lunedì 22 dicembre 2014

Saldo Imu e Tasi 2014: ravvedimento per l’omesso versamento

È il 16/12/2014 il termine entro cui doveva essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2014. Unica eccezione riguarda i terreni agricoli, il cui termine per il versamento dell’IMU 2014 è stato prorogato al  26 gennaio 2015 dal DL 16 dicembre 2014 n. 185.
Nel caso non si sia provveduto a versare quanto dovuto oppure ci si accorga di aver versato meno è possibile il ravvedimento operoso.
Le violazioni attinenti agli obblighi di versamento dei tributi comportano
- in generale, l’irrogazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni, la suddetta sanzione del 30% è però ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Con riferimento all’IMU ed alla TASI, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 472/97, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso (2014), si applicano le seguenti sanzioni ridotte:
- 3% (1/10 del 30%) se il pagamento dell’imposta dovuta viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato oltre i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro
Si ricorda che il Comune può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall’art. 50 della L. 449/97, per cui si consiglia di consultare il relativo regolamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo nonché al pagamento degli interessi legali con maturazione giorno per giorno.
Bisogna rammentare che la misura del tasso di interesse è stabilito all’1% per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (DM 12 dicembre 2013) e allo 0,5% per il periodo dal 1° gennaio 2015 (DM 11 dicembre 2014). Per il ravvedimento sulla seconda rata IMU, quindi, ove questo avvenga nell’anno nuovo, sarà necessario effettuare il conteggio degli interessi applicando due diversi tassi.
Supponiamo che entro il 16 dicembre 2014 non sia stata versata la seconda rata dell’IMU per il 2014 per un importo pari a 1.000 euro.
Nel caso in cui si provveda a sanare la propria posizione entro 14 giorni, ossia entro il 30 dicembre 2014, la sanzione del 30% delle somme versate in ritardo è ridotta quindi a 1/15 per ogni giorno di ritardo. In alternativa, ci si potrà ravvedere versando l’imposta dovuta, unitamente agli interessi, entro il 15 gennaio 2015 versando la sanzione ridotta del 3% oppure entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dalla sua commissione versando la sanzione del 3,75% 
Se verranno confermate le proposte di modifica all’art. 13 del DLgs. 472/97 ad opera del disegno di legge di stabilità 2015, il contribuente avrà una possibilità in più (in base al testo che, attualmente, è “in circolazione”, non ci sono norme sulla decorrenza, per cui la novità potrebbe applicarsi alle violazioni antecedenti al 2015).
Con l’introduzione della lettera a-bis) nell’art. 13 del DLgs. 472/97 (operante per tutte le violazioni e non solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come invece stabilito per le “nuove” lettere b-bis) e b-ter), che consentono di ravvedersi  oltre l’anno), si prevede un’ulteriore soglia temporale, pari a novanta giorni dal momento di commissione della violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione, con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
Così, entro il 16 marzo 2015, sarà possibile eseguire il ravvedimento pagando una sanzione pari al 3,33%.

venerdì 19 dicembre 2014

Controlli fiscali: il 31/12/2014 scade il termine per le notifiche degli accertamenti relativi al 2009

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, gli avvisi di accertamento e le rettifiche devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione, del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Pertanto, il prossimo 31 dicembre, l’Amministrazione finanziaria decadrà dall’azione accertatrice in relazione ai periodi d’imposta 2009 e 2008, salvo l’operatività dell’istituto del raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.
Pertanto il prossimo 31 dicembre 2014 l’Amministrazione Finanziaria decadrà dall’azione di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA in relazione ai periodi d’imposta 2009 e 2008, salvo l’operatività del raddoppio dei termini decadenziali nel caso di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Piu specificatamente ai fini delle imposte sui redditi (irpef, ires, irap) ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.
Ed ai fini iva ai sensi dell’articolo 57 del T.U. sull’IVA, invece, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'artt. 54 e 55, secondo comma, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Tuttavia la mancata notifica nei termini non determina automaticamente la nullità dell’avviso d’accertamento: l'eventuale atto tardivo è annullabile dal giudice tributario ma solo se il contribuente eccepisce la decadenza. Occorre, cioè, che la violazione del termine decadenziale sia debitamente sollevata dal contribuente nel ricorso. In caso contrario, il giudice non potrà accertarla e dichiararla. In sostanza, quindi, in assenza di ricorso, l'atto rimane pienamente efficace e quindi la pretesa legittima.
Invece in caso di violazioni che comportano un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini ordinari per l’accertamento raddoppiano relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
Ne deriva che l’Ufficio è ammesso a notificare l’accertamento entro il 31 Dicembre dell’8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione e del 10° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.

