mercoledì 30 luglio 2014

INAIL 2014: finanziamenti in materia di sicurezza per il settore edile e agricolo

In materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 un nuovo bando dell'INAIL per finanziare le imprese del settore edile, lapideo ed agricolo che investano in progetti di innovazione tecnologica al fine di migliorare le condizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Nello specifico il bando in oggetto prevede una ripartizione dei fondi a carattere regionale/ provinciale per un importo che non potrà superare il 65% dei costi sostenuti, al netto dell'IVA. 

martedì 29 luglio 2014

Mod. 770/2014: imminente l'ufficializzazione della proroga al 19 settembre 2014

Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze arriva la conferma dell'imminente ufficializzazione della proroga al 19 settembre del termine per la presentazione del Mod. 770/2014. A tal fine, si attende il decreto che dovrà essere firmato nei prossimi giorni dal Ministro dell'Economia e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle more, il Ministero dovrebbe trasmettere a breve un comunicato sulla proroga.
Fonte: Seac

lunedì 28 luglio 2014

Bonus investimenti 2014: come si calcola il credito d’imposta

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, concesso per gli investimenti effettuati dal 25.06.2014 fino al 30 giugno 2015, è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 
Nel calcolo del credito d’imposta devono essere esclusi gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00. 
Per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2009 – 2013. Per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2010 – 2014.
Di questi anni potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori. Questo permetterà di ottenere un maggior credito d’imposta, riducendo l’importo da sottrarre agli investimenti effettuati nel periodo di riferimento. 
Ad esempio, ipotizziamo che un’impresa effettui nel periodo 25.06.2014 al 31.12.2014 investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO per euro 80.000,00 euro (tutti superiori ad euro 10.000,00) e che gli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti ammontano rispettivamente ad euro: 
- 30.000,00 nel 2013; 
- 50.000,00 nel 2012; 
- 11.000,00 nel 2011; 
- 25.000,00 nel 2010; 
- 18.000,00 nel 2009. 
La media dei suddetti investimenti ammonta ad euro 26.800,00. Per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori, ovvero il 2012. In tal modo la media sarà pari ad euro 16.800,00. Il credito d’imposta utilizzabile ammonterà ad euro 7.980,00 (80.000 - 16.800,00) * 15%. 
Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 
Utilizzando il precedente esempio e ipotizzando che la società sia stata costituita nel 2013 (investimenti effettuati pari ad euro 30.000,00), per la determinazione del credito d’imposta si potranno escludere gli investimenti effettuati nel 2013 (per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori) e conseguentemente il credito d’imposta ammonterà ad euro 12.000,00 (15% di 80.000,00 euro). 
Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014 (datadi entrata in vigore D.L. 91/2014) il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. 
Nessun confronto dunque per i soggetti che si costituiscono dal 25.06.2014. Per 100.000,00 euro di investimenti effettuati dal periodo di costituzione (successivo al 25.06.2014 fino al 31.12.2014), si otterrà un credito d’imposta di 15.000,00 euro.
Fointe: Fiscal Focus

giovedì 24 luglio 2014

Equitalia Rateazioni 2014: per i decaduti dalle precedenti rateizzazioni nuova istanza entro il 31 luglio 2014

