mercoledì 10 febbraio 2010

Obblighi informativi società di capitali: chiarimenti

Con Circolare 29 gennaio 2010, n. 2, Assonime ha fornito alcuni chiarimenti operativi in riferimento alle novità introdotte dalla Comunitaria 2008, recepita con la L. n. 88/2009, sugli obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nei siti web.
In particolare è stato chiarito quanto segue:
•l'obbligo delle società di capitali di indicare sede, ufficio del registro presso cui sono iscritte, capitale sociale versato nonché presenza di socio unico, va esteso allo "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico", ovvero il web. Conseguentemente, le e-mail indirizzate a soggetti esterni sono assoggettate a tale obbligo;
•qualora la società offra servizi di commercio elettronico, sul sito della stessa vanno indicate maggiori informazioni, quali: partita IVA, prezzi e tariffe, indicazioni per contattare e comunicare con l'azienda, ecc.
Riportiamo una sintesi della normativa sugli obblighi informativi delle società di capitali
Società: Nuovi obblighi informativi sul web
Una nuova normativa europea introduce nuovi obblighi per le imprese relativamente alla comunicazione (art. 42 Legge n. 88/2009, che modifica l’art. 2250 del Codice Civile).
In particolare, le società di capitali, devono pubblicare sul proprio sito web:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale : con specifica di quanto effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Ciò riguarda non solo i siti web ma anche gli altri spazi elettronici su cui l'Azienda ottiene visibilità, dunque sono inclusi i social networks, i blog e tutti i media elettronici che danno visibilità all'azienda.
Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2.065 Euro.

lunedì 8 febbraio 2010

Contributi artigiani e commercianti: nuove aliquote contributive per il 2010

Stabilite le aliquote contributive 2010 per gli iscritti alla gestione artigiani ed esercenti attività commerciali. La circolare Inps n. 14 del 2 febbraio conferma le percentuali del 2009: 20% per gli artigiani e 20,9% per i commercianti, che scendono rispettivamente a 17% e 17,9% nel caso di giovani collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Continua poi ad applicarsi la riduzione del 50% per i lavoratori con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
Contribuzione sul minimale di reddito
Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini contributivi per il 2010 è stato fissato a 14.334 euro. Su questa base annua, dunque, gli artigiani dovranno versare 2.874,24 euro, i commercianti 2.887,14 euro (per i collaboratori fino a 21 anni di età, gli importi diventano rispettivamente 2.444,22 e 2.457,12 euro).
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Per la quota eccedente il reddito minimo e fino al limite di retribuzione annua pensionabile (pari, per il 2010, a 42.364 euro), i contributi vanno calcolati - applicando le già ricordate aliquote del 20% e del 20,9% - sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2009.
Per il reddito eccedente i 42.364 euro e fino a 70.607 euro (cifra che rappresenta il massimale entro il quale sono dovuti i contributi Ivs - invalidità, vecchiaia, superstiti), è confermato l'aumento delle aliquote di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/1992), che diventano quindi 21% per gli artigiani e 21,9% per i commercianti.
Il limite di 70.607 euro riguarda esclusivamente i lavoratori che possono far valere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2010 sale a 92.147 euro, non rapportabile ai mesi di attività.
Contribuzione massima
In considerazione delle regole appena viste, questi i contributi massimi dovuti per il 2010:
- lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
- artigiani 14.403,83 euro (12.285,62 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
- commercianti 14.467,38 euro (12.349,17 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
- lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1996 o dopo
- artigiani 18.927,23 euro (16.162,82 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
- commercianti 19.010,16 euro (16.245,75 per i collaboratori fino a 21 anni di età).
Termini di versamento
Il pagamento dei contributi 2010 dovuti sul minimale di reddito va effettuato, tramite F24, in quattro rate alle seguenti scadenze: 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011.
Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo 2009, primo e secondo acconto 2010).
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 5 febbraio 2010

INPS: nuove aliquote per la gestione separata

L'INPS, nel Messaggio n. 13 del 2 febbraio 2010, comunica l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva relativa agli iscritti alla Gestione Separata senza altra forma di previdenza. In particolare, le aliquote contributive per l'anno 2010 sono:
• 26,72% (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
• 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
L'Istituto chiarisce che le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l'anno 2010 è pari a euro 92.147,00, mentre per quanto riguarda l'accredito dei contributi, il minimale di reddito per l'anno 2010 è pari ad euro 14.334,00.

giovedì 4 febbraio 2010

Bingo: nuovo codice tributo unico per preu e compenso del controllore centralizzato del gioco

