venerdì 27 febbraio 2015

VIES 2015: nessuna sanzione per il passato

Con la C.M. 31/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito, in applicazione del principio del favor rei, che non è più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, operazioni intracomunitarie antecedentemente al decorso dei trenta giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7-bis, l’Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al VIES. 
Iscrizione al VIES immediata - Con l’art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014), è stato riscritto l’art. 35 del D.P.R. 633/1972 (la nuova disposizione modifica l’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, intervenendo sui commi 7-bis (sostituito), 7-ter (abrogato), 15-bis (integrato), 15-quater (abrogato)), prevedendo che con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Provvedimento 12/12/2014), il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni). 
Previgente normativa - Nella previgente normativa, l’iscrizione all’archivio VIES poteva avvenire al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività oppure in un momento successivo. Tale iscrizione diveniva efficace decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, tranne il caso in cui nel medesimo termine l’Amministrazione Finanziaria emanasse un provvedimento motivato di diniego che precludeva l’inserimento nel Vies. 
Ciò che si vuole evidenziare è che la soggettività attiva e passiva all’effettuazione di operazioni intracomunitarie era sospesa nel periodo di 30 giorni dall’effettuazione della richiesta, ovvero dopo la notifica del diniego. 
Le sanzioni per il pregresso – Come precedentemente accennato, con la C.M. 31/E del 30.12.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si ritiene applicabile il principio del favor rei, previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472, ai sensi del quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. 
ertanto, l’effettuazione di operazioni intracomunitarie in regime di non imponibilità nel periodo di 30 giorni in cui la soggettività attiva e passiva era sospesa non è sanzionabile da parte dell’Amministrazione Finanziaria, salvo il caso in cui il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo. 
Resta da stabilire la possibilità di contestazione del regime impositivo adottato. Infatti, la mancata iscrizione al VIES faceva sì che eventuali cessioni di beni, oppure prestazioni «generiche» intracomunitarie, effettuate da un soggetto passivo italiano, dovessero essere assoggettate a imposizione in Italia, il luogo del regime di non imponibilità adottato. 
Sulla questione nessuna presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la mancanza del codice identificativo Iva, o anche solo quella della sua “visibilità” nell’archivio Vies, non può mettere in discussione l’inquadramento dell’operazione, se sussistono i presupposti sostanziali e sia fornita la “dimostrazione certa” della loro esistenza (Cassazione 21183/2014). 
Da un punto di vista sostanziale, dunque, il regime impositivo non potrà essere contestato, se sussistono le condizioni dettate dall’art. 41, D.L. 331/1993; la richiamata disposizione prevede che un'operazione di cessione assume la qualifica di scambio intracomunitario non imponibile ai fini Iva nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: 
• onerosità dell’operazione; 
• acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 
• status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; 
• effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto (R.M. 19/E/2013). 
In merito all’ultimo requisito citato, la Corte di Giustizia UE ha sancito la necessità che il fornitore dia “prova che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione" (sentenza in causa C- 409/04, punto 42 - in senso conforme anche la sentenza del 27/09/2007, in causa C-184/05, punto 23).
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 26 febbraio 2015

