martedì 12 ottobre 2010

DURC: nuove indicazioni con la circolare del Ministero del Lavoro n.35 dell'8 ottobre 2010

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.
I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
Si segnala inoltre in materia di DURC la Sentenza Consiglio di Stato 24/08/2010, n. 5936 da cui emerge che il DURC equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all’importo dei relativi contributi non pagati, è idoneo a giustificare l’esclusione dalla gara di un'azienda in quanto non in regola nei confronti dell’INPS.
Il DURC rilasciato su richiesta della stazione appaltante dall'INPS, infatti, dichiarando l’irregolarità contributiva della società, non indicava l’importo dei contributi non versati dalla stessa società. Sicchè, a giudizio del T.A.R., essa risultava incompleta e come tale assolutamente inutilizzabile perché non consentiva di comprendere l’entità della violazione e quindi la portata della sua gravità.
Il Consiglio di Stato fa presente che l’impugnata sentenza "ha, tuttavia, trascurato che detta omissione non poteva di per sé determinare l’assoluta invalidità giuridica e quindi l’assoluta inutilizzabilità dello stesso documento così come doverosamente acquisito ed esistente nel contesto della procedura di appalto in questione. Infatti, dovendosi essenzialmente verificare con riferimento ad una data ben precisa la regolarità o meno della posizione contributiva di un’impresa che partecipava ad una pubblica gara, la stessa certificazione – laddove dichiarava l’effettiva esistenza di detta irregolarità a quella data - non solo era ben chiara ma altresì idonea a giustificare l’esclusione della ricorrente dalla gara in quanto non in regola nei confronti dell’INPS".
Al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede) nel predetto documento ufficiale dell’INPS. Il Consiglio di Stato ritiene senz’altro ragionevole che debba essere semmai l’impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.
(Sentenza Consiglio di Stato 24/08/2010, n. 5936)

lunedì 11 ottobre 2010

Sicurezza sul lavoro: chiarimenti e proroga delle licenze per i ponteggi

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 29/2010, ha dato indicazioni in merito alla proroga, disposta dal D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), in tema di autorizzazioni ministeriali alla costruzione di ponteggi.
Nello specifico il Ministero ha chiarito che tutte le autorizzazioni rilasciate prima del 15 maggio 2008, data in cui è entrato in vigore il T.U. Sicurezza, sono da ritenersi valide fino al 14 maggio 2018. Tale autorizzazione decennale decorrerà, invece, dalla data di rilascio per quelle successive al 14 maggio.
Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010, in particolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Quesito 1:
In riferimento all'art. 131, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che cosa si intende per "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico"?
Risposta:
La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrrà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenza infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell'autorizzazione medesima, in assenza dell'avvenuto rinnovo decennale.
Quesito:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
Risposta:
A tale roposito si ricorda che il comma 6 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., disponde testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1) dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilnaza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131" del decreto di cheui trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MU.S.)".

giovedì 7 ottobre 2010

SISTRI: pubblicato in G.U. il Decreto di proroga

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230, il Decreto ministeriale 28 settembre 2010, con il quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009, relativo all'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. " SISTRI").
Nello specifico, il decreto in commento:
- conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
- proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna alle imprese dei dispositivi USB per l'invio dei dati ambientali, nonché per completare l'installazione delle scatole nere ("black box") sui mezzi che trasportano rifiuti;
- proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 12, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale le aziende, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno osservare gli obblighi di tenuta dei documenti cartacei sui rifiuti (registri di carico e scarico, formulario).
Grazie al nuovo decreto sarà quindi possibile completare, nel nuovo termine del prossimo 30 novembre, sia la distribuzione delle chiavette Usb per l'invio dei dati ambientali, sia l'installazione delle black box sugli automezzi che trasportano rifiuti.
Il decreto prevede, inoltre, anche la proroga sino al 31 dicembre del c.d. regime “a doppio binario” (che doveva durare un solo mese) in base al quale le imprese dovranno iniziare ad utilizzare le nuove modalità informatiche per comunicare i dati della gestione e per “registrare” le movimentazioni dei rifiuti contestualmente alla compilazione dei “vecchi” documenti ambientali cartacei (FIR e registro di carico e scarico dei rifiuti) secondo quanto previsto dal TUA.

martedì 5 ottobre 2010

Cooperative: controlli congiunti Ministero dello Sviluppo ed Agenzia delle Entrate