Con il "5212" il concessionario fa bingo. Il numero "estratto" dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 3 febbraio, consente infatti ai concessionari del gioco, effettuato con partecipazione a distanza, di versare con l'F24 Accise sia il prelievo erariale sia il compenso dovuto al controllore centralizzato del bingo.
In sostanza, si tratta di un'imposta unica da destinare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le modalità e i termini dettati dal decreto direttoriale dell'Aams del 16 novembre 2009, che ha modificato la disciplina contenuta nell'articolo 9 del precedente decreto del 28 febbraio 2007.
L'imposta, secondo la norma richiamata, è determinata in base al calcolo giornaliero effettuato dalla stessa Amministrazione. Quest'ultima provvede poi a comunicare ai concessionari aderenti al bingo a distanza, giocato cioè attraverso internet, telefono o televisione interattiva, la misura dell'importo dovuto.
Nel modello F24 Accise, il nuovo codice tributo andrà riportato nella "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione". Nella colonna "ente" si dovrà indicare la lettera "M" e in quella denominata "codice identificativo" il "codice concessione".
Riportiamo a tal proposito il testo della risoluzione n. 4/e del 03/02/2010:
Oggetto:
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dai concessionari aderenti al gioco del bingo con partecipazione a distanza - Articolo 9 del decreto direttoriale del 28 febbraio 2007 e successive modifiche.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Il decreto direttoriale 28 febbraio 2007, modificato ed attuato dal decreto del 30 marzo 2009, e successive modifiche, prevede le "Disposizioni concernenti le modalita' di gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza".
In particolare, l'articolo 9 del decreto direttoriale 28 febbraio 2007, disciplina il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco in parola e stabilisce, al comma 2, che il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti a tale titolo nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 che, espressamente, richiama le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di consentire il versamento di quanto sopra, mediante il modello F24 Accise, si istituisce il seguente codice tributo: "5212" denominato "Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza - Art. 9 del decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modifiche.
In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo e' esposto nella "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" indicando, nella colonna "ente" la lettera "M", mentre la colonna "codice identificativo" e' valorizzata dal campo "codice concessione".
Inoltre, nelle colonne "mese" e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno per cui si effettua il versamento nel formato " MM" e "AAAA".

mercoledì 3 febbraio 2010

Rimborsi Iva: dal 1 febbraio l’istanza per il rimborso dei crediti 2009

Dal 1° febbraio al 30 settembre 2010 è l'intervallo temporale a disposizione dei contribuenti che vogliono richiedere il rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per il 2009. A tal fine, devono presentare, in due esemplari sottoscritti in originale, all'agente della riscossione competente territorialmente, lo specifico modello VR/2010, approvato con provvedimento 15 gennaio 2010 del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tuttavia, si considerano validi anche i modelli presentati nei 90 giorni successivi alla scadenza indicata.
Per ottenere il rimborso, occorre prestare idonea garanzia: fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
Dall'obbligo di prestazione della garanzia sono esclusi:
•i contribuenti che richiedono un rimborso non superiore a 5.164,57 euro
•i contribuenti che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta (esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo), al netto dei rimborsi già erogati
•le imprese "virtuose", quelle cioè finanziariamente affidabili e solvibili e in regola con il fisco e i versamenti previdenziali e assistenziali
•i curatori e i commissari liquidatori per rimborsi di ammontare complessivo non superiore a 258.228,40 euro
•i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

martedì 2 febbraio 2010

Bonus sicurezza per bar e tabacchi: da oggi l’invio del modello IMS

Ai blocchi di partenza i crediti d'imposta per il 2010. Il beneficio è riservato alle piccole e medie imprese e ai rivenditori di generi di monopolio che effettuano investimenti finalizzati alla sicurezza del luogo ove svolgono l'attività. Il bonus trova applicazione infatti ad apparecchi di videosorveglianza, sistemi di allarme, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, casseforti, sistemi di pagamento con moneta elettronica, macchinette antifalsari eccetera.
Risale alla Finanziaria 2008 la possibilità di poter beneficiare, tramite presentazione di apposita istanza per via telematica, del bonus sicurezza. Si rinnova quindi anche per l'anno in corso la presentazione della domanda per l'assegnazione del credito. Il bonus sicurezza può essere richiesto dalle piccole e medie imprese operanti nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande ma anche del commercio all'ingrosso e al dettaglio che effettuano nell'ambito della propria attività investimenti in sicurezza, come ad esempio quelli direttamente connessi alla installazione di sistemi di video sorveglianza. In particolare possono accedere al credito d'imposta:
•coloro che esercitano attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese (decreto del ministro Attività produttive del 18 aprile 2005)
•coloro che esercitano, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (legge 1293/1957) e relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).
Modalità di presentazione
L'istanza di attribuzione del beneficio fiscale può essere presentata a partire dalle 10 del 2 febbraio. Va utilizzato il modello IMS, da trasmettere, esclusivamente in via telematica, attraverso il programma informatico Creditosicurezza.
Entità del credito e suo utilizzo
Il credito d'imposta, per le Pmi, spetta entro il tetto dell'80% delle spese sostenute e, in ogni caso, per una somma non superiore nel triennio a 3mila euro. Per chi esercita attività di rivendita di generi di monopolio, invece, il bonus spetta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura dell'80% delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo annuo di 1.000 euro.
I crediti d'imposta possono essere utilizzati, soltanto in compensazione, a decorrere dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate comunica la concessione.

lunedì 1 febbraio 2010

Fondo patrimoniale: la difesa dei beni dell'imprenditore

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1112 del 22 gennaio 2010 ha ribadito che i beni appartenenti al fondo patrimoniale dei coniugi non possono essere aggrediti dai creditori del fallimento.
Il fondo patrimoniale è uno strumento utile alla tutela del patrimonio di imprenditori e professionisti e nella maggior parte dei casi è costituito da coniugi che decidono di destinare determinati beni (es. casa) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
In concreto questo comporta mettere al riparo il patrimonio personale o familiare dai creditori dell’impresa o del professionista. Il fondo patrimoniale se ben utilizzato può risultare una valida e più economica alternativa al Trust.