Sistri 2015: proroga al 31/12/2015 con il decreto-legge n. 192/14

Con il decreto-legge del 31 dicembre 2014, al comma 3 dell’articolo 9 recante “Proroga di termini in materia ambientale“, viene spostato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi dovranno smettere di tenere il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e scarico, le modalità di movimentazione tradizionali e l’aggiornamento del catasto rifiuti. 
Pertanto, per poter agevolare la tenuta dei registri di carico e scarico in modalità elettronica e dei modelli di accompagnamento dei rifiuti trasportati, ai soggetti interessati verrà concesso un periodo di transizione di altri 12 mesi. Verranno tenute in considerazione quindi, solo le sanzioni relative al vecchio sistema di tracciabilità applicando una moratoria solo per la mancata attuazione delle nuove disposizioni. 
La tanto attesa conferma dello slittamento di un anno delle sanzioni per chi non si adegua al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti potrebbe, tuttavia, causare provvedimenti all’Italia per la mancata attuazione delle disposizioni. 
Le aziende obbligate al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti dovranno, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del cosiddetto «decreto Milleproroghe» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 n. 302), fino al 31 dicembre 2015, rilevare una doppia registrazione dei rifiuti (sia cartacea sia informatica) per non essere sottoposti a sanzioni per eventuali irregolarità. 
Le sanzioni - Pertanto, dal 1° febbraio 2015 si applicheranno sanzioni legate alla mancata iscrizione del sistema della tracciabilità dei rifiuti e l'omesso versamento del contributo Sistri. Infatti, come disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 206-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l'omessa iscrizione nei termini stabiliti e l’omesso versamento del contributo, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Se invece i rifiuti non sono pericolosi, la sanzione amministrativa sarà compresa in un valore da 2.660 euro a 15.500 euro. 
Non vengono invece applicate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 
• le sanzioni relative a omissioni e violazioni in materia di Sistri, secondo quanto stabilito dall’art. 260-bis commi da 3 a 9 del D.Lgs. n. 152/2006;
• le sanzioni amministrative accessorie secondo quanto stabilito dall’art. 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006.
I soggetti obbligati ad aderire al Sistri sono: 
• gli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;
• le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale;
• i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
• gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 18 febbraio 2015

Nuovo regime forfetario: entro il 28 febbraio 2015 la domanda per le agevolazioni previdenziali

I contribuenti già in attività che dal 1° gennaio 2015 operano con il nuovo regime forfettario e intendono fruire anche delle agevolazioni previdenziali previste, sono tenuti a comunicare telematicamente l’adesione all’Inps entro il prossimo 28 febbraio. Per i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015, la comunicazione deve invece avvenire con la massima tempestività rispetto alla ricevuta dell’avvenuta iscrizione. Questo è quanto chiarito dall’Inps nella circolare 29 del 10 febbraio. 
La legge di stabilità 2015 ha previsto, per chi opta per il nuovo forfettario, la possibilità di fruire di un’agevolazione data dal fatto che “non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1 comma 3 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 […]”. 
In sostanza, i soggetti che applicano il regime forfetario possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. Pertanto, usufruendo di tale regime, i contribuenti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno così versare la c.d. quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Inps. In particolare, i soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015 hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione. Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. 
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione, attraverso la citata procedura telematizzata, al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. 
Qualora il regime forfettario cessi (volontariamente o meno) anche il regime previdenziale agevolato viene disapplicato. In particolare l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi: venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio; scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato; comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 16 febbraio 2015

Imposta di bollo virtuale: dal 31 marzo si paga soltanto con il mod F24 e con nuovi codici tributo

Per consentire ai contribuenti interessati dalla nuova modalità di adeguarsi gradualmente, fino al 31 marzo continueranno a essere accettati anche i versamenti effettuati con F23
Multitasking, versatile, attraverso di esso è possibile pagare e compensare numerosi tributi: è l’F24. Le sue caratteristiche lo collocano fra gli strumenti che accompagnano la semplificazione degli adempimenti e, dal prossimo 20 febbraio, sostituisce l’F23 nel versamento del bollo virtuale. L’avvicendamento è sancito con provvedimento del 3 febbraio 2015.
Il turnover tra i due modelli era, in sostanza, già scritto nella norma (articolo 17, comma 2, lettera h-ter, Dlgs 241/1997) che prevedeva la progressiva estensione delle modalità di versamento unitario e compensazione previste per i pagamenti dei tributi e delle altre somme, individuate dallo stesso comma, ad altre entrate, da determinare con decreto ministeriale. Il Dm dell’8 novembre 2011, nel consegnare all’F24 l’imposta di bollo, con i relativi accessori, interessi e sanzioni, ha passato il testimone all’Agenzia delle Entrate, affinché definisse con proprio provvedimento le modalità attuative della disposizione.
Queste le basi normative del documento di oggi che, in un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, individua l’F24 come unico modello in grado di traghettare gli adempimenti fiscali verso la semplificazione. Quindi, perché non includere anche l’imposta di bollo virtuale?
Come in occasione di ogni cambiamento, per consentire ai contribuenti interessati dalle nuove regole di adeguarsi gradualmente, fino al 31 marzo 2015 continueranno a essere accettati anche i pagamenti effettuati con il modello F23.
Per completare l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con risoluzione n. 12/E, gli opportuni codici tributo che potranno essere  utilizzati anche per il modello "F24 Enti pubbblici": 
• "2505" (rata)
• "2506" (acconto)
• "2507" (sanzioni)
• "2508" (interessi).
In particolare, in caso di versamento rateale (codice "2505"), nel campo "rateazione/regione/prov./mese di rif.to" dell'F24 ovvero nel campo "riferimento A" dell'F24 Enti pubblici deve essere riportato il numero della rata in pagamento seguito dal numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio, se si paga la prima di sei rate bimestrali, occorrerà indicare 0106). 
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 11 febbraio 2015

