venerdì 30 maggio 2014

IMU 2014: entro il 16 giugno 2014 il pagamento della prima rata per l’anno 2014

Entro il 16 giugno 2014, deve essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2014 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse o esentate dal pagamento del tributo.
A titolo esemplificativo, si tratta:
- delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale;
- delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali;
- delle aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Per quest’anno, l’unica novità riguarda il coefficiente da applicare ai terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola che è ridotto a 75 (fino al 2013 era 110).
Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DLgs. n. 23/2011, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2014 in due rate di pari importo, scadenti:
- la prima, il 16 giugno 2014;
- la seconda, il 16 dicembre 2014.
Il contribuente può altresì provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2014.
A decorrere dall’anno di imposta 2013, tuttavia, l’art. 13 comma 13-bis del DL 201/2011 ha disposto che:
- il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2014 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2013;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Per determinare la prima rata scadente il 16 giugno 2014, quindi, dovrà essere calcolato il 50% dell’imposta dovuta calcolata con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2013, a prescindere dal fatto che prima di tale data il Comune abbia già deliberato le nuove aliquote.
Fonte: Eutekne

giovedì 29 maggio 2014

Lavoro autonomo occasionale: i rimborsi spesa

L’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986, stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale “sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”. 
La locuzione utilizzata dal Legislatore «ammontare percepito» fa rientrare tra i proventi percepiti, dunque nel concorso del reddito imponibile, anche i rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito. Tale tesi è stata confermata dall’Amministrazione Finanziaria in numerosi documenti di prassi e ribadita da ultimo dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013. 
In merito al concorso delle spese alla determinazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, nel documento di prassi in esame, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce il diverso collegamento funzionale rispetto al concorso delle spese nella determinazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non occasionale. Si precisa infatti che “mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico”. 
Il diverso collegamento funzionale tra spese e compensi previsto per il lavoro autonomo occasionale, rispetto al lavoro autonomo abituale, fa sì che si generi un reddito nullo nei casi di prestazioni sostanzialmente gratuite, in cui si prevedono esclusivamente rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio, data la coincidenza tra compenso e spese sostenute. 
Sulla scia di tale interpretazione, l’Amministrazione Finanziaria con la R.M. 49/E/2013 ha sancito che, in un’ottica di semplificazione fiscale, si ritiene possibile per il soggetto erogante non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute. 
In sostanza, nel lavoro autonomo occasionale, nei casi in cui le spese sono solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività, queste non concorrono alla formazione del reddito e conseguentemente non scontano la ritenuta alla fonte del 20%. 
In base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013, oltre alla possibilità di non assoggettare tali somme alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/1973, il percipiente potrà omettere di riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. 
Nei casi in cui invece il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, la semplificazione non risulta applicabile. Tale interpretazione risulta condivisibile, in quanto un compenso superiore alle spese necessarie alla realizzazione dell’attività occasionale fa venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa.
Fonte: Fiscal Focus

Deducibilità interessi su mutui abitazione principale 2014: i chiarimenti della Circolare 21/05/2014 n. 11

Con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l'Agenzia delle Entrate, in merito alla deducibilità degli interessi passivi per mutui, ha precisato che: 
- nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge; 
- nel caso di acquisto di unità immobiliare adiacente all'abitazione principale che si intende accorpare a quest'ultima, il contribuente può detrarre gli interessi passivi riferiti anche al mutuo contratto per l'ampliamento ma solo dopo l'accorpamento e nel limite complessivo di euro 4.000; 
- gli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo, sono detraibili anche nel caso in cui l'immobile utilizzato quale dimora abituale non sia più agibile a seguito di specifica ordinanza di sgombero. 

mercoledì 21 maggio 2014

Canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento relativo al II periodo contabile 2014: versamento entro il 22 maggio 2014

