martedì 7 settembre 2010

Immigrazione: conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo e convivenza con il coniuge italiano per la carta di soggiorno

Conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo
Il Ministero del Lavoro - Direzione generale dell'Immigrazione, con la Nota n. 3361 del 22 luglio 2010, ha precisato che:
•per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia,
•è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di un contratto a progetto.
Per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto cd. a progetto
Le Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio del competente parere allo Sportello Unico, devono verificare la disponibilità della specifica quota destinata alle conversione per lavoro autonomo attribuita a livello locale e accertare, dalla documentazione presentata dallo straniero richiedente, il carattere autonomo (e non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie di contratto cd. a progetto tra il lavoro autonomo, per i quali è permessa la conversione del permesso di soggiorno per studio/formazione in permesso per lavoro autonomo, è necessaria un'attenta verifica da parte delle DPL circa i requisiti qualificanti della fattispecie.
Il Ministero del lavoro fa presente che tale orientamento non vale per i nuovi ingressi dall'estero (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall'art. 2 del D.P.C.M. 1.04.2010. Tra queste, allo stato, ancora non figura la casistica relativa al lavoro cd. a progetto.
Convivenza con il coniuge italiano per la carta di soggiorno
Con la Sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010, la prima Sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla necessità dell'effettiva convivenza dell'extracomunitario con il coniuge italiano nell'attesa della concessione della Carta di soggiorno.
In particolare la Sentenza in esame ha ribadito come, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs n. 30/2007, l'extracomunitario ancorché coniugato con un italiano, trascorso il periodo di tre mesi di soggiorno "informale", debba effettivamente convivere con il congiunto nelle more della concessione della Carta di soggiorno che va comunque richiesta.

lunedì 6 settembre 2010

Sicurezza sui cantieri: nuovi elementi nella tessera di riconoscimento dal 7 settembre

La Legge n. 136 del 13 agosto 2010, contenente il piano straordinario antimafia, integra alcune disposizioni del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008, prevedendo l'inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento della quale i datori di lavoro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, devono munire lavoratori subordinati e autonomi.
In particolare, dal prossimo 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento dovrà essere inserito:
- per i lavoratori subordinati, la data di assunzione, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
- per i lavoratori autonomi, l'indicazione del committente.
fonte: seac

venerdì 3 settembre 2010

Immigrazione: autorizzati 10.000 ingressi di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2010, il Decreto 6 luglio 2010 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha determinato il contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Per l'anno 2010 sono autorizzati, in via transitoria:
•5.000 ingressi per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati;
•5.000 ingressi per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento.
Il decreto, inoltre, ripartisce le suddette quote tra le Regioni e Province autonome.
fonte: seac

giovedì 2 settembre 2010

Manovra correttiva 2010: notifica cartelle di pagamento e sospensione ruoli

Dopo l’approvazione di Camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 38 in materia di notifica cartelle di pagamento e sospensione ruoli con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 38
Notifica cartelle di pagamento e sospensione ruoli
Il comma 4 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi e a tal fine previsti dalla legge.
Viene stabilito un termine massimo di 150 giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause ed assicurare in tempi brevi la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio.
Viene allo stesso tempo stabilito un termine massimo di efficacia di 150 giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.
Viene, infine, modificata la disciplina delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali; allo scopo di assicurare la rapida trattazione della causa, è disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell’udienza di trattazione entro i successivi 30 giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi 120 giorni, pena la perdita di efficacia del provvedimento

Manovra correttiva 2010: riscossione degli accertamenti e preclusione della compensazione per i ruoli definitivi

Dopo l’approvazione di Camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 29 e 31 in materia di riscossione degli accertamenti e preclusione della compensazione per i ruoli definitivi con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 29
Riscossione degli accertamenti
Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2010 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla data della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Art. 31
Preclusione della compensazione per i ruoli definitivi
Dal 1° gennaio 2011 la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, ai ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso si inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; nelle predette ipotesi i termini di decadenza e prescrizione dell’atto contestazione e di irrogazione delle sanzioni decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione.
È previsto l’inserimento nel nuovo articolo 28-quater nel D.P.R. n. 600/1973 diretto a consentire la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti maturati nei confronti delle Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture ad appalti.
Per effettuare tale compensazione, possibile dal 1° gennaio 2011, è necessario che:
a) il crediti verso tali enti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
b) il creditore acquisisca la certificazione, di cui all’art. 9, co. 3-bis del D.L. n. 185/2008, che il relativo credito relativo a somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti sia certo, liquido ed esigibile. Detta certificazione è inoltre necessaria ai fini dell’estinzione del debito iscritto a ruolo.
In caso di mancato versamento da parte dei suddetti enti dell’importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, l’agente della riscossione passa alla riscossione coattiva nei confronti dell’ente sulla base del ruolo emesso a carico del creditore.
È stato, infine, modificato l’articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 il quale nell’attuale formulazione prevede la possibilità da parte delle regioni e degli enti locali di certificare, entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai creditori che ne facciano richiesta, l’esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche al fine di consentirne al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.

Manovra correttiva 2010: ritenuta sui bonifici per ristrutturazione ed autorizzazione alle operazioni intracomunitarie

Dopo l’approvazione di Camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 25 e 27 in materia di ritenuta sui bonifici per ristrutturazione ed autorizzazione alle operazioni intracomunitarie con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 25
Ritenuta sui bonifici per ristrutturazione
Dal 1° luglio 2010, le banche e le poste operano una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese che beneficiano del 36% e del 55%.
Art. 27
Autorizzazione alle operazioni intracomunitarie
Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie la volontà di effettuare le stesse. Per tali soggetti, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

Manovra correttiva 2010: contrasto delle imprese apri e chiudi ed in perdita sistematica

Dopo l’approvazione di Camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 23 e 24 in materia di contrasto delle imprese apri e chiudi e di quelle in perdita sistematica con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 23
Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”
Sono specificamente considerate da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS le imprese che cessano la loro attività entro un anno dalla data di inizio.
Art. 24
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistematica”
Deve essere una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un periodo, e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.