F24 2015: nuovi codici tributo per le compensazioni dei sostituti d’imposta

Sono conseguenti al nuovo metodo di restituzione delle maggiori imposte versate e degli importi a credito risultanti dai prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
Sulla scia del “decreto semplificazioni” arrivano, con la risoluzione 13/E del 10 febbraio 2015, undici nuovi codici tributo destinati ai sostituti d’imposta. I primi tre servono per compensare, tramite il modello F24, le somme rimborsate a dipendenti e pensionati sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da Caf e professionisti abilitati (in pratica, le somme a rimborso emergenti dai 730); i successivi cinque, invece, vanno utilizzati per recuperare, sempre con l’F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza, infine, gli ultimi tre per compensare crediti riconosciuti dai sostituti stessi.
L’articolo 15, comma 1, lettera a), del Dlgs 175/2014, stabilisce che i sostituti d’imposta, dall’1 gennaio 2015, nel mese successivo a quello in cui hanno operato il rimborso d’imposta al sostituito, recuperano il relativo importo, esclusivamente mediante compensazione, attraverso il modello F24.
Ecco, quindi, confezionati, tre codici su misura: 
• “1631” (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)
• “3796” (somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)
• “3797” (somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale).
Nel dettaglio, detto che l’“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate, i nuovi codici vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”: 
• il “1631”, nella sezione “Erario”
• il “3796”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione, desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome”
• il “3797”, nella sezione “Imu e altri tributi locali”, specificando il codice catastale identificativo del comune di riferimento (vedi “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”).
Di conseguenza, chiarisce la risoluzione, non sono più utilizzabili a credito, ma riportabili soltanto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i codici: 
• “4731” (Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta)
• “3803” (addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale)
• “3846” (addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 - saldo).
Invece, per compensare tramite F24 (come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Dlgs 175/2014) le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, questi i nuovi codici tributo: 
• “1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati)
• “1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
• “1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi)
• “1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta)
•  “1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta).
Per quanto riguarda la compilazione dell’F24, l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”: 
• i primi tre (“1627”, “1628” e “1629”), nella sezione “Erario”
• il “1669”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione (vedi tabella)
• il “1671”, nella sezione “Imu e altri tributi locali ”, insieme al codice catastale identificativo del comune (vedi tabella).
Anche in questo caso, le nuove codifiche prendono “parzialmente” il posto di altre; così, non sono più utilizzabili a credito e possono essere indicati soltanto nella colonna “importi a debito versati” i codici tributo:  “1102”, “1103”, “1680", “1706”, “1707, “1710”, “1711” “1713”, “3802, “3848”, “8111, “8112”.
Questi, infine, i codici tributo per consentire di compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3, Tuir), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir) e il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997): nell’ordine, “1632”, “1633” e “1634”.
Vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento”, va quello d’imposta cui si riferisce il credito.
La risoluzione precisa poi che non perdono le loro funzioni i codici tributo: 
• 4331, 4631, 4931, 4932, 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con la risoluzione 92/1999
• 6781, 6782 e 6783, istituiti con la risoluzione 9/2005, per compensare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.
Le nuove modalità di recupero e i relativi nuovi codici tributo riguardano anche i sostituti d’imposta tenuti ad avvalersi del modello “F24 Enti pubblici” (vedi circolare 20/2001).
Confermato poi, per quanto riguarda la decorrenza, quanto precisato dalla circolare 31/2014 e cioè che le nuove modalità di compensazione vanno applicate dall'1 gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a operazioni di compentenza dell'anno d'imposta 2014, per le quali rimangono valide le precedenti procedure. 
Fonte: Fisco Oggi - Anna Maria Badiali