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto di aver siglato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per avviare un'attività di controllo congiunto sulle società cooperative.
La Direzione Generale Piccole Medie Imprese ed Enti Cooperativi del Ministero collaborerà con l'Agenzia per verificare il "rispetto dei requisiti di mutualità previsti dagli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile e accertare, conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni previste dalle norme tributarie".
Grande attenzione verrà posta quindi sui requisiti di mutualità e sui relativi diritti ad usufruire delle agevolazioni fiscali da parte delle società cooperative.
La base della convenzione siglata tra l'Agenzia delle Entrate e la direzione generale piccole e medie imprese e enti cooperativi del ministero dello Sviluppo economico prevede la stretta collaborazione tra i due enti per verificare il rispetto delle norme riguardanti il riconoscimento di status delle società cooperative. Per fare ciò la convenzione disciplina i rapporti tra le parti per consentire di regolamentare le modalità di accesso alle rispettive banche dati così da ottimizzare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Entrate e del ministero.
La parte "saliente" della convenzione riguarda le visite ispettive che verranno effettuate in "tandem" presso le sedi delle società cooperative, con il coinvolgimento di ispettori del Fisco preventivamente abilitati all'attività di vigilanza sulle cooperative.

lunedì 4 ottobre 2010

Deducibilità dei compensi agli amministratori nelle società di capitali: precisazioni

In risposta ad un'interrogazione parlamentare, posta nella giornata di ieri durante il Question Time, sono stati forniti chiarimenti in merito alla deducibilità dei compensi agli amministratori delle società di capitali, a seguito delle problematiche emerse con l'Ordinanza delle Corte di Cassazione 13 agosto 2010, n. 18702.
In particolare, è stato affermato che per la deducibilità di tali compensi:
•va valutata caso per caso, l'inerenza di tali costi nella determinazione del reddito d'impresa;
•il criterio di tale deducibilità segue il principio di cassa (ossia va riferita all'anno in cui avviene il pagamento).
La violazione di tali principi consente dunque in linea generale all'Amministrazione finanziaria di effettuare contestazioni e recuperi di quanto erroneamente dedotto.
Con Ordinanza 13 agosto 2010, n. 18702, infatti la Corte di cassazione aveva affermato che le società di capitali non possono dedurre i compensi corrisposti all'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione.
Secondo i giudici, il TUIR limita la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone.
Pertanto, non è consentita la deduzione dei compensi relativi all'amministratore di società di capitali in quanto ".la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione".

venerdì 1 ottobre 2010

Sistri: nuova proroga, pronto il rinvio a gennaio 2011 del nuovo sistema di tracciamento rifiuti

E’ pronto il Decreto del Ministero dell’Ambiente per la nuova proroga a gennaio 2011 di Sistri il nuovo sistema di tracciamento rifiuti, in scadenza oggi 1 ottobre 2010, che va a sostituite i registri, il formulario ed il Mud. Ricevuto il nulla osta della Corte dei Conti infatti manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto prevede che entro il 30 novembre tutte le chiavette Usb vengano consegnate e tutte le black box montate sui mezzi di trasporto,cosi da consentire le aziende di far pratica per tre mesi con il nuovo sistema.
Non si dimentichi che, comunque, l’attuale disciplina prevede che per il primo mese (ottobre 2010) gli operatori continuino ad assolvere, in parallelo, a tali adempimenti anche secondo la “vecchia” gestione cartacea.

Invio telematico di Unico 2010 e delle altre dichiarazioni: proroga fino al 5 ottobre 2010 degli adempimenti in scadenza il giorno 30 settembre 2010

Con comunicato stampa del 30 settembre 2010 l’agenzia delle entrate ha spostato al 5 ottobre 2010 la scadenza per l’invio di Unico 2010 e degli altri adempimenti telematici a causa di problemi tecnici su Entratel.
Si riporta a tal fine il testo del comunicato stampa.
COMUNICATO STAMPA
Unico 2010 e altri adempimenti telematici
C’è tempo fino al 5 ottobre a causa di un guasto tecnico
A causa di un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi da questa mattina e che sta impedendo l’accesso agli utenti, si comunica che tutti gli adempimenti telematici in scadenza oggi si intendono regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 5 ottobre 2010.
Roma, 30 settembre 2010