giovedì 18 febbraio 2010

Intrastat: invio dichiarazioni 2010 sanabili fino al 20 luglio

Nessuna sanzione sarà applicata dall'Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione.
E' quanto stabilito dalla circolare n. 5/E del 17 febbraio, con cui l'Agenzia delle Entrate, richiamandosi esplicitamente a una norma dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000): "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…", viene incontro alle esigenze degli operatori economici.
Questi ultimi, infatti, in attesa che venga pubblicata la normativa nazionale di recepimento delle modifiche apportate alla direttiva comunitaria 2006/112/Ce, potrebbero incorrere in errori nella compilazione degli elenchi, "toccati" da alcune importanti novità.
Le direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce, intervenute sulla 2006/112/Ce, hanno infatti recato significative modifiche in materia di Iva, entrate in vigore il 1° gennaio scorso.
In particolare, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, le nuove norme estendono l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizio per le quali il committente è debitore dell'imposta, prevedono la possibilità di rendere obbligatoria la presentazione telematica degli elenchi a decorrere dal 2010, stabiliscono che la periodicità è in linea generale mensile, ma, a determinate condizioni, i singoli Stati la possono rendere trimestrale.
Pertanto, essendosi verificate obiettive condizioni di incertezza, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - sanate entro il 20 luglio 2010 - riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.
Fonte: Fisco Oggi
Riportiamo il testo della Circolare del 17/02/2010:
OGGETTO: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie –
Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.
Come noto, dal 1° gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:
• gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente è debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196 (prestazioni generiche);
• la periodicità degli elenchi in questione, come regola generale, è mensile;
• è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
• gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).
Sussistendo, pertanto, “obiettive condizioni di incertezza”, è ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione.
Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

mercoledì 17 febbraio 2010

Lavoro occasionale: novità inps ed inail introdotte dalla legge finanziaria 2010

La circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 chiarisce il nuovo quadro normativo introdotto dalla legge finanziaria 2010 in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio. Le principali novità riguardano, ad esempio, gli studenti con meno di venticinque anni di età iscritti a un ciclo di studi universitari i quali, con le nuove norme, possono ora svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno e non solo, come già previsto, nei periodi di vacanza e nei fine settimana; i pensionati, che ora possono essere impiegati anche dagli enti locali; i lavoratori part-time, i quali, in via sperimentali per l’anno 2010, possono essere impiegati nell’ambito di qualsiasi settore produttivo. Le novità riguardano anche i datori di lavoro: le aziende familiari, ad esempio, possono ricorrere al lavoro occasionale per tutti i settori produttivi, essendo stato eliminato il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi; inoltre, tra gli utilizzatori sono stati inseriti anche maneggi e scuderie e, soprattutto, gli enti locali, per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
Facendo seguito alla Circolare INPS n. 17/2010, anche la Nota INAIL n. 1179 del 5 febbraio 2010 riepiloga le innovazioni apportate dalla Finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009) alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio.
In particolare, l'INAIL ribadisce che i pensionati possono svolgere attività di lavoro occasionale in tutti i settori produttivi, anche a favore degli enti locali e conferma che non sono modificate le istruzioni circa gli adempimenti nei confronti dello stesso Istituto.

