venerdì 19 marzo 2010

Intrastat: modalità e termini di presentazione modelli

Il decreto, con riferimento alle operazioni effettuate dall’1.1.2010, stabilisce termini e modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi per cessioni di beni e servizi resi, e per acquisti di beni e servizi ricevuti. Si ricorda
che il contenuto del decreto era già stato anticipato dalla Nota Dogane 19.2.2010, prot. 24265/RU
Periodicità di presentazione: i modelli Intrastat devono essere presentati con riferimento a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ogni categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a e 50.000, a periodi mensili, per gli altri soggetti. I contribuenti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi con periodicità trimestrale possono presentarli mensilmente per tutto l’anno solare.
Modalità di presentazione: i modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Fino al 30.4.2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli Uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Contenuto degli elenchi: i modelli Intrastat si compongono di una parte fiscale e di una parte statistica. Con riferimento ai dati fiscali, vengono riepilogati le cessioni intra-Ue e gli acquisti intra-Ue, aventi ad oggetto beni comunitari; relativamente alle prestazioni di servizi, non vanno riportate le operazioni per le quali non è dovuta Iva nello Stato Ue in cui è stabilito il committente.
Fonte: Frizzera - La settimana fiscale

mercoledì 17 marzo 2010

Modelli 730/4: entro il 31 marzo la comunicazione dell’utenza telematica dei sostituti

Scade a fine mese il termine per indicare all'Agenzia delle Entrate l'utenza telematica o il nome dell'intermediario presso cui intendono ricevere i dati contabili dei modelli 730-4 dei loro dipendenti, necessari per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.
Il modello per la comunicazione, disponibile sul sito internet dell'Agenzia, deve essere trasmesso in via telematica:
- dai sostituti d'imposta che non hanno inviato una precedente comunicazione
- dai sostituti che, pur avendo presentato la comunicazione, devono segnalare la variazione di uno o più dati
- dai sostituti che, pur avendo presentato la comunicazione, devono integrarla con alcuni dati obbligatori (numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica).
La trasmissione telematica dei risultati contabili da parte dell'Agenzia ai sostituti d'imposta è stata introdotta gradualmente considerato l'elevato numero dei soggetti coinvolti.
Inizialmente, per il 2008, interessava solo i datori di lavoro di 22 province; nel 2009 sono state 44 le province coinvolte. Da quest'anno, invece, la procedura è estesa all'intero territorio nazionale (provvedimento del 3 febbraio 2010), con l'eccezione di alcuni grandi enti (Inps, dipartimento del Tesoro, Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato e Poste italiane), che già ricevono telematicamente sui propri siti i risultati contabili.
Comunicazione dei risultati contabili alle Entrate
I Caf e i professionisti abilitati a svolgere l'attività di assistenza fiscale devono trasmettere all'Agenzia un unico file con le dichiarazioni elaborate (730) e i risultati contabili (730-4). Quest'ultima provvede:
- entro cinque giorni a inviare ai Caf e ai professionisti abilitati l'attestazione della ricezione del modello 730-4
- entro dieci giorni a rendere disponibili ai sostituti d'imposta i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730
- entro quindici giorni a confermare ai Caf e ai professionisti abilitati la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.
Comunicazione dei risultati contabili ai sostituti di imposta
I datori di lavoro pubblici e privati possono ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 da parte dell'Agenzia direttamente o tramite intermediario abilitato, a seconda della scelta operata all'interno della comunicazione.Il modello è costituito da un unico prospetto in cui devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta e i codici delle sedi telematiche presso le quali l'Agenzia provvederà a rendere disponibili i risultati contabili pervenuti dai Caf e dai professionisti abilitati.
Nella comunicazione va riportato anche il numero di telefono cellulare o l'indirizzo di posta elettronica, indicazione che consentirà all'Agenzia di disporre di un recapito veloce da utilizzare in caso di comunicazioni riguardanti il flusso dei modelli 730-4.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 16 marzo 2010

