martedì 28 ottobre 2014

Fondo di garanzia per la casa 2014: guida all’utilizzo

Il Fondo di garanzia sostituisce e amplia il campo del vecchio fondo “Giovani Coppie” ora non più acceso. È destinato a coloro che alla data di presentazione della domanda di mutuo, non sono proprietari di altri immobili a uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. 
L'immobile a uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072. 
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e ABI. 
È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale - TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM) pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie: 
• giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); 
• nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; 
• giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; 
• conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati. 
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti. 
Il Protocollo prevede 30 giorni lavorativi affinché le Banche/Intermediari finanziari rendano operative alla clientela l’accesso alle garanzie offerte dal Fondo. 
Gli elenchi delle banche aderenti saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell’ABI (www.abi.it).
Fonte: Fiscal Focus

venerdì 24 ottobre 2014

Sospensione del pagamento dei tributi 2014 per Genova e zone alluvionate

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che dispone la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014. Il comunicato stampa n. 237 del 21 ottobre 2014 è stato pubblicato sul sito www.mef.gov.it. 
La sospensione, che riguarda Genova e tutti i comuni della provincia e altre aree del Nord Italia, riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), anche in qualità di sostituti di imposta, aventi residenza, sede legale o operativa nei territori interessati dal maltempo. Devono continuare ad essere operate e versate le ritenute.

giovedì 23 ottobre 2014

Modello 730/2014 integrativo: entro il 27 ottobre 2014 è possibile correggere gli errori

Lunedì 27 è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti per correggere errori od omissioni a proprio danno riscontrati nella dichiarazione presentata nei termini ordinari
I contribuenti che nella compilazione del modello 730/2014 sono incorsi in “sviste” a proprio danno hanno a disposizione ancora qualche giorno per porvi rimedio.
È, infatti, lunedì 27 ottobre il termine ultimo per consegnare, esclusivamente a un Caf o a un professionista abilitato (anche nel caso in cui l’assistenza fiscale per la dichiarazione originaria sia stata prestata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in qualità di sostituto d’imposta), il modello 730 integrativo: in realtà, il termine ordinario è il 25 ottobre, ma quest’anno cade di sabato e, di conseguenza, ci sono due giorni in più per provvedere.

Chi può utilizzare il 730 integrativo
La scadenza all’orizzonte riguarda i contribuenti che, al momento di compilare il 730, hanno dimenticato di indicare oneri deducibili o detraibili che, una volta riportati, comportano un maggior credito o un minor debito.
Anche chi si accorge di non aver riportato tutti i dati identificativi del sostituto d’imposta che provvede al conguaglio deve far ricorso al “730 integrativo”.
Un “codice” diverso a seconda dei casi
Il nuovo 730 andrà compilato specificando che è una modifica del precedente, indicando nella casella “730 integrativo” il codice:
1 nel caso in cui la rettifica determina un maggior credito o un minor debito (perché, per esempio, non sono stati riportati tutti gli oneri) o un’imposta invariata (quando occorre correggere dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte, tranne che si tratti dei dati del sostituto che deve effettuare il conguaglio). Va esibita la documentazione necessaria al Caf o al professionista per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se però il 730 originario era stato consegnato al sostituto, deve essere esibita tutta la documentazione
2  se non sono stati indicati, nel modello originario, tutti gli elementi utili all’identificazione del sostituto che deve effettuare il conguaglio. In questo caso, occorre presentare un 730 che contenga le stesse informazioni della dichiarazione originaria, tranne quelle nuove riportate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”
3  nel caso “misto”, cioè quando ci si rende conto di aver commesso sia errori sui dati del sostituto sia dimenticanze e/o errori che, quando corretti, comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta uguale a quella risultante dal 730 originario.

Cosa succede dopo la presentazione
Nel momento della ricezione del 730 integrativo, il Caf o il professionista abilitato rilasciano al contribuente la ricevuta modello 730-2, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Gli stessi intermediari hanno tempo fino al 10 novembre per elaborare e consegnare al contribuente, insieme alla copia della nuova dichiarazione, il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo.
Sempre entro il 10 novembre, i Caf e i professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni integrative e comunicarne il risultato finale ai sostituti d’imposta.
Questi ultimi provvederanno a corrispondere l’eventuale conguaglio a credito derivante dalla dichiarazione integrativa sulla retribuzione del mese di dicembre. 
Fonte : Fisco oggi

giovedì 16 ottobre 2014

Lavoro autonomo occasionale o con p.iva: inapplicabilità della maxisanzione per lavoro “in nero”

