mercoledì 20 gennaio 2010

Intrastat: l’invio online dal 30 aprile 2010

Il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il D.Lgs. di recepimento delle Direttive comunitarie n. 8, 9 e 117 del 2008 in materia di IVA.
Contestualmente, il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle Dogane stanno mettendo a punto dei provvedimenti amministrativi al fine di concedere una proroga agli operatori per quanto riguarda l'obbligo di invio telematico dei nuovi modelli Intrastat, che pertanto entrerebbe in vigore solamente a partire dal 30 aprile 2010.
In questo modo, le dichiarazioni mensili di gennaio, febbraio e marzo, nonché quella relativa al primo trimestre 2010, potranno continuare ad essere depositate "a mano" presso gli Uffici delle Dogane dai soggetti che non utilizzano il canale telematico.
Il canale telematico diventerebbe pertanto esclusivo a partire dalle dichiarazioni mensili di aprile e per quelle del secondo trimestre dell’anno.
Per chi opta per il deposito della dichiarazione negli Uffici delle Dogane la scadenza sarà fissata al giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce il modello. Per l’invio telematico invece l’amministrazione finanziaria stà valutando concretamente la possibilità di allungare il termine per la trasmissione online dal giorno 19 al giorno 25.
Per quanto riguarda le dichiarazioni intrastat relative al 2009 rimane confermata la vecchia procedura.

martedì 19 gennaio 2010

Zone Franche Urbane: esenzione dei contributi con il rimborso da parte dei Comuni

I commi da 340 a 340 bis dell’articolo 1 della legge 296/06 e il decreto del ministero del Lavoro del 1° dicembre 2009 intervengono sugli aiuti alle Zfu. Finalizzati ad alleggerire il costo del lavoro, gli aiuti per le zone franche urbane si trasformano da esenzione contributiva in un intervento che verrà erogato dai Comuni. L’importo massimo concedibile non potrà eccedere l’ammontare dei contributi calcolati sul minimale contributivo per i primi 5 anni di attività delle imprese e dei professionisti, riducendosi al 60% dal sesto al decimo anno, al 40% dall’undicesimo al dodicesimo anno e al 20% dal tredicesimo al quattordicesimo anno. Il periodo agevolato è, complessivamente, di 14 anni. Le Zfu sono: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesiasi, Quartu Sant’Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera.
La legge esclude dal contributo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, delle costruzioni navali, della fabbricazione di fibbre tessili della siderurgia e del trasporto su strada.
Anche le piccole e micro imprese che hanno iniziato l’attività prima del 01/01/2008 nelle zone incentivate possono fruire delle agevolazioni ma nel limite del “de minimis” che è pari a 500.000 euro.

lunedì 18 gennaio 2010

Compensazioni: nuove possibilità per le società di persone e gli studi associati professionali

L’Agenzia delle Entrate con circolare 56/E/2009 ha dato il via libera alla possibilità di trasferire le ritenute Irpef non utilizzate dai soci o dagli associati all’ente partecipato affinché tale ente possa procedere direttamente alla compensazione dei propri debiti tributari relativi a Irap, Iva o ritenute alla fonte. Dunque, l’Amministrazione finanziaria ha aperto in concreto la possibilità di evitare che i singoli associati o i singoli soci di una associata o di una società di persone siano in posizione strutturalmente a credito, privando nel contempo il soggetto partecipato, che subisce inizialmente le ritenute alla fonte, della possibilità di utilizzare direttamente tale prelievo anticipato.
Per gli studi associati e le società di persone, infatti, se il reddito netto è notevolmente inferiore ai proventi soggetti a ritenuta, il 20% dei compensi supera infatti l’Irpef dei soci e lo studio o la società di persone potrà compensare in proprio l’eccedenza del modello F24. Con tale circolare l’agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta dei professionisti di utilizzare all’interno degli studi associati le ritenute che i soci non sono in grado di scomputare nel proprio modello Unico.

venerdì 15 gennaio 2010

Cassa Forense: dal 01/01/2010 contributo integrativo al 4%

Con la pubblicazione della Comunicazione si è concluso l'iter per l'entrata in vigore della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 19 settembre 2008, concernente Progetto di riforma della previdenza forense.
In particolare, dal 1° gennaio 2010 entra in vigore l'aliquota del contributo integrativo in misura del 4% (anziché del 2%) su tutte le fatture di natura professionale emesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da avvocati iscritti agli Albi o da praticanti già iscritti alla Cassa.

