giovedì 16 settembre 2010

Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate: in arrivo false email da Sogei.it

In questi giorni sono arrivate segnalazioni in merito al ricevimento di email con oggetto della corrispondenza “Utilizzo delle Banche dati istituzionali” a rischio virus.
E’ da cancellare immediatamente, segnala l'Agenzia delle Entrate sulla rivista online Fisco Oggi, la mail che sta circolando sulla posta elettronica, proveniente dall’indirizzo “ced-sogei-ancitel@sogei.it” e con oggetto “Utilizzo delle Banche dati istituzionali”.
In fondo, al messaggio, è presente, assieme ad altri, anche il logo dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate , che è totalmente estranea alla comunicazione, invita inoltre tutti coloro che dovessero riceverla a non aprire l’allegato “manuali.zip”, potenzialmente pericoloso, e ad eliminare al più presto la e-mail.

martedì 14 settembre 2010

Giornalisti: scade il 30 settembre 2010 il termine per il pagamento dei contributi inpgi gestione separata per l’anno 2010

Il 30 settembre 2010 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2010 per i giornalisti iscritti alla Gestione separata.
L'INPGI fa presente che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2010 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma, fatta eccezione per coloro i quali l’abbiano svolta esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
Sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo i giornalisti iscritti alla Gestione separata che - alla data del 30/09/2010 - non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2010 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica. Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva per l'anno 2010 - pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali - possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Gli importi dovuti per l’anno 2010 sono i seguenti:
Tipo contributoPiù di 5 anni di anzianità professionaleMeno di 5 anni di anzianità professionale Contributo Soggettivo200,0078,27 Contributo Integrativo40,0020,00 Contributo di maternità 32,4632,46 Totale contributo minimo 2010272,46130,73
Il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise. Si il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento, potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: IT 24 W 05696 03200 05696 03200 000020000X28. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2010 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”.
(Circolare INPGI 07/09/2010, n. 6)

lunedì 13 settembre 2010

Cassa Geometri: entro il 15 settembre l’invio on line del mod 17/2010

Il termine di scadenza per l'inoltro on line del mod. 17/2010 è fissato al 15 settembre 2010. Il versamento delle eventuali autoliquidazioni in eccedenza, potrà avvenire in unica soluzione entro il 15 settembre, ovvero in forma rateizzata entro il 15 settembre ed entro il 15 dicembre (per il solo contributo soggettivo e con gli interessi al 6% su base annua) sempre che la dichiarazione sia resa nei termini ed il versamento dell'integrativo sia effettuato per intero unitamente alla prima rata.
La comunicazione reddituale è stata integrata, prevedendosi quest'anno la possibilità di detrazione dal volume d'affari imponibile ai fini previdenziali delle fatture riferite alle spese comuni tra più professionisti senza vincoli associativi e con espressa indicazione dei codici fiscali dei professionisti nei confronti dei quali è stata emessa la fattura (cfr. pag. 11 vademecum).
Rimane invariata la sezione dedicata alle dichiarazioni reddituali dei cosiddetti "contribuenti minimi", coloro cioè che hanno optato per il regime fiscale agevolato di esenzione dall'IVA (per tassazione forfetaria al 20%) di cui alla L. 244/08, cosiddetto "forfettone", previsto in caso di ricavi o compensi 2009 non superiori ad €. 30.000,00 (cfr. pag. 12 vademecum).
I geometri cancellati nel corso del 2009 che abbiano presentato il mod. 18/C, come è noto, sono esonerati dall'invio del Mod. 17/2010 e qualora si rendesse necessario modificare gli importi già dichiarati con il modello 18/C che saranno comunque visibili agli interessati, potranno farlo entro la data del 15 settembre 2010. Eventuali conguagli contributivi conseguenti, in tal caso, saranno accertati e richiesti con M.Av. previo contatto da parte del personale della Cassa.
Rimane invece fermo l'obbligo per i cancellati nel 2009 che non abbiano provveduto all'invio del mod 18/C, nonostante le richieste della Cassa, di ottemperare nei termini del 15 settembre prossimo, all'invio del mod 17/2010.
Si precisa che la Cassa acquisirà comunque, anche in sede di incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate, il dato dell'eventuale reddito prodotto nell'anno di cancellazione, sul quale permane l'obbligo di contribuzione soggettiva introdotto dalle recenti modifiche regolamentari in vigore dal 1.1.2008.
Infine, sul sito della Cassa, sarà disponibile, come di consueto, anche il modello 17/2010 cartaceo, da utilizzare, eccezionalmente in caso di impossibilità di collegamento ad internet, da inviare alla Cassa, anche in assenza di reddito, con raccomandata semplice, tenendo comunque presente che la dichiarazione sarà considerata irregolare e soggetta all'applicazione della relativa sanzione fino ad un massimo di 40 euro.
Anche per gli eredi sarà possibile l'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modelli cartacei (in questo caso senza sanzioni), da restituire con le stesse modalità

