venerdì 21 dicembre 2012

UNICO 2012: omessa presentazione sanabile entro il 31 dicembre 2012

E’ possibile presentare tardivamente, ma validamente, il modello UNICO 2012 entro il 31 dicembre (il 30 dicembre cade di domenica). Infatti, le dichiarazioni, il cui termine di presentazione scadeva lo scorso 1° ottobre, si considerano validamente presentate entro 90 giorni dalla scadenza originaria. Inoltre, al fine di regolarizzare la presentazione tardiva della dichiarazione è possibile fruire dell’istituto del ravvedimento operoso.
Occorre, anzitutto, osservare che una dichiarazione si considera omessa, principalmente, quando non viene presentata o viene presentata ma con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine ultimo previsto dalla legge.
Le sanzioni applicabili sono quelle stabilite per l’omissione della specifica dichiarazione. Ad esempio, per l’omessa dichiarazione dei redditi, prevede la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro, aumentata di un terzo se l’omissione riguarda redditi prodotti all’estero, con riferimento alle imposte relative a tali redditi (art. 1, commi 1 e 3 del DLgs. 471/97). In linea generale, anche per l’omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta è prevista la sanzione amministrativa dal 120% al 240%, con un minimo di 258 euro (si vedano, rispettivamente, l’art. 32, comma 1 del DLgs. 446/97, l’art. 5, comma 1 del DLgs. 471/97 e l’art. 2, commi 1 e 4 del DLgs. 471/97).
Nel caso in cui, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente non risulti debitore verso l’Erario di imposte, la sanzione applicabile va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.032 euro; la sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, comma 1 del DLgs. 471/97). L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97, recante la disciplina del ravvedimento operoso, stabilisce che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Decorsi i predetti 90 giorni (quindi, oltre il 31 dicembre 2012), la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti e il contribuente non ha più modo di regolarizzare la propria posizione.
Tanto premesso, qualora dalla dichiarazione presentata entro 90 giorni non risultino debiti per imposte o ritenute, il ravvedimento operoso comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro, operando il troncamento delle cifre decimali). In merito alle modalità di troncamento e arrotondamento per il calcolo delle sanzioni, si ricorda che sono stati forniti alcuni chiarimenti con le circ. Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009 n. 10 (paragrafo 5) e 21 dicembre 2001 n. 106 (paragrafo 2.5). Nelle citate circolari, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che, qualora la sanzione sia definita in cifra fissa in lire (ad esempio 500.000 lire, corrispondenti a 258 euro), ai fini del calcolo della sanzione ridotta da applicare in caso di ravvedimento è necessario effettuare il troncamento delle cifre decimali.
Resta fermo che, in caso di dichiarazione unificata, la suddetta sanzione ridotta di 25 euro deve essere corrisposta in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione ricompresa nel modello UNICO (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002 n. 54, paragrafo 17.1). In altri termini, in caso di regolarizzazione di un modello UNICO composto da dichiarazione dei redditi e IVA, la sanzione da versare sarà pari a 50 euro.
Nel caso in cui l’omessa presentazione della dichiarazione abbia comportato anche l’omissione dei versamenti delle relative imposte o ritenute, qualora il contribuente o il sostituto d’imposta intenda ravvedersi, deve provvedere:
- alla presentazione della dichiarazione entro 90 giorni;
- al versamento delle imposte o ritenute dovute;
- al versamento della sanzione ridotta per la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione, pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro, con troncamento delle cifre decimali);
- al versamento della sanzione ridotta per la regolarizzazione degli omessi versamenti, pari al 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), considerando che la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento “lungo”);
- al versamento degli interessi moratori sulle imposte o ritenute dovute, calcolati al tasso legale (2,5% a partire dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno.

mercoledì 19 dicembre 2012

Acconto IVA 2012: versamento entro il 27/12/2012

È in scadenza il prossimo 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA dovuto all’Erario per l’anno d’imposta in corso. L’importo è dovuto dai contribuenti IVA con periodicità mensile o trimestrale, in base alle metodologie di calcolo sotto evidenziate.
L’art.6, comma 2 della Legge 405/1990 prevede che i contribuenti che effettuano le liquidazioni e i versamenti periodici con cadenza mensile ai sensi dell’art. 27 del DRP 633/72 debbano corrispondere, entro il 27 dicembre di ciascun anno, a “titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul versamento effettuato o che doveva essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso. Il saldo residuo dell’IVA dovuta dovrà comunque essere versato entro il 16 gennaio.
Il medesimo obbligo è previsto per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza trimestrale. In questo caso, si farà riferimento al versamento effettuato o che doveva essere effettuato con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso. Il saldo residuo dell’IVA dovuta dovrà essere versato entro il 16 marzo.
Il contribuente può determinare l’acconto dovuto, scegliendo quello a lui più conveniente, in base ai seguenti criteri:
1) storico, quello più utilizzato, secondo il quale il versamento da effettuare risulta pari all’88% dell’Iva dovuta nella liquidazione:
• periodica di dicembre 2010, nel caso di contribuenti mensili;
• annuale 2010, nel caso di contribuenti trimestrali;
• periodica (4° trimestre 2010), nel caso di contribuenti trimestrali “speciali”;
2) previsionale, adottato normalmente da chi prevede una liquidazione periodica o annuale con un debito inferiore rispetto a quello dell’anno precedente. In questo caso il contribuente calcolerà l’88% dell’imposta basandosi sulle prospettive di realizzo fino al 31 dicembre. È importante che il contribuente conosca con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di un importo previsto, infatti, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto;
3) analitico, che consiste nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva”, basata su dati effettivi, il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto. Questo metodo di calcolo dell’acconto IVA è utilizzato, in quanto più conveniente, da quei contribuenti che presentano un debito IVA inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Rispetto al metodo previsionale ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di sanzioni in caso di versamento insufficiente.
Esempio
Applicando il metodo storico, l’acconto dovuto, pari all’88% dell’importo di riferimento, è da individuarsi in relazione alla periodicità:
- Considerando una periodicità mensile, deve essere verificato l’importo del saldo a debito relativo alla liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente (rigo VH12 della dichiarazione IVA)
VH12 = 15.000
Sull’importo di Euro 15.000,00 dovrà essere calcolato l’88% (Euro 13.200,00)
VL36= 21
VL37
VL38= 2.076
VH13 CO1 = 500 METODO 1
VH13 CO2= 500
- Considerando una periodicità trimestrale, deve essere verificato l’importo a debito scaturito dalla dichiarazione del periodo d’imposta precedente, dato dalla somma del saldo e dell’acconto a cui va sottratto l’importo degli interessi trimestrali dovuti in sede di dichiarazione annuale (rigo VL38-VL36+VH13)
Sull’importo così calcolato (2.076.0 – 21,00 + 500,00) pari a Euro 2.555,00 dovrà essere calcolato l’88% (Euro 2.248,40).
Modalità di versamento
Il versamento dell’acconto IVA deve essere effettuato, in modalità esclusivamente telematica, entro il 27 dicembre di ogni anno e non è rateizzabile.
Il codice tributo per i contribuenti mensili è il 6013.
Il codice tributo per i contribuenti trimestrali è il 6035 (questi ultimi non dovranno maggiorare l’importo degli interessi dovuti normalmente in sede di liquidazione, pari all’1%).
L’importo può essere compensato con gli eventuali crediti d’imposta ed altre imposte e contributi. In sede di dichiarazione annuale, l’importo versato in acconto andrà detratto dal totale dell’IVA dovuta al rigo VH13.
Se è variata la periodicità con la quale il contribuente effettua le liquidazioni d’imposta rispetto all’anno precedente, occorre distinguere:
1) passaggio da versamento trimestrale a mensile; in questo caso l’acconto deve essere calcolato su 1/3 dell’imposta versata per il trimestre che va dal 1 ottobre al 31 dicembre;
2) passaggio da versamento mensile a trimestrale; in questo caso l’acconto deve essere calcolato con riferimento alle liquidazioni mensili degli ultimi tre mesi (1/10-31/12).
Sanzioni e Ravvedimento operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora. Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, può versare:
• entro 30 giorni (cioè entro il prossimo 26 Gennaio) l’imposta o la differenza non versata, la sanzione del 3% (cioè 1/10 del 30%) più gli interessi nella misura del 2,5% annuo con maturazione giornaliera (ravvedimento breve);
• entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, la sanzione è del 3,75% (cioè 1/8 del 30%) più gli interessi nella misura del 2,5% annuo con maturazione giornaliera (ravvedimento lungo).
I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:
• 8904 per la sanzione
• 1991 per la quota interessi
Fonte: Centro Studi CGN