Per i concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, co. 4 D.P.R. n. 640/1972 
il 22 maggio 2014 scade il termine per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al II periodo contabile (ovvero il bimestre marzo-aprile).
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 utilizzando il codice tributo 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007). 
Per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è prevista una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato. 

martedì 20 maggio 2014

TASI 2014: prorogato il termine di pagamento al 16 settembre 2014 per i comuni che non hanno fissato le aliquote

Con Comunicato stampa 19 maggio 2014, n. 128, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga del termine di versamento dell'acconto TASI con riferimento, tuttavia, solo ai Comuni che non avranno deliberato le aliquote entro il prossimo 23 maggio. 
Il Comunicato non individua precisamente il nuovo termine, precisando che "la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre": si ritiene che il riferimento sia al 16 settembre 2014, ma sarà necessario verificare il testo del disposto normativo (DPCM, usualmente) con il quale verrà definitivamente ufficializzato detto differimento. 
È confermato, invece, il termine del 16 giugno per il versamento della TASI (prima rata) in relazione ai Comuni che entro il citato termine del 23 maggio 2014 avranno provveduto a deliberare le aliquote.
Fonte: Seac

venerdì 16 maggio 2014

Omessa convocazione assemblea dei soci: le sanzioni da € 1.032,00 a € 6.197,00 arrivano dalla Camera di commercio

Con Circolare 29 aprile 2014, n. 72265, il MISE ha fornito chiarimenti in merito ai poteri di accertamento e poteri sanzionatori in caso di omessa convocazione, nei termini previsti, dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio (art. 2631 c.c.). 
In particolare è stato precisato che il potere di irrogare la relativa sanzione pecuniaria (da euro 1.032,00 a euro 6.197,00) applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società, è attribuito alle Camere di commercio. 
Fonte: Seac

giovedì 15 maggio 2014

Redditometro 2014: in arrivo a maggio le lettere di convocazione per l’anno 2009

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha ufficialmente reso operativo lo strumento di accertamento del c.d. redditometro, inviando le prime lettere ai contribuenti considerati a rischio evasione con riferimento al periodo d'imposta 2009. 
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito (da ultimo con la circolare n. 24/2013) che “le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti”. 
I redditi calcolati dall’Agenzia delle Entrate si basano su “spese certe” (i valori che risultano dall'Anagrafe tributaria) e per “elementi certi” (connesse alla disponibilità di beni risultanti da Anagrafe, come per esempio una casa o un'automobile).
Si ricorda che la Legge individua come possibili destinatari delle comunicazioni i soggetti che presentano una differenza tra reddito dichiarato e spese sostenute di oltre il 20%. 
Il contribuente che vede recapitarsi la lettera deve innanzitutto controllare la data in cui è fissato il primo incontro, solitamente circa una settimana dopo il ricevimento della lettera (le eventuali oscillazioni dipenderanno dalla disponibilità dei singoli uffici territoriali). Se impossibilitato, dal momento della ricezione il contribuente avrà 15 giorni di tempo per chiedere via telefono o per e-mail un altro incontro. 
Al fine di facilitare il controllo da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate nella lettera è stato predisposto un apposito prospetto che costituirà l'argomento all'ordine del giorno sul quale le parti dovranno confrontarsi. In tale prospetto il contribuente può controllare le spese “incriminate” (nella prima colonna sono indicate le spese certe, la seconda le spese basate su dati certi) e fornire le giustificazioni dell'incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno. A tal fine è stata predisposta una terza colonna dove il contribuente può integrare o modificare gli importi indicati sulla base delle risultanze in suo possesso. Un'altra sezione del prospetto consentirà all'interessato di indicare i saldi iniziali e finali dei propri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conto. 
Si sottolinea come tale lettera non costituisca un vero e proprio questionario, in quanto non si limita a chiedere al contribuente dei dati e la successiva restituzione e neppure un invito al contradditorio in quanto l’Amministrazione non dichiara esplicitamente l’imponibile contestato. 
Si evidenzia come al contribuente convenga rispondere perché questa replica costituisce la base di partenza per il confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente. La discussione sarà estremamente importante, in quanto il contribuente ha la possibilità di chiarire la sua posizione attraverso la prova documentale del possesso di redditi per i quali non vi era obbligo di dichiarazione o il finanziamento delle spese sostenute attraverso dismissioni, risparmi accumulati nel tempo ecc. Per contro l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di verificare e affinare la bontà dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria evitando il rischio di accertamenti non esatti e a rischio di successivo ricorso. 
La risposta alla lettera può risultare conveniente anche per evitare la sanzione per mancata comparizione o omessa e incompleta risposta a questionari di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro) oltreché precludere ulteriori attività di controllo quali le indagini finanziarie. Nel caso infatti in cui il contribuente non si presenti o non fornisca i dati richiesti, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi di altri strumenti di accertamento nonché sanzionare il contribuente.
Fonte: Fiscal Focus