Compensazioni dei crediti IVA superiori a 10.000 euro: provvedimento delle Entrate

Con Provvedimento 21 dicembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dal D.L. n. 78/2009 con riferimento alle compensazioni di crediti IVA superiori a 10.000 euro.
Tra le principali precisazioni fornite dal Provvedimento, si segnalano le seguenti:
- gli F24 per fruire dei crediti IVA superiori a 10.000 euro possono essere trasmessi direttamente dai contribuenti, attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure attraverso gli intermediari abilitati a Entratel. Rimane pertanto esclusa la possibilità di usare servizi telematici diversi da quelli dell'Agenzia (ad esempio, l'home banking);
- le compensazioni vanno fatte a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha presentato l'istanza o la dichiarazione da cui emerge il credito;
- per i crediti superiori a 15.000 euro, la dichiarazione deve necessariamente riportare il visto di conformità. In assenza del visto, l'F24 viene scartato dal sistema.
Nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto: questo è uno degli importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 57/E/2009, in merito alla compensazione dei crediti IVA di importo superiore ad euro 15.000,00.
Tali soggetti possono, quindi, delegare il visto di conformità a terzi ma sono, comunque, tenuti ad effettuare i controlli previsti e a predisporre ed inviare in via telematica la dichiarazione.
Fonte : seac

giovedì 14 gennaio 2010

Detassazione del 3% per gli aumenti di capitale entro il 5 febbraio 2010

Per ottenere la detassazione del 3% delle ricapitalizzazioni, le operazioni devono essere perfezionate entro il 5 febbraio 2010. Con Circolare 21 dicembre 2009, n. 53, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito chiarimenti in merito all'esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale, ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, D.L. n. 78/2009.
In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato quanto segue:
- i beneficiari dell'agevolazione sono le società di capitali, comprese le cooperative, e le società di persone che svolgono attività d'impresa;
- rilevano gli aumenti mediante immissione di nuove risorse, comprese le costituzioni di capitale sociale di nuove società, effettuate fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010;
- gli aumenti sono perfezionati alla data di iscrizione della delibera nel registro imprese; qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva fa riferimento la data di deposito degli amministratori dell'iscrizione nel registro imprese dell'attestazione dell'esecuzione dell'aumento;
- il limite di aumento dei 500.000 euro va riferito alle sole persone fisiche (sia vecchi che nuovi soci), a nulla rilevando la quota riferibile a soggetti diversi dalle persone fisiche; inoltre le persone fisiche possono effettuare più aumenti di capitali a favore di diverse società;
- l'esclusione da imposizione fiscale del 3% rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP e concorre a determinare il risultato anche in presenza di perdite.
Per gli aumenti di capitale sociale la circolare impone di fare riferimento al momento di aggiornamento del registro delle imprese. Pertanto, per le società di capitale occorrerà fare riferimento alla data di iscrizione della delibera oppure dell’attestazione con cui gli amministratori danno conto dell’avvenuto aumento (per le spa) o della quota effettivamente sottoscritta (per le srl). Per le società di persone ha rilevanza la data di iscrizione al registro imprese del verbale modificativo dell’atto costitutivo. Per l’aumento di capitale proprio il momento in cui dare rilevanza a eventuali versamenti in denaro a fondo perduto è la data di effettivo versamento delle somme, mentre, per la rinuncia ai crediti vantati dai soci, occorre considerare la data dell’atto di formale e incondizionata rinuncia.

Accertamenti Agenzia delle Entrate: invio di comunicazioni bonarie e preavvisi di irregolarità per gli omessi versamenti

Al fine di intensificare l’azione di recupero degli imposte non versate da parte dei contribuenti, l’Agenzia delle entrate ha pianificato un piano di invio di lettere a coloro che non hanno versato in tutto o in parte le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tali lettere avranno solo in prima istanza, lo scopo di informare i contribuenti sulla possibilità di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per procedere a regolarizzazione spontanea della loro situazione..
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, sta ultimando gli avvisi agli intermediari abilitati per quei contribuenti che hanno abusato del ravvedimento operoso per far fronte a delle irregolarità. Il preavviso è una sorta di dissuasore, con tale strumento il Fisco informa il contribuente sul fatto che conosce l’esistenza di omessi versamenti ciò nonostante non si trova ancora nell’ambio dei controlli ma in una fase immediatamente precedente, per questo motivo il contribuente fa ancora in tempo a ravvedersi e a sfruttare di conseguenza il trattamento sanzionatorio agevolato.