martedì 18 dicembre 2012

Modello EAS omesso: sanabile entro il 31 dicembre 2012

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 di ieri, ribadendo quanto affermato dalla circolare n. 38/2012, ha affermato che, per effetto della remissione in bonis (art. 2, comma 1 del DL 16/2012), è sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa presentazione del modello EAS, necessario al fine di fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con riferimento agli enti che hanno presentato tardivamente il modello, viene poi chiarito che non è necessaria una nuova presentazione del modello EAS, ma è sufficiente il versamento della sola sanzione pari a 258 euro.
Come sopra accennato, la circolare n. 38 ha chiarito che l’istituto della remissione in bonis trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012) fosse scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ma non fosse ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta nel quale l’adempimento è stato omesso (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine era quello del 30 settembre 2012).
Tuttavia, la stessa circolare ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine entro il quale sanare l’adempimento omesso nonché in attuazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012 .
Nella risoluzione 110, le Entrate approfondiscono l’applicazione della remissione in bonis sia con riferimento agli enti che non hanno presentato il modello EAS, sia a quelli che hanno inviato il modello oltre i termini.
Conformemente all’indirizzo interpretativo fornito con la citata circ. 38, viene confermato che gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio del modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 2, comma 1, del DL 16/2012.
La risoluzione fornisce, poi, alcuni esempi di applicazione della remissione in bonis con riferimento agli enti che non hanno presentato il modello EAS .
Ad esempio, un ente costituitosi il 15 febbraio 2006, per il quale il termine di presentazione “originario” del modello EAS scadeva il 31 marzo 2011, può presentare il modello entro il 31 dicembre 2012 versando contestualmente la relativa sanzione di 258 euro.
Un ente costituitosi il 1° agosto 2012, con scadenza “originaria” di presentazione del modello EAS al 30 settembre 2012, può presentare il modello entro il 30 settembre 2013, pagando contestualmente la relativa sanzione. In relazione a tale ipotesi, viene precisato che tale soluzione assume rilevanza anche a regime, nelle ipotesi in cui il sessantesimo giorno dalla data di costituzione dell’ente coincida con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero cada in data successiva. In tali casi, infatti, la presentazione del modello EAS mediante remissione in bonis potrà avvenire entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
Non serve una nuova presentazione del modello
Relativamente agli enti che hanno inviato il modello EAS oltre i termini, la risoluzione 110 fa presente che i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 2, comma 1, del DL 16/2012, devono versare unicamente la sanzione pari a 258 euro entro i termini individuati, secondo i criteri precedentemente illustrati.
Al fine di chiarire quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate fornisce esempi specifici , in cui sono illustrate, in relazione ad enti costituiti in epoche diverse che hanno provveduto a presentare tardivamente il Modello EAS, i relativi termini per fruire della remissione in bonis.
Da ultimo, si ricorda che la sanzione, pari a 258 euro, va versata mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 8114, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno per cui si effettua il versamento.

770/2012 tardivo: entro il 19 dicembre 2012 possibile sanare l’omessa presentazione

Entro il prossimo 19 dicembre potrà essere sanata l’omessa presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario (ossia, entro i 90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione).
Sono tenuti a presentare il modello 770/2012 semplificato i sostituti di imposta che nel 2011 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e coloro che nel 2011 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Inoltre, sono comunque tenuti alla presentazione del modello 770/2012 semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
Se si verifica una delle situazioni sopracitate, possono essere soggette alla presentazione il modello 770:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo (compresi i Trust), con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.
In merito alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta per il 2011 omesse, occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del DPR 27 luglio 1998 n. 322, le dichiarazioni presentate:
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sono considerate valide ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;
- con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse e costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
In caso di presentazione tardiva della dichiarazione entro 90 giorni, per sanare la propria posizione è necessario ricorrere al ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997.
A decorrere dalle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, per beneficiare dell’istituto del ravvedimento si applica una sanzione ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Nel caso in cui l’omessa presentazione del modello 770/2012 abbia comportato anche l’omissione dei versamenti delle relative ritenute, qualora il sostituto d’imposta intenda ravvedersi deve provvedere al versamento:
- della sanzione ridotta per la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione, pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro);
- delle ritenute dovute;
- della sanzione ridotta per la regolarizzazione del ritardato versamento delle ritenute;
- degli interessi moratori sulle ritenute dovute, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Si ricorda, poi, che gli interessi legali sono pari:
- all’1,5% annuo, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ai sensi del DM 7 dicembre 2010;
- al 2,5% annuo, dal 1° gennaio 2012, ai sensi del DM 12 dicembre 2011.
Resta fermo che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2012 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e così via, comprese le società del gruppo).
Fonte: Eutekne

giovedì 13 dicembre 2012

DURC 2012: al via la trasmissione via PEC dal 12 dicembre 2012

L'INAIL, nel Messaggio 10 dicembre 2012, n. 8798, comunica che a partire dal 12 dicembre 2012 sarà possibile richiedere all'INAIL il recapito tramite PEC del DURC firmato digitalmente. A tal fine l'Istituto ha reso disponibile una nuova versione dell'applicativo telematico www.sportellounicoprevidenziale.it.
In sede di prima applicazione i DURC trasmessi via PEC saranno solo quelli richiesti dalle Stazioni Appaltanti e dalle Amministrazioni Procedenti.

Contributo unificato nel processo tributario: dal 12/12/2012 i codici tributo e modalità di versamento

Per il prelievo, esteso lo scorso anno anche al processo tributario, si potranno utilizzare i nuovi codici tributo a decorrere dal prossimo mercoledì 12 dicembre
Due risoluzioni per sei codici tributo.
Elemento comune: il contributo unificato. Prelievo che, è stato esteso l’anno scorso anche al processo tributario. Con il primo dei due documenti di prassi sono stati istituiti i codici per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute – in ogni grado di giudizio, per le iscrizioni a ruolo dei contenziosi con il Fisco. Somme che la “…parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo…” è tenuta a versare, alternativamente:
- presso i concessionari, utilizzando il modello F23
- presso gli uffici postali, utilizzando l’apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia
- presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
I codici tributo creati con la risoluzione n. 104/E, operativamente efficaci dal 12 dicembre, tornano utili anche nei casi di omesso o parziale pagamento, situazioni per le quali sono dovuti sanzione (dal 100 al 200%) e interessi:
• “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
• “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
• “173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
• “174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
Al momento della compilazione dell’F23 occorrerà riportare nella sezione “Dati anagrafici” nel campo “4” le generalità e il codice fiscale di chi propone il ricorso o il ricorso in appello, nel campo “5” le generalità del resistente. Nella sezione “Dati del versamento” andranno indicati nel campo “6” (codice ufficio o ente) il codice della Commissione tributaria presso la quale si presenta il ricorso, ricavabile dalla tabella dei codici diversi dagli uffici finanziari pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel campo “10” (estremi dell’atto o del documento)gli estremi dell’atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato, nel campo “11” il codice tributo.
Gli agenti della riscossione riverseranno nel capitolo “3324” del bilancio dello Stato le somme riscosse con i sopraelencati codici tributo.
La risoluzione n. 105/E ha, invece, istituito i codici tributo utili ai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, per il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, nei casi di mancato addebito.
Si ricorda che, sulla base della convenzione Agenzia Entrate – tabaccai del 31 maggio 2011 (con la quale è stato regolato lo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica anche del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo):
1. i rivenditori, per il tramite del gestore del sistema informatico prescelto, inviano all’Agenzia delle Entrate la rendicontazione dei prelevamenti virtuali e delle riscossioni effettuate nel periodo che va dal mercoledì precedente al martedì (settimana contabile).
2. l’Agenzia dispone l’addebito, con valuta il venerdì successivo, delle somme oggetto di prelevamento virtuale, al netto dell’aggio e maggiorate dei costi eventualmente sostenuti per l’operazione di addebito
3. i versamenti tardivi, in caso di mancato addebito per qualsiasi motivo in conto corrente, sono effettuati mediante modello F24.
Proprio per consentire tale ultimo eventuale passaggio, sono stati istituiti due codici tributo (anch’essi efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012):
• “171T” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”;
• “171S” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”.
I codici tributo andranno riportati nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nel campo “anno di riferimento” andrà indicato l’anno per cui si effettua il versamento.
Infine, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati utilizzeranno il codice tributo “TABF” denominato “Commissioni per riversamento intermediari” per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia delle Entrate per l’operazione di addebito riportandolo nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Per finire, un'ultima "variazione sul tema". Il Mef ha comunicato che per far affluire i versamenti ad uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, destinato alla giustizia tributaria, è stato predisposto un nuovo contrassegno, disponibile, dal 12 dicembre 2012, presso i rivenditori di generi di monopolio. In ogni caso, gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie accetteranno anche il pagamento del contributo unificato mediante l’attuale contrassegno rilasciato dai rivenditori per i ricorsi e gli atti depositati fino al 31 dicembre 2012.