Entro il 31 luglio i contribuenti decaduti dalle precedenti rateazioni entro il 22 giugno 2013 dovranno proporre a Equitalia l’istanza per la nuova rateazione. 
Come comunicato dallo stesso Agente della riscossione, i moduli sono già disponibili sul sito internet, e possono essere utilizzati dai contribuenti interessati per richiedere la concessione di 72 rate, così come previsto dal decreto legge 66/2014. 
Il perché di questa nuova possibilità offerta ai contribuenti è presto compreso ove si ricordi che, fino all’introduzione del decreto “del fare”, la decadenza della rateazione era prevista a seguito del mancato pagamento di due sole rate consecutive. 
Con le novità introdotte dal 22 giugno 2013, invece, la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. 
Una modifica di sicuro rilievo che aveva fatto sorgere dubbi in merito alla possibilità di considerare non decaduti tutti quei contribuenti che avevano perso il beneficio della dilazione in vigenza delle precedenti disposizioni. 
Ecco perché questa nuova possibilità offerta ai contribuenti deve ritenersi del tutto eccezionale e connessa unicamente alla modifica normativa intervenuta. 
La nuova forma di rateazione che può essere concessa ai contribuenti non può tuttavia essere perfettamente assimilata alle normali rateazioni che possono attualmente essere richieste dai contribuenti: molto più restrittive sono infatti le regole da tenere a mente. 
In primo luogo è bene ricordare che la rateazione può essere concessa soltanto per 72 rate e, indipendentemente dalla situazione reddituale del contribuente, non può essere richiesto un piano di rateazione decennale. 
Allo stesso modo, l’eventuale piano di rateazione concesso non potrà essere oggetto di proroghe. 
L’aspetto più rilevante riguarda tuttavia le nuove disposizioni in tema di decadenza dalla rateazione. Se è infatti vero che attualmente la decadenza è prevista solo a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, nel caso in cui si benefici di questa seconda rateazione la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. 
Non è invece chiaro se sia possibile richiedere che le rate siano di importo crescente: in mancanza di una diversa disposizione si può tuttavia ritenere ammissibile tale forma di rateazione. 
Ben più interessante è invece la possibilità di poter beneficiare di questa nuova rateazione nel caso in cui siano iniziate delle procedure espropriative: è infatti da sottolineare come eventuali espropriazioni non sembrino poter impedire l’accoglimento di un’eventuale istanza proposta dal contribuente. 
Questo assume estremo rilievo ove si ricordi che, nel caso in cui sia concessa la rateazione devono essere bloccate eventuali procedure espropriative. 
Con riferimento, inoltre, alle procedure cautelari, anche queste ultime sono impedite da un’eventuale rateazione. 
Ultimo, ma non irrilevante beneficio connesso a un’eventuale rateazione riguarda la possibilità di ottenere il Durc. 
Al fine di poter beneficiare della possibilità offerta ai contribuenti decaduti, risulta necessario presentare il modulo disponibile sul sito Equitalia. 
Analizzando quest’ultimo si nota come non siano richiesti allegati e che non vi sono distinzioni a seconda dell’importo del debito. 
Scorrendo infatti i moduli presentati per le altre fattispecie, appare subito evidente come, nel caso in oggetto, non vi è un modulo specifico per i debiti di importo fino a 50 mila euro. 
Tuttavia si ritengono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste per le altre rateazioni, ragion per cui, mentre per debiti fino a 50 mila euro non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. 
Le persone fisiche dovranno quindi allegare l’Isee, mentre le imprese in contabilità ordinaria dovranno calcolare l’indice di liquidità e determinare l’indice alfa.

mercoledì 23 luglio 2014

Esonero canone Rai per over 75 anni: domande entro il 31 luglio 2014

È il 31 luglio la data entro la quale i soggetti che intendono avvalersi dell’esenzione del canone Rai a partire dal secondo semestre possono presentare l’apposito modello per attestare il possesso dei requisiti richiesti. 
Come noto, infatti, chi intende fruire dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che vogliono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata, appunto, al 31 luglio. 
Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone spontaneamente. 
Per poter fruire dell’esenzione è necessario: 
• aver compiuto 75 anni alla data del 31 luglio 2014; 
• non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio; 
• avere un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro (ovvero 516,46 euro per tredici mensilità). 
Occorre prestare particolare attenzione al fatto che il reddito rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma: 
• del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD; 
• dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti; 
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; 
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia. 
Sono invece esclusi dal calcolo: 
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); 
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze; 
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni; 
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata. 
Merita infine di essere ricordato che l’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. 
I modelli da compilare 
Una volta verificata l’esistenza dei presupposti richiesti è necessario compilare e inviare l’apposito modulo di richiesta di esenzione. 
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari, che può essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, oppure può essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. 
Sempre entro il 31 luglio scadono i termini per il versamento del canone Rai per coloro che hanno optato per il pagamento rateale. 
Più precisamente, sono in scadenza la seconda e ultima rata semestrale o la terza per coloro che hanno invece preferito optare per la rateazione trimestrale.
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 21 luglio 2014