martedì 16 febbraio 2010

Mancata emissione di scontrini: il pagamento della sanzione non evita la serrata

Con la sentenza n. 24012 del 13 novembre, la Corte di cassazione ha ribadito che non viene evitata la chiusura dell’esercizio per i commercianti che non rilasciano lo scontrino fiscale, anche se hanno già definito in via agevolata la sanzione prevista. Infatti, la definizione agevolata della sanzione non preclude la sospensione della licenza amministrativa d’esercizio.
La vicenda trova genesi in un provvedimento con il quale viene disposta dall’ente impositore la sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale svolta dal contribuente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del Dlgs 471/1997, che dispone, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattrodistinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi (sanzione originariamente prevista dall’articolo 2 della legge 18/1983, poi trascritta dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 471/1997), anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni a un mese (la sospensione opera per un periodo da uno a sei mesi nel caso in cui l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50mila euro).
L’adita Commissione tributaria provinciale accoglie l’opposizione del contribuente e la pronuncia trova poi conferma nel giudizio di appello, in considerazione che il comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997 dispone espressamente che la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di un importo pari a un quarto di quella indicata nell’atto di contestazione) esclude l’irrogazione delle sanzioni accessorie, intendendosi per tale anche quella della sospensione dell’attività. Infatti, l’articolo 21 dello stesso provvedimento include tra le sanzioni amministrative accessorie quelle indicate alla lettera d), ossia la sospensione per la durata massima di sei mesi dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.
L’Amministrazione finanziaria ha contestato in sede di legittimità la ratio decidendi del giudice del riesame per errata applicazione dell’articolo 12 del Dlgs 471/1997 nel suo combinato disposto con l’articolo 16 del Dlgs 472/1997.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte, ribaltando il giudicato condiviso dei giudici di merito, ha sancito che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività per violazione delle disposizioni relative all’emissione dello scontrino fiscale non è suscettibile di essere preclusa dall’applicazione dell’istituto della definizione agevolata (articolo 16 del Dlgs 472/1997), in quanto il concorso fra le citate norme deve risolversi con prevalenza della prima sulla seconda in virtù del criterio della specialità (che governa - in generale - anche il regime delle sanzioni in campo amministrativo).
Viene così concluso ancora un contenzioso sulla delicata tematica, mediante il richiamo al consolidato principio di legittimità (ex multis, Cassazione 2439/2007, 25468/2007, 25671/2008, 10960/2009, 19626/2009) secondo cui il coordinamento della disposizione riferita del Dlgs 471/1997 con quella contenuta nell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/997 deve essere risolto mediante il criterio di specialità. Orbene, la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica, per cui l’irrogazione di tale sanzione non è impedita dalla definizione agevolata.
Osservazioni
Come è intuitivo, la controversia affrontata dalla Corte per l’ennesima volta – suscita perplessità, a dire il vero, l’ostinazione delle Commissioni di merito che insistono nel percorrere un tracciato opposto a quello segnato dall’interpretazione conforme del diritto vivente – si incentra sulla problematica, di portata generale, circa il legittimo esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del potere di sospensione nei casi in cui il trasgressore abbia definito in via agevolata la sanzione principale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997.
In effetti, il problema che si è presentato all’osservazione del giudice nelle vertenze di specie si sussume nella constatazione che nell’ordinamento sanzionatorio non sempre le disposizioni che coesistono, che cioè sono in vigore nello stesso tempo e nello stesso luogo, poste in relazione alle fattispecie concrete, concorrono insieme a disciplinarle e sono tutte applicabili: in alcune ipotesi, l’applicabilità di alcune di esse esclude l’applicabilità di altre. Quando ciò avviene, ci si imbatte in quel fenomeno che viene denominato “conflitto apparente di norme coesistenti” (o “concorso fittizio di leggi”), il quale si verifica appunto allorché due o più disposizioni coesistenti sembrano adattarsi a un medesimo caso, ma una soltanto è applicabile.
In dette vicende, tra i vari criteri a disposizione dell’interprete per la risoluzione delle incertezze, la Suprema corte ha privilegiato il criterio di “specialità” (articolo 15 del codice penale), un’applicazione del quale è contenuta nell’articolo 9 della legge 689/1981, rubricato proprio “Principio di specialità”, il quale prevede che quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che dispongono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Il principio di specialità presuppone che fra due norme esista un rapporto di genus ad speciem e afferma che, in tal caso, la norma speciale ha la priorità su quella generale, escludendone l’applicazione (lex specialis derogat legi generali). Pertanto, secondo il descritto criterio, una norma deve ritenersi speciale allorché, se non esistesse, il caso ivi contemplato rientrerebbe nella regola generale.
Riprendendo la vicenda trattata e interpretando le disposizioni in esame secondo il detto criterio di specialità, ne consegue che la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, è eseguita a prescindere dalla circostanza che siano state o meno irrogate le sanzioni accessorie previste dall’articolo 21 del Dlgs 472/1997. In altri termini, la definizione agevolata della sanzione principale non può impedire l’irrogazione della sanzione de qua proprio perché quest’ultima gode di una disciplina speciale rispetto alla norma generale.
Tale soluzione, del resto, risponde anche a criteri di ragionevolezza e di non confliggenza in quanto, se dovesse seguirsi l’opinione inversa, si determinerebbe l’incongruenza che la norma che prevede la sospensione del provvedimento autorizzativo non troverebbe esecuzione alcuna. E questo non è concepibile.
Posizione dell’agenzia delle Entrate
Da ultimo, è appena il caso di ricordare che il riferito indirizzo giurisprudenziale è in linea con gli assunti interpretativi sostenuti uniformemente dell’Amministrazione finanziaria, la quale, intervenuta sulla specifica questione, ha chiarito che la sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero all’esercizio dell’attività medesima “va essenzialmente applicata quand’anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria” (circolare 23/1999).
Ha quindi aggiunto che l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell’intervenuta definizione agevolata di cui all’articolo 16 del Dlgs 472/1997 non può operare per la sanzione in argomento, in quanto quest’ultima gode di una disciplina speciale (risoluzione 150/2007).