Imu 2012: saldo entro il 17 dicembre 2012 tramite F24 o bollettino postale

Ancora pochi giorni e i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni dovranno provvedere al versamento dell'ultima quota dell'imposta municipale propria per l'anno 2012
Rendite, aliquote e moltiplicatori alla mano. Dopo il versamento di giugno (e anche di settembre per chi ha scelto di pagare l'acconto in due rate), per gli italiani è arrivato il momento di fare i conti con l'ultima "tranche" dell'Imu, in scadenza il 17 dicembre.
Il saldo si potrà pagare, oltre che con il modello F24, anche con il bollettino postale, approvato con decreto Mef del 23 novembre e disponibile gratuitamente presso gli uffici postali. Tale bollettino riporta un solo numero di conto corrente (1008857615), valido per tutti i Municipi.
Il contribuente dovrà indicare i propri dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se i fabbricati sono situati in diversi comuni, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni in cui si possiedono gli immobili: sul modulo, infatti, c'è spazio per un unico codice catastale.
In entrambi i casi, che si utilizzi il modello F24 o il bollettino postale, si può optare per forme di pagamento elettroniche, con addebito diretto sul proprio conto. Attraverso i normali sistemi di home banking è possibile pagare con un semplice ordine telematico. Lo stesso decreto Mef del 23 novembre prevede il versamento dell'imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane.
In quest'ultimo caso, si riceve la conferma dell'avvenuta operazione insieme con l'immagine virtuale del bollettino o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. "L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito" (decreto Mef 23 novembre 2012).
Si ricorda che, per il 2012, il contribuente poteva scegliere di pagare l'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze in due o tre rate. Nel primo caso, le date da segnare erano il 18 giugno e il 17 dicembre. Nel secondo caso, l'ulteriore appuntamento alla cassa era fissato per il 17 settembre.
Il saldo andrà, dunque, calcolato tenendo conto degli acconti già versati e delle aliquote definitive deliberate dalle singole amministrazioni locali.
In sintesi, per l'ultima rata Imu sull'abitazione principale (l'immobile, cioè, in cui si ha la residenza anagrafica e la dimora abituale), i contribuenti devono calcolare l'importo del tributo moltiplicando per 160 la rendita catastale rivalutata del 5% e applicare l'aliquota stabilita dal Comune. Occorre, poi, scalare la detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, anche non a carico fiscalmente, che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ovviamente la detrazione e la maggiorazione devono essere rapportate ai mesi del 2012 nei quali si sono verificate le condizioni previste dalla norma per poterne fruire. Se, quindi, una casa è stata destinata ad abitazione principale per soli sei mesi, occorrerà considerare l'agevolazione per il 50 per cento.
L'Imu, inoltre, va calcolata in base alla quota e al periodo di possesso, che potrebbe anche essere inferiore all'anno. In tutti i casi in cui deve essere operato il ragguaglio dell'imposta o delle detrazioni al mese, vale la regola per cui il mese si considera per intero se il possesso si è protratto o l'evento si è verificato per almeno 15 giorni.
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e assimilati) e dai fabbricati rurali, il saldo va suddiviso tra quota statale e quota comunale, tenendo presente che le variazioni di aliquote deliberate dai Comuni non possono toccare la parte destinata allo Stato, che rimane ferma al 3,8 per mille su base annua. La suddivisione delle due quote avviene con il modello F24, adoperando gli appositi codici tributo, o con il bollettino di conto corrente.
Fonte: Fisco Oggi

Comunicazioni e Registrazioni di PS (Pubblica Sicurezza) per alberghi e strutture ricettive : solo per via telematica tramite il sito del CEN

Il Garante della privacy ha dato parere favorevole sullo schema di decreto riguardante la comunicazione esclusivamente per via telematica alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone che alloggeranno in strutture ricettive. Il testo predisposto dal Ministero dell'interno, come suggerito dal Garante, sostituisce completamente la normativa precedente, così da evitare eventuali incertezze applicative tra gli operatori, e consentendo un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie per la trasmissione delle cosiddette "schedine d'albergo".
In base al nuovo decreto, i gestori delle strutture ricettive dovranno provvedere a comunicare i dati delle persone alloggiate (le generalità, gli estremi del documento di riconoscimento e il numero dei giorni di permanenza) alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo, tramite un apposito servizio attivato sul web dal Centro Elettronico Nazionale (Cen) della Polizia di Stato.
Per tutelare la riservatezza dei dati sono previste particolari procedure e misure di sicurezza sia per gli esercenti, sia per gli operatori di polizia.
Gli alberghi e le altre strutture ricettive dovranno innanzitutto chiedere un apposito certificato elettronico per abilitarsi al servizio di trasmissione via web.
Nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il servizio web risultasse non funzionante, gli operatori potranno comunque inviare i dati dei clienti tramite fax o posta elettronica certificata (Pec). I dati trasmessi dovranno essere cancellati subito dopo l’invio, mentre le ricevute di trasmissione dovranno essere conservate per cinque anni al fine di consentire eventuali controlli.
Una volta inviate, le informazioni saranno registrate, presso una struttura informatica del Cen, in aree di memoria logicamente separate in base all’ufficio territoriale competente, così da consentire un accesso selettivo al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato.
Per quindici giorni i dati potranno essere consultati dai soli operatori incaricati per finalità di prevenzione, di accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Trascorso tale periodo, i dati sulle persone alloggiate potranno essere consultati esclusivamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato addetti ai servizi investigativi con profilo di accesso a livello nazionale.
Trascorsi 5 anni dalla registrazione, le schedine d’albergo dovranno essere definitivamente cancellate anche dal Cen.

venerdì 7 dicembre 2012

Sanatoria extraue irregolari: chi ha pagato i 1.000 euro può ancora inviare la domanda

