venerdì 8 maggio 2015

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni su Unico e 730 2015

Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti
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Il bonus arredi si trasferisce agli eredi? Sono detraibili le tasse di iscrizione agli Istituti tecnici superiori? È valido il bonifico per le ristrutturazioni ordinato da un soggetto diverso dal beneficiario dello “sconto”? È detraibile la massofisioterapia? E la crioconservazione?
Sono alcune delle domande che trovano adeguata risposta nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.
Massofisioterapia
Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data.
Odontoiatra
È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà chiederne l’integrazione al professionista.
Crioconservazione
Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra quelle sanitarie detraibili. Il ministero della Salute, infatti, ha precisato che la crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura emessa del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Trasporto disabili
Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili in base all’articolo 15, comma 1.1, del Tuir ovvero deducibili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005.
Istituti tecnici superiori
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal Tuir.
Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest’ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir), in quanto i corsi seguiti presso gli Its non sono equiparabili a corsi di istruzione universitaria.
Bonus ristrutturazioni: ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.
Limiti di spesa e autonomia degli interventi di ristrutturazione
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.
Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
Come noto, se la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione è trasferita mortis causa, la detrazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto - specifica ora la circolare - si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.
Spese di alloggio del coniuge separato
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà.
Qualora il “contributo casa” non sia stabilito direttamente dal provvedimento, lo stesso può essere determinato “per relationem”, nel caso ad esempio sia previsto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorreranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la prova dell’avvenuto versamento.
Va ricordato che la deduzione di tali somme da parte del coniuge che le corrisponde comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Adozioni internazionali
La deduzione del 50% delle spese per l’espletamento della procedura di adozione internazionale, quando sostenute da entrambi i coniugi, va proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se un coniuge è a carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ultimo.
Poiché però le spese in argomento devono essere certificate dall’ente che ha seguito la procedura, rileva ciò che risulta dalla documentazione rilasciata da quel soggetto, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati. Per le spese sostenute nel 2014, i coniugi possono rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.
Erogazioni liberali a favore delle Onlus
In merito alle tre diverse norme agevolative previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle Onlus – a) deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; b) detrazione del 26% su un importo non superiore a 2.065 euro; c) deduzione entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui), la circolare precisa che:
• se si fruisce dell’agevolazione a), non è possibile beneficiare, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni b) e c)
• se non si fruisce dell’agevolazione a), in caso di distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, si può scegliere di beneficiare dell’agevolazione b) o dell’agevolazione c). Non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.
Detrazioni per familiari a carico
Quando in una famiglia più persone superano i 2.840,51 euro di reddito (cioè la soglia massima per poter essere considerati fiscalmente a carico), per l’attribuzione delle detrazioni bisogna tener conto dell’ordine suggerito dalla struttura dell’articolo 12 del Tuir: coniuge, figlio, altro familiare (convivente o per il quale sono versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Se poi chi ha la “precedenza” ha un reddito basso che, nei fatti, lo rende dipendente dal contributo di un altro componente della famiglia, quest’ultimo può beneficiare delle detrazioni, a prescindere dall’ordine indicato dall’articolo 12.
Interessi passivi in caso di trasferimento all’estero
Il contribuente che ha acquistato l’abitazione principale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posseduto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e nello Stato estero di residenza non ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

lunedì 4 maggio 2015

Decreto flussi 2015: 13.000 nuovi ingressi

L’Italia apre le porte a 13.000 stranieri per motivi di lavoro stagionale ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero. Infatti, dalle ore 9.00 di domani sarà possibile il pre-caricamento delle domande per le nuove quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2015. Le domande, in particolare, potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell'Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag. 
A stabilirlo è il DPCM del 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015”. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2015, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Rispetto all’anno passato ci sono quindi 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”. 
Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali. 
Soggetti interessati
Infatti, la quota d’ingresso riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Molodova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. 
Nulla osta stagionale pluriennale
Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti. 
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda. 
Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. 
Invio istanze
Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag. Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli. Il pre caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 di domani 5 maggio, mentre per l’invio occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data comunicazione sui siti del Ministero dell’Interno e di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Fonte: Fiscal Focus