IMU terreni agricoli: oggi 10 febbraio 2015 ultimo giorno utile per il versamento

IMU terreni agricoli: oggi 10 febbraio 2015 ultimo giorno utile per il versamento Si segnala che oggi, 10 febbraio 2015, è il termine ultimo entro cui versare l'IMU 2014 relativa ai terreni non esenti da tale tributo, a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri di esenzione (D.L. 24 gennaio 2015, n. 4). 
Si ricorda che per l'anno 2014 non sono soggetti ad IMU anche i terreni esenti in base al D.M. 28 novembre 2014 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
Come precisato con Risoluzione 3 febbraio 2015, n. 2/DF, l'IMU sui terreni, i quali con le nuove regole hanno perso l'esenzione, deve essere pagata con l'aliquota del 7,6 per mille, salvo che il Comune abbia deliberato specifiche aliquote per detti terreni. 
Fonte: Seac

lunedì 9 febbraio 2015

Legge di stabilità 2015: innalzato a 1.000 euro il limite alla tracciabilità pagamenti delle associazioni sportive dilettantistiche

Innalzato a 1.000 euro (la precedente soglia era fissata a 516,46 euro) il limite previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 133/1999, che detta disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche. Se di importo pari o superiore a quella cifra, i pagamenti a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche nonché i versamenti effettuati da questi soggetti, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali ovvero con altri mezzi tracciabili, cioè idonei a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (comma 713). 

venerdì 6 febbraio 2015

Contratto di lavoro autonomo occasionale e occasionale accessorio: due strumenti usati nelle sale da gioco e dai gestori di macchine da gioco