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, fornisce indicazioni operative per coloro che:
• hanno versato con l'F24, entro il 15 ottobre scorso, il contributo forfettario di 1.000 euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri, ma
• non hanno inviato la relativa domanda.
In tal caso, è possibile completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda a partire dalle ore 8.00 del 10 dicembre 2012 e fino al 31 gennaio 2013, attraverso il sistema di inoltro telematico presente all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.
Fonte: seac

giovedì 6 dicembre 2012

TRATTAMENTO FISCALE OMAGGI NATALIZI 2012

Approssimandosi le festività natalizie torna utile dare una rispolverata alle norme fiscali che interessano gli “omaggi”, occupandoci in questa sede dei beni che vengono distribuiti gratuitamente dalle imprese ai loro clienti.
Per un cenno alle disposizioni normative è bene iniziare dal TUIR (n. 917 – 1986) il cui art. 108, dopo avere trattato delle spese di rappresentanza in generale, precisa che “Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00” (che non devono essere conteggiate nemmeno ai fini del limite di deducibilità delle altre spese di rappresentanza, rapportate all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi).
Ai fini dell’integrale deducibilità dal reddito quindi, ciò che conta è il valore dei predetti beni, a prescindere che essi siano stati comprati per essere omaggiati oppure siano stati prodotti o acquistati ai fini della rivendita (cioè merci) e poi successivamente destinati ad essere regalati.
Se il costo di produzione o d’acquisto dei beni dovesse essere invece d’importo superiore a € 50,00, si entra a pieno titolo nella deducibilità della complessiva voce di spese di beni per rappresentanza, consentita fino all’1,3 % dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi fino a € 10 milioni, e in percentuali decrescenti per ricavi fiscali di ammontare superiore (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).
Il trattamento fiscale dell’IVA è invece più articolato e tiene conto della differenza tra beni ordinariamente commercializzati dalle imprese e beni acquistati per essere omaggiati, sia sotto l’aspetto della detraibilità dell’imposta all’atto dell’acquisto che dell’esigibilità all’atto della consegna, oltre che in dipendenza del loro valore.
Infatti dal combinato disposto dagli artt. 2 c. 2 n. 4, 19 e 19 bis1 c. 1 lett. h) D.P.R. 633/1972 si evince che:
l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, NON commercializzati dall’impresa
• è interamente detraibile se il costo unitario di essi non supera € 25,82 (occhio quindi alle ceste natalizie che, composte ciascuna da diversi beni, se dovessero costare oltre € 25,82 d’imponibile, ricadrebbero nell’impossibilità della detrazione dell’imposta);
• è indetraibile (e quindi l’IVA verrà sommata al costo) se il costo unitario di essi supera € 25,82;
l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, NON commercializzati dall’impresa
• non sarà dovuta per i beni il cui costo non supera € 25,82 (fuori campo art.2 , c. 2, numero 4) D.P.R. 633/72);
• non sarà dovuta se non è stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto – per scelta, prevedendo che i beni sarebbero stati omaggiati oppure perché il costo unitario dei beni supera € 25,82 – (fuori campo art. 2, c.2, numero 4) D.P.R. 633/72 );
l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, commercializzati dall’impresa, sarà stata detratta dall’impresa in quanto si riteneva che i beni acquistati dovessero essere rivenduti (si pensi alla cartoleria che acquista agende – senza contrassegni aziendali – che verranno, in parte, omaggiate ai clienti);
l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, commercializzati dall’impresa, sarà dovuta e potrà essere contabilizzata a questo fine in un registro degli omaggi in cui annotare la data, la descrizione del bene, il valore normale pari al prezzo al quale sarebbe stato venduto suddiviso in base all’aliquota propria, tra imponibile e IVA; in alternativa l’impresa potrà emettere apposita autofattura riepilogativa delle consegne del mese.
In ogni casistica, l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale di trasporto “omaggio”, avrà lo scopo di documentare l’effettiva consegna del bene e consentirà al donatario di vincere la presunzione di acquisto di cui al D.P.R. 441/1997.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 4 dicembre 2012

Condomino riforma 2012: i condomini non possono eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio

La legge di riforma del condominio è intervenuta anche sull’art. 1122 c.c. La versione sinora in vigore di tale articolo, titolata in modo un po’ fuorviante “Opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune”, stabilisce che “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”.
Una volta che la riforma condominiale sarà entrata in vigore (sei mesi dopo la data di pubblicazione sulla G.U.), il nuovo art. 1122 risulterà modificato nel titolo, più aderente all’effettivo contenuto (“Opere su parti di proprietà o uso individuale”), e anche in quest’ultimo.
La nuova versione dell’articolo, formata da due commi, dispone infatti che “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio” e che “in ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Da un lato, rispetto al testo vigente, la nuova norma integra, più che altro sul piano formale, l’ambito di possibile applicazione, richiamando infatti, oltre alle porzioni esclusive (per così dire, tali “per loro natura e ab origine”, ossia le singole unità, quali appartamenti, uffici, negozi, box, cantine, ecc.), anche quelle porzioni che, di regola destinate a un uso comune, siano invece state attribuite in proprietà esclusiva o, quanto meno, destinate all’uso individuale, e non più comune.
Dall’altro lato, poi, l’articolo “recupera” i divieti – che, sinora, trovavano collocazione all’interno dell’art. 1120, comma 2, dal quale sono stati ora espunti – riferiti ai possibili pregiudizi arrecabili all’edificio.
Infine (e qui sta la parte più innovativa, ma anche meno convincente, della norma), si prescrive un obbligo di “preventiva informativa” all’amministratore – generalizzato, senza limitazioni rispetto al tipo di opera – il quale è tenuto ex lege a riferire all’assemblea.
A fronte del dovere del condomino di dare preventiva notizia all’amministratore, non è prevista alcuna autorizzazione o approvazione da parte dell’organo assembleare, trattandosi, d’altra parte, di opere eseguite su parti esclusive (per proprietà o per diritto d’uso): è sancito, quindi, solo un diritto/dovere di informazione, che, peraltro, non è assistito neppure dalla prescrizione, a carico dell’amministratore, di rendere la comunicazione “senza indugio”.
Cosicché, applicando la norma per quanto la stessa stabilisce, in occasione delle assemblee periodiche, il più delle volte a distanza di tempo e a lavori già avviati o addirittura ultimati, l’amministratore informerà l’assemblea che i condomini “A”, “B”, “C”, “N” hanno effettuato all’interno delle proprie unità immobiliari determinate opere, dando indicazioni circa la loro natura. Con quale concreta utilità è da verificare.
È interessante osservare che nella versione della riforma originariamente approvata dal Senato, all’ultimo comma del nuovo art. 1122 era previsto espressamente che “In mancanza di dettagliate informazioni sul contenuto specifico e sulle modalità di esecuzione, l’amministratore può, previa diffida, rivolgersi all’autorità giudiziaria che provvede in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 1171”.
Alla Camera tale disposizione è stata però ritenuta eccessiva – per l’elevato onere posto a carico dell’amministratore e per l’invasività rispetto ai singoli condomini – ed è stata soppressa nel testo approvato il 27 settembre 2012 e trasmesso al Senato, per la sua definitiva approvazione, senza modifiche, avvenuta il 20 novembre scorso.

lunedì 3 dicembre 2012

Omaggi deducibilità 2012: deducibilita completa se di importo unitario inferiore ai 50 euro

