venerdì 28 novembre 2014

INAIL: per il 2015 riduzione dei premi al 15,38%

Il Presidente dell'INAIL, con Determina n. 327 del 3 novembre 2014, rende noto che la misura della riduzione da applicare, nel 2015, a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione è pari al 15,38% (nel 2014 era pari al 14,17%). 
Si attende, ora, il relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
Fonte: Seac

giovedì 27 novembre 2014

Lettere d’intento 2015: comunicazione all’Agenzia delle Entrate a cura dell’esportatore abituale

L’articolo 20 del Decreto semplificazioni modifica la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento, disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746 del 1983. 
In sostanza, per effetto delle modifiche, viene posto in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore. 
Di conseguenza, viene abolito l'obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, da parte del fornitore dell'esportatore abituale. 
Il riscontro telematico - L'Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera d’intento trasmessa dall'esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. 
Il fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell’imposta, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento trasmessa e la relativa ricevuta telematica. 
La verifica implica il riscontro telematico dell'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. Esso potrà essere effettuato anche tramite il cassetto fiscale potenziato. 
Tali documenti devono essere presentati in dogana nel caso delle importazioni, ma solo fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate non condividerà l'archivio con le Dogane. 
Quando sarà conclusa la condivisione dei dati, l'esportatore abituale non dovrà nemmeno più consegnare alle Dogane la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e le relative ricevute telematiche, ma sarà sufficiente indicare nella dichiarazione doganale il numero della ricevuta rilasciata. 
Sanzioni - Se il fornitore/prestatore emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate, è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell'imposta. 
La comunicazione telematica delle lettere d'intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale a partire da quelle relative al 2015. 
Dunque, dovrebbero rientrarvi anche quelle eventualmente emesse alla fine del 2014, ma relative a operazioni da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2015. 
Il fornitore/prestatore deve indicare in dichiarazione annuale Iva (a partire da Iva 2016) i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. Il modello dichiarativo relativo al 2015 pertanto sarà opportunamente integrato. 
A seguito delle novità che saranno introdotte, dovrà essere il committente/cessionario (esportatore abituale) a dover trasmettere la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate. 
La dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate saranno consegnate al cedente/fornitore, il quale dovrà riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. 
Comunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, verrà emanato un provvedimento che definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni e i requisiti per il rilascio della ricevuta. 
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore, inoltre, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento.
Fonte: Fiscal Focus

Comunicazione annuale dati IVA 2015 : abolita con la legge stabilità

Il DDL della Legge di Stabilità 2015 contiene tra le altre novità, anche la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA di cui all’articolo 8-bis del DPR 322/1998 e il contestuale anticipo dei termini di invio della dichiarazione annuale entro il 28 febbraio.
Si ritorna dunque al passato, dal momento che la novità comporta la separazione della Dichiarazione annuale IVA dal modello UNICO.
Le suddette novità decorrono dal periodo di imposta 2015. Pertanto dal 2016 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il 28 febbraio e non ci sarà più l’obbligo di inviare la Comunicazione annuale dati IVA.
Dal 2016 dunque la dichiarazione annuale IVA assorbirà l’obbligo (fino ad oggi assolto dalla comunicazione annuale dati IVA) di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente, entro due mesi dalla fine del periodo di imposta (l’obbligo è previsto dall’articolo 252 della Direttiva 2006/112/UE al fine di calcolare le risorse che competono alla UE).
Attualmente la normativa in vigore prevede la facoltà di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce, sia per i contribuenti che presentano un credito d’imposta sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (facoltà estesa dalla circolare 25 gennaio 2011 n. 1 dell’Agenzia delle Entrate).
Grazie a questa facoltà, la platea dei soggetti obbligati a presentare la comunicazione annuale dati IVA si era già notevolmente ridotta.
Ora, la presentazione della Dichiarazione IVA entro il 28 febbraio evita l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA ed evita possibili sanzioni in caso di omessa comunicazione o presentazione con dati incompleti o non veritieri.
L’invio della dichiarazione annuale IVA consente anche di anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore a euro 5 mila e fino a 15 mila e allo stesso tempo anticipare il momento di presentazione della dichiarazione per richiedere il rimborso del credito IVA.
La presentazione della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio comporta il versamento dell’IVA a debito tassativamente entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione IVA. Rimane comunque salva la possibilità di rateizzare le somme a debito con la maggiorazione dello 0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva alla prima.
La novità interesserà soprattutto noi professionisti e consulenti, che chiamati ad apporre il visto di conformità, saremo costretti a procedere ai controlli entro febbraio.
Fonte:Fiscal Focus