Isi: scade oggi 16/03/2010 il termine per i pagamenti

Oggi 16 marzo è la data entro la qualele aziende devono versare le imposte tramite modello F24 accise per gli apparecchi da intrattenimento materialmente installati al 1°gennaio 2010 sulla base degli imponibili forfettari. Si riassumono a seguito i vari codici tributo connessi a tale adempimento:
CODICI TRIBUTO IMPOSTA INTRETTENIMENTI (ISI)
Contribuente: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI CONNESSA AGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO - ART. 22, C. 4, L. N. 289/2002 (RIS. N. 4/E DEL 5.01.05)
Descrizione Adempimento: PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 5123
Contribuente: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI CONNESSA AGLI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO - INTERESSI - ART.22, C. 4, L. N. 289/2002 (RIS. N. 4/E DEL 5.01.05)
Descrizione Adempimento: PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 5125
Contribuente: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (RIS. N. 4/E DEL 5.01.05)
Descrizione Adempimento: PER RAVVEDIMENTO OPEROSO
CodiceTributo: 5144
Contribuente: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO - SPESE DI NOTIFICA
Descrizione Adempimento: PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 5179
CODICI TRIBUTO IVA
Imposta: CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: IVA
Descrizione Adempimento: IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 6728
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE
Imposta: IVA
Descrizione Adempimento: IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI PER AUTOLIQUIDAZIONE
CodiceTributo: 6729

lunedì 15 marzo 2010

Collaborazioni coordinate e continuative ed a progetto: indennita di fine lavoro

La Legge Finanziaria 2010 (L.n.191/09) ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi - introdotto in via sperimentale con l’art. 19, comma 2, del D.L. n.185/08, convertito in L.2/09, con le integrazioni dell’art.7 ter della L.33/09 - ampliandone per l’anno 2010 i requisiti e la misura. A tal proposito la Circolare INPS numero 36 del 09/03/2010 ha disciplinato quanto segue.
1) Quadro normativo
L’art.2, comma 130, legge n. 191/09, nel riformulare l’art.19,comma 2 del citato D.L. n.185/08, prevede testualmente:
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
A tale riguardo, fermo restando il contenuto della circolare n. 74 del 2009 per i collaboratori coordinati e continuativi per i quali l’evento “fine lavoro” si è verificato entro il 31.12.2009, si forniscono per l’anno 2010 le seguenti disposizioni:
1.1) Beneficiari
I destinatari sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, D.Lgs n.276/03, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.
1.2) Requisiti e Condizioni
L’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale così come prevista dal comma 10 dell’art. 19 della L. 2/09.
Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
- monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
- dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art.2,comma 26, L 335/95,comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
- accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
- assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
Restano salvi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigente alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.
1.3) Domanda
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (all.1), nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni di cui al punto 1.2.
1.4) Prestazione
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.
1.5) Decadenza
Ai sensi dell’art.19,comma 10, della L.n.2/2009, richiamato nel comma 130 della L.191/09 “ Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati”.

venerdì 12 marzo 2010

Sicurezza sul lavoro: il datore non è responsabile se il lavoratore è imprudente

Con la Sentenza n. 7267 del 2010 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in merito alla responsabilità del datore di lavoro nel caso di incidente mortale di un dipendente durante la sua prestazione lavorativa.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ha ritenuto non responsabile il datore di lavoro, in quanto l'infortunio, costato la vita al lavoratore, era stato generato da un comportamento imprudente e imprevedibile dello stesso dipendente.
In tal caso la Sentenza scagiona il datore di lavoro, partendo dalla considerazione che egli non può essere ritenuto responsabile per non aver previsto comportamenti totalmente autonomi ed imprevedibili del proprio dipendente.
Fonte: seac

ISI: CONFERMATI PER IL 2010 GLI STESSI IMPONIBILI FORFETTARI DEL 2009 PER GLI APPARECCHI MECCANICI O ELETTROMECCANICI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO.