dell’accertamento

Dichiarazione d’intento 2014: nuove regole e nuovo modello dal 01/01/2015

L’art. 20 del D.lgs. semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento. 
In base alle nuove disposizioni infatti, l’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. 
Il fornitore da parte sua dovrà, una volta ricevuta la documentazione, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. 
Se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza effettuare tale controllo, o comunque poco prima della ricezione della lettera d’intento e al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata. 
Sempre il fornitore dell’esportatore abituale, oltre a dover tenere e aggiornare il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità, dovrà riepilogare in sede dichiarativa i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per ogni singolo esportatore abituale. 
Con il comunicato stampa del 12.12.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha reso noto che è stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014, Prot. 159674/2014, il modello per la dichiarazione d’intento che gli esportatori abituali potranno inviare, direttamente online all’Agenzia delle Entrate, per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva a partire dal 2015. 
Per la trasmissione telematica, un software ad hoc, denominato “Dichiarazione d’intento”. 
Da segnalare che la nuova procedura potrà essere applicata, solo dopo 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi, per evitare il possibile contrasto con l’art. 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), in base al quale in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione. 
Nel Provvedimento viene affermato che “fino all’11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità”. 
In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate, non essendo la stessa avvenuta. 
Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia. DI conseguenza, per le lettere d’intento che si riferiscono a periodi successivi al 12 Febbraio l’esportatore abituale dovrà effettuare l’invio telematico in modo da ottenere la relativa ricevuta entro tale data da presentare successivamente al fornitore e sulla quale lo stesso potrà effettuare i necessari controlli
Conseguentemente con Provvedimento 12 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 
L'Agenzia ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2015, sarà l'esportatore abituale che intende effettuare acquisti/importazioni beneficiando del regime di non imponibilità IVA a segnalare preventivamente all'Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nella dichiarazione d'intento. 
Tra le novità relative al nuovo modello, si segnalano le seguenti: 
• la previsione della dichiarazione d'intento integrativa; 
• l'istituzione del quadro A, relativo ai dati del plafond e all'impegno di trasmissione telematica; 
• la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata direttamente dall'interessato, se abilitato a Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato. 
L'Agenzia ha, infine, ricordato che fino all'11 febbraio 2015 gli interessati possono seguire la vecchia procedura, inviando le dichiarazioni ai propri fornitori senza averle previamente trasmesse all'Agenzia delle Entrate. 
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 17 dicembre 2014

Interesse legale 2015: ridotto al 5% dal 01/01/2015

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014, che modifica il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290. Per effetto della sopra citata novità normativa, a partire dal 1° gennaio 2015 il saggio di interesse legale è fissato allo 0,5% in ragione d'anno (il saggio di interesse per il 2014 era pari all'1%). 
Fonte: Seac

martedì 16 dicembre 2014

Voucher per madri lavoratrici 2013- 2014-2015: domande entro il 31 dicembre di ogni anno

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della riforma "Fornero" prevede, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, 
• al termine del periodo di congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, ed in alternativa al congedo parentale, 
• i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
A riguardo l'INPS, con il Messaggio n. 9524 del 10 dicembre 2014, ha  reso noto che le strutture eroganti servizi per l'infanzia appartenenti alla rete pubblica o privata accreditata possono effettuare l'iscrizione nell'elenco appositamente istituito al fine di consentire alle madri lavoratrici l'erogazione del beneficio in esame per il biennio 2014-2015. 
Successivamente, il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 22 dicembre 2012, con il quale sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei suddetti contributi per l'anno 2013. 
Ora è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, il Decreto del Ministero del Lavoro 28 ottobre 2014 con il quale vengono definiti criteri di accesso e modalità di utilizzo dei suddetti contributi per gli anni 2014 e 2015. 
Per accedere al beneficio la madre lavoratrice (dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché per le iscritte alla gestione separata) deve presentare domanda all'INPS tramite canali telematici. 
Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Fonte: Seac