venerdì 10 settembre 2010

Manovra d’estate 2010: proroga al 31/12/2010 del termine per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro

Con l’approvazione della manovra correttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 30 luglio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Viene disposta tra l’altro la proroga al 31.12.2010, per le pubbliche Amministrazioni e per i datori di lavoro privati, del termine di decorrenza degli obblighi a carico dei datori di lavoro connessi con la valutazione dei rischi, anche in relazione allo stress lavoro-correlato
Si tratta della terza proroga nei confronti di questo specifico obbligo e proprio un anno fa, di questi tempi, col c.d. Decreto Correttivo, è arrivata la proroga che ha rimandato tutto al 1° agosto 2010, tale scadenza è ora stata nuovamente spostata al 31.12.2010.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è quel documento che contiene l'analisi di tutti i rischi per la salute dei lavoratori nei luoghi in cui essi prestano il proprio lavoro; nel documento è contenuta l'individuazione e la descrizione dei rischi generici e specifici e dei lavoratori esposti, nonché il programma delle misure che occorre prendere per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
Dal punto di vista tecnico, il contenuto minimo del DVR è quello dettagliatamente descritto all'art. 28, comma 2, lett. da a) a f); qualora il datore di lavoro adotti un DVR dai contenuti difformi da quelli previsti dal legislatore, le pene previste sono quelle alternative dell'arresto o dell'ammenda nei limiti edittali ex art. 55 del T.U.S.
All'art. 28 del d.lgs. 81/2008, il legislatore si limita ad affermare che nel DVR deve essere indicata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”.
Secondo l'accordo europeo citato, “lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti”.
Oltre a quanto stabilito all'art. 28, comma 2, il documento deve obbligatoriamente contenere gli elementi previsti nel T.U.S. per la valutazione dei rischi specifici per ogni singolo settore di produzione.
L'art. 17, comma 1, lett. a) del T.U.S. pone l'elaborazione del documento di valutazione del rischio di cui all'art. 28 tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro e la sanzione prevista in caso di violazione di tale obbligo è quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 55).