Fondo inquilini morosi incolpevoli: erogabili dai Comuni 20 milioni di euro per l’anno 2014 e 2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 maggio 2014 in attuazione dell'art. 6, comma 5, D.L. n. 102/2013 che istituisce un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2014 e per il 2015. 
Possono accedere al fondo gli inquilini che si trovano in una situazione di morosità incolpevole, ovvero una situazione di sopravvenuta impossibilità a pagare il canone a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (ad esempio, perdita di lavoro per licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, malattia grave, ecc.). 
La competenza per l'erogazione del contributo (fino a 8.000 euro) è dei Comuni i quali devono preliminarmente verificare i requisiti d'accesso. 
Fonte: Seac

venerdì 18 luglio 2014

Unico 2014: destinazione del 2‰ a favore di formazioni politiche

Superato il sistema di finanziamento pubblico ai partiti (legge 149/2013), con il Dpcm del 28 maggio, adottato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, vengono definiti i criteri di ripartizione e le modalità attraverso le quali i contribuenti possono destinare il 2‰ della loro Irpef a una formazione politica (articolo 12, comma 1, del Dl 149/2013).
Il meccanismo di finanziamento volontario ha preso il via dalle dichiarazioni dei redditi 2014 (anno d’imposta 2013), in riferimento alle quali è stato predisposto uno specifico modulo con i nomi dei partiti ammessi alla contribuzione: il contribuente, per assegnare la propria quota, firma nel riquadro del partito prescelto. La chance è data anche a coloro che, pur essendo titolari di reddito, non son tenuti alla presentazione di Unico Pf o 730; questi ultimi possono presentare soltanto la scheda relativa al 2‰ nei termini previsti per la dichiarazione annuale.
Dal 2015 (anno d’imposta 2014), stampato unico per 2, 5 e 8 per mille.
L’elenco dei possibili beneficiari del sostegno è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dall’apposita Commissione di garanzia che vigila sugli statuti e sulla trasparenza della rendicontazione delle formazioni politiche, entro il 9 gennaio di ciascun anno. Un provvedimento delle Entrate approva poi, per ogni esercizio finanziario, il modello da adottare in occasione delle successive dichiarazioni dei redditi.
Un acconto delle somme spettanti giunge nelle casse dei partiti entro il 31 agosto dell’anno di presentazione delle schede, il rimanente arriva non oltre il 31 dicembre. L’anticipo di agosto complessivamente distribuito non può, comunque, superare il 40% della somma totale destinata allo scopo.
Per rispettare le scadenze, l’Agenzia delle Entrate invia alla Ragioneria dello Stato i dati necessari alla ripartizione dell’Irpef secondo le scelte dei contribuenti, in due tempi: entro il 20 agosto e il 15 novembre.
Non vengono prese in considerazioni le sovvenzioni inferiori a 12 euro e le scelte effettuate in occasione delle dichiarazioni integrative.
L’Irpef distribuita non può superare la spesa stanziata annualmente in bilancio e, nel caso la contribuzione volontaria dei cittadini superasse tale somma, i singoli importi subiscono una riduzione proporzionale.
Se invece le quote assegnate sono inferiori allo stanziamento, il residuo torna all’Erario e finisce nel Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Terminati i conti, può capitare che a un soggetto siano stati assegnati finanziamenti superiori a quelli effettivamente spettanti. Il dipartimento delle Finanze, in tal caso, notifica al partito, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della presentazione delle scelte del 2‰, un provvedimento per il recupero della differenza: il beneficiario, nei successivi sessanta giorni, deve riversare le maggiori somme ricevute.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello delle dichiarazioni dei redditi di riferimento, nero su bianco, sul sito internet del Mef, beneficiari e somme assegnate in base alla contribuzione volontaria dei cittadini.
Le garanzie di riservatezza sulle “preferenze” politiche dei contribuenti, garantite dalle modalità di presentazione della scheda, stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile scorso, saranno ulteriormente implementate da un successivo provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2015. Il decreto assicura, inoltre, che ogni anno, entro tale data, ove ce ne fosse bisogno, saranno adottati documenti dello stesso tipo per perfezionare le misure di sicurezza a difesa dei dati sensibili. 
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 17 luglio 2014