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, torna d’attualità, crisi permettendo, il tema degli omaggi distribuiti dalle imprese.
Anticipando che il trattamento fiscale non ha subìto modifiche nell’ultimo anno, pare comunque opportuno fornire un riepilogo della disciplina.
Il presente intervento è, quindi, il primo di una serie di approfondimenti sulla tematica in oggetto con l’obiettivo di dare risposta alle domande più frequenti formulate dai nostri clienti.
In via preliminare occorre tenere presente, con riferimento agli omaggi distribuiti a clienti, che l’art. 108 comma 2 del TUIR dispone che gli acquisti di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono sempre interamente deducibili, a prescindere dal rispetto dei requisiti previsti dal DM 19 novembre 2008 per le spese di rappresentanza.
Al fine di verificare il rispetto o meno di tale limite, il valore non deve intendersi riferito al costo dei singoli beni, bensì all’omaggio nel suo complesso. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/2009 (paragrafo 5.4), il valore deve essere, infatti, considerato unitariamente e non con riferimento ai beni che compongono il regalo. In sostanza, nel caso di un cesto natalizio composto da tre diversi beni di valore unitario pari a 20 euro ciascuno, l’omaggio ha un valore complessivo pari a 60 euro e, in quanto tale, non integralmente deducibile.
Tale interpretazione consente di evitare che il contribuente possa acquistare singolarmente, al fine di cederli gratuitamente, beni di costo inferiore a 50 euro, per poi comporli in confezioni da consegnare al cliente, eludendo così il dettato normativo. Se, invece, alla stessa persona vengono regalati più beni di valore unitario non superiore a 50 euro, è possibile applicare la deduzione integrale purché gli omaggi siano confezionati singolarmente.
Una questione ancora in sospeso, poi, riguarda la locuzione “valore”. Alcuni sostengono, infatti, che per “valore” del bene debba intendersi il valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, altri che debba intendersi il costo sostenuto per l’acquisto o la produzione dello stesso. Tale questione, a ben vedere, riguarda principalmente i beni autoprodotti dalle imprese; qualora si considerasse rilevante il valore normale, nel caso in cui i beni presentino un costo di produzione inferiore a 50 euro, ma un prezzo di listino superiore a tale limite, gli stessi non potrebbero fruire della deducibilità integrale.
Sulla base di quanto affermato dalla circ. Assonime 9 aprile 2009 n. 16 e dalla circ. Agenzia delle Entrate 24/2009 (paragrafo 5.4), il parametro di riferimento dovrebbe essere costituito dal costo d’acquisto o di produzione del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110, comma 1 lett. b) del TUIR.
Tra gli oneri accessori da tenere in considerazione ai fini del calcolo del valore del bene, figura anche l’IVA indetraibile. Al riguardo, si ricorda che, in caso di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa, l’IVA può essere detratta soltanto con riferimento agli acquisti di omaggi di costi inferiore a 25,82 euro ex art. 19-bis1, comma 1 lett. h) del DPR 633/72.
Di conseguenza, per gli acquisti di valore superiore a tale limite, l’IVA, essendo indetraibile, deve essere sommata all’imponibile al fine di individuare il valore unitario effettivo dell’omaggio.
Per quanto sopra, il costo dei beni distribuiti gratuitamente il cui prezzo è assoggettato ad IVA sono integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi soltanto nel caso in cui l’imponibile IVA non sia superiore a:
- 48,08 euro, se l’aliquota IVA è pari al 4%;
- 45,45 euro, se l’aliquota IVA è pari al 10%;
- 41,32 euro, se l’aliquota IVA è pari al 21%.
Nel caso in cui i beni ceduti gratuitamente abbiano valore superiore a 50 euro, le relative spese sostenute per l’acquisto sono considerate spese di rappresentanza e, in quanto tali, deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di congruità e inerenza previsti dal DM 19 novembre 2008, vale a dire:
- 1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
- 0,1% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.
A mero titolo esemplificativo, si consideri un’impresa che, nel periodo d’imposta 2012, ha conseguito ricavi e proventi della gestione caratteristica pari a 70 milioni di euro. Le spese di rappresentanza deducibili saranno pari a 350 mila euro, risultanti dalla sommatoria tra 130.000 euro sui primi 10 milioni, 200.000 euro sui successivi 40 milioni e 20.000 euro sui restanti 20 milioni.
Qualora la società sostenga spese di rappresentanza per 500 mila euro, di cui 10.000 euro per omaggi di valore non superiore a 50 euro, queste ultime saranno interamente deducibili, mentre le restanti spese di rappresentanza pari a 490 mila euro saranno deducibili soltanto fino al limite di 350.000 euro (soglia di congruità come sopra calcolata).
Fonte: Eutekne

venerdì 30 novembre 2012

Imu 2012: approvato il bollettino per pagare l’imposta alla posta

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che approva il modello di bollettino da utilizzare per il versamento
Tutto pronto per dare alle stampe i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per il pagamento dell’imposta municipale propria. Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, con il quale viene approvato il modello per il versamento.
Il “viaggio” del nuovo bollettino inizia con quanto stabilito del Dlgs 23/2011 (federalismo fiscale municipale): l’articolo 9, comma 6, aveva già previsto un ulteriore intervento normativo (nella forma di un decreto ministeriale) per l’approvazione dei modelli di versamento e di trasmissione dei dati di riscossione dell’imposta municipale propria. Il Dl n. 201/2011 (decreto “salva Italia”) aveva poi individuato nell’1 dicembre 2012 la data a partire dalla quale si sarebbe potuto pagare l’Imu anche tramite bollettino postale.
Quindi da sabato il contribuente potrà recarsi presso un’agenzia postale o effettuare il versamento dell’imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In quest’ultimo caso, riceverà l’immagine virtuale del bollettino o una comunicazione in formato testo, che costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito.
Sul bollettino, messo a disposizione gratuitamente da Poste italiane presso tutte le proprie agenzie, sarà riportato il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”.
I Comuni potranno richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
Il pagamento dell’Imu tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Vale a dire che, se si possiedono fabbricati in Comuni diversi, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i Comuni “ospitanti”: sul modulo prestampato c’è spazio per un unico codice catastale.

giovedì 29 novembre 2012

Imu dichiarazioni 2012: ufficiale la proroga del termine di presentazione al 4 febbraio 2012

Con il comunicato stampa n. 172 di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha “ufficializzato” che l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter del DL n. 201 del 2011 (conv. L. n. 214/2011), è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica. Il comunicato dell’Economia e delle Finanze ufficializza quindi la nuova scadenza prevista dall’articolo 9, comma 3, lettera b), del Dl 174/2012, dopo le modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.
Testo del Comunicato:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU RELATIVA ALL'ANNO 2012
L’art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l’iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.
Pertanto, l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.
La versione attuale della norma stabilisce, infatti, che la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il relativo modello, pubblicazione avvenuta lo scorso 5 novembre.
Cancellata, quindi, definitivamente, la precedente scadenza del 30 novembre.
Il rinvio interessa gli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012. Ricordiamo, però, che i proprietari possono sempre usufruire dei termini “ordinari” è cioè possono assolvere l’obbligo non entro il 4 febbraio, ma nei 90 giorni a disposizione dalla data in cui si è divenuti proprietari della casa o da quando si sono verificate variazioni che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imposta, ipotesi che potrebbe, ad esempio, verificarsi con un acquisto avvenuto alla fine di dicembre.
Infine, il Mef, in un’ulteriore nota, conferma che il saldo Imu deve essere versato entro il 17 dicembre.

mercoledì 28 novembre 2012

Flussi d’ingresso per lavoratori extracomunitari 2012: come presentare le domande di ammissione

Scatta la corsa per l’assegnazione dei 13.850 posti previsti dal decreto flussi. Per l’ammissione dei lavoratori extracomunitari quindi, le domande potranno essere presentate dalle ore nove del 7 dicembre e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013, mentre l’applicativo per precompilare i moduli di domanda sarà disponibile dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2012.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012 (cfr. ), concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2012.
Il DPCM prevede l’ammissione in Italia di 13.850 lavoratori extracomunitari.
La quota complessiva è ripartita nella seguente modalità:
- 2.000 unità per motivi di lavoro autonomo,
- 100 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
* 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; * 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; * 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Con circolare congiunta del 26.11.2012, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Interno hanno chiarito che le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a partire dalle ore nove del 7 dicembre 2012 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013.
Le procedure relative alla registrazione degli utenti, alla compilazione dei moduli ed all'invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso sul sito del Ministero dell'Interno.
I modelli da utilizzare per l’invio delle domande sono i seguenti:
- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato- Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo- Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro- Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro- Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro- Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile- Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.
Inoltre, la circolare evidenzia che a partire dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2012 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da trasmettere.
Infine, poiché le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione, è importante tener presente che tutti gli invii - compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati - verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”.
Infatti, l’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

martedì 27 novembre 2012

....Riforma condominio 2012: quorum più impegnativo per le innovazioni condominiali comuni