venerdì 21 novembre 2014

INAIL 2014: anticipato al 28 febbraio il termine per l’invio delle denunce annuali delle retribuzioni

L'INAIL, con Determinazione del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, ha deciso di anticipare il termine di presentazione all'Istituto delle denunce delle retribuzioni di cui all'articolo 28, comma 4 del DPR n. 1124/1965 dal 16 di marzo al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) di ciascun anno. Resta fermo al 16 febbraio di ciascun anno il termine previsto per il pagamento dei premi di assicurazione. La Determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro per l'adozione del relativo provvedimento da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Fonte Seac

giovedì 20 novembre 2014

Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento 2014: entro il 24 novembre 2014 il pagamento del V periodo contabile

I Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, co. 4 D.P.R. n. 640/1972. Entro il 24 novembre 2014 sono obbligati ad effettuare il pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre). 
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo - 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS. 

martedì 18 novembre 2014

Iva sugli omaggi 2014: aumenta da euro 25,82 a euro 50,00 la detraibilità

Aumenta da euro 25,82 a euro 50,00 la soglia per la detraibilità degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa. 
È quanto previsto dal decreto legislativo ‘Semplificazioni fiscali’ approvato nel CDM del 30.10.2014. 
Con tale modifica si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio ai fini IRES/IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986; la richiamata disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile. 
Nella previgente normativa, l’indetraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati (rientranti tra le spese di rappresentanza) operava se il costo unitario dei suddetti beni era superiore a euro 25,82. 
Si ricorda che anche ai fini IVA (C.M. 34/E/2009) per l’individuazione degli omaggi da ricomprendere tra le spese di rappresentanza, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, D.M. 19.11.2008; la richiamata disposizione prevede che affinché gli omaggi siano qualificabili come “spese di rappresentanza” è necessario che la spesa: 
• sia sostenuta con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; 
• sia ragionevole in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; 
• sia coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore. 
Una volta stabilito che l’omaggio rientra tra le spese di rappresentanza, il secondo step riguarda i limiti per detraibilità dell’IVA; a seguito delle citate modifiche normative, l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza: 
- sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00; 
- sarà indetraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà superiore a € 50,00. 
Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro è stato inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72. 
Nulla cambia invece per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa. 
Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998, “non costituiscono spese di rappresentanza”. 
Pertanto: 
• l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72; 
• la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 5 novembre 2014

INPS artigiani e commercianti 2014: entro il 17 novembre 2014 il pagamento della terza rata

Il 17 novembre 2014 (il 16 novembre è domenica) scade l’ultimo giorno utile per il versamento della terza rata dei contributi relativi al minimale da parte degli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Mentre il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre è domenica) scade il termine per il versamento del secondo acconto 2014 sulla quota del reddito eccedente. A tal proposito si rammenta che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 22,20% per gli artigiani; 22,29% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività). 
Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale. 
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono entro l’1 dicembre 2014 effettuare il versamento del secondo acconto. Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. 
Chi non provvede entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute, ovvero effettua versamenti inferiori al dovuto, è sanzionato con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione. Se il mancato o ritardato versamento non è ancora accertato dall'ufficio ovvero è sanato entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5,5%. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti al momento del pagamento del tributo.
Fonte: Fiscal Focus