Modello 770/14: invio entro il 31 luglio 2014

Il 31 luglio, se non ci saranno proroghe, non sarà solo la data entro la quale i sostituti d’imposta dovranno provvedere a trasmettere il modello 770, ma rappresenterà anche il termine per il versamento delle ritenute, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste dal nostro Ordinamento. 
Deve infatti essere ricordato come l’art. 10 del Dlgs 74/2000 preveda la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. 
Come abbiamo già più volte sottolineato con specifico riferimento al reato di omesso versamento dell’Iva, anche in questo caso va ribadito come una riforma del diritto penale tributario sia necessaria. 
Può infatti accadere che, in questo grave contesto di crisi economica, l’imprenditore preferisca onorare i suoi debiti nei confronti di dipendenti e fornitori, non avendo le disponibilità per poter versare le ritenute effettuate: in questo caso, pur in mancanza di qualsiasi intento frodatorio, è comunque applicata la sanzione penale. 
La pena rischia inoltre di essere raddoppiata con l’introduzione delle nuove norme in tema di autoriciclaggio, se non si provvede a migliorare la formulazione del nuovo articolo 648-bis che dovrebbe essere a breve introdotto. 
Il reato di omesso versamento delle ritenute
Affinché scatti il reato non è necessario che vi sia uno specifico intento di evadere le imposte, essendo sufficiente il mero dolo generico: basta quindi la consapevolezza dell’omesso versamento delle ritenute per far sì che sia applicabile la sanzione penale. 
Si ritiene infatti che il contribuente sia chiamato ad accantonare nel corso dell'anno le somme dovute all'erario, per cui eventuali crisi di liquidità non possono, da sole, giustificare l’omesso versamento (si vedano, a tal proposito, la sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione n. 37425 del 2013, nonché la sentenza n.5467 del 4 febbraio 2014, sempre della Corte di Cassazione.) 
La Corte di cassazione (Sentenza 7 febbraio 2014, n. 5905) ha quindi legato la “salvezza” alla necessità di dimostrare che l’omesso versamento delle ritenute non è dipeso dalla volontà dell’imprenditore: circostanza tutt’altro che semplice da dimostrare. 
Purtuttavia, come recentemente chiarito sempre dalla Corte di cassazione, il dolo, seppur generico, deve comunque essere provato. Se è infatti vero che è sufficiente la mera consapevolezza della condotta omissiva, “non si tratta, tuttavia, di un dolo in “re ipsa”, in quanto lo stesso deve essere provato” (Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale, sentenza 11 luglio 2014, n. 30574). 
Al contrario, i giudici di merito hanno spesso riconosciuto le difficoltà dell’imprenditore, mettendolo quindi al riparo dall’irrogazione delle sanzioni penali nel caso di difficoltà oggettiva a provvedere ai pagamenti. 

Il principio di specialità
Molti dubbi sorgono invece con riferimento al rispetto del principio di specialità. Come noto, infatti, l'art. 19, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha recepito, nell’ambito del diritto penale tributario, il principio secondo il quale, nel caso in cui un determinato fatto sia idoneo a configurare la violazione di due disposizioni, una che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, l’altra che preveda l’applicazione di una sanzione penale, deve essere applicata soltanto la sanzione che si configura come “speciale” rispetto all'altra. 
Più precisamente, una norma è “speciale” se presenta uno o più elementi particolari aggiuntivi rispetto all’altra, che, al contrario, ha una sfera di applicazione più ampia: in altre parole si può dire che la disposizione speciale è ricompresa in quella generale, e la fattispecie potrebbe essere disciplinata da quest’ultima se mancasse la norma specifica che più puntualmente la descriva. 
Nella generalità dei casi è la norma penale ad essere “speciale” rispetto a quella amministrativa, in quanto sono spesso richiesti dalla prima specifici elementi, come il dolo specifico, il superamento delle soglie di punibilità, nonché particolari modalità commissive. 
Con specifico riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute ben si potrebbe pensare, dunque, che trovi applicazione il principio appena esposto. 
Di parere contrario è stata invece la Corte di Cassazione, che, con la sentenza 15 maggio 2014, n. 20266 ha invece chiarito che “il reato di omesso versamento di ritenute certificate .. non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 1, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni” 
Le speranze non possono quindi che essere riposte in uno specifico intervento del Legislatore, nel rispetto di quelle che sono le più recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 16 luglio 2014

Flussi d'ingresso lavoratori extracomunitari 2014: fissato al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande di nulla osta