Incentivi per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale

l Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto Interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009 con il quale sono stati previsti gli incentivi per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per l'avvio di nuova attività imprenditoriale.
Il beneficio riguarda i soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 7 della Legge n. 33/2005, così come modificata dal D.L. n. 78/2009, destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi per crisi, che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa, o associarsi in cooperativa e consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno al reddito per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

lunedì 15 febbraio 2010

Contributi inps colf e badanti: nuovi importi 2010

L'INPS, con la Circolare n. 11 del 28 gennaio 2010, ha reso noto l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici.
Gli importi sono stati aggiornati alle nuove fasce di retribuzione, rilevate dalla variazione annuale Istat sui consumi che, tra il 2008 e il 2009, è risultata dello 0,7 per cento. Modesto l'aumento dell'importo contributivo che, ad esempio, nella prima fascia di retribuzione oraria (fino a 7,22 euro l'ora) registra un +0,01% rispetto al 2009.
Nella tabella, i nuovi importi che decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Si ricorda che quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado nonché convivente, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari.
Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
con quota assegni familiari senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,22 € 1,34 (0,32)* € 1,34 (0,32)*
Oltre € 7,22 e fino a € 8,81 € 1,51 (0,36)* € 1,51 (0,36)*
Oltre € 8,81 € 1,85 (0,44)* € 1,84 (0,44)*
Lavoro superiore a 24 ore settimanali € 0,98 (0,23)* € 0,97 (0,23)*
*la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
La circolare dell'Inps riporta inoltre, per il medesimo periodo, la tabella con i coefficienti di ripartizione delle quote versate.
I datori di lavoro possono dedurre dal proprio reddito la parte dei contributi previdenziali e assistenziali (rimasta a loro carico) versati per i lavoratori domestici, per un massimo di 1.549,37 euro annui. Per fruire dell'agevolazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, è necessario conservare i bollettini Inps dei versamenti.
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
•dal 1° al 10 aprile per il 1° trimestre
•dal 1° al 10 luglio per il 2° trimestre
•dal 1° al 10 ottobre per il 3° trimestre
•dal 1° al 10 gennaio per il 4° trimestre.
Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, le tabaccherie o tramite il servizio telematico dell'Inps "Pagamento online contributi lavoratori domestici", all'interno dei "Servizi on line" del sito.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 11 febbraio 2010