Per coprire le particolari esigenze lavorative delle sale da gioco ma  anche dei gestori di macchine da gioco tra le varie formule di contratti di lavoro vengono spesso usate due tipologie contrattuali: il contratto autonomo occasionale e il contratto occasionale accessorio. A tal proposito riteniamo di interesse degli associati Astro analizzare in dettaglio le caratteristiche e le differenze tra i due contratti differenziandosi sia per la diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sia per il diverso trattamento fiscale e previdenziale.
Contratto di lavoro autonomo occasionale
Qualificazione: in esso rientra chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio caratterizzato dall’assenza di continuità, abitualità, professionalità e coordinazione. La figura è stata introdotta dal D.Lgs. 273/2003 mentre la regolamentazione generale viene disposta dall’art. 2222 del Codice civile sul contratto d’opera. Nello specifico il lavoratore autonomo:
- Svolge la propria attività in maniera del tutto episodica e non continuativa;
- Effettua la propria prestazione senza essere alle dipendenze del committente e neppure inserito funzionalmente all’interno della sua organizzazione;
- Dispone di ampia autonomia per quanto riguarda sia i tempi che le modalità di svolgimento delle proprie prestazioni;
Limiti
Affinché un’attività di lavoro autonomo possa definirsi di tipo occasionale necessita il rispetto di due condizioni:
- 5.000 euro di reddito lordo nel corso dell’anno solare, come limite complessivo con riferimento alla totalità dei committenti;
- durata massima di 30 giorni lavorativi nel corso dell’anno solare con lo stesso committente.
Nell’ipotesi in cui venga superata una oppure entrambe le condizioni operative sopra indicate troveranno applicazione la disciplina del lavoro a progetto, se sussiste l’elemento della coordinazione, oppure del lavoro autonomo, quando si è in presenza di più prestazioni abituali.
Trattamento fiscale
I redditi di lavoro autonomo occasionale rientrano fiscalmente nella categoria dei redditi diversi (art.67 c.1 lett.I TUIR). La base imponibile assoggettata ad imposizione è pari alla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese inerenti alla loro produzione (art.71 c.2 del citato TUIR).
Trattamento previdenziale
Dal punto di vista previdenziale l’art, 44 c.2 del D.L. 269/03 convertito in L. 326/03 ha disposto l’iscrizione alla gestione separata dei lavoratori autonomi occasionali solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. Pertanto sussiste l’obbligo contributivo solo sulla quota di reddito eccedente i 5.000 euro; i lavoratori autonomi con compensi fino a tale limite nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla gestione separata INPS né al versamento dei contributi previdenziali.
Ulteriori adempimenti
I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai propri committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione sopra riportata e, solo per la prima volta, iscriversi alla gestione separata INPS, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. 
Contratto di lavoro occasionale accessorio
Qualificazione: rientrano in tali fattispecie le prestazioni meramente occasionali, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. La disciplina del lavoro accessorio è contenuta nel D.Lgs. 276/2003, fatta poi oggetto di importante intervento di revisione ad opera della legge 92/2012 (Legge Fornero) e successivamente con l’art. 7 del D.L. 76/2013 convertito in legge con modificazioni dalla legge 99/2013. Scopo del lavoro accessorio è di favorire l’occupazione di soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque ancora non entrati nel mercato del lavoro, oppure anche in procinto di uscirne, oltre che di favorire l’emersione del lavoro nero. Il lavoro accessorio può essere utilizzato in tutti i settori produttivi, nelle attività agricole stagionali e nelle attività agricole presso piccoli imprenditori agricoli.  Si precisa inoltre che tali attività non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato dichiarato presso il Centro per l’impiego competente e non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS.
Limiti
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per l’anno 2014 5.050.00 euro netti (6.740.00 euro lordi) nel corso dell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Si precisa inoltre che le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2014 2.020.00 euro netti (2.690 euro lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.050 euro precedentemente menzionato.
Trattamento fiscale
Il pagamento delle prestazioni avviene attraverso il meccanismo dei “buoni lavoro” detti anche voucher. Essi sono tagliandi aventi valore nominale pari a 10, 20 oppure a 50 euro. Essi sono acquistabili presso le tabaccherie, le Poste, gli istituti di credito convenzionati, presso le sedi provinciali INPS oppure tramite INTERNET dall’apposito portale. Il prestatore incassa il valore netto del buono lavoro ed è esente da imposizione fiscale (nel rispetto dei limiti sopra indicati).
Trattamento previdenziale
Il prestatore accessorio ha sia la copertura previdenziale INPS che quella assistenziale INAIL in quanto il valore nominale del voucher comprende sia la contribuzione a favore della gestione separata INPS che quella contro gli infortuni sul lavoro. Il valore netto (per esempio con un taglio di 10 euro il prestatore ne incassa 7.50) viene ottenuto dalla differenza tra il valore facciale, la contribuzione INPS e INAIL e il compenso spettante all’istituto di previdenza per la gestione del servizio.
Ulteriori adempimenti
Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente ha l’obbligo di effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL). Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.


giovedì 5 febbraio 2015

Artigiani e commercianti 2015: in arrivo sul cassetto previdenziale gli avvisi bonari per novembre 2014

Avvisi bonari sul web per gli artigiani e commercianti. Infatti, l’INPS ha messo a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale “Artigiani e Commercianti” gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2014. Inoltre, è stata predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Posizione Assicurativa” – “Avvisi Bonari generalizzati”. Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell'Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. In caso di mancato pagamento invece l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 767 di ieri. 
All’interno del proprio sistema di recupero crediti l’INPS, prima di procedere all’iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari", cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente. Nel dettaglio, mediante l’avviso si segnalano i contributi dovuti e non pagati alla scadenza (o versati in ritardo) relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d’ufficio o tramite l'attività di vigilanza. 
Quanto alla comunicazione avente per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, è bene ricordare che l’avviso bonario non sarà più inviato a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul proprio “Cassetto previdenziale”. In particolare, gli avvisi bonari potranno essere visualizzati all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente indirizzo: “Posizione Assicurativa” -> “Avvisi Bonari”. Contestualmente è stata inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 2 febbraio 2015