Con Nota congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro n. 4319 del 10 luglio 2014 è stabilita la proroga del termine per la presentazione di alcune tipologie di domande di nulla osta, in relazione ai flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013. 
Il Ministero precisa che il termine del 20 agosto 2013 di cui al DPCM 25 novembre 2013 è prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2014 nel caso di: 
- lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi d'origine; 
- richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'UE in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche.
Fonte: Seac

martedì 15 luglio 2014

Bonus 80 euro 2014: circolare A.E. esplicativa per la compilazione del Mod. F24

A seguito della conversione in legge (Legge n. 89 del 23 giugno 2014) con modificazioni del DL n. 66/2014, istitutivo del "bonus 80 euro", l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 22/E dell'11 luglio 2014, contenente le istruzioni per la compilazione del Mod. F24 ai fini del recupero del predetto bonus, con codice tributo 1655, da parte dei sostituti d'imposta. 
Tra i vari aspetti, viene chiarito che: 
- il bonus deve essere esposto nel Mod. F24 indicando come periodo di riferimento il mese di erogazione della relativa retribuzione (analogamente a quanto avviene per le ritenute); 
- nell'ipotesi di erogazione del bonus del mese di dicembre nei primi giorni di gennaio 2015 (pagamento delle retribuzioni posticipato rispetto al mese di maturazione), con conseguente recupero dello stesso nell'anno 2015, nel Mod. F24 il codice tributo 1655 dovrà essere comunque esposto con periodo di riferimento "12/2014"; 
- qualora il sostituto d'imposta, in un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni lavoratori e contestualmente lo recuperi ad altri, esporrà nel Mod. F24 solo l'importo netto risultante dalla differenza. 

martedì 8 luglio 2014

Studi di settore 2014: novità e aggiornamento con la circolare 04/07/2014 n. 20

Con Circolare 4 luglio 2014, n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2013. 
Inoltre il documento di prassi ha illustrato le novità in materia con riguardo anche ai 69 studi di settore approvati col decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 23 dicembre 2013. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti temi: 
• principali novità normative; 
• revisione congiunturale; 
• utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore; 
• principali novità della modulistica; 
• software GERICO di supporto agli utenti; 
• effetti dell'adeguamento in fase accertativa; 
• comunicazioni centralizzate; 
• segnalazione delle cause di non congruità; 
• applicazione dei parametri.
Si evidenzia, infine, che, per il periodo d'imposta 2014, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10-bis, Legge n. 146/1998, sono stati individuati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 21 febbraio 2014.
Fonte: Seac

lunedì 7 luglio 2014

Rateizzazione cartelle di pagamento: da luglio 2014 possibilità di nuove rate

Con Comunicato Stampa 3 luglio 2014, Equitalia ha annunciato la possibilità di beneficiare di un nuovo piano di rateizzazione, mediante il quale i contribuenti, decaduti da una precedente rateizzazione prima del 22 giugno 2013, potranno richiedere fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) per il pagamento delle cartelle di Equitalia. 
I soggetti interessati a tale opportunità dovranno presentare la domanda entro il prossimo 31 luglio, compilando gli appositi moduli disponibili sul sito Internet di Equitalia (sezione "Rateizzare"). 
Si segnala, infine, che il nuovo piano di rateizzazione non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Fonte: Seac

giovedì 3 luglio 2014

Lavoratori agricoli autonomi e dipendenti 2014: modalità operative per la riduzione dei contributi (circ. inps n. 83 ed inail n. 32 del 01/07/2014)

L'INPS, con la Circolare n. 83 del 1° luglio 2014, e l'INAIL, con la Circolare n. 32 del 1° luglio 2014, rendono note le istruzioni operative per l'applicazione della riduzione, per il 2014, dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori agricoli autonomi e dipendenti ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della Legge n. 147/2013 (riduzione del 14,17%). 
Gli Istituti ricordano che la percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione e che quest'ultima è cumulabile alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste per il settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni. 
Per le aziende agricole in attività da oltre un biennio la riduzione si applica ai contributi dovuti a partire dal 1° trimestre 2014: nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del modello F24 sarà indicato se è stata applicata la riduzione. 
Per le aziende agricole operanti nel primo biennio di attività la riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, istanza di compensazione.
Fonte: Seac

mercoledì 2 luglio 2014

Tassazione dei redditi di natura finanziaria 2014: dal 1 luglio 2014 applicabili le nuove aliquote