Con il Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato n. 398/CGV del 10/03/2010, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si confermano anche per il 2010 gli stessi imponibili forfettari dell’imposta sugli Intrattenimenti (e validi anche ai fini dell’Iva) utilizzati nel 2009 per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento.
Nessun aumento delle imposte quindi per il periodo 2010.
Ricordiamo a tal proposito che gli imponibili per il 2009 già con il Decreto Direttoriale dei Monopoli di Stato del 2 febbraio 2009 numero 129/CGV era stato previsto un aumento per adeguare gli imponibili all’ISTAT.
Il DPR 26/10/1972 infatti prevede la facoltà del Ministero dell’Economia e delle Finanze di stabilire annualmente con apposito decreto la misura forfetaria della base imponibile che dal 2005 al 2008 era però rimasta sempre quella individuata per il 2005 dal decreto direttoriale 28 gennaio 2005. Nel 2009 poi erano stati adeguati per la prima volta gli importi all’inflazione con un aumento dell’8,57% pari all’incremento dell’indice indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI calcolato dall’ISTAT da gennaio 2005 a dicembre 2008 che così era stata calcolata:
Anno 2006 - 2,2%
Anno 2007 - 1,5%
Anno 2008 - 2,9%
Anno 2009 - 2,0%
Totale 8,6%
Nessun aumento pertanto ribadiamo dal 2009 al 2010 essendo gli imponibili già stati adeguati all’inflazione lo scorso anno.
Rimangono invariate anche le modalità di assolvimento dell’imposta che come ribadito all’art. 2 del Decreto “Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione in ragione della frazione di anno residua”
Riportiamo a tal proposito le basi imponibili e le imposte confermate dal Decreto:
Categoria di imponibile Isi 8% Iva forfettaria
appartenenza Collocazione tipologica forfetario 2009-2010 delI’imponibile 10% (=20%/2) dell’imponibile
AM1 Biliardo e apparecchi similari € 3.800,00 € 304,00 € 380,00
AM2 Elettrogrammofono e apparecchi sim. € 540,00 € 43,20 € 54,00
AM3 Apparecchi meccanici € 510,00 € 40,80 € 51,00
AM4 Apparecchi elettromeccanici € 1.090,00 € 87,20 € 109,00
AM5 Apparecchi meccanici € 520,00 € 41,60 € 52,00
AM6 Apparecchi elettromeccanici € 1.630,00 € 130,40 € 163,00
Ricordiamo che gli importi dell’iva così calcolati in tabella valgono solo per chi ha optato per il regime forfettario iva ai sensi dell’articolo 74 comma 6 del DPR 633/72, nel caso invece di contribuenti che abbiano optato per il regime iva ordinario, l’iva dovrà essere attribuita sugli incassi e calcolata in liquidazione iva del periodo con il metodo iva a debito meno iva credito.

giovedì 11 marzo 2010

Compensazione IVA: controlli sulle indebite compensazioni ed ulteriori chiarimenti

Con Nota interna 4 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa i criteri di controllo delle false compensazioni. In particolare, è stato precisato che in presenza di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, va applicata la sanzione sul totale del credito, a prescindere dall'imposta oggetto di compensazione. Il regime sanzionatorio è regolato da un calendario:
- fino al 28 novembre 2008, si applica la sanzione del 30%;
- dal 29 novembre 2008, si applica la sanzione del 200%.
Inoltre, dall'11 febbraio 2009 è in vigore la sanzione del 200% nel caso di crediti inesistenti che superano i 50.000 euro all'anno.
Inoltre nel corso della videoconferenza organizzata dall'Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2010, è stato chiarito che l'utilizzo del credito IVA in pagamento della stessa imposta può configurarsi, in determinati casi, come compensazione "orizzontale" ed essere soggetta, dunque, ai nuovi vincoli di cui al D.L. n. 78/2009.
Secondo l'Amministrazione finanziaria tale circostanza si configura, ad esempio, quando il credito IVA del periodo viene utilizzato per pagare un debito di un periodo d'imposta precedente. In questi casi, pertanto, la compensazione soggiace ai seguenti vincoli:
- se il credito è superiore a euro 10.000, la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell'istanza infrannuale;
- trasmissione della delega del modello F24 per via telematica;
- se il credito è superiore a euro 15.000, ai fini della compensazione la dichiarazione deve presentare il visto di conformità (ovvero la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile).
Fonte: Seac