Imposta di registro contratti di locazione 2015: dal 1 gennaio obbligatorio il pagamento con il mod. F24 ELIDE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate esclusivamente mediante utilizzo del modello “F24 Elide”, essendo scaduto il periodo transitorio (31 dicembre 2014) durante il quale era possibile scegliere tra il vecchio (modello F23) e il nuovo modello (F24 Elide).
Come si ricorderà, in applicazione della lett. h-ter) del comma 2 dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997 e sue modificazioni, il Ministro dell’Economia e delle finanze, con decreto 8 novembre 2011, ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dallo stesso art. 17 ai pagamenti anche dell’imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986 (TUR).
L’art. 2 del medesimo DM 8 novembre 2011 ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.
Nell’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano lo stesso modello F24 per il versamento di numerosi tributi, sia erariali che locali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 3 gennaio 2014 (prot. 2013/554), ha ufficializzato l’estensione delle modalità di versamento unitario, con modello F24, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
In particolare, è stato disposto che, a partire dal 1° febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni e interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), approvato con provvedimento direttoriale 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento direttoriale 29 marzo 2010.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari o non titolari di numero di partita IVA. Per evitare di disorientare i soggetti interessati e per consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per l’adeguamento delle relative procedure, fino al 31 dicembre 2014 era possibile utilizzare il vecchio modello F23, in alternativa al nuovo modello F24 Elide, per il pagamento dei tributi in questione.
A partire dal 1° gennaio 2015, invece, detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide. Si ricorda che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate vanno eseguiti esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Ai fini della compilazione del nuovo modello l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 14/2014, ha istituito i codici tributo da “1500” a “1510”, relativi all’imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto), all’imposta di bollo, ai tributi speciali e compensi, oltre che a sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 Elide del soggetto quale “controparte” del contratto, è stato istituito il codice identificativo “63”, denominato “Controparte”.
Questi nuovi codici tributo sono:
- “1500” Imposta di registro per prima registrazione; 
- “1501” Imposta di registro per annualità successive; 
- “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto; 
- “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto; 
- “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto; 
- “1505” Imposta di bollo; “1506” Tributi speciali e compensi; 
- “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; 
- “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; 
- “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; 
- “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Per identificare la controparte viene istituito il codice “63” che deve essere riportato insieme al codice fiscale della controparte nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
Nella sua risoluzione, l’Agenzia fornisce anche le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 Elide. In particolare si prevede che nella sezione “CONTRIBUENTE, debba essere indicato:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento; 
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” invece va indicato precisamente :
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore; 
- nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro); 
- nel campo “elementi identificativi”, in caso di pagamenti per la prima registrazione, nessun valore.
Se poi devono essere effettuati pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto, il codice identificativo del contratto che è composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.
Se tale codice non è disponibile, allora il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice composto da 16 caratteri reperibili seguendo queste indicazioni riportate di seguito:
- nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto; 
- nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione; 
- nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”); 
- nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”); 
- nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”.
Nel campo “codice” del modello F24 Elide va poi inserito il codice tributo di riferimento di cui sopra. Da ultimo nel campo “anno di riferimento”, in caso di prima registrazione deve essere indicato l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”. In caso di “annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”. Infine nel campo “importi a debito versati”, vanno inseriti gli importi da versare.
Infine, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici, la medesima risoluzione ha istituito altresì i seguenti codici tributo (da utilizzare esclusivamente nel modello F24 Elide):
- “A135”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
- “A136”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
- “A137”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;- “A138”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”.