Rottamazione ruoli e cartelle 2014: prorogato il termine al 31 maggio 2014

Per la c.d. “rottamazione delle cartelle il termine inizialmente fissato era infatti il 28 febbraio, prorogato, esattamente il giorno della scadenza, al 31 marzo 2014 è stato nuovamente prorogato grazie al decreto legge n. 16/2014, e quindi il pagamento dell’importo dovuto potrà ora essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2014. 
Con lo stesso decreto viene inoltre spostato al 16 giugno il termine di sospensione della riscossione dei relativi carichi. 
Grazie alla disposizione in oggetto sarà quindi possibile, fino al 31 maggio, beneficiare dello stralcio degli interessi di mora (che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti) e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (che decorrono dalla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli). 
Sarà tuttavia necessario versare in un’unica soluzione il restante importo del debito, l’aggio (per il quale non sono previsti sconti) e le spese di riscossione, nonché quelle per eventuali procedure attivate. 
Si ricorda inoltre come non tutti gli importi possano essere ammessi alla definizione agevolata dei ruoli: le entrate erariali, come l’Irpef e l’Iva, beneficiano infatti integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali, come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada, l’agevolazione è limitata agli interessi di mora. 
Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.
Fonte: Fiscal Focus

martedì 6 maggio 2014

INPS artigiani e commercianti 2014: entro il 16 maggio 2014 il pagamento della prima rata

Entro il 16 maggio 2014 gli artigiani e commercianti dovranno procedere al versamento della I rata 2014 del contributo fisso e alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti. 
Con l’occasione si rammenta che, a partire dal 23 aprile 2014, gli artigiani e commercianti troveranno sul sito il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2014. Gli F24 sono accessibili dal “Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti” nella sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”. 
A tal proposito ricordiamo che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 
- 22,20% per gli artigiani (19,20% se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- 22,29% per i commercianti (19,29% se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi è stato fissato a € 15.516 (2014). Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa. Nel caso in cui invece, il lavoratore autonomo supera la suddetta soglia, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2014, ad € 76.718, equivalenti a due terzi in più del limite stesso. 
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli autonomi sono responsabili dei versamenti propri e dei loro coadiuvanti, su cui possono esercitare il diritto di rivalsa. Le altre scadenze sono fissate al 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo.
Fonte: Fiscal Forum

venerdì 2 maggio 2014

TASI TARI 2014: istituiti i codici tributo per il versamento TASI e ridenominazione codici tributo TARI

Con Risoluzione 24 aprile 2014 n. 47 l'Agenzia delle Entrate per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, ha istituito i seguenti codici tributo: 
• "374E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."; 
• "375E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."; 
• "376E" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.".
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta. 
Inoltre per consentire il versamento tramite modello F24EP della TARI e della tariffa di cui all' art. 1, commi 639 e 668, Legge n. 147/2013 sono stati ridenominati i codici tributo "365E", "368E", "366E", "367E", "369E" e "370E" istituiti con Risoluzione n. 42/2013.