RETI D’IMPRESA: AGEVOLAZIONI FISCALI NELLA MANOVRA D’ESTATE 2010

La legge n. 122 del 30/07/2010 ha escluso dal reddito d’impresa gli utili destinati alla rete, ridimensionando il contratto di rete medesimo e ponendo dei parametri specifici per usufruire delle agevolazioni fiscali previste. Un provvedimento emanato con lo scopo di accrescere il livello di competitività delle imprese italiane sia in patria che all’estero.
L’articolo 42 della manovra estiva (legge n. 122 del 30/07/2010) ha disciplinato che la quota degli utili che l’imprenditore destinerà agli investimenti previsti da un programma inserito in un contratto di rete stipulato con altre aziende del settore non concorrerà al reddito d’impresa fino al 2012 e l’importo non potrà superare il limite di € 1000.000.00 per ogni impresa.
Quanto previsto dalla manovra offre nuove opportunità per le imprese che costituiranno, con il contratto di rete, un fondo patrimoniale comune gestito da un organo comune super partes incaricato a gestire l’esecuzione del contratto o le singole fasi di esso.
Il contratto di rete dovrà quindi indicare, oltre ai dati anagrafici di tutti i partecipanti:
- gli obiettivi strategici da perseguire;
- il programma di rete medesimo;
- le regole di funzionamento (adesione, modalità di decisioni, recesso, ecc.)
Ma ciò che rende lo strumento appetibile è l’agevolazione fiscale istituita dalla manovra estiva consistente in un regime di sospensione d’imposta relativamente alla quota di utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti collettivi previsti dal programma di rete.
L’agevolazione, infatti, opera per gli utili realizzati fino al periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2012 e interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato a tali finalità d’investimento.
L’eventuale tassazione degli utili accantonati avverrebbe nel caso in cui:
- la riserva fosse utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;
- venisse meno l’adesione al contratto di rete.
Occorre ricordare che l’agevolazione può essere fruita nel limite di 1 milione di euro per ciascuna impresa partecipante e nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Tale detassazione opera, inoltre, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi (da chiarire se estendibile all’IRAP) e non per la determinazione degli acconti, calcolati assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata senza agevolazione.
Per dare concreta operatività all’agevolazione comunque sarà necessario attendere un provvedimento del Direttore dell’Ente (da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge), che individui i criteri e le modalità di attuazione, e l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Art. 42
Reti di imprese
1. Soppresso
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonche' la possibilita' di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo».
2-ter. Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione e' rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Finanziamenti agevolati: 500 milioni disponili per investimenti in innovazione, ricerca ed energie rinnovabili in Sicilia, Puglia e Calabria

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato tre nuovi specifici decreti che destinano 500 milioni di euro a favore delle imprese di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria che effettuano investimenti produttivi innovativi, per la ricerca e le energie rinnovabili, nel quadro dell¿intesa programmatica siglata in attuazione della programmazione europea.
Colmando il vuoto della vecchia legge n. 488/1992, precedentemente scaduta, il Ministro ad interim ha sottoscritto i tre nuovi bandi a favore di imprese piccole, medie e grandi.
Dopo la registrazione alla Corte dei Conti, avvenuta in tempi record, i decreti sono stati trasmessi alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, attesa nei prossimi giorni.
In particolare i bandi (che attuano il regime di aiuti introdotto dal DM 23 luglio 2009) riguardano i settori innovativi produttivi: industrializzazione dei risultati di ricerca, utilizzo di tecnologie innovative, energie rinnovabili, efficienza energetica.
“La pubblicazione dei tre decreti - ha detto Gianluca Esposito, Direttore Generale per l’incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico - rappresenta un traguardo importante per il dicastero che, grazie a un percorso di rinnovamento degli aiuti alle imprese, ha superato la vecchia logica degli aiuti a pioggia ed ha introdotto la cultura del risultato.
Questo vuol dire che se le imprese non realizzeranno l’investimento, nel rispetto di tutti gli standard stabiliti, sin dai primi stadi di avanzamento, non beneficeranno di alcun aiuto.
Nel dettaglio i tre decreti disciplinano termini, modalità e procedura per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste in contributo a fondo perduto ed un finanziamento agevolato, in favore di:
1) programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale, per un importo stanziato di 100 milioni di euro a valere su fondi PON;
2) programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale (attività del settore alimentare, attività di fabbricazione di apparecchiature elettriche, attività di produzione di biotecnologie) per un importo stanziato di 100 milioni di euro a valere su fondi PON;
3) programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia, per un importo stanziato di 300 milioni di euro su fondi POI.
A seguito dell’avvio dei decreti nei territori della convergenza, è in corso di valutazione, in sede programmatica, la richiesta di Basilicata e Sardegna di estendere il regime nei rispettivi territori grazie all’utilizzo delle risorse liberate della vecchia programmazione 2000-2006.
I programmi di investimento potranno essere presentati telematicamente a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale. L’esame delle domande avverrà secondo la procedura valutativa cosiddetta“a sportello” prevista dall’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.123 e rispetterà l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
(Comunicato stampa Ministero sviluppo economico 06/09/2010)