Con Circolare 27 giugno 2014, n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'aliquota relativa alla tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, in applicazione degli artt. 3 e 4, Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 in vigore dal 1°luglio 2014.
In relazione a tale modifica, l'Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi, ha fornito esempi e istruzioni sugli effetti della nuova disciplina affrontandone in particolare: 
• l'ambito di applicazione; 
• le deroghe all'applicazione dell'aliquota del 26%; 
• la decorrenza e il regime transitorio per i redditi di capitale; 
• le assicurazioni; 
• gli organismi di investimento collettivo del risparmio; 
• le gestioni individuali di portafoglio; 
• i redditi diversi di natura finanziaria: decorrenza dell'aumento dell'aliquota e affrancamento; 
• il credito d'imposta per le casse privatizzate; 
• l'abrogazione della ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria.
La norma che detta l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26% si applica non soltanto ai redditi di capitale, ma anche ai redditi diversi di natura finanziaria. Restano fuori dall’ambito di applicazione della tassazione ad aliquota fissa del 26%, invece, le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate citate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir, in quanto non sottoposte a imposta sostitutiva (le quali concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%).
La nuova misura dell’aliquota si applica: 
• ai dividendi percepiti dall’1 luglio 2014
• agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall’1 luglio 2014
• ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
Invece, l’aliquota del 26% scatta a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell’1 luglio 2014 (e aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239/1996).
Pertanto, per i differenziali generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima dell’1 luglio 2014 continua ad applicarsi l’aliquota precedente (a seconda dei casi, 12,5% o 20%).
Mantenuto il trattamento di favore riservato ad alcune fattispecie meritevoli di tutela, in certi casi introdotte al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure perché derivanti da accordi derivanti dall’appartenenza all’Ue.
Tra le varie deroghe al nuovo quadro normativo, ad esempio, rimane in vigore l’aliquota del 12,5% sui titoli pubblici italiani (ed equiparati). È il caso dei titoli del debito pubblico, dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali.
Per quanto riguarda gli Stati esteri inclusi nella white list (Dm 4 settembre 1996), si estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati: adesso vi rientrano anche le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
Analoga aliquota ridotta del 12,5% per le obbligazioni di progetto (project bond), seppure relativamente ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.
Non si applica la nuova aliquota del 26%, infine, nemmeno alle forme di previdenza complementare. Per esse, però, il Dl 66/2014 ha aumentato dall’11 all’11,5% l'imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.
In seguito all’abrogazione dell’obbligo di effettuazione della ritenuta, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive soltanto dietro specifico incarico da parte del contribuente. In caso contrario, il contribuente dovrà compilare il quadro RW (restano comunque esonerati dall’obbligo i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all’estero di valore inferiore a 10mila euro).
Le imposte sostitutive sono dovute nella misura del 26% anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dall’1 luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
Invece, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica l’aliquota del: 
• 12,5%, per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011
• 20%, per la parte dei redditi maturati dall’1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014
• 26%, sui redditi maturati a partire dall’1 luglio 2014.
Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria si applica l’aliquota del 26% alle plusvalenze realizzate a partire dall’1 luglio 2014. Qualora la cessione a titolo oneroso si sia perfezionata antecedentemente a tale data, la plusvalenza resta assoggettata a imposizione con l’aliquota del 20 per cento.
Per evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente all’1 luglio 2014, sarà comunque possibile affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, versando un’imposta sostitutiva del 20%, determinata sulla differenza fra tale valore o costo in base ai criteri previsti dal “decreto affrancamento” (Dm 13 dicembre 2011) e il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato (articolo 5, Dlgs 461/1997).
L’affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell’originario costo.
È prevista una diversa modalità di esercizio dell’opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato.
Nel primo caso, l’opzione può essere effettuata direttamente tramite versamento dell’eventuale imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014; nella seconda ipotesi, l’opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie (ad eccezione di quelle escluse dall’affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell’opzione. In entrambe le ipotesi, non è consentito l’affrancamento parziale. L’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente. I dati relativi all’affrancamento sono indicati nella dichiarazione del sostituto d’imposta e dell’intermediario relativa al periodo d’imposta 2014.
Per quanto concerne le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione sono determinati, prioritariamente, al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell’1 gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione. Successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall’1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione. Infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.
È riconosciuto, in attesa dell’armonizzazione, prevista a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei redditi percepiti da tali enti e dalle forme di previdenza complementare, un credito d’imposta a favore delle casse professionale (Dlgs 252/2005). Il credito, da utilizzare in compensazione, sarà pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Tale importo non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) né di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, del Tuir). 