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della c.d. maxisanzione nell'ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. con partita Iva e/o ritenuta d'acconto. 
A tale riguardo, il Ministero, ricordando la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale", precisa, sul punto, che si tratta di documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d'acconto tramite Mod. F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su Mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento. 
Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
Fonte: Seac

mercoledì 15 ottobre 2014

Tasi: il 16 ottobre 2014 ultimo giorno per il pagamento dell’acconto

Nei circa 5.300 Comuni che hanno inviato le delibere relative alla TASI/TARI/IMU al Mef entro il 10 settembre 2014, perché non sono riusciti a farlo entro il 23 maggio 2014, si pagherà entro domani l’acconto TASI, rinviando al 16.12.2014 il versamento del saldo a conguaglio. 
Si dovrà invece rinviare il versamento integrale dell’imposta a dicembre 2014, qualora il Comune non sia riuscito a rispettare nemmeno la scadenza del 10 settembre. Nei circa 300 Comuni incriminati, i contribuenti dovranno effettuare entro il 16 dicembre 2014 il versamento in un’unica soluzione, applicando all’abitazione principale l’aliquota standard dell'1 per mille. 
Per i fabbricati diversi dall’abitazione principale (incluse le aree edificabili) scatta l'1 per mille, ma solo se l'aliquota Imu standard 2013 non supera il 9,6 per mille. 
Dunque, la Tasi non sarà dovuta qualora l’aliquota Imu sia pari al 10,6 per mille. 
Al di sotto del 10,6 per mille, il calcolo del tributo va fatto verificando il margine disponibile: 
• se l'aliquota Imu è al 10,2 per mille, la Tasi per gli altri fabbricati sarà pari allo 0,4 per mille; 
• se l'Imu è al 10 per mille resta da pagare uno 0,6 per mille; 
• mentre l'1 per mille si applicherà in tutti i casi in cui l'Imu non supera il 9,6 per mille. 
Così le abitazioni di lusso (accatastate come A/1, A/8 e A/9), avranno un tetto massimo di riferimento del 6 per mille nella somma di Imu e Tasi. 
Nel caso dei fabbricati rurali strumentali invece l'aliquota è sempre all'1 per mille, non essendo dovuta l’IMU. 
Attenzione, infine, alle doppie delibere sulla Tasi (es. comune di Udine): in tal caso ha prevalenza la delibera più recente. 
L’IMU non è sparita: si ricorda che a dicembre (il 16.12.2014 per l’esattezza) scadono, infatti, i tempi per il pagamento del saldo dell’Imu sulle abitazioni principali “di lusso” e sugli altri immobili soggetti all’imposta. 
Nel caos di regole e scadenze che ha caratterizzato prima l’IMU e ora la TASI, ecco arrivare forse un barlume di speranza: dal 2015 sembra verranno unificate in un unico tributo sotto il nome di TUC “tassa unica comunale” l’IMU e la TASI, che seguirà le regole IMU e prevederà detrazioni standard (non modificabili dai comuni). 
Dunque, primo e anche ultimo anno di applicazione del nuovo tributo. 
La fusione di Imu e Tasi colpirebbe anche le abitazioni principali oltre che gli altri immobili, ma in maniera progressiva. 
Per gli immobili strumentali, dovrebbero essere riviste anche le regole sulla deducibilità, dato che l'Imu è deducibile al 20% nel 2014, mentre la Tasi lo è al 100%. 
In alternativa si pensa alla riproposizione della vecchia Imu, eliminando la TASI, ma con un'aliquota standard al 2,5 per mille, che i Comuni potrebbero aumentare di un punto o ridurre fino ad azzerarla. 
L'obiettivo che si prefigge il Governo è quello di unificare le mille norme che riguardano le due imposte e le scadenze diversificate previste oggi. 
Anche l’Anci concorda con l’idea dell’introduzione della TUC, purché si arrivi a un sistema semplice, sostenibile e duraturo per la generalità dei Comuni. 
L’attuale complicazione scaturisce principalmente dall’esistenza di diverse aliquote e detrazioni scelte dai comuni e dall'assenza di parametri fissati dal legislatore a livello centrale. 
L'idea di tassa unica includerebbe, a dire il vero, anche l’abolizione dell'addizionale comunale Irpef, già contemplata dalla delega fiscale.
Fonte: Fiscal Focus