mercoledì 8 settembre 2010

DURC: non è necessario presentare il durc per partecipare all'appalto pubblico

Il TAR Emilia Romagna, con la Sentenza n. 5425/2010, ha stabilito che, ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto pubblica, non è necessario presentare la certificazione di regolarità contributiva (DURC).
Posto che la certificazione della regolarità contributiva è requisito per la partecipazione fin dal momento della domanda, è stata riconosciuta la facoltà dell'azienda a dichiarare tale condizione, previo impegno a presentare la certificazione al momento dell'assegnazione, pena l'esclusione.
Al momento della partecipazione a una gara d'appalto e fino alla sua aggiudicazione, l'impresa può non presentare il DURC. Ma dopo l'aggiudicazione è obbligatorio presentarlo da parte dell'azienda pena l'esclusione. Questo è quanto viene stabilito dal TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 5425/2010.
Il TAR Emilia Romagna, infatti, con la Sentenza n. 5425/2010, ha stabilito che, ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto pubblica, non è necessario presentare la certificazione di regolarità contributiva (DURC).
Posto che la certificazione della regolarità contributiva è requisito per la partecipazione fin dal momento della domanda, è stata riconosciuta la facoltà dell'azienda a dichiarare tale condizione, previo impegno a presentare la certificazione al momento dell'assegnazione, pena l'esclusione.
Documento unico di regolarità contributiva
Con l'entrata in vigore della disciplina di cui agli articoli 2 del d.l. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266) e 3, comma 8, lett. b-bis del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (si veda ora il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) è stato introdotto il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
E’ un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché Cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
La natura giuridica del DURC è quella di una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale e aventi carattere meramente dichiarativo dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenuti.
DURC e appalti pubblici
L’articolo 2, 1 comma, del d.l. 25 settembre 2002 n. 210 prevede la revoca automatica a carico dell’affidataria che non presenti il DURC, sanzionando il fatto oggettivo dell’omessa presentazione alla stazione appaltante del certificato relativo alla regolarità contributiva e non l’irregolarità contributiva in sé e per sé.
L’articolo 38, comma 1, lettera i) del Codice dei Contratti (d.lgs. n. 163 del 2010) prevede che “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;”; il successivo comma 3 dispone, invece che “ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”.
I giudici del TAR statuiscono in merito alle disposizioni sopra enunciate quanto segue: a norma dell’articolo 38, comma 1, lettera i), deve ritenersi che il requisito della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a gare per l’aggiudicazione di appalti con la P.A. non solo deve essere presente al momento della offerta, ma deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e quindi certamente fino al momento della aggiudicazione, essendo palese l’esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 31 maggio 2007, n. 2876).
L’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006, peraltro, indica anche una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara e la regolarità contributiva richiesta all’aggiudicatario al fine della stipula del contratto. Infatti, il concorrente può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi, o ancora non definitive, non sono causa di esclusione.
Invece, al fine della stipula del contratto, l’affidatario deve presentare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 210/2002 cit. (articolo 38, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006).
Il d.u.r.c. regolare, poi, è requisito che accompagna l’intera fase di esecuzione del contratto, essendo necessario al fine del pagamento secondo gli stati di avanzamento e al fine del pagamento della rata di saldo dopo il collaudo.
A causa della inderogabilità e imperatività della disciplina in materia di regolarità contributiva, nel caso in cui un bando di gara di appalto pubblico non preveda l’obbligo per l’impresa che risulti aggiudicataria di presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, il medesimo bando deve intendersi integrato dalla prescrizione di tale obbligo di cui all’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 2010 (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009 n. 1458).
I giudici, concludono affermando che il requisito della regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara: è conseguentemente necessario che l'impresa sia in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e che conservi tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura, essendo tale requisito indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze.
Alla stregua delle suesposte considerazioni è perciò ragionevole da parte dei giudici ritenere che a fronte della dichiarazione di essere in regola con i relativi adempimenti in materia di contributi resa dai concorrenti in sede di richiesta di partecipazione alla gara e in presenza dell’impegno a produrre il DURC all’atto dell’aggiudicazione, la mancata allegazione del DURC all’offerta non potesse costituire legittima causa di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 agosto 2009 n. 4906).
Come ribadito anche dalla circolare Inail n. 7 del 05/02/2008, i DURC per lavori pubblici sono DURC specifici: riguardano un lavoro ben preciso e vanno richiesti per ogni fase di quel lavoro (dall’aggiudicazione della gara al pagamento di ogni SAL alla liquidazione finale).
(Sentenza TAR Emilia Romagna 07/06/2010, n. 5425)