lunedì 15 dicembre 2014

IMU sui terreni agricoli montani 2014: prorogato il pagamento al 26 gennaio 2014

Con Comunicato stampa 12 dicembre 2014 il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato un Decreto Legge in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani. 
In particolare, il Decreto prevede uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU dovuta sui terreni in esame.
Fonte:seac

giovedì 11 dicembre 2014

Equitalia 2014: iscrizione di ipoteca nulla senza preavviso

Quando sia trascorso oltre un anno dalla ricezione della cartella esattoriale, l’iscrizione di ipoteca è nulla se Equitalia non ha inviato l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni. L’omissione dell’Amministrazione viola il principio del contraddittorio preventivo. 
È quanto emerge dalla sentenza 3 dicembre 2014 n. 25561 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. 
Una contribuente romana si è opposta a un’iscrizione di ipoteca non preceduta dall’intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. n. 600/73, nonostante fosse trascorso “oltre un anno” dalla presunta notificata delle prodromiche cartelle di pagamento. 
La Suprema Corte ha cassato senza rinvio la decisione impugnata perché la CTR capitolina non si è pronunciata in ordine al motivo – ritenuto assorbente - relativo alla mancata intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro cinque giorni. 
Nel decidere la causa nel merito – con conseguente annullamento dell’iscrizione ipotecaria -, i giudici del Palazzaccio hanno affermato che l’iscrizione d’ipoteca, non preceduta da preavviso, è nulla per violazione del principio generale del contraddittorio, che coinvolge anche le procedure amministrative tributarie; infatti, "il diritto al contraddittorio costituisce principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario” (SS.UU. n. 19688/2014). 
Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'articolo 77 D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 70/2011 (Sviluppo), prima di iscrivere ipoteca esattoriale, il concessionario doveva comunicare al contribuente che avrebbe proceduto alla detta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo un termine (almeno 30 giorni) per presentare opportune osservazioni o per provvedere al pagamento del dovuto. 
Ne deriva che l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, “mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” (SS.UU. n. 19688/2014 cit.). 
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 10 dicembre 2014

Bilancio XBRL 2014: nuova tassonomia per i depositi effettuati dopo il 3 marzo 2015

La nuova tassonomia integrata del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 entrerà in vigore in occasione della campagna bilanci 2015, ma soltanto per i bilanci depositati presso il Registro delle imprese a partire dal 3/03/2015
Pertanto i nuovi bilanci devono essere conformi alla nuova tassonomia versione 2014-11-11 i bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o successivamente, e depositati nel Registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015.
La precisazione sembra destinata ai consorzi con attività esterna (i quali, come noto, ai sensi dell’art. 2615-bis comma 1 c.c., entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, devono redigere la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio d’esercizio delle società per azioni, e devono depositarla presso il Registro delle imprese), nonché ai soggetti che decidono di approvare il bilancio in anticipo rispetto al termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ex art. 2364 comma 2 c.c.