martedì 14 ottobre 2014

Fatture elettroniche 2014: registrazione in contabilità

Dallo scorso 6 giugno è diventato obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, cioè Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza. I rimanenti enti della Pubblica Amministrazione saranno interessati dalla fatturazione elettronica entro il prossimo 31 marzo 2015. Ecco, in sintesi, alcune regole per la registrazione delle fatture.
Ricordiamo che la fattura va emessa tramite il Sistema di Intescambio Sogei e che le fatture emesse in modalità diversa da quella prevista dalla normativa non potranno essere pagate.
La conservazione delle fatture cartacee è regolamentata dall’art.22 del DPR 600/73, mentre quelle relativa alle fatture elettroniche dall’art.39 del DPR 633/72. In ogni caso, per entrambe deve essere rispettato quanto stabilito dal Codice civile.
Poiché le fatture devono essere conservate in modo ordinato e comprensibile, è ovvio che l’opzione sulla modalità di conservazione scelta deve essere rispettata per l’intero periodo d’imposta.
La regola generale dispone che i documenti debbano essere conservati o tutti in formato cartaceo o tutti in formato digitale; non sarebbe ammessa una conservazione “mista”.
Ne consegue che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi e le imprese che forniscono beni si trovano a dover conservare fatture elettroniche  emesse nei confronti della P.A. e fatture cartacee emesse nei confronti della P.A. e di altri clienti.
E qui si pone il problema del come conservare la documentazione.
Poiché la conservazione delle fatture deve avvenire secondo il principio di ordinata contabilità e di omogeneità, è ritenuto necessario dover predisporre due distinti registri sezionali:
• uno per le fatture cartacee;
• uno per le fatture elettroniche.
Quindi, il soggetto che emette in corso d’anno fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e fatture cartacee verso altri soggetti,  predisporrà diversi registri sezionali assegnando, ad esempio, il registro sezionale “alfa” alle fatture elettroniche e il registro sezionale “beta” a quelle cartacee.
Ai fini Iva, i registri possono essere organizzati in sezionali distinti che comportano una distinta numerazione delle fatture  e la compilazione di un registro riepilogativo per la determinazione delle liquidazioni periodiche.
Le scritture che devono essere registrate a libro giornale possono essere trascritte in libri giornali sezionali. In tal caso, i sezionali devono seguire le regole applicate al libro giornale, in merito a modalità di registrazione e vidimazione/bollatura. I sezionali poi devono essere riepilogati nel libro giornale generale.
Fonte: Centro studi CGN

giovedì 9 ottobre 2014

MOSS (Mini one stop shop) 2014: istruzioni per la registrazione

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative per le aziende che, dal 1° ottobre 2014, intendono registrarsi sul Moss (Mini one stop shop), il mini sportello unico che, a partire dal 2015, permetterà agli operatori economici di non identificarsi più in ciascuno Stato membro e di dichiarare e versare in Italia le imposte dovute sui servizi: 
- di telecomunicazione; 
- di teleradiodiffusione; 
- elettronici,
prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA e resi in altri Stati Ue. 
L’adesione al regime speciale seguendo l’apposita procedura dettata dall’Amministrazione Finanziaria consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, nonché ai soggetti passivi extra UE che scelgono di identificarsi in Italia, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, di assolvere agli obblighi IVA in Italia senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati. 
Aderendo al Moss il prestatore potrà trasmettere telematicamente attraverso il portale le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i versamenti; questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, infatti per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della direttiva IVA (dalla direttiva n. 2008/8/CE non ancora recepita in Italia) e in particolare agli articoli 58 e 59 – bis della Direttiva 2006/112/UE, cambieranno i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari. 
In via generale, le prestazioni rientranti nell’ambito del commercio elettronico diretto rese da soggetti passivi comunitari (come già previsto per i prestatori extracomunitari) nei confronti di “privati” comunitari, saranno territorialmente rilevanti nello Stato del destinatario. Per evitare al fornitore europeo di doversi identificare e assolvere gli obblighi IVA nei vari paesi comunitari, così come già previsto per i prestatori extra UE dall’art. 74 quinquies del D.P.R. 633/1972, è stato attivato il regime facoltativo del «mini sportello unico» (Moss), che consentirà ai fornitori di assolvere gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'Iva nel Paese in cui sono stabiliti. 
Con il Comunicato stampa del 17.06.2014, l’Amministrazione Finanziaria aveva reso note le modalità di funzionamento del mini sportello unico, precisando altresì che sarebbe stato possibile registrarsi sul portale a partire dal 1° ottobre 2014. 
Con il Provvedimento in commento, si forniscono le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione, esclusivamente in modalità elettronica e diretta, per l’adesione ai predetti regimi speciali. 
Più in dettaglio, viene illustrato che: 
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità a essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite; 
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese; 
- l’Agenzia - per il tramite del Centro Operativo di Venezia - effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 1 ottobre 2014

Mod. F24 2014: dal 1 ottobre 2014 solo on line chiarimenti Agenzia delle Entrate

Con Circolare 19 settembre 2014, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione alle modalità di pagamento del Mod. F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014: l'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 ha previsto, infatti ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la compilazione del Mod. F24 in forma cartacea è ancora ammessa: 
- se la delega di pagamento è precompilata (ad esempio a seguito di un avviso di liquidazione 36-bis), anche se l'importo è maggiore di euro 1.000 a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; 
- per i versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate per i soggetti non titolari di partita IVA fino al 31 dicembre 2014, anche per importo superiori ad euro 1.000 e in presenza di crediti in compensazione; 
- per i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.