di studi di materie come «merceologia» e «tecnica amministrativa aziendale» sia condizione sufficiente all'acquisizione del titolo professionale richiesto.

lunedì 18 ottobre 2010

Accertamento: legittimo la ricostruzione del reddito evaso basato sui controlli dei c/c dei parenti

Con Sentenza 23 luglio 2010, n. 17390, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell'accertamento induttivo basato sulle movimentazioni bancarie della moglie del contribuente titolare di un'attività commerciale.
Con tale Sentenza, i giudici hanno ribadito il principio secondo cui i conti bancari dei parenti, coinvolti meno nell'attività, possono essere utilizzati come prova dei redditi dell'imprenditore; l'onere della prova, in tali casi, si rovescia sull'imprenditore stesso, il quale dovrà dimostrare che i versamenti sul conto corrente della moglie (nel caso di specie, una casalinga) non possono essere imputati all'attività commerciale.

venerdì 15 ottobre 2010

Permessi di soggiorno: rinnovo in caso di perdita del lavoro e espulsione confermata in caso di assunzione

Se l'extracomunitario perde il lavoro ha diritto comunque al rinnovo del permesso di soggiorno
Il TAR della Campania, con la Sentenza n. 16994 del 27 luglio 2010, ha chiarito il principio in base al quale il cittadino extracomunitario che si trovi nella condizione di perdere il posto di lavoro, non può vedersi rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno da parte dei competenti uffici della Questura.
Nello specifico il Tribunale Amministrativo in oggetto ha sottolineato come la perdita del posto di lavoro di per sè non sia condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo invece essere garantito al soggetto interessato un congruo lasso di tempo affinché possa ricercare una nuova occupazione, avendo, contestualmente, il diritto di essere iscritto nelle liste di collocamento.
La domanda di assunzione non evita l'espulsione dell'extracomunitario
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18912 del 31 agosto 2010 ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore presenti domanda di assunzione al datore di lavoro, tale circostanza non blocca il procedimento di espulsione.
Nello specifico la Suprema Corte si è trovata a decidere il caso di un lavoratore marocchino che aveva ricevuto l'ordine di espulsione nelle more del vaglio della sua domanda di assunzione, sostenendo che la fase istruttoria della richiesta sospendeva i termini per detto ordine, censura rigettata dalla Cassazione con contestuale conferma dell'ordine di rimpatrio.

giovedì 14 ottobre 2010

Regolarizzazione immobili non accatastati: chiarimenti dai commercialisti

Con Circolare 4 ottobre 2010, n. 18, l'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano ha fornito alcune precisazioni in merito all'obbligo, previsto dal D.L. n. 78/2010, di aggiornamento catastale da parte dei titolari di immobili non dichiarati.
Tra i principali chiarimenti contenuti nella Circolare si segnala quanto segue:
- scade il 31 dicembre 2010 il termine per procedere all'accatastamento degli immobili non dichiarati già individuati dall'Agenzia del Territorio mediante i controlli svolti nel triennio 2007-2010;
- il D.L. n. 78/2010 ha previsto una deroga di sette mesi dalla pubblicazione in G.U. del comunicato del Territorio che elenca gli immobili non dichiarati, per i fabbricati già individuati fino al 2009, per i quali la scadenza era già decorsa;
- per gli immobili individuati nel comunicato pubblicato in G.U. il 15 dicembre 2009, l'art. 19, comma 8, D.L. n. 78/2010 determina una proroga automatica del termine dal 15 luglio al 31 dicembre 2010;
- per i fabbricati non accatastati che l'Agenzia del Territorio individuerà nei Comuni compresi negli elenchi pubblicati sulla G.U. a partire dal 2010, resta invece inalterato il termine ordinario di sette mesi dalla pubblicazione.
Fonte: seac

mercoledì 13 ottobre 2010

Rivalutazioni partecipazioni e terreni: scadenza entro il 2 novembre 2010

La rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni deve essere asseverata mediante perizia entro il prossimo 2 novembre prorogata al 2 novembre in quanto il 31 ottobre è domenica e il 1° novembre è festivo)con versamento della prima rata, in caso di scelta del pagamento rateale.
L'art. 2, comma 229, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010), ricordiamo, ha riaperto i termini per poter rivalutare il costo delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2010 mediante la predisposizione di un’apposita perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% o 4% a seconda che si tratti di partecipazioni non qualificate o qualificate.
Il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1° gennaio 2010 deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Entro la stessa data (2 novembre 2010) deve essere versata l’imposta sostitutiva con la facoltà di rateizzare le somme dovute fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
Sono interessati alla rivalutazione delle partecipazioni le persone fisiche che le detengono non in regime di impresa, le società semplici e gli enti non commerciali ovvero quei soggetti che in caso di cessione realizzano un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis), TUIR.
Effettuando i suddetti adempimenti (perizia asseverata e versamento almeno della prima rata) è possibile assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67 citato in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rivalutato dei predetti titoli, quote o diritti.
Di conseguenza, in caso di cessione dei titoli, la plusvalenza o minusvalenza verrà determinata come segue:
A=Corrispettivo della cessione
B=Valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2010 come risultante dalla perizia CCosto della perizia
Plusvalenza ex art. 67 TUIR soggetta a tassazione = A - B
La plusvalenza indicata è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% qualora sia relativa alla cessione di una partecipazione non qualificata, mentre le plusvalenze per le partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%.
La perizia giurata di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, un ragioniere e perito commerciale, un revisore legale dei conti o da un perito regolarmente iscritto alla Camera di commercio.
La riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non deve essere considerata una proroga delle precedenti rivalutazioni in quanto la norma della Finanziaria 2010 fa espresso riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2010.
Pertanto, il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore delle partecipazioni in base alle precedenti disposizioni e ritenga opportuno usufruire della nuova agevolazione dovrà determinare il valore mediante una nuova perizia giurata di stima e procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su detto nuovo valore nei termini stabiliti.
In altri termini non è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato per le precedenti rivalutazioni con l’unica alternativa di richiedere il rimborso, ex art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'imposta sostitutiva precedentemente versata.
Di conseguenza coloro che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare l'imposta sostitutiva dovuta a seguito della precedente rivalutazione la cui terza rata scadrebbe al 31 ottobre 2010, non sono tenuti a versare tale rata e avranno diritto al rimborso delle due rate versate.
Fonte: Ipsonews