L’art. 1120 c.c., nel testo sinora vigente, regola le innovazioni disponendo (comma 1) che i condomini, con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 5 c.c. (maggioranza dei condomini e due terzi del valore dell’edificio), possono disporre tutte quelle dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, sottolineando che (comma 2) esse sono vietate se possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, alterazioni al decoro architettonico o rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
La riforma del condominio in parte modifica tale assetto, in quanto:
- mantiene i due citati principi generali, ma il nuovo comma 5 dell’art. 1136 c.c. prevede ora la doppia maggioranza degli intervenuti all’assemblea – e non più dei condomini – e, come già sinora, almeno i due terzi del valore dell’edificio;
- integra l’art. 1120 c.c. aggiungendo, tra il primo e l’ultimo comma di cui sopra, due altri commi relativi a innovazioni di particolare valenza sociale, per le quali è richiesta la più agevole maggioranza del nuovo comma 2 dell’art. 1136 per le assemblee in prima convocazione: anche in questi casi maggioranza degli intervenuti, ma sarà sufficiente che rappresenti la metà del valore dell’edificio.
Le innovazioni in questione sono le opere e interventi:
- volti a migliorare sicurezza e salubrità di edifici e impianti;
- per eliminare barriere architettoniche, contenere il consumo energetico dell’edificio, realizzare parcheggi a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, per la produzione di energia mediante utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari, o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
- per l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e di accesso a qualunque genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. Quest’ultima esclusione fa sì che, se sussistono le condizioni, sarà sufficiente il quorum delle assemblee in seconda convocazione (art. 1136, comma 3 c.c.): maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio.
Giova ricordare che la riforma del condominio non ha toccato l’art. 1121 c.c., che regola le innovazioni comportanti spese molto gravose o aventi carattere voluttuario e afferma il principio secondo cui, in tali casi e se le relative opere, impianti o manufatti sono suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dal contribuire, potendo peraltro, in ogni momento, partecipare ai vantaggi contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione; se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza che l’ha deliberata sopporti l’intera spesa.
In tutti i casi sopra precisati, elencati nel nuovo comma 2 – numeri da 1 a 3 – dell’art. 1120 c.c., l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino, che indichi contenuto specifico e modalità esecutive, in mancanza delle quali l’amministratore è tenuto a invitare senza indugio il condomino alle necessarie integrazioni.
La doppia maggioranza prevista (maggioranza degli intervenuti, metà del valore dell’edificio), ai fini di una valutazione comparativa, può essere posta a raffronto con i quorum, in qualche caso più blandi, sinora richiesti dalle leggi speciali, per
- la rimozione delle barriere architettoniche (art. 2 della L. 13/89), che richiama l’attuale art. 1136, commi 2 e 3 c.c.: in prima convocazione, maggioranza intervenuti e metà del valore ma, in seconda, un terzo dei condomini e un terzo del valore
- la realizzazione di parcheggi (art. 9 della L. 122/89), che richiama, sia per la prima che per la seconda convocazione, l’art. 1136, comma 2 c.c.: maggioranza degli intervenuti e metà del valore
- l’uso razionale dell’energia (art. 26 della L. n. 10/91), che prescrive la sola maggioranza delle quote millesimali.
Fonte: Eutekne

lunedì 26 novembre 2012

Anomalie su studi di settore su redditi 2011: giustificabili on line le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza con il software dell’Agenzia delle Entrate “Segnalazioni 2012”

Con comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito, il software “Segnalazioni 2012”, procedura che consente ai contribuenti la possibilità di segnalare eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento alle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, tenendo conto anche dei correttivi di crisi.
Il canale telematico per l’invio delle segnalazioni sarà aperto dal 27 novembre 2012 al 28 febbraio 2013, tenendo presente che, per utilizzare la procedura, è necessario possedere il Pincode (codice personale) oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel. Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo tramite registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia.
Va tenuto presente che già nel 2009 e nel 2010 i contribuenti hanno avuto l’opportunità di segnalare quanto suddetto. In pratica, questa procedura, che si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle “Note aggiuntive” di GE.RI.CO., permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze in merito a situazioni di:
- non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenza;
- non normalità, anche se congrui.
Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore.
Il programma permette ai contribuenti di comunicare all’Amministrazione finanziaria informazioni e giustificazioni su situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza
È in Rete pertanto da oggi il programma informatico “Segnalazioni 2012”. Il software è indirizzato ai contribuenti che vogliono segnalare, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Agenzia delle Entrate le motivazioni e le giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza riguardanti gli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
“Segnalazioni 2012”, in analogia con quanto già avvenuto per gli anni d’imposta 2009 e 2010, permette di predisporre una comunicazione e di inviarla per via telematica anche per indicare le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore per lo stesso periodo.
La trasmissione delle segnalazioni si potrà fare, a partire dal prossimo martedì 27 novembre fino al 28 febbraio 2013, tramite File Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure Entratel.
L’applicazione è messa a disposizione gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Compilazione - Software di compilazione per l’invio di segnalazioni”.

venerdì 23 novembre 2012

Contratti agroalimentari: gli animali vivi devono essere pagati entro 60 giorni ed esclusione dei servizi dalla normativa

Tutti gli animali vivi, indipendentemente dal loro stato o dalla loro finalizzazione, sono considerati “non deteriorabili” e quindi da pagare al massimo entro 60 giorni. Per le piante (orticole e frutticole), invece, la deteriorabilità dipende dalla tipologia e, in molti casi, dalla dichiarazione del produttore. Sono altre due risposte fornite, in via non formale, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) sulle nuove regole dei contratti agroalimentari di cui all’art. 62 del DL n. 1/2012 (convertito dalla L. n. 27/2012).
La nuova disciplina, in vigore dal 24 ottobre 2012, continua a destare forti perplessità per gli operatori, al punto che il Ministro si è detto disponibile a incontrare tutte le associazioni di categoria per mettere “a punto” l’operatività della norma di legge e del relativo decreto interministeriale 19 ottobre 2012. Nell’attesa di eventuali aggiustamenti, doverosi secondo l’Associazione nazionale vivaisti esportatori (ANVE) per evitare il forte rischio di favorire gli acquisti dall’estero, occorre ora evidenziare gli aspetti salienti contenuti nel decreto di attuazione, che reca altresì i principi di buone prassi e, per ogni pratica, gli esempi di slealtà e di correttezza.
In primo luogo, va detto che le modalità applicative riguardano sia i contratti che hanno ad oggetto la cessione (sul territorio italiano) di prodotti agricoli e alimentari, eccezion fatta per quelle concluse con i consumatori finali, sia per le relazioni commerciali (in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari) tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
Non costituiscono cessioni e quindi esulano dalle nuove regole:
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari fatti dagli imprenditori alle cooperative agricole di cui sono soci;
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari fatti dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori (imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione) di cui sono soci;
- i conferimenti di prodotti ittici fatti tra imprenditori ittici (persone fisiche, società, cooperative).
Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non devono essere stipulate in forma scritta, intendendosi per tale qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale che ha per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Si ricorda che gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia nel contratto quadro o accordo interprofessionale, sia nei seguenti documenti (purché riportino gli estremi e il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi):
- contratti di cessione dei prodotti;
- documenti di trasporto o di consegna, oppure la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l’acquirente ha commissionato la consegna dei prodotti.
Gli elementi essenziali possono altresì essere contenuti negli scambi di comunicazione e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. Sul fronte delle pratiche commerciali sleali, è tale anche la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, in seguito alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura; esula la consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.
Nell’economia del discorso, è utile rimarcare che, ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di pagamento tardivo, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata soltanto nel caso di consegna a mano, di spedizione tramite lettera raccomandata A/R, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema Electronic Data Interchange (EDI) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla normativa fiscale vigente. In mancanza di certezza della data di ricevimento della fattura, si assume come data, salvo prova contraria, quella di consegna dei prodotti. Infine, le nuove regole si applicano a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012, mentre per i contratti già stipulati a tale data gli stessi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012. Devono invece essere adeguati entro la prossima campagna agricola i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012.
Le nuove regole dei contratti agroalimentari, in vigore dal 24 ottobre 2012, si applicano solo alle cessioni dei prodotti, con esclusione quindi dei servizi. È una delle risposte fornite, in via non formale, dal Ministero delle Politiche agricole sull’interpretazione della nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista dall’art. 62 del DL n. 1/2012 (conv. L. 27/2012).
La domanda ha riguardato il servizio di ristorazione scolastica concesso in appalto a imprese che curano acquisto delle derrate alimentari, preparazione dei cibi e somministrazione dei pasti. In estrema sintesi, il Ministero ha ritenuto che la nuova disciplina non si applica ai servizi, ma occorre prestare attenzione all’oggetto dei contratti, se prevedono la cessione dei “prodotti alimentari” o l’acquisizione di uno specifico “servizio”.
Fonte:Eutekne

giovedì 22 novembre 2012

Riforma del condominio 2012: modificabile la destinazione d’uso delle parti comuni anche senza unanimità