Inps: programmazione visite ispettive 2010

L'INPS, con il Messaggio n. 3892/2010, rende noto che i settori che saranno sottoposti ad accertamento ispettivo nel 2010 sono: trasporto, istituti di formazione, cliniche private, smaltimento rifiuti, cantieri navali/nautici.
Lo stesso Istituto, inoltre, comunica di aver sottoscritto una convenzione triennale con la SIAE finalizzata alla vigilanza negli esercizi commerciali. I controlli saranno effettuati nelle ore serali e notturne nonché nei giorni festivi.

mercoledì 10 febbraio 2010

Scudo fiscale: aliquota al 6% fino al 28 febbraio 2010 ed al 7% dal 1 marzo al 30 aprile 2010

E' il prossimo 30 aprile il termine ultimo entro cui poter utilizzare la procedura di emersione delle attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Uguali le modalità e gli obblighi, cambia il costo di perfezionamento dell'operazione. Queste alcune delle novità sullo scudo fiscale rivisitato dal decreto milleproroghe e illustrate dall'Agenzia con la circolare 3/E del 29 gennaio.
Introdotto dal Dl 78/2009, lo "scudo fiscale" permette ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia di regolarizzare o rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.
Il decreto 194/2009 ("milleproroghe") ha riaperto i termini (scaduti il 15 dicembre 2009) dello scudo fiscale. Secondo le nuove disposizioni, infatti, i contribuenti possono effettuare le operazioni di emersione dal 30 dicembre 2009 (giorno dell'entrata in vigore del decreto) fino al 30 aprile 2010.
Il decreto, inoltre, ha stabilito due nuove aliquote dell'imposta straordinaria dovuta: 60% del rendimento presunto delle attività da regolarizzare o rimpatriare per le operazioni svolte dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. Per le operazioni eseguite dal 1° marzo al 30 aprile 2010, invece, l'aliquota sale al 70% del rendimento presunto (rendimento che è pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l'operazione). In pratica, si pagherà un'imposta straordinaria del 6% per le operazioni perfezionate entro febbraio, del 7% per quelle successive.
Cambiano i termini e le aliquote ma rimangono validi i presupposti oggettivi precedentemente stabiliti dalla normativa in materia. In particolare, sottolinea la circolare, non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività già trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009.
Immutati anche gli adempimenti da assolvere per poter utilizzare la procedura di emersione (previsti dall'articolo 13-bis del Dl 78/2009): i contribuenti devono presentare il modello di dichiarazione riservata approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009 a un intermediario abilitato e fornire a quest'ultimo anche la provvista per il pagamento dell'imposta straordinaria.
La circolare puntualizza che, in presenza di cause ostative indipendenti dalla volontà dell'interessato che impediscono l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione entro il 30 aprile, vale come termine definitivo il 31 dicembre 2010 per concludere le operazioni di emersione.
Anche le disposizioni sulla compilazione del quadro RW rimangono le stesse.
I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata non hanno l'obbligo di indicare le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso e per quello precedente. Quindi, per le dichiarazioni riservate presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione non andranno inserite nel modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2009 e 2010.
Il documento di prassi ricorda che l'esonero dalla compilazione del quadro RW per le attività oggetto di regolarizzazione non è definitivo, perché queste, permanendo all'estero, rimangono comunque soggette agli obblighi di dichiarazione relativi al monitoraggio fiscale.
Il decreto "milleproroghe", inoltre, ha modificato le norme di contrasto ai paradi fiscali, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 12 del Dl 78/2009. Quest'ultimo ha introdotto la presunzione di legge in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente. Le nuove norme raddoppiano i termini per l'accertamento che scatta sulla base di questa presunzione (in particolare, dei termini previsti in materia di accertamento di imposte sui redditi e Iva) e quelli relativi alla notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale.
L'adesione allo scudo permette al contribuente, in caso di successivo accertamento sulle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di evitare tale presunzione. Pertanto, anche le novità sull'estensione dei termini per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni non riguardano le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.
Fonte: Fisco Oggi