martedì 9 dicembre 2014

Acconti 2015: ravvedimento per il versamento in ritardo oltre il 01/12/2014

Se il 1° dicembre non avete versato il secondo o unico acconto delle imposte dirette è possibile rimediare versando la somma dovuta più una piccola sanzione. Questa sanzione varia a seconda che il pagamento omesso venga sanato entro 15 giorni oppure entro 30 giorni o, infine, entro il termine ultimo del 30 settembre 2015 (termine per la presentazione della dichiarazione). 
Entro il 1° dicembre 2014, i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali e soggetti ed esse equiparati) dovevano versare la seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2014. I contribuenti che hanno omesso l’acconto delle imposte possono ora rimediare fruendo del ravvedimento operoso, il quale varia a seconda del momento in cui viene fatto. 
Ravvedimento entro 15 giorni
In caso di omesso/tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Tale sanzione ridotta può essere ulteriormente abbassata usufruendo del ravvedimento operoso (sempreché ne ricorrano i presupposti), il quale permette di diminuire la sanzione a un decimo diventando così dello 0,2% per ogni giorno di ritardo: variando quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo. Quindi, ravvedimento breve al 3% e ravvedimento sprint allo 0,2% giornaliero. Naturalmente, nel calcolo delle somme dovute al Fisco per pagare gli importi dovuti e le sanzioni occorre sempre non dimenticarsi degli interessi dovuti nella misura dell’1% annuo. 
Versamento tra il 15° e 30° giorno dalla scadenza
Per i versamenti effettuati dal 16 dicembre ed entro il 31 dicembre (entro il trentesimo giorno di ritardo), la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato. La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi il 3% e infine non ci si deve dimenticare degli interessi. 
Versamento oltre il 30° giorno dalla scadenza
Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al 30% dell’importo non versato. Anche in questo caso la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta non versata, una sanzione un po’ più alta pari al 3,75% (1/8 del 30%) e, infine, gli interessi. Si tratta dei pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2014 (30 settembre 2015). 
Fonte: Fiscal Focus

venerdì 5 dicembre 2014

Agenti e Rappresentanti 2014: comunicazione della ritenuta d’acconto anche via pec

Tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973 sono obbligati a effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF sulle provvigioni che derivano da attività di intermediazione commerciale, ossia: 
a) le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo; 
b) le associazioni costituite da artisti e professionisti; 
c) le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate; 
d) le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986. 
La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti: 
• di commissione; 
• di agenzia; 
• di mediazione; 
• di rappresentanza di commercio; 
• di procacciamento di affari; 
anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 
È dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (attualmente 23%). Tale ritenuta, in generale, è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte. 
Ritenuta ridotta - La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (art. 25-bis, comma 2 D.P.R. 600/1973). 
A norma degli articoli 2 e 3, D.M. 16/04/183 la comunicazione deve essere data entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore per l’anno seguente. Tale adempimento deve essere rinnovato di anno in anno. 
Si rende necessario eseguire la comunicazione alla ditta mandante: 
• in carta semplice; 
• in plico raccomandata; 
• preferibilmente non in busta; 
• con avviso di ricevimento. 
Il decreto sulle semplificazioni interviene con la modifica all’art. 25-bis, D.P.R. 600/1973, evidenziando che la comunicazione potrà essere trasmessa a mezzo di Posta elettronica certificata (Pec) invece della raccomandata con avviso di ricevimento e non avrà scadenza: resterà valida fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. 
In ogni caso l’agente e/o il rappresentante dovrà comunicare “tempestivamente” le variazioni alla casa mandante o al preponente, pena l’applicazione delle sanzioni prescritte dall’art. 11, D.Lgs. 471/1997. È prevista infatti la sanzione da 258 a 2.065 euro che si sommerà alla sanzione per la presentazione di una dichiarazione “non veritiera” che varia da 2 a 3 volte la maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 25 bis, D.P.R. 600/1973.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 4 dicembre 2014

Decreto “Semplificazioni”: pubblicato in gazzetta ufficiale n. 277 del 28/11/2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2014, n. 277 il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, c.d. "Decreto Semplificazioni", con il quale sono previste una serie di semplificazioni fiscali e l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
In particolare, tra le novità previste dal presente Decreto si segnalano le seguenti: 
- l'introduzione della nuova Certificazione Unica (CU), che a partire dal 2015, il sostituto d'imposta utilizzerà per certificare sia i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, sia i redditi di lavoro autonomo; 
- l'eliminazione dell'obbligo, per i contribuenti beneficiari della detrazione per risparmio energetico, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in caso di lavori "pluriennali", le spese sostenute nell'anno precedente; 
- aumentato ad euro 15.000,00 (prima era pari ad euro 5.000,00) l'ammontare dei rimborsi IVA eseguibili senza alcun adempimento; 
- l'introduzione di una serie di semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale, per esempio relative alla comunicazione delle operazioni con paesi "black-list", all'inclusione nell'archivio VIES, agli elenchi INTRASTAT, ecc. 
Fonte: Seac