La Commissione Giustizia del Senato ha approvatoil 20/11/2012, in sede deliberante, il disegno di legge di riforma della normativa sul condominio, già approvato alla Camera il 27 settembre scorso con l’introduzione di parecchie modifiche (e anche con l’eliminazione di alcune norme particolarmente innovative) rispetto al testo unificato approvato al Senato nel gennaio 2011. Giunge così a buon fine, dopo svariati tentativi falliti in passato, l’aggiornamento della disciplina del condominio, essenzialmente concentrata nel codice civile (risalente al 1942), salve poche disposizioni introdotte da leggi speciali.
Gli articoli che trattano la materia condominiale sono quelli ricompresi tra il 1117 e il 1139 c.c. (con rinvio di quest’ultimo, per quanto non espressamente previsto dalle norme sul condominio, alle norme sulla comunione in generale) e da 61 a 72, 155 e 156 delle disposizioni attuative e transitorie.
La legge di riforma aggiorna ora il citato quadro normativo – a seconda dei casi modificando o integrandone gli articoli o, spesso, aggiungendone tout court di nuovi (bis, ter, quater) – e consta di una trentina di articoli, le cui disposizioni entreranno in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità di maggiore rilevanza apportate dalla legge di riforma del condominio vanno annoverate le norme su parti e impianti comuni.
L’art. 1117-ter (“Modificazioni delle destinazioni d’uso”), introdotto dalla riforma, dispone che “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni” e descrive altresì la procedura “rafforzata” che deve essere a tale proposito seguita per la convocazione dell’assemblea (preavviso di almeno 20 giorni dall’adunanza) e per la relativa informativa. L’ultimo comma dell’articolo dispone, peraltro, che “Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.
La norma consente pertanto di deliberare le suddette modifiche delle destinazioni d’uso senza pretendere l’unanimità, peraltro, subordinandole a una doppia maggioranza particolarmente rigorosa e più elevata di quella prescritta per le innovazioni di maggior portata (art. 1120, comma 1, non modificato dalla riforma: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”); innovazioni che, a seguito della riforma (salve alcune ipotesi, individuate dal nuovo comma 2 dell’art. 1120, per le quali sono previste maggioranze più leggere), dovranno “ essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio”, anziché, come previsto dalla normativa finora vigente, “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio”.
È necessario ricordare che nell’attuale disciplina le maggioranze di cui all’art. 1136, comma 5, sono prescritte per i casi nei quali le innovazioni comportano oneri alla collettività condominiale; in mancanza (ove la spesa per l’innovazione sia a carico di un condomino), si rende applicabile la norma generale di cui all’art. 1102, in base alla quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, fermo comunque il divieto di cui all’art. 1120, comma 2, per “le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Occorre considerare anche che in giurisprudenza (di merito e di legittimità) il concetto di innovazione è stato differenziato da quello di modifica, limitando il primo alle sole modificazioni materiali che alterino l’entità sostanziale o la destinazione originaria e riferendo il secondo a quelle situazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune lasciandone immutata consistenza e destinazione, così da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, come nel caso del semplice restringimento di un viale di accesso condominiale che non ne precluda destinazione e funzionalità per gli altri condomini. Di recente, la Cassazione (sent. n. 14107/2012) si è spinta anche ad affermare che non costituisce innovazione vietata la trasformazione di una parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo, “a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene” e se le opere esclusive siano di dimensione contenuta e tale da conservare al bene comune la sua destinazione principale.
La novella di cui all’art. 1117-ter comma 1 sembra volersi spingere ancora oltre, consentendo di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni e, quindi, consentendo un loro uso del tutto differente da quello originario.

mercoledì 21 novembre 2012

ReddiTest: scarica il software dell’Agenzia delle Entrate e verifica la coerenza del reddito familiare

Il programma, scaricabile dal sito dell’Agenzia, non lascia alcuna traccia sul web. L’accesso ai dati è consentito esclusivamente al contribuente che li ha inseriti
Questa mattina, presso l’Agenzia delle Entrate, nel corso di una conferenza stampa, presentazione ufficiale di ReddiTest (http://www.fiscooggi.it/attualità/articolo/ecco-redditest-verificarela-coerenza-del-reddito-familiare) , il prodotto informatico che consente al contribuente di verificare se le spese sostenute nel corso dell’anno sono in armonia con i redditi familiari, dichiarati o da dichiarare.
Sul canale YouTube dell’Agenzia, un filmato spiega i “passi” da compiere per procedere con l’autodiagnostica, mentre un cartoon risponde a possibili dubbi.
Il test è semplice e l’esito non lascia dubbi, soltanto due le alternative: luce verde se i dati inseriti sono compatibili con quelli attesi dal Fisco, luce rossa se, viceversa, il reddito dichiarato non è coerente con le “uscite”.
Il ReddiTest, insomma, può rappresentare un campanello d’allarme, che permette al contribuente di correggere, eventualmente, la propria posizione fiscale prima che sia l’Amministrazione a riscontare le incongruenze, avviando controlli e invitandolo a chiarire la provenienza del denaro utilizzato per far fronte ad acquisti “squilibrati” rispetto a quanto dichiarato.
Si tratta di un altro invito al dialogo, di un ulteriore strumento di compliance, attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate conferma l’obiettivo della sua azione: contrastare l’evasione anche attraverso metodi che spingano il cittadino ad adempiere spontaneamente e correttamente agli obblighi tributari.
Il test, come sottolineato nel corso della conferenza stampa, è assolutamente “discreto”: dei dati inseriti non rimane alcuna traccia sul web, le informazioni e la “diagnosi” saranno consultabili esclusivamente dall’interessato.
Spese, famiglia, area geografica
I dati richiesti nel questionario rispecchiano, naturalmente, i criteri di riferimento ritenuti validi dal nuovo accertamento sintetico. Assumono, quindi, importanza, l’ammontare degli acquisti e delle spese significative sostenute da tutta la famiglia, la composizione del nucleo familiare, l’area geografica di residenza, i risparmi e gli incrementi patrimoniali.
Nel nuovo accertamento sintetico, ricordiamo, grande rilevanza viene attribuita al dialogo con il contribuente. L’ufficio, riscontrate l’incoerenza tra redditi e spese, prima di procedere ad accertamento e a quantificare la pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente al contraddittorio, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di integrare le informazioni già in possesso dell’Agenzia.
La mancata coerenza, infatti, ha evidenziato il direttore Befera, “non è automaticamente rappresentativa di evasione, può avere mille giustificazioni, come eredità o donazioni. Il contraddittorio potrebbe portare la non coerenza a coerenza, oppure ridimensionare l’incoerenza”.
Con ReddiTest, dunque, il contribuente, dal suo pc, ha uno strumento valido e “riservato” per verificare preventivamente la compatibilità “fiscale” tra entrate dichiarate e uscite.
Le prime informazioni da inserire nei campi riguardano la famiglia. Sono state individuate undici tipologie familiari, differenziate per numero ed età dei componenti.
Come già detto, poi, hanno assunto particolare valore anche le peculiarità economiche della zona geografica di residenza. Il territorio è stato, quindi, suddiviso in cinque aree territoriali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole, e occorrerà segnalare quella di appartenenza
Ampliata e diversificata la gamma delle voci di spesa da mettere a confronto con i redditi familiari: 100 in tutto, molte rintracciabili direttamente dall’Agenzia grazie all’Anagrafe tributaria e ai “vasi comunicanti” esistenti tra le diverse amministrazioni.
In particolare, il ReddiTest individua 7 macro-categorie di spesa: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazione e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Una volta riempiti i campi, l’applicazione stima il reddito familiare in base a procedure statistiche consolidate, applicate a una platea di oltre 22 milioni di famiglie, e attribuisce alle voci di spesa un coefficiente che misura la relazione tra il reddito e l’elemento di spesa conosciuto e gli altri dati non noti, ricostruendo, in questo modo, le informazioni mancanti, comprese quelle relative ai consumi indispensabili, come per esempio quelli alimentari.
A fine elaborazione, la luce verde promuove a pieni voti, la luce rossa, invece, invita a fermarsi e a rivedere bene, se sono “sfuggiti” nella dichiarazione dei redditi dati “sensibili” ai fini fiscali.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 20 novembre 2012