martedì 1 luglio 2014

RED 2014: dichiarazione entro il 30 giugno 2014

Via libera alla campagna RED2014. L’INPS sta infatti avviando le operazioni di verifica reddituale sui propri pensionati, finalizzate all’accertamento della permanenza del diritto a pensione o alla quantificazione del trattamento in dipendenza dell’avvenuta percezione di altri redditi nel corso del 2013. La comunicazione, in particolare, deve essere presentata entro il 30 giugno esclusivamente in via telematica. Mediante tale verifica, l’Istituto previdenziale chiede ai pensionati o, meglio, ai pensionati per i quali il diritto o la misura della pensione dipende in tutto o in parte dalla condizione reddituale personale o familiare, di comunicare se - oltre ai redditi di pensione – essi abbiano percepito nel 2013 altri redditi (personali e familiari), che – a seconda della loro misura - potrebbero modificare l’importo della pensione o far venir meno il diritto al trattamento. Restano esclusi dall’accertamento gli ultraottantacinquenni che negli anni scorsi hanno dichiarato la produzione di redditi nulli. 
Soggetti interessati 
I pensionati interessati dalla campagna RED2014, in via generale, sono coloro i quali beneficiano di pensioni che siano state incrementate tramite l’adeguamento alla pensione minima. Queste categorie di soggetti, infatti, perdono – in tutto o in parte - il diritto all’integrazione nel caso in cui i redditi personali cumulati con quelli dell’eventuale coniuge superano il tetto stabilito dalla legge oppure perdono l’integrazione solo in parte. Altra categoria molto rilevante, interessata dall’operazione RED 2014, è quella delle vedove e dei vedovi che beneficiano della pensione ai superstiti. Questi soggetti, in caso di produzione di redditi propri o comunque del superamento delle soglie di legge, subiscono una riduzione dell’assegno da un minimo 25% fino a un massimo del 50% della pensione indiretta in godimento. Inoltre, in aggiunta ai suddetti soggetti troviamo: 
• i pensionati che riscuotono l’assegno per il nucleo familiare sulla pensione anch’esso legato alla misura dei redditi e al numero dei componenti la familiari; 
• i pensionati che abbiano diritto (con erogazione nel mese di luglio) alla c.d. “quattordicesima”, ossia alla prestazione una tantum che l’Inps eroga proprio a condizione che il percettore abbia un reddito complessivo inferiore a una soglia annualmente predeterminata; 
• i titolari di pensioni e assegni sociali; 
• i percettori di prestazioni di invalidità civile. 
Modalità operative
La comunicazione dei redditi, come precisato in premessa, deve essere presentata all’Inps entro il 30 giugno esclusivamente in via telematica, personalmente o per il tramite degli intermediari abilitati (ad esempio, i Patronati o i CAF). La procedura guidata, disponibile sul sito internet dell’INPS (www.inps.it), può essere attivata da parte dell’interessato (o dell’intermediario) mediante l’utilizzazione dello User ID rappresentato dal codice fiscale e del codice riservato personale Pin rilasciato dall’INPS. Successivamente, bisogna far riferimento al codice a barre inserito nella lettera di “invito” inviata dall’INPS a ciascun pensionato destinatario della campagna RED, nel quale sono inserite tutte le informazioni personali di ciascun interessato. Attraverso il codice a barre, l’intermediario può collegarsi con l’Inps ed entrare nella “cartella” personale del pensionato, nella quale può inserire i dati reddituali 2013 oltreché - eventualmente – quelli stimati per il 2014, a seconda della denuncia dell’interessato. Una volta registrati i dati, il pensionato ha completato i propri adempimenti e starà all’INPS appurare, sulla base dei redditi comunicati, se la pensione dell’interessato: a) permane invariata; b) debba essere revisionata in incremento o decremento; c) sia soggetta a cessazione con eventuale recupero di quanto medio tempore indebitamente percepito.
Fonte : Fiscal Focus