IMU a saldo 2012: la guida al pagamento del 17/12/2012

Con l’approssimarsi del termine di versamento dell’IMU dovuta a saldo e conguaglio dell’intero 2012 – lunedì 17 dicembre 2012, in quanto il giorno 16 cade di domenica – è opportuno fare mente locale sulle verifiche da compiere, anche nell’ottica di porre rimedio a eventuali errori che potrebbero essere stati commessi in occasione degli acconti di giugno (e di settembre, limitatamente all’abitazione principale).
Di seguito, proponiamo pertanto un decalogo dei principali passaggi da effettuare, raccomandando di tenere sempre presenti la normativa – in particolare, l’art. 13 del DL n. 201/2011 – e la circolare ministeriale n. 3/DF/2012, ricca di chiarimenti e di esemplificazioni rilevanti soprattutto per le situazioni che rivestono maggiore interesse per le persone fisiche in quanto connesse all’abitazione principale, alle pertinenze, alla detrazione, alla maggiorazione per i figli e alla ricca varietà di situazioni che in concreto si possono presentare e creare, al contempo, opportunità di risparmio e complicazioni nel calcolo:
- verificare con attenzione delibere e regolamenti comunali per individuare disposizioni di interesse personale o dei propri assistiti in deroga alla disciplina generale (ad es. aliquote, detrazioni, fattispecie, condizioni, adempimenti propedeutici), sincerandosi che gli atti reperiti siano completi e definitivi, visto che, fino al 31 ottobre 2012, i Comuni potevano deliberare anche modificando o integrando propri precedenti atti;
- verificare che i dati su cui si calcola l’IMU siano corretti e non variati rispetto agli acconti (ad es.: nascita di figli o compimento del 26° anno ai fini della maggiorazione per l’abitazione principale, da ragguagliare ai mesi; variazioni catastali, acquisti o cessioni o altro ancora);
- per i fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni, monitorare la concessione di eventuali proroghe rispetto all’attuale scadenza del 30 novembre 2012, entro la quale occorre perfezionare l’accatastamento al Catasto Edilizio Urbano, avvalendosi di professionista abilitato e procedura DOCFA, adempimento dal quale deriva l’attribuzione della rendita da utilizzare per calcolare l’IMU dovuta per l’intero 2012, da versare in unica soluzione entro il 17 dicembre prossimo;
- ricordare che, ai fini IMU, sono tassabili varie situazioni che non lo erano per l’ICI: ad esempio, abitazioni principali e loro pertinenze, situazioni assimilate, terreni incolti e altro ancora;
- ricordarsi le limitazioni previste per le agevolazioni all’abitazione principale e alle sue pertinenze sotto l’aspetto numerico e catastale;
- verificare la sussistenza di cause di esclusione da IMU che, in qualche caso, ancora sussistono: ad es., fabbricati rurali strumentali in Comuni montani, terreni agricoli, anche se non coltivati, siti nei Comuni collinari o montani, immobili di enti non commerciali destinati in via esclusiva ad attività non commerciali;
- ricordare che, in linea generale, l’IMU richiede un doppio conteggio e un doppio versamento per ogni unità (particella o subalterno), in quanto allo Stato è riservato lo 0,38% mentre l’eventuale differenza spetta al Comune;
- ricordare anche che la predetta regola presenta svariate eccezioni (ad es., abitazioni principali e loro pertinenze, fabbricati rurali strumentali, ex alloggio coniugale assegnato a uno dei coniugi nei casi di separazione e assimilati, alloggi delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci a titolo di abitazione principale, alloggi assegnati da IACP e simili), spesso subordinate a specifiche delibere comunali (ad es., abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in via permanente in istituti di ricovero o sanitari se non locate, abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero, sempre se non locate);
- non dimenticare che dal 1° dicembre 2012 sarà possibile utilizzare, in alternativa al modello F24, il bollettino postale (è attesa a giorni l’emanazione del decreto ministeriale istitutivo), che dovrebbe risultare di più comoda compilazione anche perché non richiede l’utilizzo dei codici tributo;
- rammentare che, per ciascun rigo del modello F24, occorre arrotondare gli importi da versare all’unità di euro inferiore (fino a 49 centesimi) o superiore (oltre 49 centesimi) e che i Comuni possono modificare l’importo di legge di 12 euro sotto il quale non devono essere effettuati versamenti e rimborsi.
Fonte: Eutekne

lunedì 19 novembre 2012

IMU 2012 : ravvedimento dell’acconto di giugno 2012

Nel caso di omesso o inesatto versamento dell’IMU, a condizione che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica, è possibile ravvedersi entro determinati limiti temporali.
Nello specifico, l’art. 13 del DLgs. 472/1997 stabilisce che la sanzione è ridotta a:
- un decimo del minimo (ovvero un decimo del 30%, che risulta pari al 3%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve). Dalla combinazione di questa disposizione e di quella recata dall’art. 13 comma 1 del DLgs. n. 471/1997 (recante il “ravvedimento sprint”), consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione che dovrà essere versata sarà pari a un decimo di un quindicesimo del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- un ottavo del minimo (ovvero un ottavo del 30%, che risulta pari al 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo).
Con riferimento alla prima rata di giugno che doveva essere versata entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 era sabato), è possibile ravvedersi come di seguito indicato:
- nei primi quattordici giorni successivi al 18 giugno 2012, ovvero dal 19 giugno 2012 al 2 luglio 2012 (“ravvedimento sprint”), versando le sanzioni ridotte dallo 0,2% al 2,8%;
- nel periodo compreso tra il quindicesimo (3 luglio 2012) e il trentesimo (18 luglio 2012) giorno successivo (ravvedimento breve), versando la sanzione ridotta del 3%;
- nel periodo che va dal 19 luglio 2012 al 18 giugno 2013 (ravvedimento lungo), versando la sanzione ridotta del 3,75%.
Quindi, in relazione al versamento della prima rata dell’IMU, chi non avesse versato in tutto o in parte l’importo dovuto ha tempo fino al prossimo 18 giugno per ravvedersi e ottenere così un significativo sconto della sanzione altrimenti applicabile, pari al 30% delle somme non versate.
Con riferimento alla seconda rata di settembre per l’abitazione principale e le relative pertinenze che doveva essere versata entro il 17 settembre 2012 (il 16 era domenica), da parte di coloro che hanno scelto per il pagamento in tre rate, è possibile ravvedersi:
- dal 18 settembre 2012 al 1° ottobre 2012 con il “ravvedimento sprint”;
- dal 2 ottobre 2012 al 17 ottobre 2012 con il ravvedimento breve;
- dal 18 ottobre 2012 al 17 settembre 2013 con il ravvedimento lungo.
Con riferimento al saldo che dovrà essere versato entro il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica), sarà possibile ravvedersi:
- dal 18 dicembre 2012 al 31 dicembre 2012 con il “ravvedimento sprint”;
- dal 1° gennaio 2013 al 16 gennaio 2013 con il ravvedimento breve;
- dal 17 gennaio 2013 al 17 dicembre 2013 con il ravvedimento lungo.
Si ricorda che il perfezionamento del ravvedimento implica il contestuale versamento, mediante modello F24, dell’imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta nelle misure anzidette e degli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
Ad esempio, nel caso di omesso versamento al 17 settembre 2012 di 100 euro, il ravvedimento perfezionato alla data del 29 novembre 2012 (73 giorni di ritardo) implica, oltre al pagamento di una sanzione di 3,75 euro, anche il pagamento di interessi legali in misura pari a 0,5 euro (= 100 x 0,025 x 73 / 365).
Con la risoluzione del 12 aprile 2012 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che, “in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta”. In altre parole, sul modello F24, sanzioni e interessi non devono essere evidenziati a parte e si sommano, invece, in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede, utilizzando il codice tributo che le è proprio (i codici tributo dell’IMU sono stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 n. 53).
Sul modello va però barrata l’apposita casella “Ravv.“, per esplicitare che il pagamento ha natura di ravvedimento operoso.
Fonte: Eutekne